lunedì 2 marzo 2015

Lavoratori dipendenti e pensionati:arriva la CU per redditi 2014



Disponibile sul sito INPS il modello di Certificazione Unica 2015, relativo all'anno di imposta 2014. Si tratta del modello necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno, che dal 2015 ha sostituito il CUD. Per ottenere la Certificazione Unica basta accedere al servizio online disponibile su questo sito dalla voce “Servizi al cittadino”.

Dipendenti e altri lavoratori assimilati e pensionati entro domani non riceveranno più il Cud ma la certificazione unica. Lunedì 2 marzo, infatti, è la scadenza entro la quale i datori di lavoro ma anche gli enti previdenziali nella loro veste di sostituti d’imposta dovranno mettere a disposizione il nuovo modello di certificazione (anche se si tratta di una scadenza senza sanzioni e quindi potrebbero arrivare anche nei giorni successivi). In realtà ci sono almeno tre novità rispetto agli anni scorsi.

1) La certificazione unica non riguarderà solo più dipendenti e assimilati e pensionati ma anche i lavoratori autonomi o chi ha percepito redditi diversi e provvigioni: ecco perché non si chiama più Cud (certificazione unica dipendenti) ma soltanto «Cu».

2) C’è un maggior numero di informazioni rispetto agli anni passati. Tra i dati fiscali i contribuenti troveranno un prospetto con le informazioni relative ai familiari a carico (funzionale all'attribuzione delle detrazioni a riguardo), in cui vanno indicate tutte quelle informazioni che comportano il riconoscimento di particolari benefici, come la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante e i figli minori di tre anni. Per ogni persona saranno indicati il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la percentuale di detrazione e l'eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli. Nell'ultimo rigo del prospetto c’è anche la casella relativa alle famiglie numerose, che eventualmente riporterà la quota di detrazione spettante.

E i lavoratori dipendenti (con redditi fino a 26mila euro) si ritroveranno nella certificazione unica anche una sezione dedicata al bonus di 80 euro in busta paga.

3) La certificazione unica dovrà, poi, essere inviata dai sostituti d’imposta entro lunedì 9 marzo (la scadenza del 7 marzo cade, infatti, di sabato) anche alle Entrate perché costiturà la base dati del 730 precompilato che da quest’anno sarà messo a disposizione di circa 20 milioni di italiani. Anche se, di fatto, ci saranno due velocità. Le certificazioni che interessano il 730 dovranno rispettare la scadenza mentre quelle con redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti potranno essere inviate anche dopo il 9 marzo (il termine del 7 marzo cade, infatti, di sabato e slitta al lunedì successivo) senza applicazione di sanzioni. In pratica, quindi, i sostituti potranno non rispettare la scadenza del 9 marzo per l'invio telematico della certificazione unica relative ad autonomi con partita Iva senza incorrere in sanzioni (100 euro per ogni certificazione omessa o errata).

La certificazione unica è solo una delle circa cento scadenze fiscali che propone il calendario di marzo. In realtà, proprio l’inizio del mese è particolarmente in salita. Il 2 marzo scade, infatti, il termine per presentare in forma separata la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2014. Chi decidesse, invece, di prendersela più comoda e inviarla in estate con il modello Unico dovrà comunque inviare sempre entro il 2 marzo la comunicazione annuale dei dati Iva.

Ricordiamo che il 2 marzo (era il 28 febbraio ma quest’anno cadeva di sabato) è il termine ultimo per la presentazione della nuova Certificazione Unica 2015 ai lavoratori dipendenti e autonomi che presentano la propria dichiarazione dei redditi con il modello UNICO, in sostituzione del vecchio CUD e della Dichiarazione IVA 2015. Poi, entro il 9 marzo (il 7 marzo cade di sabato), il modello CU 2015 dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate.

La CU 2015 è necessaria all’Agenzia delle Entrate per poter predisporre il modello 730 precompilato, che debutta quest’anno. Per quanto riguarda l’invio della Certificazione Unica 2015 relativa a lavoratori autonomi e titolari di partita IVA l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che non verranno applicate sanzioni alle comunicazioni inviate in ritardo, non essendo i dati contenuti nella CU necessari per la compilazione del modello 730 precompilato. Lo stesso vale per tutte le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti. Diversamente per tutte le altre certificazioni inviate oltre la data del 9 marzo verrà applicata una sanzione di 100 euro per ogni Cu inviata in ritardo o con errori.

