martedì 15 aprile 2014
Contratto di lavoro flessibile cosa cambia con il Decreto lavoro n. 34/2014
È inammissibile perché trova la sua ratio politica nella stessa retorica che ha accompagnato ogni riforma del mercato del lavoro che è stata introdotta nel nostro ordinamento negli ultimi quindici anni e secondo cui con l’aumento della cosiddetta “flessibilità” si avrebbe come effetto un aumento dell’occupazione.
Ma non vi è alcun nesso causale tra l’aumento della flessibilità e l’aumento dell’occupazione. Se si osservano i dati sull’occupazione dal 2004 ad oggi vediamo che, al netto della crisi, la progressiva riduzione dei diritti dei lavoratori ha avuto come unica conseguenza la perdita di potere contrattuale con un’incidenza sul reddito dei lavoratori a dir poco drammatica.
Dopo la Riforma del Lavoro del Governo Monti (elaborata dal Ministro Fornero) e le successive modifiche e integrazioni operate dal Governo Letta (Ministro Giovannini), il nuovo Esecutivo Renzi ha delineato un nuovo programma di riforme che interessano Mercato del Lavoro e Welfare, incentrato sul Jobs Act: testi, proposte di Sindacati e Confindustria, implicazioni per i dipendenti sulle modifiche all'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Decreto Lavoro del governo Renzi (Decreto Legge Poletti 34/2014) ha modificato i contratti a termine, ridimensionando alcune novità della Riforma Lavoro 2012: l’obiettivo è rendere più flessibili le assunzioni a tempo determinato e quindi più vantaggiose per i datori di lavoro, incentivando una formula di occupazione più stabile rispetto ai contratti atipici, troppo spesso sinonimo di precarietà e più rispondente alle mansioni svolte rispetto a tante collaborazioni e consulenze a Partita IVA che mascherano un rapporto di lavoro subordinato. Le modifiche del Decreto, mirano a ridurre per l’azienda il rischio di contenziosi pur salvaguardando per il lavoratore le diverse tutele.
Per il giuslavorista Pietro Ichino, su questa nuova disciplina – che nei fatti produce una liberalizzazione dei contratti a termine – potrebbe sollevarsi un dubbio di compatibilità con le regole poste dalla Direttiva UE 99/70/CE visto che riduce drasticamente i limiti alla reiterazione di contratti. Inoltre, accentua la differenza reale tra assunti a termine e a tempo indeterminato.
Un limite superabile con l’inserimento nel DL della norma sull’indeterminato a protezioni crescenti, disponendo anche una «modesta indennità di cessazione proporzionata all’anzianità, sostitutiva del filtro giudiziale, identica per tempo indeterminato e determinato acausale. Solo in questo modo si otterrà di sdrammatizzare l’alternativa fra le due forme di contratto».
Un altro giuslavorista, Michele Tiraboschi, teme per il DL l’inefficacia nel lungo termine: «la liberalizzazione può produrre nel breve periodo maggiore occupazione, ma nel tempo questa deregolamentazione del contratto a termine indica mancanza di visione d’insieme su politiche e impianto sistematico del diritto del lavoro che, anche per il contratto di apprendistato, «sembra ora scardinato». In più, secondo Tiraboschi, invece di diminuirli la nuova norma potrebbe causare un aumento dei contenziosi: «liberalizzazione del termine non intacca il principio legislativo della centralità del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con ciò aprendo la strada a interpretazioni restrittive dei giudici, specie sulle proroghe che non sono adeguatamente regolate».
Per Giuliano Cazzola (Università Ecampus), «la riforma del contratto a termine ridurrà il contenzioso. Prima il “causalone” sottoponeva le imprese alla roulette russa dei tribunali».Positivo anche il potenziamento della «centralità al momento dell’assunzione, sia rispetto al contratto a tempo indeterminato, sia nei confronti delle forme atipiche, il cui utilizzo è adesso a rischio di sanzione dopo le modifiche a “giro di vite” introdotte dalla legge n. 92 del 2012». Cazzola ritiene infine «meno interessante il ricorso ad un eventuale contratto unico a tempo indeterminato e a tutela crescente, perché ben pochi datori di lavoro ne faranno uso potendo avvalersi per un triennio di un contratto a termine liberalizzato e molto meno complicato, all’atto della risoluzione».
