sabato 1 febbraio 2014
Mastrapasqua si dimette dalla presidenza Inps. L’uomo con venticinque incarichi
Il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha ricevuto le dimissioni di Antonio Mastrapasqua dall'incarico di Presidente dell'INPS.
Per Letta, "questa scelta credo sia saggia e giusta, e ha colto l'iniziativa" presa ieri dal governo e "la norma decisa ieri" perché "non si possono assumere incarichi così rilevanti senza esclusività". "Voglio dare atto del suo lavoro in questi anni, fatto in modo corretto", ha proseguito il presidente del Consiglio, ricordando passaggi importanti quali l'unificazione tra Inpdap e Inps. Il premier, poi, è quindi tornato ad auspicare che per la nuova "governance ci sia un'accelerazione dei tempi".
Il Governo, infatti, ricorda la nota, ha deciso di accelerare il processo di ridisegno della governance dell'Inps e dell'Inail e ha approvato un disegno di legge per disciplinare l'incompatibilità per tutte le posizioni di vertice degli enti pubblici nazionali, prevedendo, per quelli di particolare rilevanza, un regime di esclusività volta a prevenire situazioni di conflitto d'interesse. "Il Ministro, nell'esprimere, anche a nome del Governo, apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Dott. Mastrapasqua, - conclude la nota - lo ringrazia per il lavoro svolto in questi anni per il rinnovamento dell'Inps e il complesso processo di riorganizzazione dell'Ente derivante dall'incorporazione dell'Inpdap e dell'Enpals".
I possibili successori. Sarebbe Tiziano Treu il candidato più forte alla presidenza dell'Inps, come successore di Antonio Mastrapasqua dimessosi oggi. Secondo quanto si apprende dall'Agi, l'ex ministro del Lavoro (nominato durante il governo Dini e confermato da Prodi) rappresenterebbe in il nome più papabile e anche autorevole per guidare l'Istituto in vista della riforma della governance. In quota anche Raffaele Bonanni, attuale segretario della Cisl anche se sarebbe al momento il candidato più "debole". Il suo nome era circolato invece quando è scoppiato il caso Mastrapasqua ma sull'attuale direttore generale Mauro Nori, non sembrano al momento concentrarsi i consensi perché considerato troppo tecnico.
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giovedì 30 gennaio 2014
Comunicazione annuale di ricorso al lavoro somministrato entro il 31 gennaio 2014
Chi utilizza lavoratori somministrati deve effettuare le seguenti comunicazioni alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
prima della stipula del contratto di somministrazione occorre comunicare il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore deve fornire le comunicazioni entro i cinque giorni successivi,
ogni 12 mesi anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda deve comunicare il numero e i motivi dei contratti di somministrazione sottoscritti, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
In riferimento alla comunicazione annuale, il Ministero ha chiarito, con nota del 3 luglio 2012, che il termine per l’effettuazione è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2013 la comunicazione scade il 31 gennaio 2014.
In caso di mancata comunicazione o di non corretto assolvimento, sono previste sanzioni da € 250 fino a € 1.250.
Chi utilizza lavoratori somministrati ha l’obbligo di presentare due comunicazioni: ecco i termini e le modalità.
L'utilizzatore (impresa o comunque datore di lavoro) che nel corso del 2013 ha utilizzato i lavoratori somministrati, cioè i lavoratori provenienti dalle agenzie di lavoro interinale, ha l'obbligo di presentare alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSA) o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori, la comunicazione del numero e dei motivi della sottoscrizione dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 12187/2012, ha stabilito che il termine per la presentazione della comunicazione è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, per l'anno 2013, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2014, per non incorrere nella sanzione prevista che va da un minimo di 250 ad un massimo di 1.250 euro.
È altresì importante ricordare che chi utilizza lavoratori somministrati, prima di effettuare la stipula del contratto, o nei cinque giorni successivi qualora si possano comprovare motivate ragioni di urgenza, dovrà darne comunicazione alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali aderenti ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, del numero e dei motivi del ricorso a questa forma contrattuale di lavoro. Si tratta, quindi, di una comunicazione preventiva che deve essere effettuata necessariamente dal soggetto utilizzatore.
Come è noto, il D.Lgs. n. 276/2003 – dagli artt. 20 a 28 – ha abrogato le disposizioni della L. n.196/1997 relativa al lavoro interinale, introducendo la nuova forma del contratto di somministrazione. In sintesi, la somministrazione di manodopera permette ad un soggetto denominato utilizzatore di rivolgersi ad un’Agenzia di somministrazione autorizzata a svolgere le attività previste dal D.Lgs. n. 276/2003, in qualità di somministratore, per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nell’ambito della somministrazione abbiamo, quindi, due contratti diversi: un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, avente natura commerciale; un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore. Si precisa, altresì, che i contratti possono essere stipulati a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato.
