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martedì 10 febbraio 2015

Contratti a termine e durata a trentasei mesi



Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato, nel quale esiste un tempo ben preciso di durata del contratto con una data che indica la fine del rapporto.

L’apposizione del termine, a pena di nullità, deve risultare dall’atto scritto, direttamente  o indirettamente dal contesto complessivo dell’atto medesimo.

Nel nostro ordinamento, il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro, trova la sua forma comune nel contratto a tempo indeterminato, cioè in un contratto che non prevede l’indicazione di una data di conclusione del rapporto, determinando un miglioramento della qualità della vita, anche psicologica, e di stabilità economica dei lavoratori.

Il vantaggio che offre un contratto di lavoro a tempo determinato è sicuramente, che tale tipologia contrattuale risponde, in determinate circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori in maniera più efficace rispetto ad un contratto a tempo indeterminato. Inserito in un contesto in cui è possibile una partecipazione continua al mercato del lavoro e con la percezione di un reddito adeguato, il lavoratore può così pianificare la propria vita.

Una novità di primo piano è quella dell’eliminazione dell’obbligo di specificare la causale, vale a dire la motivazione che giustifica l’apposizione del termine: il datore di lavoro, in virtù della nuova disciplina legislativa, non deve più indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che lo hanno indotto ad utilizzare la forma contrattuale a tempo determinato.

Il contratto a termine a-causale non può avere una durata superiore a trentasei mesi ed è prorogabile, con il consenso del lavoratore e nei limiti della durata massima prevista (36 mesi), fino a un massimo di cinque volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi.

La proroga, per la quale è necessaria la forma scritta, è ammessa a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato, senza l’onere, a carico del datore di lavoro, di fornire la prova della causale che giustifica la prosecuzione del rapporto.

Se dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato o dopo il periodo di durata massima complessiva di 36 mesi, il lavoro prosegue di fatto:

per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi)
per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi),

il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Cosa succede se, invece, il rapporto di lavoro oltrepassa questo breve periodo “cuscinetto” di 30 o 50 giorni?

Il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far data da tale sconfinamento.
Per non cadere nel regime sanzionatorio del contratto a termine, è necessario, inoltre, che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali:

intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi
intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Anche il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Raggiunti i 36 mesi cumulativi di tutti i periodi di lavoro a termine, compresi eventuali periodi di lavoro svolti in somministrazione, aventi ad oggetto mansioni equivalenti, il datore di lavoro ed il lavoratore possono decidere di stipulare un ulteriore rapporto di lavoro a termine.
Tale nuovo contratto di lavoro dovrà però essere sottoscritto in regime di “deroga assistita” presso la Direzione territoriale competente, con la presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

A ciascun datore di lavoro è consentito stipulare un numero complessivo di contratti a tempo determinato che non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato. I contratti collettivi nazionali hanno, comunque, la facoltà di individuare limiti quantitativi diversi per il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.

In ogni caso non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi nella fase di avvio di nuove attività per i periodi individuati dalla contrattazione collettiva, per sostituzione di personale assente, per attività stagionali, per spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, nonché quelli conclusi con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Tali limitazioni non si applicano nemmeno ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra enti di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa.

Fermi restando comunque i diversi limiti quantitativi stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali, per i datori che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2014 occupino lavoratori a termine oltre al tetto legale del 20%, l’obbligo di adeguamento a tale soglia scatta a decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva, anche aziendale, non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli. L'Interpello n.30/2014 ha chiarito che anche la contrattazione di prossimità può prevedere una rimodulazione di tali limiti ma non una loro abolizione.

Va peraltro ricordato che, come evidenziato dal Ministero del lavoro, “che il periodo massimo di 36 mesi, peraltro derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi”. Tale conversione è però soggetta alle seguenti limitazioni:

i contratti a termine devono aver riguardato lo svolgimento di mansioni “equivalenti”, concetto questo potenzialmente oggetto di infinite controversie: ne consegue che il datore di lavoro dovrà tenere accurata documentazione - anche per quanto riguarda le mansioni svolte (lettere di assunzione, di modifica delle mansioni eccetera) - circa i contratti stipulati in anni tra loro distanti;

si contano tutti i periodi di lavoro prestato tra le medesime parti, cumulando la durata originaria dei singoli contratti con i relativi rinnovi e proroghe: poiché non è stato previsto un arco temporale massimo, il conteggio dovrà comprendere tutti i rapporti intercorsi, in corso tra le parti;

non si contano, invece, i periodi di interruzione tra un contratto e il successivo. Vanno quindi escluse dal computo le cosiddette “pause non lavorate” tra un contratto a tempo determinato e l'altro.

