I congedi parentali per il 2013 derivano da tre normative di legge quella della Fornero (legge 92/2012) sulla Riforma del lavoro, che dal 1° gennaio 2013 estende ai padri l'obbligo di un giorno di riposo (più due facoltativi) per la nascita del figlio, da utilizzare entro i cinque mesi di vita di quest'ultimo; dal Dl Sviluppo, che semplifica l'iter dei certificati medici per l'assenza del dipendente a causa della malattia del figlio; e dal Decreto legge «anti-infrazioni dell’Unione europea, che consentirà di fruire dei congedi parentali, quelli possibili fino agli otto anni di vita del bambino, anche a ore durante le giornate lavorative.
Con il decreto legislativo Sviluppo, in particolare l'articolo 47 consente a entrambi i genitori, in modo alternativo, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Entro un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno la facoltà è concessa anche per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. A seguito delle novità, la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire di questi congedi sarà inviata online all'Inps direttamente dal medico curante, e dall'Istituto previdenziale sarà girata con le stesse modalità al datore di lavoro (e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta).
Mentre dal 1° gennaio 2013 con la legge Fornero dovrebbero partire le misure introdotte in via sperimentale per gli anni 2013-2015. Si tratta dell'obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro, per un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio; entro lo stesso periodo, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. La legge Fornero attribuisce poi alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
Il Dl «anti-infrazioni Ue» consente la fruizione oraria dei congedi parentali, delegando alla contrattazione collettiva di settore la regolamentazione e i criteri di calcolo della base oraria. Con una modifica all'articolo 32 del Dlgs 151/2001 viene precisato che il termine di almeno 15 giorni con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare dare il datore di voler fruire del congedo parentale deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo, durante il quale le parti possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa.
Riassumiamo le novità che ci aspettano dal 2013.
I genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Entro cinque giorni lavorativi all'anno la facoltà è concessa anche per le malattie di ogni figlio di età compresa fra tre e otto anni. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire di questi congedi sarà inviata online all'Inps direttamente dal medico curante.
Per i giorni di congedo parenale dal 1° gennaio 2013 il padre lavoratore dipendente dovrà astenersi dal lavoro per un giorno (altri due giorni sono facoltativi) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per questi giorni di astensione dal lavoro sarà riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il dipendente dovrà comunicare per iscritto all'azienda i giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
Vediamo il congedo parentale a ore e come si svilupperà che risulta una novità per la legge italiana. Questa tipologia di congedo consente ai genitori (padri e madri) di usufruire in modo più elastico del congedo parentale, suddividendolo anche in ore, per esempio scegliendo di lavorare a mezza giornata (indennità 30% dello stipendio).
Quello che una volta si chiamava congedo facoltativo, garantisce a entrambi i genitori un periodo di sei mesi ciascuno, fino a un massimo di 10 mesi in tutto, che possono diventare 11 nel caso in cui sia il papà a prendere almeno tre mesi consecutivi. Ora il tempo complessivo si estende oltre i limiti temporali che scaturivano dall’articolazione in giornate lavorative integrali.
E’ una iniziativa volta a promuovere la conciliazione famiglia-lavoro a costo zero, anzi: frazionando in ore il permesso si può lavorare in congedo part-time, mantenendo intatta la retribuzione per le ore di presenza sul lavoro.
Il congedo parentale sussiste di 6 mesi per ciascun genitore, fino a un massimo di 10 mesi complessivi (11 se il padre sta a casa 3 mesi consecutivi) nei primi otto anni di vita del bambino.
Ad oggi i lavoratori con figli possono suddividere il congedo parentale in giorni, settimane o mesi mentre il nuovo decreto mira a recepire la direttiva 2010/18/UE.
Il frazionamento in ore permette di allungare nel tempo il periodo in cui poter usufruire del monte-congedo, diluendo anche maggiormente gli effetti in busta paga.
Ad esempio: mezza giornata di congedo parentale consente di avere in busta paga l’intera retribuzione per le ore lavorate più l’indennità del 30% per quelle in congedo.
