giovedì 18 giugno 2015

Lavoratori dipendenti: il datore di lavoro li potrà controllare con pc e telefoni aziendali



I dipendenti comunque devono essere avvisati: multa per chi viola le regole. Leggere posta elettronica e Sms continua a essere vietato, e la telecamera si usa solo per ragioni di sicurezza. Ma si possono tracciare gli spostamenti.

Si apre ai controlli a distanza attraverso gli strumenti di lavoro, cioè pc, tablet, telefoni aziendali (senza più passare per accordi sindacali o ispettorato del lavoro). Ma si chiede all'azienda un preciso documento di policy da consegnare ai dipendenti.

I dati che ne derivano possono essere «utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy». Nel dettaglio, l’articolo al primo comma prevede che «gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

Resterebbe, a livello di principio generale, il divieto di controllo tramite impianti direttamente «finalizzati» alla vigilanza sulla prestazione di lavoro (le cosiddette telecamere che riprendono il lavoratore). Qui si ammetterebbe una deroga: nei casi in cui c’è un’autorizzazione sindacale o amministrativa all’impianto delle apparecchiature purché legate a esigenze di sicurezza e prevenzione. L’attuale articolo 4 dello Statuto dei lavoratori vieta, o limita tantissimo, l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (possono essere installati solo per ragioni di sicurezza o in rare altre eccezioni, sempre comunque previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, con l’ok dell’ispettorato del lavoro). Un freno considerato come le nuove tecnologie siano ormai parte integrante dell’organizzazione del lavoro. E anche il Garante della privacy ha dettato specifiche disposizioni a tutela della riservatezza dei lavoratori.

L’ipotesi su cui sta lavorando il governo è aggiornare l’articolo 4 distinguendo i controlli sugli impianti da quelli sugli strumenti di lavoro. I controlli sui primi, finalizzati alla vigilanza sulla prestazioni di lavoro, sarebbero vietati. Tranne il caso in cui, con un’autorizzazione sindacale o amministrativa, le telecamere servano per garantire la sicurezza. Si “sdoganerebbero” del tutto invece i controlli sugli strumenti di lavoro, per i quali non sarebbero più richieste autorizzazioni di sorta.

«Qui però sarebbe opportuno liberalizzare anche i controlli sulle apparecchiature, come badge e rilevatori di presenza, che non rientrano nell’articolo 4 dello Statuto - sottolinea Arturo Maresca (ordinario di diritto del Lavoro, Sapienza, Roma) -. Inoltre, è positivo aver chiarito l’utilizzabilità degli esiti dei controlli anche ai fini disciplinari. Ma la disposizione deve essere inderogabile, e quindi non modificabile dai contratti collettivi». Anche per Sandro Mainardi (ordinario di diritto del Lavoro, università di Bologna) l’apertura sui controlli attraverso pc, telefonini e tablet «sarebbe una vera novità. Da un lato, perché la strumentazione deve essere destinata allo svolgimento della prestazione e non ad altri fini illeciti; dall’altro perché essendo la proprietà di tali beni/strumenti di matrice aziendale deve pur essere concesso un controllo sull’utilizzo della stessa». Certo, resta il tema della privacy e della informazione preventiva: «Qui il legislatore - aggiunge Mainardi - se la potrebbe cavare traducendo in precetto le buone pratiche da tempo suggerite in termini di policy aziendali dal Garante». Per gli esperti è positivo anche il chiarimento sull'utilizzo degli esiti delle verifiche: «Si potrebbe superare il dibattito giurisprudenziale sui “controlli difensivi”, e soprattutto circa la liceità della prova “elettronica” offerta in giudizio da parte del datore, laddove essa sia davvero significativa di inadempimento certo da parte del lavoratore».

Con l’entrata in vigore delle nuove norme le aziende potranno controllare computer, smartphone e telefoni cellulari assegnati per ragioni di lavoro ai dipendenti senza il via libera delle organizzazioni sindacali. E’ fatto obbligo alle imprese di informare dettagliatamente i propri dipendenti delle caratteristiche dei vari apparecchi, la possibilità di effettuare controlli anche a distanza, compresa la geolocalizzazione, e di fissare eventuali limiti al loro utilizzo.

