domenica 13 ottobre 2013

Inps: i versamenti volontari il pagamento


Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello cui si riferisce. Nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97).Chi non effettua il pagamento entro il termine stabilito non potrà essere ammesso nella platea dei Salvaguardati.

E’ possibile non pagare l’intero periodo di contributi volontari, ma i soli versamenti necessari per il diritto alla pensione.

Se il prosecutore verserà contributi relativi a periodi precedenti alla data di accesso al pensionamento, questi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.
Se invece il lavoratore verserà contribuzione volontaria relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.

Per i lavoratori che scelgono questa strada, infatti, l’INPS provvede alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini.

L’importo dei contributi volontari da versare viene determinato dall’Inps in base alla retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente la data della domanda. L’importo minimo di retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge anno per anno.

I contributi volontari si pagano entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

Scadenza Trimestre
30 giugno Gennaio - marzo
30 settembre Aprile - giugno
31 dicembre Luglio - settembre
31 marzo Ottobre - dicembre

Se l’assicurato riprende a versare i contributi volontari dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che sia rideterminato l’importo del contributo da lui dovuto. La somma dei contributi viene così calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per non perdere il diritto al versamento dei contributi.

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede Inps sull’apposito modulo 010/M/02 (reperibile presso qualunque sede Inps oppure sul sito Internet www.inps.it, nella sezione “moduli”) allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda (su mod. 01/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all’anno precedente. La domanda può essere inviata anche tramite Internet all’ufficio Inps di residenza, che provvederà a richiedere la documentazione aggiuntiva.

Gli artigiani e i commercianti devono allegare il certificato che attesta la cancellazione dagli elenchi di categoria e la copia delle ricevute dei versamenti effettuati nell’anno immediatamente precedente a quello della domanda.

I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono allegare il certificato di cancellazione dagli elenchi di categoria rilasciato dall’Inps e indicare la fascia di reddito assegnata al titolare dell’azienda agricola.

Il pagamento è trimestrale e si effettua utilizzando direttamente i bollettini di conto corrente postale prestampati, che l’Inps invia al domicilio di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Ogni anno vengono inviati quattro bollettini prestampati. Se non si ricevono, devono essere richiesti agli uffici Inps di residenza entro la scadenza del versamento.

Se si paga una somma inferiore all’importo comunicato dall’Inps, il periodo da coprire viene ridotto in modo proporzionale.

Se si paga di più: l’importo versato in più viene rimborsato automaticamente dall’Inps.

Se si paga in ritardo: i versamenti dei contributi devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per legge. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati al periodo per il quale sono stati versati, ma è previsto il rimborso o si può chiedere agli uffici dell’Inps che l’importo venga utilizzato per coprire il trimestre successivo.

Supponiamo, ad esempio, che il versamento per il trimestre gennaio-marzo venga effettuato il 2 luglio anziché il 30 giugno (con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza stabilita). In questo caso si può chiedere agli uffici che il pagamento valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così di chiedere il rimborso.
Il primo trimestre rimane comunque scoperto di contribuzione.

Inps: i versamenti volontari autorizzati



Gli Esodati prosecutori volontari della prima salvaguardia con versamenti sufficienti per il diritto alla pensione possono scegliere se continuare a pagare per aumentare l'assegno previdenziale, ma senza obbligo: circolare INPS.

I versamenti volontari sono uno speciale tipo di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che gli assicurati all’Inps possono chiedere di poter pagare, per raggiungere il minimo necessario per il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo.

I requisiti per maturare la pensione con le regole pre-riforma Fornero sono:
•    che risulti accreditato o accreditabile almeno 1 contributo volontario al 6 dicembre 2011
•    che risulti versata tutta la contribuzione volontaria (di cui siano scaduti i termini  di versamento), necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214/2011 (di conversione del Salva Italia).

L’autorizzazione al proseguimento dei versamenti può essere data dall’Inps sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi che interrompono o sospendono l’attività. Possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria anche coloro che sono titolari dell’assegno di invalidità e coloro che sono iscritti ai regimi assicurativi esteri (Paesi dell’Unione Europea e Paesi convenzionati).

