lunedì 16 giugno 2014

Bonus 80 euro: il panorama degli esclusi:: pensionati e non solo



Per chiarire chi sono gli esclusi dal beneficio. Oltre ai pensionati, restano fuori dall’agevolazione, i cosiddetti incapienti, ossia i contribuenti che hanno IRPEF pari a zero per effetto delle detrazioni; più esattamente, la norma dispone che il credito viene riconosciuto quando l’imposta lorda calcolata sui redditi che danno diritto al bonus supera la detrazione per lavoro dipendente, cioè la “no tax area”. Fortunatamente, non rilevano le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e quelle per oneri (ad esempio, le spese mediche, gli interessi passivi sul mutuo,ecc.). Perciò, se non si paga IRPEF, ciò non vuol dire necessariamente che il bonus non spetta: se infatti l’imposta è azzerata non dalla detrazione per lavoro dipendente ma da altre detrazioni (per esempio, quella per il coniuge a carico), il credito spetta ugualmente.

Dal "bonus 80 euro" sono esclusi i pensionati, mentre i redditi determinati da forme di previdenza complementare rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione. L'incongruenza, contenuta nel decreto legge 66/2014 che ha introdotto il bonus Irpef, viene evidenziata dalla circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dedicata al bonus. «Lascia perplessi – si legge nel documento – la circostanza che sono destinatari del credito anche coloro che siano titolari di una prestazione pensionistica di cui al Dlgs 124/1993 – anche senza necessariamente svolgere o aver svolto nel corso del 2014 un'attività di lavoro – atteso che per espressa volontà legislativa e politica sono stati esclusi dal credito i titolari di reddito da pensione in genere».

Dubbi anche in merito alla possibilità di poter richiedere il bonus se nel 2014 si ha un reddito da lavoro dipendente ma non si lavora, perché il decreto legge prevede che il reddito sia rapportato al periodo di impiego nell'anno. L'ipotesi riguarda, per esempio, chi ha perso il lavoro a dicembre 2013 e nel 2014 incassa l'indennità di disoccupazione (quindi ha un reddito ma non lavora). Ma si può trovare in questa situazione anche chi incassa un risarcimento stabilito dal giudice nell'ambito di una controversia in materia di lavoro, ma quest'anno non ha impiego.

Secondo i consulenti del lavoro il dubbio a questo riguardo potrebbe essere risolto tenendo conto proprio dell'anomalia relativa ai pensionati.
Cioè se il bonus spetta al titolare di una prestazione di previdenza complementare che quindi non lavora, allora il «periodo di lavoro» a cui fa riferimento la norma non va inteso come periodo di svolgimento dell'attività ma di maturazione del reddito che dà diritto all'agevolazione.

Maggiore chiarezza, invece, si ha in merito alle voci che rientrano nella definizione di reddito complessivo, che non deve essere superiore a 26mila euro. Si considera l'importo determinato dalla somma di tutte le categorie di reddito indicate all'articolo 6 del Tuir, esclusi quelle soggette a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Sono esclusi il reddito dell'abitazione principale e gli importi legati all'incremento di produttività.
Per quanto riguarda l'importo del bonus, secondo la circolare i sostituti d'imposta devono calcolarlo su base giornaliera. Quindi per chi ha diritto all'importo massimo di 640 euro da suddividere negli stipendi da maggio a dicembre, l'agevolazione oscillerà tra i 78,77 euro per i mesi con 30 giorni e gli 80,98 euro per i mesi con 31 giorni. Per un contratto a termine con scadenza il 31 ottobre, invece, il bonus complessivo è di 533,04 euro (640:365 moltiplicato per 304 giorni), che sarà suddiviso nei mesi da maggio a ottobre.

Gli importi sono anticipati, per conto dell'amministrazione, dal sostituto d'imposta che poi li recupera compensando con le ritenute e, nel caso, i contributi previdenziali.
Secondo i consulenti del lavoro, poiché il Dl fa riferimento alle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga, si devono utilizzare solo le ritenute di lavoro dipendente e assimilato correnti determinate nello stesso mese in cui viene calcolato il bonus, comprese quelle operate su redditi arretrati e corrisposti nello stesso periodo di paga.