I datori di lavoro non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. In base alle disposizione del Garante della privacy che risalgono al 2007 spetta al datore di lavoro definire le modalità d’uso di tali strumenti sempre tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali. L’Autorità prescrive innanzitutto di informare in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. E vieta la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate suggerendo di individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa e l’utilizzo di filtri che prevengano l’accesso a determinati siti o il download di file video o musicali.

In mancanza di accordo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». E prosegue: «La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze».

"Sui controlli a distanza siamo al colpo di mano", dice la Cgil sottolineando che le novità del Jobs act "pongono un punto di arretramento pesante" rispetto allo Statuto. "Non solo daremo battaglia in Parlamento", aggiunge la segretaria nazionale Serena Sorrentino, "Ma verificheremo con il garante della privacy se ciò si può consentire anche alla luce della raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che mira a proteggere la privacy dei lavoratori di fronte ai progressi tecnologici che permettono ai datori di lavoro di raccogliere e conservare ogni tipo di informazione".



Banner, siti e blog: cookie e privacy come mettersi in regola



Come previsto dal Provvedimento dell'8 maggio 2014, è scaduto il 2 giugno il termine per dare attuazione alle prescrizioni del Garante in materia di cookie.

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Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

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Il mancato e/o non corretto adeguamento alle disposizioni sancite dalla nuova normativa sui cookie può avere delle conseguenze davvero pesantissime. Il provvedimento dell'8 maggio 2014, infatti, prevede sanzioni amministrative salatissime da un minimo di 6.000 fino ad un massimo di 36.000 Euro per chi non è in regola.

Ancora peggiori le conseguenze dell'installazione di cookie di profilazione senza il consenso dell'interessato: in questo caso, infatti, la sanzione va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 120.000 Euro. La mancata notificazione al Garante, infine, prevede una sanzione da 20.000 a 120.000 Euro.

Seppur motivata dal lodevole intento di tutelare la privacy degli utenti della Rete, la cookie law, soprattutto nella versione italiana, rischia di essere un vero e proprio terremoto i siti web: se l'avviso appare giustificato nel caso in cui un sito adotti in prima persona dei cookie di tracciamento, forse eccessivamente oneroso appare l'obbligo di informativa ed il blocco preventivo per i cookie di terze parti spesso ospitati inconsapevolmente sui siti di migliaia di piccoli e piccolissimi editori o di semplici blogger.

Per questa particolare categoria, infatti, non c'è solo il rischio di una forte riduzione dei guadagni (pensiamo al blocco dei banner sino all'accettazione dei cookie) ma anche quello, forse più grave, di dover (o voler) chiudere il sito o blog: nei prossimi mesi, infatti, potrebbero essere non pochi i gestori di siti web che, ritenendo troppo rischioso, troppo complesso e/o economicamente non più conveniente la permanenza on-line, decideranno di interrompere le pubblicazioni.



martedì 16 giugno 2015

Reddito minimo over 55: cosa avviene in Europa


Uno dei maggiori argomenti di discussione nello scenario politico italiano è il reddito minimo, soprattutto con riferimento alla proposta di legge avanzata dal M5S. Tuttavia sono diverse le forze politiche che hanno avanzato proposte per realizzare l’introduzione di un’indennità a tempo indeterminato a favore delle fasce più povere.

L’Italia deve affrontare per uscire dalla crisi ma anche sostegno ai lavoratori che hanno perso il lavoro, faticando a trovarne un altro e senza i requisiti pensionistici: per gli over 55 (lavoratori compresi nella fascia di età tra 55 e 65 anni) prende forma il Piano INPS sul reddito minimo garantito, come anticipato dal presidente dell’istituto previdenziale, Tito Boeri.