La domanda di congedo frazionato quando sarà presentata al datore di lavoro, il dipendente dovrà indicare inizio e fine del congedo che intende prendere. E’ prevista anche la possibilità di mantenere il contatto fra azienda e lavoratore durante il congedo, magari per concordare modalità di ripresa dell’attività lavorativa.
sabato 15 dicembre 2012
Congedi parentali 2013 le novità
Etichette:
astensione dal lavoro,
certificato medico,
congedi parentali 2013,
congedo frazionato,
datore di lavoro,
Dl Sviluppo,
INPS,
legge Fornero,
novità,
retribuzione,
Unione europea
domenica 9 dicembre 2012
Uniemens invio dati mensili da parte del datore di lavoro
I soggetti tenuti all’ invio dei dati mensili UNIEMENS sono:
i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;
i committenti che hanno l’ obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione.
I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. (OTD e OTI)
I datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’ implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’ erogazione delle prestazioni
A partire dalle retribuzioni corrisposte, i sostituti d’ imposta (datore di lavoro) tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), devono trasmettere mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili all’ Istituto necessarie per:
il calcolo dei contributi;
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
l'erogazione delle prestazioni.
La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato "EMens", riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione separata, e gli associati in partecipazione. I dati si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga. Per i datori di lavoro, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente a quanto avviene per la trasmissione del modello DM10/2 telematico.
Per i committenti/associanti, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
L’Inps ha dato il via alla nuova procedura che consente la trasmissione unificata dei dati retributivi (EMens) e contributivi (DM10). L’invio si articolerà in due fasi: la prima consente immediatamente di aggregare gli attuali flussi DM10 e EMens la seconda comporterà, con un breve periodo sperimentale, l’effettiva unificazione dei dati a livello di singolo lavoratore.
Di fatto, in fase di inizio attività con dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti alla costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola.
L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica. Quando il datore di lavoro costituisca una nuova unità operativa con dipendenti, dovrà comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti nonché, ove nota, la durata temporale della stessa. Alla stessa verrà attribuito un numero progressivo identificativo da inserire, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di Gennaio 2011, per ogni lavoratore interessato nel flusso Uniemens.
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;
A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo – Principale;
A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria;
B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;
B2: azienda con più posizioni, con più unità operative, ovvero autorizzata all’accentramento contributivo– Principale;
B3: azienda con più posizioni, con più unità operative, autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria.
Nell’ipotesi di operazioni societarie, il datore di lavoro subentrante dovrà comunicare i dati identificativi – nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente – delle unità operative acquisite.
Alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:
pervenire ad una precisa determinazione dell’imponibile contributivo;
applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;
imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti.
Le variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali.
I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.
Il Software di controllo messo a disposizione dall’INPS validerà il file predisposto dalla procedura paghe, verificandone la conformità ed effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito. Il software di controllo servirà a certificare il file apponendo l’opportuno codice di controllo che ne consentirà la trasmissione via telematica - Internet. Le modalità d’invio sono analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che, ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, accedendo all’ apposita funzione del sito www.inps.it riservata agli utenti registrati (intermediari e aziende), è possibile effettuare l’invio telematico ed ottenere la ricevuta dell’avvenuto invio.
i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;
i committenti che hanno l’ obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione.
I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro ad esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. (OTD e OTI)
I datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’ implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’ erogazione delle prestazioni
A partire dalle retribuzioni corrisposte, i sostituti d’ imposta (datore di lavoro) tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), devono trasmettere mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili all’ Istituto necessarie per:
il calcolo dei contributi;
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;
l'erogazione delle prestazioni.
La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato "EMens", riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione separata, e gli associati in partecipazione. I dati si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga. Per i datori di lavoro, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente a quanto avviene per la trasmissione del modello DM10/2 telematico.
Per i committenti/associanti, l’ invio deve avvenire entro l’ ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
L’Inps ha dato il via alla nuova procedura che consente la trasmissione unificata dei dati retributivi (EMens) e contributivi (DM10). L’invio si articolerà in due fasi: la prima consente immediatamente di aggregare gli attuali flussi DM10 e EMens la seconda comporterà, con un breve periodo sperimentale, l’effettiva unificazione dei dati a livello di singolo lavoratore.
