sabato 14 marzo 2015

Contratto di lavoro a tutele crescenti: mutui a rischio



Il contratto a tutele crescenti è legge dello stato: dal 1° marzo regolerà le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Porterà davvero a un miglioramento del mercato del lavoro? Dipende dalla sua capacità di ridurre la precarietà.

Pensiamo a cosa succederà quando il beneficio fiscale verrà meno. Non si tratta di un’ipotesi ca perché il rischio che il bonus fiscale non sia sostenibile per le finanze pubbliche è molto concreto. In Italia è ora possibile assumere a termine senza causa scritta e rinnovare per cinque volte il contratto nell’arco di tre anni. Nulla vieterà a un’impresa di offrire il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti soltanto dopo tre anni di contratto a termine. Tenendo conto che nei primi due anni l’indennizzo è decisamente modesto, in queste condizioni si rischia di rendere precario un nuovo assunto per almeno cinque anni. Ciò significa che una volta esaurito il beneficio fiscale, la precarietà potrebbe anche aumentare. Una situazione paradossale.

L'ABI rassicura, più mutui grazie al Jobs Act, ma da un'inchiesta su dieci banche solo una concede il prestito a fronte di contratto indeterminato a tutele crescenti: dati e riflessioni.

Il problema si è posto da subito: il nuovo contratto indeterminato a tutele crescenti previsto dal Jobs Act, che prevede meno garanzie contro il licenziamento rispetto al vecchio tempo indeterminato, avrà conseguenze sensibili sulla possibilità di ottenere mutui per acquistare la casa? Una risposta certa al momento non si può dare, visto che il nuovo indeterminato a tutele crescenti è in vigore dal 7 marzo  2015 e non ci sono dati su come si comporteranno le banche.

Ci sono, in compenso, due elementi contrastanti su cui riflettere: da una parte una dichiarazione del presidente dell’ABI, Giorgio Patuelli, del tutto confortante sul fatto che le banche vedranno di buon occhio il nuovo contratto indeterminato a tutele crescenti per la concessione dei mutui. Anzi, per Patuelli, i mutui sono destinati ad aumentare nel caso in cui lo strumento alimenti nuove assunzioni, spingendo quindi un maggior numero di lavoratori ad acquistare la casa e a chiedere mutui. Dall’altra, ci sono dubbi sollevati da più parti sul fatto che il nuovo contratto presenta meno garanzie rispetto al vecchio e anche una specifica inchiesta di Repubblica che mette in luce una serie di criticità.

Partiamo dalle dichiarazioni di Patuelli:

«Guardiamo con una disposizione favorevole al nuovo contratto, ci attendiamo un aumento di assunzioni a tempo indeterminato, destinato ad assorbire alcune forme contrattuali precarie. Sono convinto che i neoassunti con il contratto a tutele crescenti saranno bene visti dalle banche, che sono pronte ad accogliere positivamente la richiesta di prestiti e mutui avanzata da lavoratori stabilizzati».

«Per le banche la questione sostanziale è rappresentata dalla tipologia di contratto che è a tempo indeterminato – aggiunge Patuelli -. Il fatto che le tutele dal licenziamento si esplichino in modo differente rispetto al passato è ininfluente, perché al posto della reintegrazione è previsto per il lavoratore licenziato il pagamento di un indennizzo crescente fino a 24 mensilità che rappresenta una garanzia. Ovviamente il merito di credito sarà visto da ciascuna banca con una predisposizione positiva, ma guardando alla situazione specifica, ovvero all’importo richiesto, al reddito mensile, al valore dell’immobile, come si è sempre fatto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato».

Come si vede, toni rassicuranti da parte del presidente dell’ABI, che però non sembrano confortati, almeno per il momento, dai fatti.

Due giornalisti di Repubblica, Matteo Pucciarelli e Silvia Valenti, hanno svolto una specifica inchiesta, presentandosi in una decina di banche fingendosi una coppia che chiedeva un mutuo per una casa a Milano da 200 milioni di euro, 70mila come anticipo. Il mutuo serviva a coprire il 65% dell’acquisto, dunque, (in genere, il massimo è l’80%). La somma richiesta: 130mila euro. Si presentavano come una giovane coppia di trentenni con due contratti di assunzione a tempo indeterminato, uno a tutele crescenti, per un importo di 1600 euro al mese, l’altro con il vecchio tempo indeterminato, con stipendio di 1200 euro al mese. Ebbene, una sola banca ha dichiarato disponibilità a concedere il mutuo, mentre tre hanno dato risposta negativa, quattro hanno preso tempo, due non hanno risposto.