I versamenti volontari possono essere autorizzati in caso di:
interruzioni o sospensioni dell’attività lavorativa, previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali. Ad esempio, possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori che sospendono l’attività e si avvalgono di aspettativa non retribuita per motivi privati o per malattia.
Periodi di congedo parentale se i genitori, lavoratori dipendenti, chiedono:
- l’astensione facoltativa;
- i permessi per allattamento;
- i giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni

Tali periodi di assenza dal lavoro danno diritto all’accredito gratuito di contributi figurativi calcolati in base a una retribuzione convenzionale stabilita dalla legge. Per integrare l’importo dei contributi figurativi, i lavoratori possono chiedere di versare, a proprie spese, quelli volontari. In alternativa possono anche chiedere il riscatto dei periodi di sospensione o interruzione del lavoro, per la durata massima di tre anni.

L’autorizzazione non può essere concessa a chi, alla data della domanda:
svolge attività come lavoratore dipendente, iscritto all’Inps o ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inpdap, Enpals e altri) o è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o delle altre forme di previdenza;
svolge attività come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro) iscritto all’Inps o libero professionista iscritto all’apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.) oppure è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle predette gestioni o Casse di previdenza. Nelle attività di lavoro autonomo rientrano anche quelle che comportano l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria, ecc.).

I lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici, possono essere autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi in presenza di una delle seguenti condizioni:
cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli operai agricoli sono necessari 279 contributi giornalieri per gli uomini, 186 contributi giornalieri per le donne e i giovani sotto i 21 anni, mentre sono richiesti 65 contributi settimanali per i lavoratori occupati soltanto per determinati periodi dell’anno di durata inferiore ai sei mesi);
un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un lavoro a tempo parziale. Si può presentare la domanda allo scopo di coprire con la contribuzione volontaria le settimane che risultano scoperte (part-time verticale o ciclico) o per integrare quelle interessate dal part-time orizzontale; l’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in costanza di rapporto di lavoro part-time e solo per periodi dal 1997 in poi;
un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.

I lavoratori autonomi possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria se hanno versato cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, oppure – se artigiani o commercianti – tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono aver versato, in alternativa ai cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca, 156 settimane (pari a 468 contributi giornalieri) nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione. Per gli iscritti alla Gestione Separata (ex collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria ecc.) è invece sufficiente un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda.

Per stabilire la misura del contributo volontario, occorre fare riferimento alla decorrenza dell’autorizzazione:
se l’autorizzazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1995 si applica l’aliquota del 27,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
se è avvenuta dal 1° gennaio 1996 in poi si applicano aliquote cre s c e n t i (0,50% in più ogni due anni) sulla retribuzione media settimanale imponibile dell’ultimo anno di contribuzione.
Le aliquote per l’anno in corso sono riportate nell’allegato alla guida, insieme ad un esempio di calcolo del contributo volontario.

Gli iscritti alla Gestione Separata versano un contributo volontario calcolato su base mensile. I pagamenti devono avvenire per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.

L’importo del contributo volontario dovuto è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti – nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda – l’aliquota vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).
Le aliquote per l’anno in corso sono riportate nell’allegato alla guida.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata non possono versare contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria, a meno che non siano stati autorizzati prima del 1996.
Esempio: un lavoratore dipendente di 54 anni con 32 anni di contributi perde il posto di lavoro e inizia un’attività di consulenza inquadrata come collaborazione a progetto con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Egli non potrà effettuare contemporaneamente i versamenti volontari per incrementare la posizione assicurativa precedente e raggiungere così i 35 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di anzianità come lavoratore dipendente.

sabato 12 ottobre 2013

Pensioni, un mese in più al lavoro per ottenere quella anticipata



Dal prossimo gennaio 2014 scatterà un ulteriore mese, quindi si passerà a 41 anni e sei mesi per le donne e 42 anni e sei mesi per gli uomini. Nessuna sorpresa nel 2015, mentre nel 2016 ci sarà il nuovo adeguamento alle aspettative di vita: ogni tre anni fino al 2019, poi biennale.

L’Inps ha accorpato diversi istituti previdenziali (Enpals, Inpdap, Ipost) ma rendere uniforme la normativa è cosa assai più ardua. Migrazione gratuita. L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato previsto dalla Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per la quale l’Inps ha emanato la circolare 120/2013.