Garantire il salario minimo con una legge che preveda il carcere per i datori di lavoro che non la rispettano, un contratto nazionale che agisca solo qualora sul territorio non si siano raggiunti accordi di secondo livello così da aiutare la produttività e una “rivoluzione delle relazioni sindacali” che punti proprio sugli accordi di secondo livello.
Il D.L. n. 34/2014 è contrario alla normativa comunitaria (Direttiva 1999/70) in materia di contratti a tempo determinato.
Tale disciplina prevede che ciascuno degli Stati membri debba rispettare rigorosi principi di limitazione della temporaneità dei contratti e ribadisce la regola per cui il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, vietando inoltre agli ordinamenti nazionali di porre riforme peggiorative in materia (“clausola di non regresso”).
La nuova disciplina prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a-causali (ovvero senza giustificazione) della durata complessiva di 36 mesi, all’interno dei quali è altresì possibile effettuare fino a 8 proroghe per ciascun contratto (con l’aberrante effetto di poter stipulare fino a 288 proroghe in 36 mesi senza motivazione alcuna – qui trovate un breve video che ne illustra le rovinose conseguenze).
Allo stesso modo è illegittima la riforma nella parte in cui viene modificato il contratto di apprendistato: eliminando ogni obbligo da parte dell’azienda di effettuare l’attività di formazione ai lavoratori apprendisti viene meno la causa stessa del contratto.
È evidente che nessuno assumerà più lavoratori con contratti a tempo indeterminato, così come evidente che i lavoratori assunti con questi nuovi tipi di contratti si guarderanno bene dall’avanzare richieste e rivendicare diritti sapendo che in qualsiasi momento potrebbero essere lasciati a casa.
Non è tollerabile perché in questo modo il diritto al lavoro perde definitivamente ogni valore e con esso buona parte dei principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento, dal momento in cui ogni accesso al lavoro avviene attraverso forme contrattuali che si fondano sul ricatto e lo sfruttamento della forza lavoro rispetto ai quali i lavoratori non avranno più alcuno strumento di difesa.
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martedì 8 aprile 2014
Documento di Economia e Finanza 2014 e gli 80 euro in busta paga
Al via il bonus del taglio Irpef con 80 euro in busta paga per lavoratori dipendenti da maggio 2014, nonché il taglio Irap del 10% per le imprese con il DEF 2014, il Documento di economia e finanza al varo del Consiglio dei Ministri.
Detrazioni Irpef con un risparmio fino a 80 euro mensili per 10-15 milioni di lavoratori dipendenti. Avvio della manovra di alleggerimento dell'Irap per le imprese. Aumento dell'aliquota per la tassazione del risparmio. Le novità sul pagamento dei debiti della Pa nei confronti delle aziende. Tetto agli stipendi per i dirigenti della Pubblica amministrazione. Interventi sui costi della sanità e sulle forniture di enti locali e altre amministrazioni.
Con gli 80 euro in busta paga ''gli italiani avranno la 14/ma grazie all'operazione di questo governo. E' giustizia sociale: in questi anni alcuni hanno preso tanto. Troppo. Ad esempio i manager pubblici. Che ora non potranno prendere più di quanto prende il Presidente della Repubblica''. E annunciando i tagli agli stipendi dei manager: "238.000 euro per chi lavora nel pubblico è più che sufficiente, è un elemento di limite che ci vuole, in questi anni si è totalmente sforato".