Dal computo dei 36 mesi vanno esclusi il contratto di inserimento e le assunzioni a termine delle liste di mobilità .




domenica 11 agosto 2013

Decreto lavoro 2013: assunzioni e occupazione giovanile



Il Decreto lavoro introduce una serie di misure a favore dell'occupazione dei giovani. In particolare, viene previsto un incentivo temporaneo fino ad un massimo di 650 euro al mese per l'assunzione di lavoratori tra i 18 e i 29 anni a tempo indeterminato.

Per i giovani ci sono 800 milioni in 4 anni per assunzioni a tempo indeterminato, con quota riservata al Mezzogiorno; gli incentivi fiscali saranno erogati dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Apprendistato professionalizzante e contratti di mestieri applicabili in maniera strutturale.

Il pacchetto occupazione, che tra l’altro prevede anche il rinvio a ottobre dell’aumento dell’IVA, contiene una serie di importantissimi punti:

per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori beneficiari di Aspi scatta un contributo del 50% del sussidio mensile residuo;

le pause per il rinnovo dei tornano a 10 e 20 giorni, dopo che la Fornero le aveva precedentemente allungate a 60 e 90;

entro settembre 2013 la conferenza Stato Regione dovrà adottare nuove linee guida che disciplinino il contratto d’apprendistato. L’obiettivo è a avere una unica disciplina in tutta Italia.

Quindi si allungano di un anno gli incentivi per le start up. Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal decreto alla riforma Fornero, si prevede che la pausa tra un contratto a termine e l'altro torni a dieci giorni per contratti fino a sei mesi e venti giorni per contratti di durata superiore. Sarà inoltre possibile per un contratto a tempo determinato non superiore ai 12 mesi non indicare la 'causale’. Il Senato ha chiarito che i 12 mesi possono essere comprensivi della proroga. Inoltre, con altri emendamenti approvati dall'Aula del Senato è stata cancellata l'esclusione dalla sanzione in caso di inadempimenti per la comunicazione del lavoro intermittente o a chiamata che era prevista dal testo originario del Governo nel caso in cui «dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro». Infine è stato approvato un emendamento che chiarisce che il tetto di 400 giorni per singolo lavoratore, sempre per il contratto a chiamata, deve riguardare lo stesso datore di lavoro; infine per i settori di turismo, pubblici esercizi e spettacoli, non si applica questo tetto. Approvato anche un articolo aggiuntivo sulla stabilizzazione di soggetti già parti di contratti di associazione in partecipazione. Resta invece al 50% (non é stato approvato un emendamento che la alzava al 70%) la dote Aspi per le aziende che assumono disoccupati in regime Aspi.

Altro aspetto essenziale del decreto ha a che vedere con l'alternanza studio-lavoro: è previsto infatti un sostegno ai giovani studenti universitari durante i tirocini curriculari. La somma predisposta è di 3 milioni per il 2013  e 7,6 per il 2014.

Si interviene anche al Sud. Sono stati stanziati infatti ben 328 milioni, dal 2013 al 2015 dedicati al Mezzogiorno. Per l’esattezza si interviene nel finanziamento dell’autoimprenditorialià e dell’autoimpiego e per progetti relativi all’infrastruttura sociale e alla valorizzazione dei beni pubblici. Non solo. Parte della cifra succitata è destinata per l’appunto ai giovani , in particolare a quelli che non lavorano e non studiano  e per i quali  verrà attivata una borsa di tirocinio formativo.

Si allenta la stretta sul lavoro a progetto; e sull’associazione in partecipazione si prevede una stabilizzazione degli associati con apporto di lavoro, attraverso una loro assunzione entro tre mesi. Il lavoratore dovrà firmare un atto di conciliazione (che vale come sanatoria di eventuali contenziosi pregressi), mentre il datore dovrà versare (alla gestione separata Inps) un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di sei mesi.

Presso il ministero del Lavoro nasce la Struttura di missione con il compito di attuare la Youth Guarantee (la Garanzia giovani) e favorire la ricollocazione dei cassintegrati (in particolare dei beneficiari di sussidi in deroga); ed entro il 30 settembre la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida per disciplinare il contratto d’apprendistato professionalizzante, con l’obiettivo di avere una disciplina uniforme da Milano a Palermo (con modifiche che avranno carattere permanente e si applicheranno a tutte le aziende; in Senato è saltata la limitazione alle sole piccole e medie imprese).

Decontribuzione totale per le nuove assunzioni. Uno sgravio contributivo fino a 650 euro mensili per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumeranno con contratto a tempo indeterminato giovani tra i 18 ed i 29 anni. A condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Nell’esame al Senato è stato soppresso il criterio che i giovani vivessero soli con una o più persone a carico. L’incentivo ha una durata di 18 mesi e viene concesso a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Lo sgravio contributivo scatta, ma per un periodo più breve (12 mesi), nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione, però, deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un altro lavoratore. L’incentivo è finanziato per 794 milioni, in particolare 500 milioni sono destinati alle regioni del Mezzogiorno e 294 milioni per le restanti regioni.

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