Va fatta una precisazione importante: il problema fondamentale emerso dall’inchiesta non è l’indisponibilità a concedere un mutuo, ma la scarsa conoscenza da parte delle banche del nuovo contratto a tutele crescenti. Si tratta di un nuovo strumento sul quale ancora non c’è una preparazione adeguata da parte degli operatori e dei consulenti a cui ci si rivolge per ottenere i mutui.

Nella maggior parte dei casi le banche hanno chiesto tempo, per acquisire ad esempio documentazione storica sulle busta paga dell’assunto a tutele crescenti (che, nella coppia in questione, rappresentava lo stipendio più alto), nel senso che si rimandava la decisione di qualche mese, alcuni hanno chiesto almeno sei buste paga pregresse. Non sono mancati casi in cui di fatto l’orientamento iniziale è stato quello di considerare il contratto a tutele crescenti in modo simile a un contratto parasubordinato (caso in cui, spesso, si chiedono ulteriori garanzie).

L’unica banca che ha detto sì senza fare una piega è Deutsche Bank (fra le poche banche straniere interpellate nell’inchiesta, la maggioranza nel panel è stato rappresentato da istituti di credito italiani). L’impiegato a cui la giovane coppia si è rivolta ha risposto, semplicemente: «se non lo diamo a voi, il mutuo, a chi dobbiamo darlo?».

E’ difficile non pensare che se non si fanno mutui a giovani coppie con due contratti a tempo indeterminato, quale che sia la protezione prevista in materia di articolo 18 e reintegro, sembra difficile che il mercato dei mutui possa riprendersi come tutti auspicano.

Che effetti dovremmo quindi aspettarci dal nuovo contratto? Rendendo più facili le interruzioni di lavoro, implicherà ovviamente un aumento dei licenziamenti. Al tempo stesso, renderà anche più facile assumere nuovi lavoratori. Il saldo netto è però ambiguo, come da sempre evidenziato dagli studi empirici in materia.

Il vero obiettivo del contratto a tutele crescenti non va ricercato tanto nella riduzione della disoccupazione, quanto piuttosto nella riduzione della precarietà. Questo significa che la riforma avrà avuto successo se la quota di assunzioni a termine si ridurrà. Come dovrebbe ridursi anche la quota di assunzioni sotto altre forme instabili (in particolare contratti a progetto e false partite Iva).



giovedì 12 marzo 2015

Riforma della Scuola, i pilastri della buona scuola: assunzioni, precari e bonus



Approvate le misure del governo. «Ai prof 500 euro per spese culturali, addio alle classi pollaio, si punta su merito e trasparenza» , i docenti, che saranno selezionati dal preside.

Avvio della riforma della “Buona scuola”, con il varo di un ddl ad hoc sul sistema nazionale di istruzione e formazione.

La riforma si articola in dieci punti illustrati con l’ausilio di slide colorate.

Tra le novità, il preside sceglierà gli insegnanti dentro un albo, là dove c’è spazio che si libera. Il preside sceglie dentro l’albo dei docenti e individua la persona più adatta senza automatismi. I curricula saranno trasparenti". Il primo punto è l'autonomia. Ogni scuola vive la propria autonomia. È come se dicessimo che la scuola deve essere il cuore e il motore di un territorio, ma ogni scuola è diversa". "Grazie all’organico funzionale non ci saranno mai più classi pollaio, non ci saranno più i supplenti", ha annunciato Renzi.

Nella riforma della scuola, con la Carta del professore, "ogni anno il professore avrà un cifra, non stratosferica, 500 euro che potranno essere spesi per spese culturali. Se ci saranno le condizioni economiche proveremo ad aumentarli. Ho letto: "Hanno tenuto l'anzianità, cancellano il merito": non è così. La scelta di togliere gli scatti di anzianità è stata molto contestata e abbiamo scelto di inserire una cifra aggiuntiva sul merito. Abbiamo scelto di mantenere gli scatti di anzianità per i professori, ma con una cifra aggiuntiva sul merito. Le modalità su cui ciascuna scuola premierà saranno decise dal preside".

Inoltre, le scuole metteranno on line i curricula dei professori e i bilanci delle scuole.