A fronte di incapienza delle ritenute, si possono utilizzare i contributi previdenziali previsti per il medesimo periodo di paga. A questo riguardo viene evidenziato che a fronte della differente determinazione degli importi tra fisco e previdenza, i bonus di maggio potranno essere compensati con i contributi da versare entro il 16 giugno e così via nei mesi successivi.

È bene tener presente che i sostituti d’imposta sono tenuti a riconoscere il bonus in via automatica sulla base delle informazioni in loro possesso. Chi non ha i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolare di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro derivante da ulteriori redditi, deve darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo recupererà le somme eventualmente già erogate (e non spettanti) dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale ha ricevuto la comunicazione da parte del lavoratore e, comunque, entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se per qualche motivo ciò non dovesse accadere, l’interessato dovrà restituire il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.




Si fondono Perseo e Sirio i fondi del pubblico impiego



L'unione crea la forza, anche nel settore della previdenza complementare pubblica. Infatti, i dirigenti di Sirio e Perseo, i due maggiori fondi pensione del pubblico impiego insieme a Espero, che hanno scelto di dare vita a un unico fondo di categoria dedicato ai lavoratori di Regioni, Enti locali, Sanità, Ministeri, Enac e Cnel: «Ci siamo resi conto che mantenere tre fondi pensione era anacronistico – spiega il direttore generale di Perseo, Maurizio Sarti – e abbiamo pensato di unificare tutto il mondo a contratto, ad eccezione dei lavoratori della scuola, dando ordine al panorama».

L'operazione vuole dare risposta all'esigenza di accrescere il patrimonio in gestione dei fondi, contenerne i costi per i lavoratori (12.290 gli associati di Perseo e 1920 quelli di Sirio) e aumentare la possibilità di diversificazione degli investimenti, con la conseguente minore esposizione al rischio finanziario: «Bisogna sempre essere attenti all'abbattimento dei costi – sottolinea Sarti – e la fusione, con l'allargamento della fascia associativa e l'aumento del patrimonio, permetterà di rendere l'adesione ancora più favorevole in termini di costi, anche considerando che la quota associativa attuale è di 16 euro per Perseo e 20 per Sirio, tra le più basse nel settore».

Fin qui, la strada non è stata semplice per i due fondi, ma i risultati sono in crescita e l'esperienza finora compiuta da Perseo e Sirio non è da buttare. Se la popolazione italiana che sceglie di costruire la propria pensione aderendo ai fondi negoziali rappresenta ancora oggi solo il 10%, quando si punta la lente sul pubblico impiego «le cifre sono ancora più basse e le difficoltà, soprattutto iniziali, sono state molte», ammette Sarti, ma il flusso delle adesione è più che raddoppiato tra gli ultimi mesi del 2013 e il primo scorcio del 2014. Il bicchiere sembra dunque mezzo pieno: «Abbiamo raggiunto un livello importante – evidenzia il direttore generale -, che ci consente di ben sperare per i prossimi mesi. Il nostro obiettivo è fare crescere ulteriormente le adesioni».

Complice l'incertezza occupazionale, il bisogno di reperire risorse aggiuntive per far fronte alle esigenze familiari e l'attesa economica negativa, la previdenza complementare nel nostro Paese agisce in un mercato di difficile penetrazione. In particolare, il destino dei prodotti previdenziali del pubblico impiego si è dovuto scontrare con una situazione di blocco dei rinnovi contrattuali e di progressiva contrazione delle risorse; sono stati gli stessi fondi di categoria a farsi promotori per la risoluzione di problematiche come il finanziamento della previdenza complementare contrattuale e la necessità di una maggiore informazione per ampliare la conoscenza nel settore. Gli ostacoli più rilevanti riguardano le differenze normative tra settore pubblico e privato, la bassa collaborazione da parte degli enti locali e la frammentazione territoriale: «La scarsità delle risorse – evidenzia Sarti – ha condizionato anche l'atteggiamento degli enti, che in alcune situazioni hanno posto delle barriere in entrata. Inoltre, la normativa fiscale tra settore pubblico e privato vede il primo destinatario di misure fiscali meno favorevoli di quelle in adozione per il secondo. Ciò comporta che, nel mercato pensionistico complementare, le forme non contrattuali presentino un vantaggio competitivo sotto il profilo fiscale e abbiano minori vincoli, come la trasformazione del trattamento di fine servizio in godimento in trattamento di fine rapporto, e il conferimento di quest'ultimo a fini previdenziali. Se si intervenisse sulla parificazione tra pubblico e privato, si aprirebbe una nuova stagione anche per il pubblico impiego».

