mercoledì 19 febbraio 2014

Minimale giornaliero Inps per il 2014



Pubblicati con la circolare n.20/2014 dell'INPS i minimali della retribuzione giornaliera e oraria per l’anno 2014. Più in particolare sono stati aggiornati i limiti minimi di retribuzione giornaliera e altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%.

La retribuzione da utilizzare, da parte del datore di lavoro, come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo

Si ricorda, infatti, che per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Circolare n. 40 del 20.2.1996).

L’imponibile retributivo così determinato fa sì che lo stesso non sia commisurato solo a quanto effettivamente erogato, ma che nella formazione dello stesso debbano essere considerati tutti gli elementi contrattuali, anche se derivanti da accordi individuali.

Il valore del minimale giornaliero viene moltiplicato per 26 per ottenere il valore del minimale mensile. Quindi nel 2014 il valore è pari a 47,58 euro per 26 = 1.237,08 euro. In caso di assenze non retribuite (es. i permessi non retribuiti), il minimale mensile di determina moltiplicando il valore giornaliero del minimale per il numero dei giorni retribuiti, in tutto o in parte. Se le assenze sono retribuite con indennità a carico dell’Inps (es. indennità di malattia), e con quote integrative a carico del datore di lavoro, il vincolo del minimale non  si applica in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di integrazioni retributive di importo inferiore al predetto minimo.

Lavoratori a tempo parziale. Per i lavoratori con contratto a termine il minimale contributivo viene determinato su base oraria. Si moltiplica il minimale giornaliero stabilito per i lavoratori a tempo pieno (nel 2014 pari a 47,58 euro) per il numero di giornate di lavoro settimanale con orario normale (pari a sei anche per le aziende che effettuano la settimana corta), poi si divide il prodotto per il numero delle ore di orario settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Per il 2014 il calcolo sarebbe 47,58 euro per 6 diviso 40 = 7,137 euro, ossia 7,14 euro (come precisa la circolare n. 20/2014). L’Inps con un messaggio del 2005 ha precisato che la contribuzione deve essere calcolata, secondo il criterio indicato, tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti del contratto individuale di lavoro anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL del settore.

La circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 definisce anche altre situazioni particolari, come i lavoratori di società cooperative: “a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori”. Quindi con le regole sopra descritte. Per le cooperative sociali analogo discorso.

In ordine all’individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile la circolare precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l’operatività del criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione. Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

La circolare: ”In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo Volo a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni. Il decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell’articolo 1, l’applicazione per il personale iscritto al Fondo Volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori.

In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.” In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata. La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo le su esposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2014, è pari a €47,58.

Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni è pari, per l’anno 2014, a € 26,44. Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l’anno 2014 è fissata in € 661,00 mensili (26,44 x 25gg.).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita in applicazione dell’art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2013 a 1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2014, a € 26,44. Detto limite deve essere comunque comparato a € 47,58.

Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale. A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2014 in € 46.031,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2014 l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.835,91, da arrotondare ad € 3.836,00. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere  osservato il criterio mensile.

Limite per accredito dei contributi obbligatori e figurativi. La circolare n. 20 del 2014: “Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 500,88 per l’anno 2014, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 200,35”. Il limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro è pari a 10.418,00, ottenuto moltiplicando 200,35 euro x 52 settimane.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. La circolare n. 20 dell’Inps riporta gli importi per l’anno 2013, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997:

Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. La circolare Inps: “Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 è pari per l’anno 2014 a € 2082,08”.



Contributi INPS in busta paga ecco le novità 2014



Il 2014 si apre con una serie di significative novità immediate in ambito previdenziale e alcuni possibili progetti di riforma e iniziative comunicative.

Retribuzioni minime Inps 2014 per il calcolo dei contributi dovuti. L’Inps con una circolare ha comunicato gli importi dei minimali di retribuzione giornaliera utili per il calcolo dei contributi da versare. Stabilita anche la misura per l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% ed il limite per l’accredito dei mesi di contributi obbligatori e figurativi nell’estratto conto. Stabilito anche il massimale contributivo di retribuzione imponibile.