Con questa circolare è stata disposta, per i dipendenti iscritti all’ex Inpdap (Cpdel, Cpi, Cpug, Cps) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi accreditati presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. Questa facoltà era stata preclusa dal Dl 78/2010. I lavoratori che hanno in corso un provvedimento di ricongiunzione (articoli 1 o 2 legge 29/1979) con domanda presentata tra il 1˚luglio 2010 e il 1˚gennaio 2013, che non abbiano avuto la liquidazione della pensione, potranno recedere

La riforma delle pensioni aggiunge un altro tassello con le nuove regole per gli iscritti alle gestioni ex Inpdap ed Enpals che, dal prossimo anno, sono destinatari di requisiti più severi, in linea con le regole-base per i lavoratori del settore privato e di quello statale. Lo schema della legge Fornero, a due anni di distanza dal varo del decreto 201/2011 – per affrontare l'emergenza finanziaria – continua a essere valido. Anche le ipotesi correttive non sembrano mettere in discussione l'impianto fondato su due capisaldi: il metodo di calcolo – contributivo pro rata per tutti (anche per coloro che erano stati esclusi dalla Dini del 1995) – e aumento dell'età per il pensionamento, con un innalzamento anche dell'anzianità contributiva.

Per averne diritto bisogna aver cessato il rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, che si può presentare online (dal portale INPS, con PIN e codice fiscale), per telefono (numero verde 803164) o tramite intermediari (enti di patronato o intermediari riconosciuti dall’INPS).

I requisiti anagrafici, in base al decreto legge 201/2011, sono costantemente aggiornati secondo l'andamento della speranza di vita: gli adeguamenti, in una prima fase, sono triennali, poi diventeranno più frequenti, una volta ogni due. La riforma, peraltro, prevede solo ritocchi sll'insù e non è prevista l'ipotesi di correzioni in diminuzione nel caso le tabelle sulla vita media mostrassero un andamento al ribasso.

In ogni caso, l'aumento dei requisiti per la speranza di vita è già avvenuto nel 2013: il prossimo anno, dunque, ci sarà la cristallizzazione dell'incremento (i tre mesi fissati dalla legge). Invece, le novità sono quelle contenute nelle regole "strutturali". Da gennaio, in particolare, aumentano i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia per le donne del comparto privato: 63 anni e nove mesi per le dipendenti e 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome. Per gli uomini, dipendenti e autonomi, restano confermati i 66 anni e tre mesi, così come per le donne dipendenti del settore pubblico.

Per le donne va ricordato che resta aperta la strada dell'opzione al contributivo: in pratica si scambia un'età della pensione un po' anticipata con un metodo di calcolo rispetto a tutti i contributi accreditati che nella generalità dei casi dovrebbe portare a un assegno meno ricco. In pratica, le donne possono optare per il contributivo avendo raggiunto i 57 anni e tre mesi , se dipendenti, e i 58 anni e tre mesi, se autonome.

Attenzione, però: i calcoli di convenienza devono essere fatti velocemente, perché la scelta deve avvenire nelle prossime settimane. Si deve infatti tenere conto dell'intervallo tra la maturazione dei requisiti – 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome – e la decorrenza dell'assegno, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2015.

L'altra chance è costituita dalla pensione anticipata, ma anche in questi casi occorre mettere in preventivo l'aumento dei requisiti stabilito per legge, oltre all'incremento di tre mesi della speranza di vita già incamerato per legge. In pratica, per la pensione anticipata dipendenti e autonomi, dal prossimo anno, dovranno lavorare un mese in più: 42 anni e sei mesi gli uomini e 41 anni e sei mesi le donne.

La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) è regolamentata in modo diverso a seconda che il contribuente abbia iniziato a lavorare prima o dopo il 31 dicembre 1995 (da quando la Riforma Dini ha introdotto il metodo contributivo) in quanto cambia il sistema di calcolo dell’importo della pensione:
•    contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre ’95.
•    retributivo: per chi aveva già 18 anni di contributi il 31 dicembre ’95.
•    misto: per chi non aveva 18 anni di contributi a fine ’95, si applica il retributivo per la quota maturata fino a fine ’95 e il contributivo per le anzianità maturate successivamente.


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