domenica 6 gennaio 2013

Lavoratori in mobilita 2013 e agevolazioni contributive per i dipendenti


Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con l'interpello 40/2012. La questione riguarda la possibilità per un datore di lavoro di beneficiare dell'aliquota contributiva agevolata pari al 10% (articolo 8, comma 2, legge 223/1991), laddove prima si avvale del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità mediate un contratto di somministrazione, e successivamente (anche senza soluzione di continuità) assume direttamente lo stesso lavoratore con un contratto a tempo determinato previsto dalla legge 223/1991.

L’agevolazione contributiva per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità spetta anche all’azienda che avvia il rapporto lavorativo attraverso un’agenzia per il lavoro e che il periodo lavorativo va a cumularsi con altri periodi di lavoro agevolati avviati direttamente dal datore di lavoro sempre per lavoratori in mobilità.

L'incentivo, l’agevolazione contributiva, consiste nel riconoscimento di uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 12 mesi, tale da consentire di pagare contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento dello stesso beneficio per altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il ministero del lavoro, inoltre, ha spiegato che la riforma Fornero è intervenuta stabilendo alcuni principi generali che devono essere soddisfatti per beneficiare delle agevolazioni contributive.
L'articolo 4, comma 13 della legge 92/2012 ha precisato che per «la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato», pur ravvisandosi, formalmente, in tale ipotesi, due datori di lavoro.
Anche se questa regola era già applicata dall'Inps in via amministrativa, la disposizione ha dunque introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell'agevolazione tra i contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro. Il ministero ha risposto positivamente al quesito precisando che l'impresa dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.


Per la fruizione allo sgravio di mobilità è necessario utilizzare una specifica modulistica (Inps, messaggio 12957 del 2 agosto 2012) e per il periodo di missione l'impresa utilizzatrice (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) deve rilasciare all'agenzia per il lavoro un'autocertificazione accompagnata da copia del documento d'identità di chi l'ha sottoscritta.

sabato 5 gennaio 2013

Redditometro 2013: lavoro dipendente e liberi professionisti


Il Redditometro è lo strumento per combattere l’evasione fiscale. La finalità principale deve essere  quella di permettere agli organi di controllo di effettuare accertamenti incrociati tra il reddito e le spese effettuate, con il fine di scoprire eventuali discrepanze tra l’effettivo tenore di vita ed il reddito dichiarato.  E' bene ricordare che gli accertamenti avranno luogo nel caso in cui lo scostamento superi il 20%.

Lo scopo di questo dispiegamento massiccio di strumenti è quello di riuscire a recuperare quasi 120 miliardi di euro di evasione e di permettere quindi, una volta recuperati, di sciogliere la stretta fiscale sul lavoro dipendente.
Comunque chi fa un lavoro dipendente e guadagna cifre minori potrebbe finire nelle maglie del redditometro. E' già successo, a maggio di quest'anno, quando l'Agenzia delle Entrate ha mandato 300 mila lettere ai contribuenti risultati non coerenti con il Redditometro.

Il redditometro effettuerà controlli per i redditi a partire dal 2009 quindi sulle dichiarazioni effettuate nel 2010. Verrà applicato alle persone fisiche e quindi: professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori individuali, dipendenti e pensionati. E saranno degli algoritmi  a calcolare se i dati osservati sono regolari o se ci sono delle discrepanze, in qual caso viene segnalato agli operatori che a loro volta conducono un ulteriore accertamento prima di invitare il cittadino a presentarsi presso gli uffici dell’agenzia per documentare la motivazione dello sfasamento dei dati nella dichiarazione dei redditi. Il principio di funzionamento è abbastanza semplice infatti il grosso del lavoro con le difficoltà correlate è stato riuscire a convogliare tutte le informazioni necessarie per il controllo dai vari uffici coinvolti. Sono escluse dai controlli effettuati attraverso il redditometro le imprese, che non subiranno controlli diretti.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è infatti disponibile il Redditest, che consente a ciascun contribuente di inserire i vari dati sulle spese e verificare se il reddito dichiarato è coerente con le spese effettuate. Il paniere delle voci di spesa che finirà sotto la lente del fisco è vastissimo e copre praticamente qualsiasi tipo di acquisto.

Il redditometro non può prendere in considerazione nel caso di professionisti con partita iva i beni strumentali del professionista che destina alla propria attività: ossia acquisto di uffici, auto, mobili e arredi, yacht di lusso, imbarcazioni, macchinari ed altro. In questo caso l’acquisto di beni non influisce sul redditometro in quanto non rappresenta un “incremento patrimoniale” ai fini della determinazione sintetica del reddito. In tal modo sono esclusi ai fini del redditometro i beni destinati esclusivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti o professioni in quanto beni strumentali. Il contribuente però dovrà dimostrare di utilizzare con idonea documentazione ed evidenze probanti che tali beni sono destinati esclusivamente e questo talvolta non risulta agevole essendo spesso l’intestazione di alcuni beni effettuata solo formalmente in capo all’impresa ma nella realtà l’utilizzo strumentale è dubbio.