Tra i dati fiscali bisognerà segnalare la tipologia dei redditi, gli assegni erogati al coniuge, le somme erogate come premi di produttività al personale ed anche i contributi di previdenza complementare per i familiari a carico. Sono previste anche sezioni per il bonus di 80 euro e gli oneri detraibili. Per quanto concerne i familiari, inoltre, sarà necessario con la Certificazione Unica 2015, inserire tutti i codici fiscali e le relazioni di parentela con ognuno, specificando periodo e detrazioni spettanti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti possono essere inviate anche dopo il 9 marzo (il termine del 7 marzo cade, infatti, di sabato e slitta al lunedì successivo) senza applicazione di sanzioni.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni previste per invii in ritardo o errori della Certificazione Unica, è prevista una sanzione di euro 100 per ogni Cu inviata in ritardo o con errori. Il Mef ha ribadito che devono presentare la Certificazione Unica 2015 tutti i soggetti che, nel corso del 2014, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati o anche redditi da lavoro autonomo e che tutte le informazioni devono essere rese disponibili entro il 28 febbraio 2015. Toccherà poi al Noi Pa (Dipartimento Amministrazione Generale, Personale e Servizi del MEF) trasmettere in via telematica entro il prossimo 7 marzo tutte le Certificazioni Uniche 2015 all’Agenzia delle Entrate.




domenica 1 marzo 2015

TFR in busta paga dal 2 marzo 2015 come calcolarlo



Parte l’operazione Tfr in busta paga, da lunedì 2 marzo 2015 i lavoratori con almeno 6 mesi di anzianità avrebbero potuto richiedere al proprio datore di lavoro l’anticipo del trattamento di fine rapporto maturando nel 2015 direttamente nel cedolino mensile. Comunque si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm che dovrebbe contenere le istruzioni e il modello per presentare la richiesta: il provvedimento, non ancora in vigore, contiene la disciplina della procedura di erogazione della Qu.I.R. (sigla che sta per “Quota integrativa della retribuzione”, definizione ufficiale dell'anticipo del Tfr in busta paga) e il funzionamento del Fondo di garanzia.

Quindi il trattamento di fine lavoro (Tfr) potrà acquisire la forma di un'integrazione della retribuzione mensile. È questo il principale effetto prodotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge 190/2014, che introduce la possibilità per il dipendente privato in servizio da almeno sei mesi, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga dell'importo mensile che avrebbe maturato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

La tassazione del Tfr “monetizzato” in busta paga seguirà le regole delle imposte sui redditi: chi più guadagna, quindi, più pagherà al Fisco in termini di trattenute sull'importo di trattamento di fine rapporto ricevuto in busta paga.

Il regime fiscale è un elemento da tener bene in conto nel momento in cui si accarezza l’idea di chiedere di ricevere il Tfr in busta paga, anche perché una volta presa la decisione, questa sarà irrevocabile per tre anni. Si tratta di elementi che devono indurre i singoli a una valutazione sull'equilibrio costi/benefici, soprattutto per chi beneficia attualmente di una tassazione agevolata, come quella per esempio sui fondi pensione.

Sembra già profilarsi un flop di richieste in materia di trattamento di fine rapporto: i lavoratori dipendenti non sembrano intenzionati a chiedere al proprio titolare di anticipargli parte del gruzzoletto maturato, non sicuri di trarne reale vantaggio. Un report realizzato da Confersercenti in collaborazione con SWG parla infatti di adesione scarsa - appena del 6% - che entro l'anno salirà solamente fino all'11%. Infatti, la stragrande maggioranza (l'83% dei 12 milioni totali di italiani interessati dall'opzione) lascerà intatto l'ammontare trattamento di fine rapporto nell'impresa in cui presta servizio, come avvenuto fino ad oggi. E le imprese, dalla loro, confermano il trend mostrato dalla propria forza lavoro: l'82% non ha ricevuto (o pensa di non ricevere) richieste di Tfr anticipato da parte del proprio personale.

E chi invece deciderà di attingere, anticipatamente, dalla fonte, come impiegherà tale denaro? Neanche a dirlo, per saldare debiti pregressi (per il 24% del campione); il 20% lo destinerà invece alla previdenza integrativa, mentre solo il 19% lo impiegherà per acquisti di vario genere. I motivi di tale diffidenza? Anzitutto, la volontà del 58% di non erodere la liquidazione da riscuotere a fine rapporto di lavoro è significativa di quanto gli italiani guardino al Tfr come tesoretto salvagente per il futuro.

Il Tfr in busta paga dal 1 marzo 2015 viene infatti tassato con aliquota ordinaria, e non ridotta come quando viene preso alla fine del rapporto di lavoro: al netto, si registra una +22% di detrazione tutt'altro che conveniente. E ancora, anticipare l'incasso dilazionato incide negativamente sulle tabelle ANF e sulla determinazione dell'ISEE con la sola conseguenza di complicare la vita alle fasce di reddito più deboli, che altresì sarebbero dovute essere le principali beneficiarie della misura.