In altri termini, la somministrazione di lavoro consente alle aziende utilizzatrici che ne fanno ricorso, di beneficiare di una prestazione lavorativa senza che ciò comporti l’assunzione degli oneri derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni, quali, ad esempio:
gli estremi dell'autorizzazione;
il numero dei lavoratori,
l’individuazione dei rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori, e così via.
La comunicazione preventiva
Al co. 4 lett. a) dell’art. 24 del DLgs. n. 276/2003, si precisa che va comunicato alle predette organizzazioni di rappresentanza sindacale il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del relativo contratto.
La medesima disposizione prevede, altresì, che qualora ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto di somministrazione, l'utilizzatore può fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi.
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Aliquote contributive gestione separata INPS 2014
Con la Legge 147/2013 o Legge di Stabilità 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27/12/2013 sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2014 le nuove aliquote gestione separata INPS 2014. In particolare tali aliquote già soggette ad aumento progressivo dell’1%, sono state leggermente ritoccate, è stata fatta una ulteriore distinzione tra lavoratori autonomi titolari di Partita Iva e lavoratori autonomi privi di Partita IVA.
Le nuove aliquote gestione separata INPS dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, sono le seguenti:
Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione: 22%;
Collaboratori privi di altra tutela previdenziale: 27,72%.
Come detto sopra la legge di stabilità ha introdotto una ulteriore distinzione tra soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA e lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla sola gestione separata. Le nuove aliquote contributive per il 2014 saranno in questo caso:
soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28,72%;
soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27,72%.
Le percentuali sopra indicate non sono state ancora ufficializzate dall’INPS, da cui attendiamo una circolare definitiva, ma introdotte, come detto prima, dalla legge di stabilità n. 147/2013 al comma 491, che ha anche previsto per l’anno 2015 l’aumento dal 22% al 23,5% per i soggetti già iscritti ad una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione.
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Questa aliquota contributiva aggiuntiva, è pari allo 0,72%.
Le nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche.
Aliquote inps gestione separata anno 2014 (comma 491 legge n. 147 del 27/12/2013)
Le nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, sono le seguenti:
Categoria aliquota 2014
Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione 22% (*)
Collaboratori privi di altra tutela previdenziale 28,72 % (**)
In evidenza:
Le percentuali sopra indicate non sono state ancora ufficializzate dall’INPS, ma modificate, in parte, dalla legge di stabilità n. 147/2013 c. 491, che ha anche previsto per l’anno 2015 l’aumento dal 22% al 23,5% per i soggetti già iscritti ad una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione.
(*) la legge di stabilità n. 147/2013 (art. 1 c. 491), per i soggetti già iscritti a una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione, ha previsto per l'anno 204 l'aumento di due punti, portandola dal 20% al 22%, prevedendo anche per l'anno 2015 l'aumento di un punto e mezzo, portandola al 23,5%.
(**) la legge 28/6/2012 n. 92 (art.2) ha previsto, per i soggetti iscritti ala gestione separata INPS privi di alcuna copertura previdenziale, per l'anno 2014, l'aumento di un punto, portandola dal 27,72% al 28,72%. Si evidenzia che tale aumento, previsto per l'anno 2014, non si applica ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria o che non siano pensionati (legge n. 147/2013, art. 1, co. 744).
Si Ricorda inoltre che: la contribuzione INPS segue il criterio di cassa, pertanto i compensi di competenza anno 2013, da liquidarsi nel corso dell’anno 2014, subiscono le nuove aliquote. L’onere contributivo è ripartito in misura pari a : • 2/3 a carico del committente;• 1/3 a carico del collaboratore.
L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è a cura del collaboratore utilizzando la prevista modulistica.
Il versamento all’INPS è a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, utilizzando il mod. F24EP.
Lavoro autonomo occasionale: trattamento previdenziale
Si ricorda che l’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 dispone che:
“…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata…”.
Pertanto, dal 1° gennaio 2004 sono assoggettati all’obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata INPS i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui art. 67, comma 1, lettera I, del TUIR n. 917/86, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a € 5.000,00, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.
Per quanto riguarda la determinazione della percentuale del contributo dovuto alla Gestione separata INPS, nonchè le modalità di versamento, così come stabilisce la legge n. 326/03, "si applicano le modalità ed i tempi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata..." .
Pertanto, dal 1° gennaio 2004, sono assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la gestione separata INPS i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67, co. 1, lett. l) del TUIR (DPR n. 917/86), al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a € 5.000,00, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.
Per quanto riguarda la determinazione della percentuale del contributo dovuto alla gestione separata INPS, nonché le modalità di versamento, così come stabilisce la legge n. 326/2003, "si applicano le modalità ed i tempi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata...".
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