Una nuova campagna di comunicazione e la fusione sono ora le armi in più per dare nuova linfa alla previdenza complementare pubblica e contrastare l'opinione comune che questa sia qualcosa di distante dalle esigenze dei dipendenti pubblici: «Lanceremo un messaggio nuovo, indirizzato ai più giovani, oggi sempre più scoraggiati in fatto di futura pensione – conclude Sarti -. La nostra situazione previdenziale non è così disastrosa come si pensa e il fondo pensione deve essere il nuovo strumento di rendita vitalizia».

“L’adesione ai fondi di previdenza complementare è fondamentale soprattutto per i giovani. Il rapporto fra la pensione e l’ultima retribuzione tenderà a diminuire dall’80% circa di oggi fino al 50-60%. Ciò significa che senza la previdenza complementare lo standard di vita di persone e famiglie, già messo a dura prova dalla crisi, potrebbe risultare compromesso. I fondi rappresentano dunque un’opportunità importante per assicurare ai dipendenti pubblici un reddito adeguato anche dopo l’uscita dal lavoro. Tutti i lavoratori, inoltre, indipendentemente dall’anzianità lavorativa, potranno trarre benefici non solo di natura contributiva ma anche fiscale dall’adesione volontaria al fondo, perché comporterà un obbligo contributivo ripartito fra amministrazioni e lavoratori”.

“Per questo – concludono le quattro organizzazioni di categoria –saremo sempre impegnati a portare avanti un’adeguata campagna informativa e di adesione rispetto ad una conquista che abbiamo conquistato con fatica e con la forza dell’ascolto delle esigenze dei lavoratori”.


martedì 10 giugno 2014

Irpef sul bonus di 80 euro i molti dubbi sul decreto Renzi



La vicenda del bonus da 80 euro non trova tregua. Archiviata la fase della comparsa in busta paga e della delimitazione dei contribuenti che ne hanno diritto, spuntano i problemi applicativi e non solo. In base alla disciplina introdotta dal decreto legge Irpef – ricordiamo che ancora deve essere convertito - di fatto i datori di lavoro hanno anticipato una somma ai dipendenti in attesa di poterla recuperare compensandola con i debiti nei confronti dell'Erario.

Prima i tecnici del Senato, ora quelli della Camera. E poi banche, sindacati, Corte dei Conti: un bonus pieno di critiche.

Quindi nuovi dubbi dei tecnici del Parlamento sul decreto Irpef. I tecnici della Camera, dove il decreto è approdato, rilevano che i destinatari del bonus sono stati identificati in base ai redditi 2011, ma oggi la platea "potrebbe aver subito un cambiamento significativo"sia sul piano numerico sia dal punto di vista del reddito. E chiedono quindi chiarimenti, a partire dal "mancato utilizzo" di dati più aggiornati.  Dubbi sulle coperture per il taglio dell'Irap e "criticità" sui risparmi attesi dalle partecipate. Inoltre ili rinvio del pagamento della Tasi non sarà neutrale per il bilancio dello Stato  ma potrà "recare effetti finanziari.

Ecco le difficoltà: alcune superate in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, come l'esclusione del limite di 700mila euro di compensazioni con il modello F24; ma altre lo saranno con le modifiche al decreto legge, che saranno operative comunque dopo il 16 giugno, scadenza degli F24. E poi c'è un pericolo: quello che vincoli troppo rigidi - per esempio quando un'azienda ha una cartella scaduta di importo superiore a 1.500 euro - impediscano il recupero di somme anticipate per conto dello Stato. Si spera che l'Agenzia delle Entrate farà di tutto per evitare questo scoglio.

