sabato 27 aprile 2013

Crediti Iva 2013 le strade per il recupero


E' il 30 aprile l'ultima data utile per inoltrare la richiesta di rimborso. Il modello, da inviare telematicamente, è disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello sviluppo economico.

Ancora pochi giorni per chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2013. Entro martedì 30 aprile i contribuenti che, a seguito della prima liquidazione periodica dell'anno, dispongono di un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di determinati requisiti, possono presentare il modello "IVA TR".

I contribuenti rientranti in determinate categorie, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sono ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla richiesta. Si tratta dei:

contribuenti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, cioè quelle di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice "2" nel frontespizio della richiesta)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè che producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice "3" nel frontespizio della richiesta)

contribuenti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè che producono alluminio e semilavorati (codice "4" nel frontespizio della richiesta).

Dal 1° gennaio 2013, l'aumento del volume d'affari con le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, debitori dell'Iva in un altro Stato Ue, riduce la possibilità di rispettare le condizioni per chiedere a rimborso l'Iva trimestrale (o annuale) a credito. La novità va considerata da chi sta predisponendo la richiesta di rimborso del credito Iva del primo trimestre 2013, tramite l'invio dell'istanza (modello Iva TR), entro il prossimo 30 aprile. Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le "cessioni di beni e prestazioni di servizi" (diverse dalle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative dell'articolo 10, nn. da 1 a 4 e 9), "effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato" Ue (anche se non sono soggette ad Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies).

Deve essere indicato al posto dell'Iva l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Sempre da quest'anno, queste operazioni concorrono a formare il volume d'affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato.

Anche nel 2012 l'emissione della fattura era obbligatoria per le prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue, anche se queste operazioni non sono soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972. L'imposta è dovuta nell'altro Paese Ue ad opera del committente, attraverso l'inversione contabile. Fino allo scorso anno, però, era previsto che queste operazioni fossero escluse dal calcolo dal volume d'affari, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, Dpr n. 633/1972. L'aumento delle operazioni che concorrono a formare il volume d'affari riduce le possibilità di richiedere a rimborso l'Iva a credito trimestrale (o annuale), usufruendo della disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 3, lettera b, Dpr 633/1972 (articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, per il rimborso trimestrale).

Si tratta dei soggetti che richiedono la restituzione dell'eccedenza a credito nel caso in cui siano effettuate cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (operazioni non imponibili di cui agli articolo 8, 8-bis e 9, dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% "dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" (articolo 30, comma 3, lettera b, dpr 633/1972). L'importo su cui calcolare il 25% dovrebbe coincidere con il volume d'affari, anche se l'Agenzia delle Entrate potrebbe limitare la penalizzazione descritta, in via interpretativa, considerando che l'"ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate" corrisponda soltanto a quelle operazioni che soddisfano il presupposto territoriale, escludendo le cessioni e le prestazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, Dpr n. 633/1972, cioè quelle extraterritoriali. In particolare, per il rimborso Iva trimestrale, viene compilato il rigo TD2 e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili (numeratore) e quello complessivo delle operazioni effettuate (denominatore) risulta superiore al 25 per cento.

Enrico Giovannini il nuovo ministro del lavoro



Enrico Letta ha sciolto la riserva per la formazione del governo. Lo ha annunciato il segretario generale del Quirinale, Donato Marra.

Il giuramento ci sarà' domani  28 aprile 2013 alle ORE 11.30.

Dal gennaio 2001 al luglio 2009 è stato Chief Statistician e Director of the Statistics Directorate dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) di Parigi, dove ha disegnato e realizzato una profonda riforma del sistema statistico dell'Organizzazione.
È Presidente dell'Istat dal 4 agosto 2009.

Ricordiamo, brevemente,  la lezione di Enrico Giovannini di pochi giorni fa, al nuovo Polo universitario delle Piagge di PISA . Come si misura il grado di benessere di un paese? Può il prodotto interno lordo (Pil) essere l’unico parametro per valutare lo “stato di salute” di una nazione? «Il Pil non può essere un indicatore assoluto per stabilire il benessere di uno stato – spiega Giovannini – per questo, come da tempo avviene nel resto d’Europa, è necessario individuare un complesso di indicatori che forniscano un quadro completo sullo sviluppo e la vivibilità del paese».

