lunedì 29 settembre 2014

Cud 2015, anzi CU per autonomi e professionisti le novità



Il prossimo anno il Cud cambia grafica, allarga la platea degli interessati e diventa la Cu2015, ovvero la certificazione unica. Sono diverse le novità che, nel 2015, riguarderanno il fisco italiano: in primis la dichiarazione dei redditi precompilata e il Cu2015. La nuova certificazione unica dovrà essere rilasciata dai sostituti di imposta a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta.

Ai destinatari canonici dell'adempimento – lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato – si aggiungono soggetti nuovi. Il Cu2015 diventa, infatti, anche la certificazione per i redditi erogati a lavoratori autonomi (nella specie, professionisti), percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta. L'aggiunta di questi ultimi soggetti non stupisce stante che il nuovo modello e la sua trasmissione sono propedeutici all'operazione "dichiarazione precompilata" che dovrebbe mettere nel 2015 a disposizione di circa 20 milioni di contribuenti il 730 precompilato.

Quello che meno si comprende è l'inclusione dei professionisti e degli agenti e rappresentanti di commercio che, in quanto titolari di partita Iva, non sono fra i soggetti ammessi alla dichiarazione con il 730. La sezione o loro dedicata richiede, fra gli altri dati, il totale delle somme corrisposte, l'importo non soggetto a ritenuta, le spese rimborsate, l'imponibile e le ritenute di anni precedenti, i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.

Per quanto riguarda i percettori di redditi di lavoro dipendente, una sezione è riservata al credito di 80 euro per i dipendenti il cui reddito non supera i 26mila euro. Dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell'imposta, il credito rimborsato, quello non riconosciuto e l'eventuale importo del credito recuperato dal sostituto in quanto non spettante.

Anche le somme erogate per la produttività del lavoro trovano spazio in una sezione che richiede il totale erogato, le ritenute operate e sospese e l'indicazione dell'eventuale opzione per la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva del 10 per cento. In questa sezione trova anche posto il dato relativo ai redditi non imponibili di cui al comma 6 dell'articolo 51 del Tuir, che esclude dalla tassazione il 50% delle indennità di navigazione e di volo nonché le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto a prestare l'attività in luoghi sempre variabili e diversi.

Il frontespizio del Cu si arricchisce di una tabella che include tutti i dati che sono serviti per l'attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Vi debbono essere indicate tutte quelle informazioni che comportano il riconoscimento di particolari benefici, quali la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante, i figli minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante per le famiglie numerose. Per ogni persona indicata è richiesto il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la percentuale di detrazione e l'eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli. Mentre la mancata consegna della certificazione al percettore entro il 28 febbraio non dava luogo all'addebito di sanzioni purché non impedisse a quest'ultimo l'espletamento dei suoi doveri di contribuente, per ogni Cu non trasmessa, tardiva o errata è comminata la sanzione di 100 euro, evitabile solo se in caso di errori la nuova certificazione è trasmessa entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una bozza del nuovo Cu2015 che sarà necessario per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia altri redditi che finora sono certificati in forma libera. Con il Cu2015 i sostituti d’imposta dovranno compilare un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

Il Cu2015, a differenza di quanto accade per il Cud, deve essere presentato all’Agenzia dal sostituto entro il 9 marzo 2015. Inoltre, mentre la mancata consegna del Cud al lavoratore entro il 28 febbraio non comportava alcuna sanzione, a patto che non impedisse a quest’ultimo l’espletamento dei suoi doveri di contribuente, per ogni Cu non trasmessa, tardiva o errata è fissata la sanzione di 100 euro.


Sospensione degli obblighi occupazionali incentivi all'esodo



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n.22 del 24 settembre ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che sottoscrivono accordi di incentivo all'esodo previsti dall'art.4, co.5 della Legge n.68/1999.

Il Ministero ritiene applicabile la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi procedure di incentivi all'esodo.

La sospensione è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.

Benché la norma del '99 sia apparentemente tassativa nell'individuare le causali per le quali possono essere sospesi gli obblighi di assunzione, l'interpretazione più significativa che nel tempo si è fatta strada ha consentito di estendere il beneficio anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, come ad esempio il caso dell'intervento dei Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo (articolo 2, comma 28, della legge 662/1996), il caso delle aziende che fanno ricorso alla Cig in deroga e a contratti di solidarietà ex decreto legge 148/1993.

In linea con le precedenti posizioni assunte, il ministero ha concluso ritenendo di poter estendere, in via analogica, il benefico della sospensione degli obblighi di assunzione anche per l'ipotesi di sottoscrizioni di accordi finalizzati all'esodo dei lavoratori anziani ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012.

E’ bene ricordare che l'articolo 4 prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possono essere stipulati accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione sino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori coinvolti devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione di rapporto  di lavoro.

L'art.3 della Legge 68/1999 stabilisce una deroga all'obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori disabili, sancito per tutti i datori di lavoro privati, nel caso di imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione quali causali della concessione di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e per ipotesi di aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi nonché attivato procedure di mobilità.

Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la sospensione anche in ipotesi di aziende che facessero ricorso all'intervento dei Fondi di solidarietà del settore del credito e credito cooperativo e all'intervento di CIG in deroga.


mercoledì 24 settembre 2014

Vediamo come sarà il Tfr al 50% in busta paga



Il trattamento di fine rapporto Tfr, chiamato comunemente liquidazione, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro, o dopo un periodo di lavoro in un'azienda. Per quanto riguarda il Tfr, il datore di lavoro, ogni anno effettua un accantonamento, il quale rappresenta un costo.

Il lavoratore dipendente, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ha diritto di chiedere un'anticipazione del Tfr l'importante che vengano rispettate determinate clausole:

per l'azienda. 8 anni di anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;

e che venga richiesto alle seguenti condizioni:  acquisto prima casa, l'atto può essere intestato  anche  alla moglie in regime di comunione dei beni;

cure sanitarie ed ospedaliere, sono finanziabili le spese sanitarie necessarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

 Destinare almeno il 50% del Tfr nelle buste paga dei lavoratori utilizzando la “leva Bce” per evitare alle imprese perdite di liquidità.

Il piano allo studio del governo per rilanciare i consumi prevede di trasferire il 50% della liquidazione maturata nell'anno al lavoratore. Nel settore privato prende il nome di Trattamento di fine rapporto (Tfr) e viene liquidato in un'unica soluzione. Il Tfr si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% della retribuzione maturata nel periodo.

Secondo quanto ha riportato Il Sole 24 Ore, la modifica durerebbe da uno a tre anni, cominciando dal settore privato, inoltre viene messo in evidenza che "metà della quota del Tfr "maturando" accantonata mensilmente dal datore di lavoro potrebbe essere erogata direttamente al lavoratore" una volta l'anno, e non più alla fine della sua carriera lavorativa. La scelta, comunque, spetterebbe al dipendente. Novità anche per le imprese. i datori di lavoro, infatti, potrebbero mantenere il 50% delle liquidazioni. Anche se questo è un nodo ancora da sciogliere, e nel più breve tempo possibile se si vuole procedere ed inserire la norma entro il 10 ottobre.

La scelta - secondo il giornale di Confindustria - spetterebbe comunque al lavoratore. La disposizione entrerebbe nella Legge di Stabilità, Per Giorgio Squinzi "E' una situazione molto complessa. Poi bisogna vedere quale drenaggio in termini di liquidità verrà fuori sulle imprese". Il governo punterebbe, con questa norma, ad aumentare i soldi in busta paga dei lavoratori stimolando gli acquisti. Ma quale sarebbe il ritorno in termini fiscali? Lo Stato ci guadagnerebbe perché un maggiore acquisto dei consumi porterebbe delle entrate dovute al pagamento dell'Iva.

“Se c’è incertezza e precarietà le ‘mance’ del premier Renzi non servono a niente. La tendenza è sempre quella di non spendere, di fare la formica e risparmiare per i tempi peggiori“. Così Giorgio Airaudo:  “Quello che è necessario – prosegue l’ex sindacalista – è un intervento ampio del mercato del lavoro. Non esiste l’asso di picche che risolve la partita”.

Il problema è sempre quello, trovare la formula per provare a rilanciare i consumi e far muovere un'economia totalmente stagnante; appurato che gli 80 euro di sconto Irpef non sono stati sufficienti allo scopo, il governo studia il modo di rafforzare la misura. Rendendola innanzitutto stabile, e provando poi ad affiancarla con altri interventi. Allo studio dello staff di palazzo Chigi e del ministero dell'Economia c'è il trasferimento in busta paga per i lavoratori del 50% del Tfr, mentre il restante 50% continuerebbe ad essere accumulato dall'azienda.

Il TFR si calcola sommando, per ciascun anno intero di servizio, o mesi, una quota pari all'importo della retribuzione mensile, quota dovuta, divisa per 13,5. La retribuzione presa in considerazione per il calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro. La maturazione del TFR avviene per ogni mese lavorato, o frazioni di mese di almeno 15 giorni, poiché col TFR viene differita la corresponsione degli importi, sugli stessi è prevista una rivalutazione legale per preservare il valore reale nonostante l'inflazione. E' sempre consigliabile quando è possibile attendere il 31 dicembre di ogni anno, in quanto vi è la rivalutazione ISTAT.

 Da definire è anche il dispositivo per spostare direttamente in busta paga il Tfr, in toto o in parte. Renzi ha fatto riferimento a un'erogazione mensile. Ma in questo caso si porrebbe il problema della tassazione che, attualmente per le liquidazioni è “separata” rispetto al prelievo fiscale che scatta sugli stipendi. Non è da escludere, quindi, che si possa ricorrere a uno smobilizzo in un'unica soluzione, una sorta di quattordicesima.

Non mancano i nodi da sciogliere, come quello della quota di Tfr maturando da convogliare, su base volontaria, nelle buste paga: al momento l'ipotesi più gettonata è quella di smobilizzare una fetta pari al 50% delle liquidazioni future. Restano poi aperte la questioni degli statali, che in prima battuta verrebbero esclusi da questo intervento, e soprattutto delle compensazioni da garantire alle imprese.





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