"Il 10 per cento della retribuzione la si prenderà solo se il paese va bene come le stock options nelle aziende. Non è possibile che un manager prenda un premio massimo se il paese va a rotoli. Da adesso inizia a pagare chi non ha mai pagato, è un'operazione di giustizia sociale". E parlando dei tetti agli stipendi pubblici: "Spero che anche gli organi costituzionali accettino l'equiparazione al presidente della Repubblica e abbiano la lungimiranza, il coraggio e l'intelligenza di tornare in sintonia col Paese".
Nel Def si legge che "l’effetto espansivo delle riforme si manifesterà debolmente nel 2014 per poi risultare via via più pronunciato negli anni successivi". Inoltre, il Pil raggiungerebbe gradualmente nel 2018 un livello di 2,1 punti percentuali più elevato. Nel 2015 la crescita sarà dell’1,3%, nel 2016 dell’1,6%, nel 2017 dell’1,8% e nel 2018 dell’1,9%.
Nel Def si legge che "l’effetto espansivo delle riforme si manifesterà debolmente nel 2014 per poi risultare via via più pronunciato negli anni successivi". Inoltre, il Pil raggiungerebbe gradualmente nel 2018 un livello di 2,1 punti percentuali più elevato. Nel 2015 la crescita sarà dell’1,3%, nel 2016 dell’1,6%, nel 2017 dell’1,8% e nel 2018 dell’1,9%.
Con il Def 2014 quindi ci sarà il “Taglio Irpef 10 miliardi a regime. I lavoratori dipendenti sotto i 25 mila euro di reddito lordi, circa 10 milioni di persone, avranno un ammontare di circa 1.000 euro netti annui a persona, attraverso coperture con la revisione della spesa”. Circa 10 miliardi quindi saranno destinati ad incrementare a partire dal 2015 l’aumento del reddito disponibile di lavoratori dipendenti e assimilati (co.co.co.) in modo da beneficiare, in particolare, i percettori di redditi medio-bassi. Già a partire da maggio 2014, in via transitoria i dipendenti che percepiscono oggi 1500 euro mensili netti da Irpef conseguiranno un guadagno in busta paga di 80 euro mensili.
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mercoledì 2 aprile 2014
Aspi e incentivi per i meno giovani
ASPI al datore di lavoro che assume il disoccupato cui spetta l'assegno previsto dalla Riforma Fornero la risposta è Si.
Il decreto n. 76/2013 prevede che le aziende che assumono a tempo indeterminato una persona alla quale spettava l'Aspi (cioè il sussidio nato con la Riforma Fornero) avranno diritto a percepire il 50% di questa indennità non ancora incassata dal disoccupato. Se un neo-assunto deve ancora ricevere 4 mesi di Aspi, per esempio, l'impresa avrà diritto a ottenere un bonus pari a 2 mensilità di assegno ASPI. Quindi , più alto è il numero di mensilità ancora da incassare, maggiore sarà anche il contributo ricevuto dall'azienda che decide di assumere.
Incentivi per disoccupati 2014 agevolazioni assunzione lavoratori ASPI, è una misura prevista dal DL 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. Il decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28-6-2013.
Gli incentivi per disoccupati 2014 ASPI consistono in agevolazioni assunzione lavoratori in disoccupazione, è un intervento che ha come obiettivo quello di facilitare e velocizzare l’occupazione attraverso una serie di incentivi per l’assunzione di giovani e per la ricollocazione sul lavoro di lavoratori disoccupati che fruiscono dell’indennità ASpI.
Tali incentivi, consistono in una serie di agevolazioni fiscali per i datori di lavoro che assumono full time e a tempo indeterminato, lavoratori che si trovano nello stato di disoccupazione, ovvero, che sono precettori dell'indennità ASpI, Assicurazione sociale per l’impiego.
Per chi assume lavoratori in ASpI è previsto per ogni mensilità pagata al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Dal beneficio sono però esclusi i lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, abbiano un rapporto di collegamento o di controllo.
L'impresa che assume deve inviare alla sede INPS competente, la domanda di concessione incentivo per disoccupati allegando sotto la propria responsabilità, la dichiarazione di responsabilità secondo le disposizioni contenute nell'allegato della Circolare INPS n.175 del 18-12-2013 Incentivi per disoccupati.