Il ragionamento di Boeri parte dalla considerazione che, negli ultimi sei anni, le famiglie italiane che vivono sotto la soglia di povertà sono aumentate di un terzo, passando da 11 a 15 milioni. Sono dati che, secondo Boeri, fanno dell'introduzione di misure di lotta alla povertà la vera priorità del paese. In quest'ottica si inserisce il progetto, più volte sostenuto dal presidente dell'Inps, dell'introduzione di un reddito minimo garantito un incremento che si spiega col fatto che, chi perde il lavoro dopo i 55 anni, difficilmente riesce a ricollocarsi. Un reddito minimo che possa accompagnare queste persone alla pensione potrebbe svolgere una fondamentale funzione di assistenza.

In Francia, Germania, Regno Unito o Svezia sono previsti sussidi per supportare la ricerca di lavoro di una persona ed evitare di far precipitare nella povertà il disoccupato, con la possibilità di avere un reddito anche in caso di occupazioni saltuarie. Ecco come funziona il sostegno del reddito fornito ai senza lavoro o gli assegni di disoccupazione nei principali Paesi europei. L’Italia continua ad avere un sistema di tutela dalla disoccupazione più simile a quello della Grecia.

In Germania esiste ormai da dieci anni il reddito minimo garantito, che si chiama Arbeitlosgeld II, ovvero secondo assegno di disoccupazione. Quando una persona perde il lavoro riceve per un anno un assegno di disoccupazione, che poi si trasforma, riducendosi nell’importo, nell’indennità Hartz IV.

Chi invece non ha diritto all’assegno di disoccupazione può fare domanda per ottenere il sostegno al reddito garantito da Hartz IV. L’importo di riferimento erogato a un single è di 399 euro mensili, che devono coprire tutte le spese mensili di una persona con l’eccezione di affitto e riscaldamento, che vengono pagati dai comuni di residenza. Un beneficiario di Hartz IV con figli riceve un importo aggiuntivo compreso tra i 234 e i 320 euro. Questo sistema di tutela del reddito è stato criticato in Germania perché avrebbe introdotto la povertà per legge, visto il basso importo del sussidio. Hartz IV è un assegno che viene vincolato alla ricerca di lavoro, e i beneficiari sono sottoposti a controlli costanti che possono portare a corpose riduzioni dell’erogazione nel caso in cui si accerti la volontà di non trovare una nuova occupazione.

La Svezia ha un articolato sistema di tutela del reddito per chi non ha più un’occupazione, piuttosto simile alla Germania anche se ancora più orientato verso le politiche attive del lavoro. L’assegno di disoccupazione è suddiviso in tre programmi, Fas 1, Fas 2 e Fas 3, che coprono la persona alla ricerca di nuova occupazione. Nei primi 200 giorni il senza lavoro riceve un normale assegno di disoccupazione, con un importo pari al massimo all’80% del reddito medio dell’ultimo anno di lavoro. Questa prima fase scade dopo poco più di 6 mesi e scatta Fas 2. In questo periodo il disoccupato riceve ancora l’indennità normale di disoccupazione, che scende però ad un massimo del 70% del reddito medio dell’ultimo anno di lavoro, ma deve frequentare corsi di formazione, stage e seminari per l’avvio di una propria piccola impresa.

L’assegno di disoccupazione viene pagato su base giornaliera, per un massimo di cinque giorni a settimana ed è composto da un’indennità calcolata sul reddito da lavoro e da un ulteriore sussidio sociale. Se dopo 450 giorni dalla perdita del lavoro il disoccupato non ha trovato una nuova collocazione, scatta il controverso programma Fas 3, che il nuovo governo socialdemocratico di Stefan Löfven vorrebbe modificare. Fas 3 è un programma statale che paga le aziende per assumere disoccupati di lungo periodo, che però in numerosi casi ottengono retribuzioni con cui è difficile sopravvivere. In Svezia l’assicurazione contro la disoccupazione si finanzia in modo volontario, e i beneficiari di Fas che non hanno versato contributi a questo fondo possono ricevere solo i ben più bassi sussidi sociali.