I contributi dovuti all’Inps per i rapporti di lavoro subordinato sono versati sulla base di aliquote contributive applicate all’imponibile mensile lordo previdenziale indicato in busta paga del lavoratore. La normativa Inps prevede un minimale di retribuzione giornaliera, ossia per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. L’Inps ogni anno comunica con una circolare l’entità delle retribuzioni minime.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi, quindi,  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. La circolare Inps n. 20 del 6 febbraio 2014 fornisce i nuovi limiti e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%.

La retribuzione da assumere ai fini contributivi (quindi come base di calcolo dei contributi previdenziali da versare all’Inps) deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Il minimale di retribuzione dei CCNL e dell’Inps ai fini contributivi. L’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338 del 1989 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva (ai CCNL) posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva (quindi dei CCNL di settore). Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

L’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 recita “In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.


lunedì 17 febbraio 2014

Riforma gestioni previdenziali per il 2014



Tra i molteplici interventi della legge di stabilità 2014 non possono essere dimenticate le nuove aliquote previste per la gestione separata INPS.

Se da un lato i professionisti titolari di partita IVA vengono agevolati con un blocco degli aumenti per l’anno 2014, i pensionati e i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare si troveranno, per l’anno a venire, davanti ad un ulteriore aumento, il quale va a sommarsi a quello già disposto con la Riforma Fornero.

Nessuna modifica è stata invece prevista per la gestione artigiani e commercianti.
I professionisti titolari di partita iva vengono sottratti agli aumenti previsti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero), con la quale erano state fissate aliquote crescenti negli anni, pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Non è ancora ben chiaro se ogni volta che si ritorna sul tema della revisione del decreto 703/96 si prospetti la caduta del Governo – con un conseguente nulla di fatto – oppure che la relazione sia di tipo inverso. Ad ogni buon conto, il Consiglio di Stato ha reso pubblico il proprio parere sullo schema di regolamento oggetto di analisi, infinita direi. Il documento è stato sottoposto anche alla pubblica consultazione nella quale sono state raccolte diverse critiche accompagnate però da molteplici spunti di riflessione e proposte di modifica o di integrazione allo stesso. Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, dando quindi un preciso impulso alla finalizzazione della riforma, fornendo importanti osservazioni e suggerimenti di modifica.

Il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva europea impone una evoluzione dei Fondi Pensione verso un nuovo assetto di governance dove la funzione di risk management assume un ruolo molto più importante ed autorevole. Questa è la direzione che il regulator, la Covip, deve far propria.

Punto nodale risulta è la consapevolezza che le forme pensionistiche non devono guardar e solo all'aspetto finanziario di allocazione delle risorse ma devono adottare una gestione integrata e coerente con le aspettative. Come sottolineato dal consiglio di Stato.

L'operatività del Fondo non può basarsi che sull'interesse dell'iscritto, trovando la sua naturale forma nella esplicitazione degli obiettivi della gestione. L'approccio del nuovo decreto, caldeggiato dalle autorità di vigilanza, conferisce una maggiore autonomia gestionale dei fondi pensione, responsabilizzando i relativi consigli di amministrazione, oggi dotati di una specifica funzione finanza, invitati ad avvalersi di strutture organizzative e di professionalità adeguate ai rischi connessi alla politica di investimento perseguita. Questo pone il tema della dimensione dei fondi. Per giustificare una seria ed efficiente gestione, ottimizzando la combinazione redditività-rischio i fondi devono aggregarsi per raggiungere masse di gestione che consentano delle economie di scala della struttura organizzativa da una parte e una maggior selezione degli amministratori e dirigenti dall'altra.

Come noto sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS tutti coloro che percepiscono le seguenti tipologie di redditi:

- Redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza o, infine, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;

- Redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro;

- Redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71;

- Redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Finora, per tutte le categorie reddituali di cui sopra erano previste identiche regole di applicazione di aliquote e massimale.

Il recente intervento legislativo ha infatti previsto che “per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento.”

Viene pertanto momentaneamente “congelato” l’aumento previsto dalla Riforma Fornero, e a beneficiare del blocco dell’aliquota saranno solo i professionisti, in quanto ritenuti più penalizzati dall’eventuale aumento.

Non si deve infatti dimenticare che, mentre per i parasubordinati, i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei professionisti titolari di partita iva tutti i contributi sono a carico dello stesso, e in un periodo di crisi economica come quello attuale, un aumento di tale portata inciderebbe in misura forte sui redditi netti percepiti dagli stessi.
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