Gli incentivi per disoccupati 2014 spettano ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori in stato di disoccupazione che fruiscono dell'indennità ASpI e per coloro che avendo pur avendo presentato la domanda di concessione e avendone diritto, non hanno ancora ricevuto la prima indennità.
Inoltre, visto che il decreto è volto alla creazione di nuovi posti di lavoro full time a tempo indeterminato, le agevolazioni assunzioni possono essere fruite anche per i datori di lavoro che assumono lavoratori non precettori di ASpI purché disoccupati o inoccupati, e per i lavoratori titolari di ASpI che hanno sospeso l'indennità in conseguenza di un occupazione a tempo determinato.
Agli incentivi per disoccupati 2014 possono accedere tutte le imprese quali:
tutti i datori di lavoro
cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata
imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
L’incentivo disoccupati 2014 consiste in un'agevolazione assunzione pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI, che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire se non fosse stato assunto.
Tale importo, viene pagato direttamente dall'INPS mensilmente e spetta solo per i periodi in cui viene erogata la retribuzione al lavoratore. Pertanto, l'incentivo spetta in misura intera se il lavoratore viene retribuito per l'intero mentre in misura ridotta in caso di assenza del lavoratore dal posto di lavoro per malattia, maternità, congedo o sciopero.
Come si calcola l'importo dell'incentivo disoccupati? L'importo incentivo disoccupati si calcola, considerando l'importo in misura intera e dividendolo per i giorni di calendario del mese di riferimento. Il quoziente ottenuto, va poi moltiplicato per il numero di giornate non retribuite. Il contributo misura intera sottratto dell'importo non spettante per l'assenza del lavoratore, è la misura spettante dell'incentivo.
Si ricorda inoltre che l'importo incentivo per assunzione disoccupati ASpI, non può comunque superare l'importo della retribuzione pagata al lavoratore dal datore di lavoro.
Gli incentivi per disoccupati 2014 spettano ai datori di lavoro che assumono lavoratori in disoccupazione ASpI a tempo pieno e indeterminato. La durata incentivi assunzione lavoratori ASpI, non può superare la durata dell'indennità ASpI spettante al lavoratore.
Per cui, per calcolare la durata del beneficio è necessario considerare la durata massima ASpI 2014 che è 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 mesi per lavoratori tra 50 a 54 e 14 mesi per chi ha più di 55 anni, e sottrarre i mesi in cui il lavoratore ha percepito l'indennità. Per esempio se il lavoratore ha percepito già 5 mesi di indennità ASpI, l'incentivo spettante al datore di lavoro che assume è per 3 mesi, se il lavoratore non ha percepito ancora alcuna indennità, l'incentivo è di 8 mesi.
Si ricorda pertanto che la durata ASpI 2015 e 2016 è invece la seguente:
Durata dell’indennità ASpI 2015 lavoratori con meno di 50 anni 10 mesi, 12 mesi tra 50 e 54 anni, 16 mesi per chi ha più di 55 anni
Durata dell’indennità ASpI a regime da 1/1/2016 lavoratori fino a 54 anni 12 mesi, oltre i 54 anni 18 mesi.
Altro incentivo è l’assunzione di lavoratori over 50 (sia uomini che donne), oppure di donne che versano in particolari condizioni (settori ad alta disparità occupazionale, periodo di disoccupazione particolarmente lungo ed altro ancora). Nel caso in cui il datore di lavoro operi un’assunzione agevolata, può beneficiare per un periodo limitato di uno sgravio contributivo pari al 50%.
Altre due agevolazioni riguardano:
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di personale che beneficiava dell’ASPI: in tal caso il datore di lavoro potrà beneficiare del 50% del trattamento residuo che sarebbe spettato al lavoratore;
l’assunzione di lavoratori licenziati negli ultimi 12 mesi, anche da parte di piccole aziende: in tal caso l’incentivo ammonta a 190 euro mensili per un massimo di 12 mesi.
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