Di fatto, in fase di inizio attività con dipendenti, i datori di lavoro sono tenuti alla costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola.
L’apertura della suddetta posizione contributiva potrà essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica. Quando il datore di lavoro costituisca una nuova unità operativa con dipendenti, dovrà comunicare i dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti nonché, ove nota, la durata temporale della stessa. Alla stessa verrà attribuito un numero progressivo identificativo da inserire, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di Gennaio 2011, per ogni lavoratore interessato nel flusso Uniemens.
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice ‘Tipo Azienda’ attribuito alla posizione aziendale, il quale assumerà i seguenti significati:
A1: azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo;
A2: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo – Principale;
A3: azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria;
B1: azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all’accentramento contributivo;
B2: azienda con più posizioni, con più unità operative, ovvero autorizzata all’accentramento contributivo– Principale;
B3: azienda con più posizioni, con più unità operative, autorizzata all’accentramento contributivo-Secondaria.
Nell’ipotesi di operazioni societarie, il datore di lavoro subentrante dovrà comunicare i dati identificativi – nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente – delle unità operative acquisite.
Alla fine del periodo d’imposta, i datori di lavoro devono infatti effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali con lo scopo di:
pervenire ad una precisa determinazione dell’imponibile contributivo;
applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;
imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti.
Le variabili della retribuzione che comportino variazioni nella retribuzione imponibile tra cui:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali.
I datori di lavoro possono tenere conto delle variabili retributive in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione occorre compilare l’elemento «varretributive» nel modello di denuncia individuale UniEmens.
Indennità disoccupazione ordinaria 2012-2013
La crisi occupazionale spinge molti lavoratori a verificare presso le sedi Inps la fondatezza della propria posizione contributiva dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. E’ vero infatti che una quota dei contributi versati dai lavoratori dipendenti e autonomi serve a coprire situazioni di emergenza e di disoccupazione ma devono sussistere dei precisi requisiti.
Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
Innanzitutto per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione è necessario che il rapporto lavorativo non sia giunto a termine per cause imputabili o attribuili al lavoratore. Le dimissioni non sono ostative se date per giusta causa.
I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria sono:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, quindi almeno un contributo settimanale versato prima del biennio antecedente alla domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:
l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.
Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, che differiscono in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:
indennità ordinaria; indennità ordinaria con requisiti ridotti; trattamento speciale per l'edilizia; trattamento speciale per operai agricoli.
I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.
L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.
Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro per i primi 6 mesi, poi scende al 50% per il settimo e ottavo mese e infine al 40% per i mesi successivi. L’indennità dura otto mesi estendibili a 12 se il disoccupato ha più di 50 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le modalità di pagamento sono tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale oppure riscossione diretta presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.
Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
Sempre dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
Esistono delle condizioni agevolate che permettono di accedere all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente e di essere assicurato da almeno due anni (quindi di aver versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al biennio in cui si contano i 78 giorni di lavoro).
La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.
Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
Innanzitutto per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione è necessario che il rapporto lavorativo non sia giunto a termine per cause imputabili o attribuili al lavoratore. Le dimissioni non sono ostative se date per giusta causa.
I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria sono:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, quindi almeno un contributo settimanale versato prima del biennio antecedente alla domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:
l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.
Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, che differiscono in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:
indennità ordinaria; indennità ordinaria con requisiti ridotti; trattamento speciale per l'edilizia; trattamento speciale per operai agricoli.
I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.
L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.
Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro per i primi 6 mesi, poi scende al 50% per il settimo e ottavo mese e infine al 40% per i mesi successivi. L’indennità dura otto mesi estendibili a 12 se il disoccupato ha più di 50 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le modalità di pagamento sono tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale oppure riscossione diretta presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.
Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
Sempre dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiore a 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
Esistono delle condizioni agevolate che permettono di accedere all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il lavoratore deve dimostrare di aver maturato almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente e di essere assicurato da almeno due anni (quindi di aver versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al biennio in cui si contano i 78 giorni di lavoro).
La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.
Etichette:
contributi,
domanda,
Indennità di disoccupazione,
INPS,
interruzione dell'indennità,
modalità di pagamento,
requisiti ridotti
Iscriviti a:
Post (Atom)