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sabato 9 luglio 2016

Pensione anticipata per dipendenti, privati, autonomi e statali


La possibilità di andare in pensione fino a 3 anni prima grazie ad un prestito previdenziale da restituire in 20 anni, il cosiddetto Ape – Anticipo pensionistico,  è stata estesa a tutti i lavoratori, anche statali ed autonomi. Quindi non solo dipendenti del settore privato: l’anticipo pensione APE sarà utilizzabile anche da quelli pubblici e dai lavoratori autonomi.

Il nuovo meccanismo di Anticipo pensionistico inserito nella Riforma Pensioni 2016/2017, che a sua volta confluirà nella prossima legge di Stabilità, si allarga anche ai dipendenti pubblici e agli autonomi. “Lo schema è che tutti i cittadini con i requisiti previsti possano decidere di aderire all’Ape”, ha dichiarato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, al termine del 3° vertice tra Governo e sindacati  che si è svolto la settimana scorsa sulle nuove misure per garantire una maggiore flessibilità in uscita.

Ricordiamo che l’APE è una sorta di anticipo sulla pensione che si può chiedere a tre anni dal requisito anagrafico: si percepisce un trattamento finanziato dalle banche fino al raggiungimento della pensione vera e propria, da restituire poi con un piano di ammortamento ventennale. Fra le tante questioni da risolvere c’è quella delle detrazioni, che serviranno ad alleggerire il carico della restituzione delle rate del prestito pensionistico.

La decurtazione sulla pensione dipende dagli anni di anticipo con cui ci si ritira e dall'entità dell’assegno: secondo i primi calcoli, il taglio può andare da un 5 a un 15-20% per chi sceglie i tre anni di anticipo.

Vediamo un esempio: un lavoratore che si ritira con l’anticipo pensionistico APE un anno prima e ha una pensione di 800 euro netti al mese, paga per 20 anni una rata di circa 53 euro, che sale a quasi 160 euro nel caso di pensione anticipata di tre anni: i calcoli sono della UIL e forniscono una serie di esempi di applicazione dell’opzione nel più vasto quadro di Riforma Pensioni da inserire nella Legge di Stabilità 2017. Una nuova possibilità di pensione anticipata fino a tre anni, con un trattamento (l’anticipo pensionistico APE) che poi si restituisce quando si percepisce l’assegno previdenziale vero e proprio, attraverso un piano di ammortamento spalmato su 20 anni.

Al lordo delle detrazioni, i più penalizzati (in base agli esempi che seguono), in termini percentuali risultano i titolari di pensioni basse che scelgono di ritirarsi con tre anni di anticipo: per restituire l’anticipo pensione APE subiscono un taglio sulla pensione lorda pari al 17,7%, contro il 13,9% di coloro che percepiscono un assegno da 2mila 500 euro netti al mese. In generale, il peso della decurtazione dovuta alla restituzione del prestito sui trattamenti bassi è maggiore che non su quelli alti. Ecco i calcoli dello studio UIL.

Pensione di 800 euro netti: si tratta di un trattamenti lordo intorno ai 900 euro al mese. Ecco quando paga di restituzione nei tre diversi casi ipotizzati:

Un anno di anticipo: importo da restituire 10mila 400 euro, rata mensile per 20 anni pari a 53,24 euro, rata annua 692,12 euro. Decurtazione del 5,9% della pensione.
Due anni di anticipo: importo da restituire 20mila 800 euro, rata mensile di 106,48 euro (1.384,24 euro l’anno), decurtazione pari all’11,8%.
Tre anni di anticipo: importo da restituire 31mila 200 euro, rata mensile da 159,71 euro (2.076,23 euro l’anno), e percentuale su trattamento lordo del 17,7%.
Pensione da mille euro netti al mese: si tratta di circa 1200 euro lordi. Ecco i diversi possibili piani di rateazione di questo pensionato.
Un anno di anticipo: importo da restituire, 13mila euro, rata mensile 66,55 euro (annua, 865,15), percentuale su trattamento lordo, 5,5%.
Due anni di anticipo: importo da restituire, 26mila euro, rata mensile 133,09 euro (1.730,17 euro all’anno), decurtazione 11,1%;
Tre anni di anticipo: importo da restituire 39mila euro, rata 199,64 euro (2.595,32 euro all’anno), decurtazione 16,6%.
Pensione da 2500 euro netti al mese: significa un trattamento lordo di 3600 euro. Piani di rateazione a secondo degli anni di anticipo:
Un anno di anticipo: importo da restituire 32mila 500 euro, rata da 166,37 euro (2.162,81 euro annui), percentuale 4,6%;
Due anni di anticipo: importo da restituire 65mila euro, rata da 332,74 euro (4mila 325,62 euro annui), percentuale 9,2%;
Tre anni di anticipo: importo da restituire 97mila 500 euro, rata da 499,10 euro,decurtazione 13,9%.