Sarà compito del contribuente a dover dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, redditi esenti o comunque esclusi dalla base imponibile o perché c'è stato il contributo di altri soggetti. Inoltre il contribuente potrà contestare e dimostrare il differente ammontare delle spese che il Fisco gli attribuisce. L'amministrazione finanziaria tra febbraio e i primi giorni di marzo metterà poi a punto le liste selettive dei contribuenti a rischio evasione e da sottoporre ad accertamento.

venerdì 4 gennaio 2013

Stage e tirocini dal 2013 retribuiti con congrua indennità


La riforma del lavoro ha previsto la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo. Infatti, è stato introdotto anche il riconoscimento di una “congrua indennità” anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta, e il mancato rispetto sarà punito con sanzioni ingenti da un minimo di mille a un massimo di 6mila euro. Gli stage dovranno essere retribuiti.

Quindi si pone fine ai tirocini e agli stage non retribuiti per chi ha terminato la formazione universitaria e nelle scuole di specializzazione. Per queste figure le aziende sono tenute a proporre forme contrattuali remunerate. Per chi ha terminato il proprio percorso formativo è possibile attivare contratti di apprendistato e, se si sono superati i 29 anni, contratti di inserimento lavorativo.

L’apprendista, all’interno dell’azienda, sarà seguito da un tutor.

Vedendo la legge di riforma la normativa non prevede alcun tetto sulle somme da percepire somme per chi fa un tirocinio. Però gli stagisti vi sarà una retribuzione minima di 400 euro al mese e tetto massimo per tutto il periodo del tirocinio. Quello che fino a poco tempo fa si limitava a un’esperienza molto semplice e spesso di dubbia utilità.

Ricordiamo che una volte su due, in Italia, lo stage non prevedeva nemmeno un rimborso spese. Il compenso è pari a euro zero nel 52,4% dei casi, secondo l'ultimo studio curato dall'Isfol, l'Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori, e dalla «Repubblica degli stagisti», una rivista on line tutta dedicata. Adesso, se la legge di riforma del lavoro verrà attuta le cose dovrebbero cambiare con una soglia minima di 400 euro lordi al mese.

La novità è prevista dalla bozza delle linee guida sui tirocini che il ministero del Lavoro ha definito e sarebbe una rivoluzione. Oggi non esiste uno «stipendio» minimo per gli stagisti. Non a livello nazionale almeno, anche se alcune Regioni hanno fissato un livello base valido solo nel loro territorio.

Un primo passo era stato fatto con la riforma del mercato del lavoro approvata a luglio 2012: dice la legge Fornero che per gli stage va riconosciuta una «congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta». E aggiunge che la somma va fissata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge con un documento che metta d'accordo governo e Regioni. I 180 giorni scadono alla fine di gennaio e l'intesa sulle linee guida sembra a buon punto. Il via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni dovrebbe arrivare nella prima riunione dopo le feste, probabilmente il 24 gennaio.

L'impianto del documento va bene c'è solo qualche dettaglio da mettere a punto» ha sostenuto Gianfranco Simoncini, assessore alle Attività produttive della Toscana e coordinatore della commissione Lavoro per la conferenza delle Regioni. Rispetto alla bozza iniziale un punto è già stato cambiato: non c'è più il limite massimo al rimborso mensile.

La regola era stata pensata con l'obiettivo di evitare un uso distorto dello stage che a volte può mascherare un contratto sottopagato. Ma è stata tolta per non mettere fuori legge quei tirocini più ricchi dove il compenso supera i 750 euro al mese.

Le linee guida prevedono anche dei limiti temporali: il tirocinio standard non potrà durare più di sei mesi; quello di reinserimento, riservato a disoccupati e cassaintegrati, non più di un anno; quello riservato ai disabili non più di due anni. Tutti limiti che non sono prorogabili. Non sarà possibile fare più di uno stage presso lo stesso datore di lavoro e ci sarà anche un tetto al numero di stagisti a seconda delle dimensioni dell'azienda: al massimo uno stagista per le aziende fino a cinque dipendenti e così via a salire. Mentre le imprese senza dipendenti potranno avere tirocinanti solo se appartengono al settore dell'artigianato artistico, anche se su questo punto c'è ancora da lavorare.

Per quanto riguarda la retribuzione mensile non sarà possibile scendere sotto i 400 euro, che sarà vincolante dopo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Il legislatore comunque ha rimandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di indicare le linee guida in materia di tirocini e stage. La Riforma individua, però, alcuni principi da seguire per riordinare l’impianto vigente: revisione della disciplina dei tirocini formativi; prevenzione e arginamento dell’uso distorto di questo strumento; individuazione degli elementi qualificanti. Importante novità è l’introduzione del riconoscimento di una “indennità” in relazione alla prestazione svolta, la cui mancanza sarà punita con sanzioni fino a 6mila euro.

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