In Francia esiste un sistema simile a quello della Germania e complessivamente più generoso. Chi perde il lavoro ha diritto all’assegno di disoccupazione, che si chiama Allocation d’aide au retour à l’emploi. Per accedere a questo beneficio bisogna aver perso il lavoro in modo involontario, esser iscritti alle liste di collocamento e rispettare il piano d’azione individuale per il ritorno al lavoro. Chi guadagna meno di 2042 euro lordi mensili ottiene il 40,4% del suo SJR, a cui si aggiungono 11,64 euro al giorno. Chi invece ha una retribuzione superiore ottiene il 57% del SJR. Il sussidio di disoccupazione  non può mai essere inferiore ai 28,38 euro al giorno, e non può essere mai superiore al 75% della retribuzione giornaliera. Chi invece ha esaurito il diritto alla disoccupazione, non vi può accedere vista la mancanza di versamenti contributivi oppure ha un reddito troppo basso può beneficiare del Revenu de solidarité active (RSA), il reddito di solidarietà attiva. RSA è un sussidio simile al tedesco Hartz IV, anche se meno severo nelle condizioni per ottenerlo – non ci sono riduzioni per chi non cerca lavoro in modo costante – e più generoso a livello economico. L’importo di riferimento per un persona single senza bambini è 510 euro al mese, che salgono a 916 euro al mese per chi ha 2 bambini.

Nel Regno Unito esiste un reddito minimo garantito e un assegno di disoccupazione che corrispondono ai due tipi di Jobseeker’s Allowance(JSA), l’indennità per chi è in cerca di lavoro, letteralmente. JSA (C) è un assegno di disoccupazione classico, finanziato dai contributi sociali. Vi può accedere chi ha versato per almeno due anni i contributi alla National Insurance, l’assicurazione nazionale del ministero del Lavoro britannico. L’importo di JSA (C) è determinato dai contributi versati, oltre alla situazione patrimoniale del beneficiario e da altri sussidi sociali ricevuti. Questo sussidio di disoccupazione ha un margine temporale limitato, solo 182 giorni, ovvero 6 mesi. Se invece una persona non ha versato contributi ed è in cerca di lavoro può beneficiare di JSA (IB), un reddito minimo garantito a cui si può accedere normalmente solo se si hanno risparmi inferiori alle 16 mila sterline. Sotto questo limite, per ogni 250 sterline di risparmi superiori alle 6 mila sterline il sussidio sociale viene ridotto di una sterlina a settimana. L’ammontare dell’assegno è di 87 euro a settimana per chi ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni o 69 euro per chi invece ha più di 25 anni. Come per JSA (C) l’erogazione di reddito dura 182 giorni per ogni periodo di disoccupazione e non può essere prolungata in modo automatico.

Difesa a spada tratta quindi del reddito minimo, seppur riservato ad alcune fasce: "La recessione è stata lo stress test per i nostri sistemi di protezione sociale. Non è affatto vero che quando ci sono degli shock così pesanti la povertà inevitabilmente debba aumentare", spiega Boeri, evidenziando che "dalla povertà ci si può tutelare con strumenti di protezione sociale, come il reddito minimo". La proposta fatta dagli uomini di Grillo è sicuramente la più conosciuta ed è stato il cavallo di battaglia dei pentastellati alle politiche di due anni fa. Originariamente, nella proposta redatta nel 2013, si prevedevano almeno 600 euro netti al mese che potevano crescere progressivamente in presenza di familiari a carico. La proposta presentata ora alza l’importo a 780 euro al mese, corrispondenti alla soglia di povertà certificata dall’Istat. Se il cittadino percepisce invece un reddito inferiore a tale importo, può richiedere un’integrazione fino al raggiungimento della soglia. A carico dei beneficiari sussiste l’obbligo di seguire percorsi di formazione professionale; l’indennità viene revocata in caso di rifiuto di almeno 3 proposte di lavoro ritenute congrue al profilo e alle competenze dell’interessato.



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