La decurtazione si dovrebbe azzerare o ridurre al minimo per una particolare fascia di lavoratori a basso reddito: disoccupati senza speranza di ritrovare un impiego, lavoratori impiegati in lavori pesanti e anche per soggetti coinvolti in lavoro di cura familiare. In questi casi la detrazione fiscale non solo dovrebbe compensare l'intero importo della rata ma anche coprire una fetta del “capitale”. Le detrazioni dovrebbero ridursi di molto e addirittura scomparire nei casi “uscita volontaria” dal lavoro da soggetti con reddito elevato, per i quali il taglio dell'assegno potrebbe arrivare anche al 15 per cento.

L'Ape, l'Anticipo pensionistico, passerà obbligatoriamente per l'Inps. Il lavoratore “over 63” intenzionato ad anticipare l'uscita dal lavoro non dovrà recarsi in banca per ottenere il “prestito” ma dovrà interloquire con l'ente previdenziale. Che dovrà anzitutto certificare la sua situazione previdenziale, a partire dal montante contributivo, privo dei contributi relativi agli anni di anticipo (da 1 a 3). A quel punto l'Inps con il soggetto finanziario, probabilmente previsto da un'apposita convenzione, perfezionerà l'operazione di “prestito”.

martedì 21 giugno 2016

Sperimentazione della fattura elettronica tra privati le istruzioni tecniche




Sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze con le specifiche tecniche per la fattura elettronica fra privati attraverso il SiD: ecco come funziona, sperimentazione fino a ottobre.

In attesa della definitiva operatività della fattura elettronica fra privati agevolata, nel gennaio 2017, inizia l’annunciata sperimentazione dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione delle imprese le bozze dei documenti tecnici per l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA, integrata per rappresentare anche le fatture fra privati. Si tratta di un passo avanti previsto per la fatturazione elettronica fra privati che, in base al decreto legislativo 127/2015, sarà incentivata a partire dal primo gennaio 2017 con semplificazioni e agevolazioni fiscali.

La sperimentazione, promossa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e l’eprocurement, è partita in questo mese di giugno 2016 e si concluderà nel prossimo mese di ottobre.

Obiettivo: risolvere in tempo utile eventuali criticità che dovessero  presentarsi e, sulla base dei feedback ricevuti, consolidare i supporti e le regole di processo. Il Sistema di interscambio SdI funzionerà per artigiani, professionisti e imprese con le stesse regole attualmente previste per la fatturazione elettronica verso la PA (obbligatoria dal marzo 2015), opportunamente integrate.

Le bozze con le specifiche tecniche sono disponibili sul sito ell’Agenzia attraverso il seguente percorso: home > strumenti > specifiche tecniche > specifiche tecniche in bozza.Il documento con le istruzioni per la fattura elettronica fra privati si compone di tre parti: nella prima, i dati vengono rappresentati secondo una suddivisione tra dati obbligatori, dati necessari e dati opzionali. Per ognuno viene riportata la denominazione del relativo campo del tracciato del file, la descrizione del significato, l’elenco dei valori ammessi  e le caratteristiche di utilizzo. Nella seconda parte i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica ed alle caratteristiche implementative del file, nella terza viene riportato l’”XML Schema” (xsd).

I dati obbligatori da inserire in fattura:

data di emissione;

numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

numero di partita IVA del cedente/prestatore;

numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di identificazione IVA attribuito dallo
Stato membro di stabilimento per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;

natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;

annotazione che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero a un terzo.

Per il processo di fatturazione elettronica bisogna poi tenere conto delle informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione al Sistema di Interscambio e da questi al destinatario, informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali e di pagamento, ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

La procedura online prevede alcune verifiche sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. I nuovi controlli riguardano, in particolare, la verifica di conformità del formato fattura, l’imponibile, l’importo dei documenti e il prezzo totale. Per consentire l’adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata nell'elemento “note” all’interno della “Ricevuta di consegna” o della “Notifica di mancata consegna”. Dal 1° agosto 2016 verranno, invece, scartati i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli.



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