sabato 13 ottobre 2012

Lavoro: il ministro Fornero torna a parlare di esodati e salvaguardati


''Per quanto riguarda gli esodati il governo ha cominciato a considerare salvaguardie che hanno interessato finora 120.000 persone alle quali se ne possono aggiungere altre 10.000". L'Inps sta verificando le posizioni,"ma molti ancora non hanno ricevuto notifica". Lo ha detto il ministro del Lavoro Elsa Fornero a Maria Latella su Sky Tg24.

Il governo non era al corrente dei numeri sugli accordi collettivi o individuali che sono obiettivamente molto difficili da monitorare -ha spiegato Fornero - per cui ci siamo trovati o davanti a un fenomeno molto ampio e diffuso. Si tratta di individuare non categorie, ma persone con nome e cognome. - ha concluso il ministro - Ora vogliamo dare certezza a chi poteva andare in pensione nel 2013 e 2014, sono le salvaguardie che ci sembrano più urgenti e dovrebbero essere 120mila». Ci siamo trovati o davanti a un fenomeno molto ampio e diffuso, abbiamo cominciato a considerare le salvaguardie che hanno interessato finora 120.000 persone alle quali se ne possono aggiungere altre 10.000 per effetto della finestra mobile del ministro Sacconi. Ora circa 130.000 hanno la salvaguardia".

Fornero ha nuovamente ribadito che la riforma delle pensioni non prevederà eccezioni per intere categorie, riferendosi all'emendamento al decreto sanità che consentirebbe una deroga alla riforma pensionistica per i lavoratori della sanità. "Noi abbiamo fatto una riforma che riguarda tutti i lavoratori - ha spiegato - è una riforma abbastanza severa ma giusta, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni e non credo che sia opportuno ora cominciare con riservare le vecchie regole ad alcune categorie di lavoratori, significherebbe innescare una rincorsa perché una volta che si inizia con una categoria non si vede perché un'altra categoria non possa accedere a requisiti più favorevoli".

venerdì 12 ottobre 2012

Concordato preventivo 2012


In questo periodo di crisi economica e a volte di mal gestione d'impresa c' è la possibilità legislativa di poter intervenire per sistemare l'impresa in crisi  tramite un concordato preventivo (legge fallimentare).

Ricordiamo che dal mese di settembre 2012 sono diventate operative le nuove disposizioni in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti che hanno il fine di garantire una migliore gestione delle crisi d'impresa ed un maggiore soddisfacimento dei creditori interessati a tali procedure. Il Legislatore ha voluto rafforzare gli strumenti normativi utili al risanamento aziendale, intervenendo in maniera significativa sul tema del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione nonché dei c.d. “piani attestati”.

In particolare è prevista la possibilità, per il debitore che propone l’ammissione alla procedura del concordato preventivo, di depositare il ricorso contenente la mera domanda concorsuale; la proposta, il piano di concordato e la documentazione necessaria possono dunque essere presentati successivamente al deposito del ricorso, entro un termine compreso tra 60 e 120 gg., fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 gg.

Nel periodo che va tra il deposito del ricorso ed il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, l’imprenditore può compiere, previa autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli effetti della presentazione del ricorso (concordato preventivo), a seguito della pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Inoltre, qualora nei 90 gg. che precedono la pubblicazione del ricorso siano state iscritte ipoteche giudiziali, esse sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Un’importante novità riguarda la sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo: il debitore, dietro apposita richiesta, può essere autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato a sciogliersi dai suddetti contratti; sempre su richiesta, può essere consentita anche la sospensione dei contratti, per un periodo di non oltre 60 gg. prorogabili una sola volta. In questi casi, al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. In questi casi, al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Il Decreto sviluppo 2012 ha mutato in modo significativo  la fisionomia del concordato preventivo: la nuova disciplina introduce un numero rilevante di disposizioni finalizzate a «migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi di impresa.

Per il perseguimento di tale obiettivo il Legislatore ha introdotto degli strumenti diretti a fronteggiare alcune delle maggiori problematiche rivelatesi nella prassi della procedura e, segnatamente:

le difficoltà del debitore di reperire risorse finanziarie durante la fase di preparazione del piano di concordato (c.d. “finanza interinale”);

l’insufficiente protezione del debitore durante la fase preparatoria del piano;

l’assenza di una disciplina che incentivi un’effettiva continuità aziendale nella fase prodromica all’omologazione del concordato.