Srl semplificata regole più flessibili

Chi considera la possibilità di costituire una Srl semplificata o una Srl a capitale ridotto può contare su regole più flessibili rispetto a quelle che, in base alle prime interpretazioni, sembrava stabilire la legge. La flessibilità riguarda:
Statuto, l’età dei soci, aumenti di capitale e trasformazione societaria.

Statuto. Lo statuto standard può essere integrabile, pur mantenendo inalterate le clausole di base (si veda anche il parere del MiSE n. 43644 del 10 dicembre 2012): secondo l’interpretazione autentica del Ministero al testo della legge («conformità al modello standard», il modello uniformato è necessario ma può essere modificato nel caso lo si integri con ulteriori clausole condivise dalle parti. Ma il modello non è rigido. Può invece essere integrato con clausole nelle quali, per esempio, è possibile indicare la data di scadenza degli esercizi sociali, la sede della società e il tipo di gestione o che possono vincolare il trasferimento delle quote o stabilire cause di recesso diverse rispetto a quelle previste per legge.

Niente atto standard per le Srl a capitale ridotto: per costituire queste società la legge non stabilisce regole particolari.

Età dei soci. Il requisito della soglia massima dei 35 anni di età, necessario per diventare socio di una società a responsabilità limitata semplificata, «non è un requisito di carattere permanente per l’assunzione e la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate».

Le Srl semplificate sono state pensate per aiutare i giovani. E infatti la legge precisa che possono essere fondate da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni. A restare incerto era il destino dei soci fondatori al momento del superamento della soglia d'età. Il limite di 35 anni è stabilito solo per la costituzione della società. Il suo superamento non comporta alcuna conseguenza, né per i soci, che continuano a partecipare alla società, né per la Srl, che mantiene la qualificazione di "semplificata".

Aumenti di capitale. Il divieto di cedere quote a soci senza il requisito di età (art. 2463 bis del codice civile):
si applica a tutti gli atti che comportino trasferimento delle partecipazioni sociali, ha come oggetto trasferimento o costituzione di diritti parziali di godimento, o trasferimento della nuda proprietà da essi gravata, comporta anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche.

Sia le Srl semplificate sia quelle a capitale ridotto hanno l’obbligo di versare completamente, in denaro, il capitale (da uno a 10mila euro, superati i quali bisogna cambiare forma societaria). Ma l’obbligo di conferimento in denaro non vale per gli aumenti di capitale, «nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10mila e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto». Quindi si può aumentare il capitale fino ai 10mila euro senza obbligo integrale di versamento in denaro.

Le operazioni di aumento di capitale sono disciplinate dalle norme dettate per la srl ordinaria. Questo vale anche in caso di perdite: in materia di ricostituzione del capitale in presenza di perdite che superano un terzo (articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile), ovviamente con riferimento ai diversi valori di capitale richieste per srls e srlcr (da 1 a 10mila euro).

Trasformazione in srl ordinaria. E’ possibile modificare lo statuto per:
passare da srl semplificata a srl a capitale ridotto e viceversa
In tutti i casi, è necessario che l’atto costitutivo (o lo statuto) risultante dalle modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione e che siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci.

Per quanto riguarda in particolare il passaggio da srl semplificata o da srl a capitale ridotto alla forma di srl ordinaria, è necessario il contestuale aumento del capitale sociale ad almeno 10mila euro, con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una srl (con capitale inferiore a euro 120.000) in SpA, senza che risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.

Quindi, non è necessaria la perizia di stima del patrimonio sociale che, invece, è per esempio richiesta nel caso di trasformazione di una società di persone in Srl. Questo perché in sostanza si rimane all’interno della disciplina della stessa tipologia societaria, la Srl.

Infine nel caso opposto, di passaggio da srl ordinaria a uno dei due sotto-tipi, è necessario ridurre il capitale sociale sotto i 10mila euro. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato:
con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482-ter del codice civile;
con efficacia subordinata al decorso del termine di 90 giorni nel caso in cui la riduzione del capitale sociale avvenga in base all‘art 2482 del codice civile (rimborso ai soci).
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