Per effetto della tassazione ordinaria al posto di quella separata – spiegano infatti sempre dalla Uil - si avranno delle penalizzazioni di 330 euro medi l’anno, tra maggiore tassazione (50 euro medi l’anno) e minori sgravi fiscali (280 euro medi l’anno). Infatti, se da una parte la busta paga con il Tfr mensilizzato sarà mediamente più pesante di 97 euro mensili, dall’altra questo ‘nuovo introito’ sarà tassato con l’aliquota Irpef ordinaria anziché a tassazione separata”. Ancora una volta a rendere più emblematica la situazione pratica che potrebbero vivere molti lavoratori, sono i numeri utilizzati nello studio. In esso, ad esempio, si considera un reddito di 23 mila euro (imponibile medio dei lavoratori dipendenti), per il quale con il Tfr in busta paga potrebbero scattare aumenti di 97 euro medi mensili, che salgono a 105 euro per i redditi di 25 mila euro e a 125 euro per i redditi di 35 mila euro, mentre scendono a 76 euro mensili per un reddito da 18 mila euro.

Nel frattempo, per mettere il lavoratore nelle condizioni più opportune per valutare la reale convenienza dell’anticipo, Infodatablog del Sole 24 Ore ha messo a punto (in collaborazione con lo Studio Rota Porta) un tool digitale per il calcolo della quota netta di Tfr che il lavoratore richiedente si vedrà anticipata in busta paga (quota mensile su 12 mensilità). Il risultato tiene conto delle imposte ordinarie che il datore di lavoro dovrà applicare sull'importo anticipato. Tool digitale per calcolare il tuo Tfr in busta paga





mercoledì 25 febbraio 2015

Contributo in denaro (voucher) di ricollocamento: i disoccupati aventi diritto




Il contratto di ricollocazione rappresenta una vera innovazione nell'ottica di rilanciare le risorse impiegate sulla politica passiva (la nuova Aspi – denominata Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) con quella attiva, che si affianca da subito per supportare il lavoratore disoccupato nella ricerca di una nuova occupazione.

Presso l’Inps sarà, istituito il «Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria»e potranno beneficiare i lavoratori licenziati illegittimamente, compresi quelli a seguito di licenziamenti collettivi (sono però esclusi i lavoratori che hanno rinunciato a impugnare il licenziamento perché hanno scelto la conciliazione standard e quelli che hanno stipulato con il proprio datore di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di impiego nell'ambito di una riduzione di personale, ma su questi punti una parte della maggioranza è pronta a chiedere correzioni).

Lo schema del contratto di ricollocazione è questo: il lavoratore beneficiario ha diritto di ricevere dai centri per l’impiego territorialmente competenti un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione, tuttavia, che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità (per capire il grado di difficoltà nel trovare un nuovo impiego).

L’interessato presenta il voucher a un’agenzia per il lavoro e così potrà firmare il contratto di ricollocazione vero e proprio. Questo contratto assicura al lavoratore il diritto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata e gestita da parte dell’agenzia per il lavoro.

L’agenzia dovrà realizzare iniziative di ricerca, addestramento, formazione, riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali coerenti con le capacità del lavoratore e le condizioni del mercato del lavoro nella zona dove la persona è stata presa in carico.

L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo di occupabilità dell’interessato e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto (questo è un elemento di contendibilità del sistema per bilanciare la nota inefficienza dei centri pubblici per l’impiego).

Quindi cui sarà un obbligo di seguire dei corsi formativi presso agenzie private. In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l’indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve cioè dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

Il contributo dei voucher per il  attivabile in tutto il territorio nazionale (sempre attraverso le Regioni, che lo finanziano attingendo dal Fondo per le Politiche Attive del lavoro. Il Contratto di Ricollocazione è regolamentato dall’articolo 17 del decreto sugli ammortizzatori sociali.

Come richiedere il voucher
Il lavoratore disoccupato deve innanzitutto rivolgersi a una struttura accreditata per la ricerca di lavoro ed effettuare la procedura di definizione del suo profilo di occupabilità. In pratica, in base alle esperienze, ai requisiti, titoli, e caratteristiche del lavoratore, viene stabilita la facilità, o difficoltà, di trovargli una nuova occupazione. In base a questo profilo personale di occupabilità, viene attribuita al disoccupato una “dote individuale di ricollocazione“, spendibile presso le strutture accreditate. Si tratta del voucher ricollocamento, il cui ammontare è proprozionato al profilo di occupabilità.

A questo punto è il lavoratore a scegliere se rivolgersi a un centro per l’impiego o a un’altra struttura, che incasserà l’importo del voucher assegnato solo in caso di conclusione positiva del processo di ricollocazione (quindi, solo se il disoccupato trova lavoro).

Requisiti
Il Contratto di Ricollocazione prevede le seguente regole generali:

il disoccupato ha diritto a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

deve rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
partecipa alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi

occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

Decadenza
Il voucher ricollocamento decade nel caso in cui il disoccupato non partecipi alle iniziative di ricerca e riqualificazione oppure se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro.

Il fatto saliente del contratto di ricollocazione è il valore della dote, che deve variare a seconda della spendibilità sul mercato, ma anche del livello professionale, essendo le esigenze di operai, impiegati, manager o imprenditori completamente diverse e dunque diversi gli strumenti e le risorse impiegate nel percorso di outplacement.





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