Il disegno di legge di riforma della scuola prevede "l'assunzione di 100mila precari. C'è l'intenzione di sanare una ferita di 20 anni di promesse verso il corpo docente", ha detto il presidente del Consiglio. Che poi ha precisato: "Abbiamo fatto le nostre scelte, inseriamo in questa categoria chi è dentro le graduatorie ad esaurimento. Non chi, anche se dispiace dirlo, chi sta dentro le graduatorie di istituto. L'assunzione dei centomila precari è la fine del percorso, non l’inizio. Abbiamo necessitàdi sanare una clamorosa ferita di vent’anni di promesse non mantenute nei confronti del corpo docente, si è consentito di acquisire il titolo abilitativo, formando una generazione di insegnanti precari che incarnano la scarsa attenzione della politica nei confronti di chi deve andare ad educare. Dentro questa lista, ci sono le persone che sono nelle graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie di istituto non fanno parte delle graduatorie ad esaurimento. Questi faranno il concorso, bandiremo un concorso molto più serio".

Per quanto riguarda gli insegnamenti, vengono rafforzati quelli di "musica, arte, lingue, educazione motoria". "Ci sarà particolare attenzione, dalla primaria, alla assoluta professionalità di chi insegna l'inglese, per dare insegnamenti non appiccicaticci - per cui si fa fare un corsetto alla maestra - ma si richiede un inglese assolutamente perfetto", ha spiegato il premier.

Sintetizziamo le principali novità:

Scatti di anzianità: restano intatti

Assunzioni. Saranno assunti 100mila precari tra coloro che fanno parte delle graduatorie ad esaurimento. Per gli altri sarà bandito un concorso. Esclusi gli insegnanti delle materne

Presidi-allenatori. Ogni scuola, entro una determinata data, farà un piano strategico della scuola che includa offerta formativa e fabbisogno. Dopo la presentazione del piano, che sarà «verificato dagli uffici competenti del ministero, ciascun preside avrà a disposizione un numero di insegnanti, non solo per le cattedre, ma anche per lavorare a singoli progetti, come un progetto europeo o per l’alternanza tra scuola e lavoro. La squadra dei prof che gestisce la scuola va oltre il numero delle cattedre e il preside come un allenatore, avrà la possibilità di individuare chi mettere in cattedra a inizio anno ma nel momento in cui qualcuno si ammala o un’insegnante resta incinta e aspetta un bambino, non si va alla graduatoria provinciale ma all’interno dell’organico funzionale: si supera questo meccanismo.

On line curricula dei prof e bilanci delle scuole. Saranno messi in rete per garantire trasparenza e permettere a chi valuterà le scelte dei presidi di avere uno strumento in più.

Supplenti. Spariranno per quasi tutte le classi di concorso già dal primo settembre 2015. Non per tutte perché le graduatorie a esaurimento non coprono tutte le classi di concorso. Si prevede un anno almeno di transizione durante il quale si attingerà anche alle graduatorie di istituto per le classi di insegnamento in cui non esistono alternative.

Formazione degli insegnanti. Sarà fatta nella singola scuola. Il preside e collegio dei docenti farà un piano di formazione permanente dei singoli docenti.

Merito. Ci saranno aumenti legati al merito con risorse diverse. Le modalità su cui ciascuna scuola premierà saranno decise dal preside. Sono stati messi in campo 200 milioni dal 2016.

Classi pollaio. Secondo Renzi possono essere superate attraverso il ricorso all’organico funzionale, un contingente di insegnanti privi di cattedre a disposizione di reti di scuoie

Non solo mattino. Scuole aperte anche il pomeriggio.

La Carta del prof. Arriva un nuovo strumento per rafforzare la dignità sociale del ruolo del docenti. Si prevedono per il primo anno 500 euro per tutti i professori, che potranno essere spesi solo per consumi culturali (libri, teatro, concerti, mostre, autovideo telematici).

Bonus scuola. Arriva un “bonus fiscale” per chi (tra cittadini, associazioni, fondazioni, imprese) intende investire nella scuola.

5 per mille. I finanziamenti alle scuole potranno arrivare anche destinando il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi.



mercoledì 11 marzo 2015

Jobs act e la cancellazione per il rito Fornero



A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei D.Lgs. n. 22/2015 e 23/2015, entrati in vigore il 7 marzo scorso, cambiano le regole per le aziende che intendono assumere personale con contratto a tempo indeterminato. Per i neo assunti, infatti, si applica il rinomato “contratto a tutele crescenti” che prevede importanti modifiche in caso di licenziamento illegittimo. In pratica, sono previste tutele crescenti per il lavoratore in funzione dell’anzianità di servizio. Le nuove regole, tuttavia, non si applicano soltanto ai neo assunti, ma anche ai lavoratori che vengono stabilizzati e a tutti i lavoratori, anche se assunti prima del 7 marzo 2015, nel caso in cu il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti.