Il Tribunale comunque  potrà o meno accordare l'autorizzazione, anche con riferimento a finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità che non hanno formato ancora oggetto di trattativa, sulla base delle risultanze della relazione del professionista e, ove ritenuto opportuno, assumendo sommarie informazioni.

Vi è la possibilità per il debitore di richiedere al Tribunale, nell’ambito della domanda di ammissione a concordato, di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazione di beni o servizi a condizione che un professionista indipendente attesti che gli stessi sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali alla «migliore soddisfazione dei creditori». La cosiddetta, la continuità aziendale è tutelata non come valore in sé ma solo in via mediata, nella misura in cui essa risulti funzionale alla migliore soddisfazione del ceto creditorio nel suo complesso.

Con l’introduzione dell’art. 182-quinquies “Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, si consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L’art. 186-bis, poi, prevede l’istituto del “Concordato con continuità aziendale”. Il piano  può prevedere:

la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore;

la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione;

la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

domenica 7 ottobre 2012

Lavoro e imprese 2012 – 2013 si riparte con agenda digitale e start up

Anagrafe unica, ricetta e carta di identità digitale, cartelle cliniche in rete e la carriera scolastica in una scheda online. Tutti nuovi provvedimenti, considerati indispensabili per innovare il paese. E un'agenda digitale che riguarda tutta la pubblica amministrazione e favoriscono lo sviluppo dell'economia.

Tra i provvedimenti più importanti, l'introduzione della carta di identità elettronica - o meglio il documento digitale unico - che verrà fornito gratuitamente ai cittadini. Questo strumento sarà chiave di volta dell'unificazione di tutte le anagrafi permettendo un «censimento continuo e aggiornato in tempo reale». Importanti novità anche nella sanità, con il fascicolo sanitario elettronico in tutti gli ospedali di Italia. Entro il 2015 saranno poi introdotte le ricette digitali.

Agenda digitale, nascita e sviluppo di startup innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di
grandi opere con capitali privati, attrazione di investimenti esteri,credito alle Pmi e liberalizzazioni in campo assicurativo: sono le principali aree di intervento.

Benefici e agevolazioni fiscali per le imprese innovative e per chi investe nel loro capitail; contratto di lavoro su misura (con deroghe alla riforma Fornero); incubatore certificato di imprese start up innovative, una società di capitali di diritto italiano, o una Societa Europea residente in Italia, che offra servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up.

Vediamo gli incentivi alle imprese, start up.  Sono stati messi  a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti.

Per le start up e gli incubatori certificati è prevista anche l’esenzione da imposta di bollo e di registro e dal diritto annuale alle Camere di Commercio.
Per le start up è posticipato il termine per la ricapitalizzazione si posticipa di un esercizio in caso di perdite superiori a un terzo del capitale.
Le start up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Il contratto per start up innovative concede deroghe sui contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dalla Riforma del Lavoro. Il contratto a termine deve durare almeno sei mesi: nei primi tre anni può essere rinnovato anche senza soluzione di continuità, ed è poi possibile un altro rinnovo per un solo anno (quindi, si arriva a un massimo di 48 mesi). Dopo, scatta l’assunzione a tempo indeterminato.

Ampio capitolo dedicato alle misure per favorire gli investimenti nel capitale delle nuove aziende 2.0 con facilitazioni per amministratori, dipendenti, e collaboratori delle start up: il rendimento delle azioni, opzioni o quote loro assegnate nel contesto dei piani aziendali non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Spazio al crowdfunding: in deroga alle norme sul risparmio le partecipazioni nelle start up possono costituire oggetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari.
Per i privati cittadini e per le imprese che investono in start up c’è una detrazione Irpef del 19% per tre anni (dal 2013 al 2015).

Tra le misure approvate nell'ambito dell'agenda digitale all'interno del decreto crescita 2, c'è la completa digitalizzazione dell'amministrazione pubblica. A livello di metodo la pubblicazione dati e informazioni in formato aperto. I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto. In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l'accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone i riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d'uso aperta e saranno dunque utilizzabili - in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali - senza alcun tipo di restrizione.
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