In più ci sono i nuovi dubbi dei tecnici del Parlamento sul decreto Irpef sugli 80 euro in busta paga . Infatti, secondo i tecnici di Montecitorio, dove il decreto è appena arrivato, i destinatari del bonus sono stati identificati in base ai redditi 2011, ma oggi la platea «potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto numerico sia dal punto di vista del reddito». Intanto è iniziato l'esame del decreto legge Irpef, nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 12 del 11 giugno 2014. Il decreto, che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 23 giugno, è atteso in aula.

La platea dei soggetti interessati potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto numerico sia, per altro verso, dal punto di vista del reddito di riferimento realizzato da ciascun soggetto. Infatti, se da un lato potrebbero risultare incrementati i soggetti cosiddetti incapienti o senza reddito di lavoro dipendente (riducendo quindi il numero dei beneficiari), dall'altro lato potrebbero rientrare nel beneficio soggetti che nel 2014 realizzano redditi inferiori rispetto a quelli del 2011.

La prima osservazione riguarda gli interessi sulle anticipazioni corrisposte ai Comuni che hanno optato per il rinvio della Tasi. «In proposito si segnala che, pur considerando che le somme erogate sono recuperate nel corso dell'anno, andrebbero prudenzialmente valutati gli effetti in termini di maggiori spese per interessi a carico del Bilancio dello Stato sulle quote corrisposte a titolo di anticipazione effetti finanziari». Inoltre, «tenuto conto che la normativa vigente prevede un limite massimo di aliquota Imu + Tasi, l'erogazione di una somma anticipata calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria Tasi potrebbe risultare eccessiva nei Comuni che, pur non avendo deliberato in materia di Tasi, abbiano applicato elevate aliquote Imu e, conseguentemente, dovranno applicare aliquote Tasi ridotte».

Anche nel caso dell'Irap i tecnici del Dipartimento Bilancio e Finanze della Camera ricordano che la stima degli effetti finanziari è effettuata mediante modello di microsimulazione e, dunque, non è possibile procedere a una puntuale verifica della relativa quantificazione. Rilevano che la riduzione del gettito in termini di competenza (stimato in 2.059 mln annui) corrisponde a una quota inferiore al 10% (misura della riduzione introdotta dal dl in esame) del gettito Irap settore privato realizzato nel 2013 (24.813 mln). Sul punto chiedono chiarimenti sulle motivazioni legate alla differenza. «Andrebbero altresì fornite maggiori informazioni - proseguono i tecnici - in merito ai criteri adottati per l'estrapolazione al 2014 dei dati riferiti al 2011. Ciò con particolare riferimento all'andamento Irap del settore privato che, nonostante la crisi che ha interessato il periodo oggetto di estrapolazione, presenta un gettito crescente (23.962 mln nel 2011, 24.422 mln nel 2012 e 24.813 mln nel 2013)». Per quanto riguarda la determinazione del valore di Irap pagata deducibile ai fini Irpef/Irpef la relazione segnala «che il parametro utilizzato riferito al costo del lavoro (46,2%) non sembrerebbe considerare né il possibile effetto incapienza né la possibile complessiva diversa incidenza del peso del costo del lavoro da collegarsi, per un verso, all'andamento crescente della disoccupazione e per altro verso all'aumento della retribuzione netta per dipendente. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo». Ulteriori chiarimenti sono chiesti in merito ai criteri di quantificazione degli effetti di cassa per l'anno 2014.

Eppure più che un bonus sta diventando un problema. Non per la misura in sé, ma per la pioggia di critiche e bocciature che sono arrivate. Nella lista dei avversi non può non essere annoverata la Corte dei Conti che, nel rapporto 2014 sulla finanza pubblica, ha definito il bonus da 80 euro "un surrogato" e che ha spiegato come misure di questo tipo siano "all’origine di un sistematico svuotamento della base imponibile dell’Irpef finendo per intaccare la portata e l’efficacia redistributiva dell’imposta" e "allontanano e rendono più difficile l’attuazione di un disegno equo e strutturale di riduzione e di redistribuzione dell’onere tributario".

Un'altra stroncatura alle intenzioni e agli annunci di Renzi è arrivata poi dal suo stesso ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, in merito all'estensione del bonus alle famiglie monoreddito con figli a carico. Non ci sono le coperture.

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