A continuazione del licenziamento, il datore di lavoro può offrire al dipendente un importo esentasse equivalente a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio (con un minimo di due mensilità e un massimo di 18). Se la soluzione conciliativa dà esito negativo, uno degli scenari che può prefigurarsi è quello del ricorso al giudice del lavoro.

A tale proposito, non potrà essere più utilizzato il rito Fornero, in quanto il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale prevede espressamente che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 92/12 non si applichino ai licenziamenti intimati all'esito del contratto di lavoro a tutele crescenti.

La relazione illustrativa al decreto legislativo chiarisce che la ragione alla base della decisione di eliminare il rito Fornero per i nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti risiede nel fatto che il nuovo apparato sanzionatorio è totalmente svincolato dal precedente regime di tutela previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che costituisce, invece, la norma di riferimento sulla quale era stato ritagliato il rito abbreviato per le controversie in materia di impugnazione dei licenziamenti.

La legge 92/12 aveva introdotto il rito abbreviato con il preciso scopo di agevolare e rendere più rapida la conclusione delle controversie sui licenziamenti regolati dall'articolo 18 in una funzione, tra l'altro, di tutela delle imprese rispetto al danno economico e ai disagi organizzativi che potevano prodursi a causa della durata eccessivamente lunga del processo del lavoro ordinario.

Il rito Fornero ha determinato, peraltro, sin dalla sua prima applicazione enormi disagi sia per gli avvocati, sia per i magistrati chiamati ad utilizzare il nuovo strumento processuale, in quanto si erano palesate letture di segno opposto rispetto ad una serie composita di questioni procedurali. Non si contano le decisioni rese dai Tribunali su aspetti decisivi del nuovo procedimento, quali la natura obbligatoria o facoltativa del rito e la necessità che il giudice dell'opposizione fosse, o meno, diverso da quello che aveva trattato la fase sommaria.

Tutte queste questioni hanno finito per appesantire, invece che semplificare, il ruolo dei magistrati impegnati sul fronte delle cause di lavoro, tanto che in svariati Tribunali si è ritenuto di dover emettere dei veri e propri “prontuari” con le linee guida sull'applicazione del nuovo processo.

Con l'articolo di chiusura del decreto legislativo, il Governo ha deciso di cancellare il rito abbreviato per i nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti, ai quali tornerà, dunque, ad applicarsi l'ordinario processo del lavoro anche per le controversie relative all'impugnazione dei licenziamenti.

Il meccanismo previsto dall’ex ministro del Lavoro verrà sostituito da un’offerta di conciliazione (art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015). In pratica, il datore di lavoro ha la possibilità di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. Qualora il datore di lavoro omette tale comunicazione, dovrà scontare una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).

I licenziamenti disciplinari tra Jobs act e riforma Fornero. Basta un poco di fatto materiale.
La categoria del “fatto materiale” è tornata, del tutto inaspettatamente, in auge a proposito dell’individuazione della tutela ex art. 18 l. 300/1970 a fronte di un licenziamento disciplinare illegittimo.

La categoria del fatto materiale era stata elaborata all’indomani della riforma c.d. Fornero (legge n. 92/2012) che nell’art.18 conserva la tutela reintegratoria (sia pure nella specie c.d. attenuata) subordinandola all’“insussistenza del fatto contestato” dal datore come giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Era stato allora proposto da più autori di restringere la formula legale alla sola ipotesi di mancanza del fatto materiale contestato; intendendosi, sotto evidente influenza penalistica, la sola mancanza degli elementi materiali dell’illecito disciplinare. E confinando conseguentemente nella categoria residuale delle “altre ipotesi” tutela delle indennità (così genericamente individuate nel 5° comma dell’art.18) tutti gli altri casi in cui fosse invece insussistente  l’antigiuridicità, l’imputabilità, la volontarietà della condotta, l’elemento soggettivo ed infine il difetto di proporzionalità. Anche se la mancanza di quest’ultimo requisito può ancora riportare alla reintegra per altra via, quante volte si venga a configurare la seconda ipotesi in presenza della quale l’art.18, 4° comma, riformato dalla legge 92, prevede l’operatività della tutela forte per essere il fatto riconducibile ad una condotta disciplinare “punita con una sanzione conservativa”nei contratti collettivi e codici disciplinari.




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