lunedì 6 luglio 2015

Pensioni 2015 con la quattordicesima


L’Inps comunica in una circolare che è in pagamento la somma aggiuntiva (336 o 420 o 504 euro), la cosiddetta quattordicesima pensionati, sulla rata di pensione del mese di luglio 2015.
L’erogazione del beneficio è condizionata dal reddito posseduto dal pensionato.

La circolare dell'Istituto, la quale non presenta novità di rilievo rispetto a quanto stabilito negli anni scorsi, stabilisce che beneficiari dell'indennità, pagata nel mese di luglio, sono i pensionati con almeno 64 anni d'età in possesso per l'anno in corso di redditi personali non superiori a 9.767,16 euro all'anno, ossia una volta e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo.

Per quanto concerne il requisito anagrafico, per quest’anno sono dunque interessate tutti le persone nate prima del 1952; più complesso è invece il meccanismo di accertamento reddituale, dal momento che, ai fini dell'attribuzione della quattordicesima, si tiene conto esclusivamente del solo reddito lordo del pensionato, senza cumulo con l'eventuale coniuge, e che inoltre non rilevano per espressa disposizione normativa i redditi derivanti dalla casa di abitazione, gli assegni al nucleo familiare, le indennità di accompagnamento, i redditi derivanti dal percepimento del trattamento di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La circolare 130/15 sottolinea che ai fini del percepimento della quattordicesima non sono da considerare redditi le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali, l'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, i sussidi economici che i Comuni e gli altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristiche di continuità, nonché l'importo di 154,94 euro previsto in via permanente dal 2001 per i pensionati con trattamento minimo.

La legge prevede un trattamento differenziato del beneficio che si lega ai contributi versati per la pensione: si tratta di 336 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva fino a 15 anni se ex dipendenti e fino a 18 anno se ex autonomi; di 420 euro per un'anzianità contributiva da 15 a 25 anni se ex dipendenti e da 18 a 28 anni se ex autonomi; di 504 euro per gli ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e gli ex autonomi con più di 28. Ai fini del calcolo della fascia di aumenti spettante, nel caso in cui si tratti di una pensione ai superstiti il numero dei contributi accreditati in favore del coniuge va abbattuto del 40 per cento.

Nell'ipotesi in cui il reddito personale del pensionato superi la soglia di 9.769,61 euro, ma risulti inferiore al reddito finale comprensivo degli aumenti, la quattordicesima verrà erogata in misura ridotta per restare nella soglia massima consentita. Parimenti verrà ridotta l'indennità nel caso il pensionato compia i 64 anni nel corso del 2015: in tal caso essa sarà rapportata ai soli mesi successivi alla data del compleanno.

I pensionati con almeno 64 anni di età (nati quindi prima del 1 gennaio 1952) ed i disagiati riceveranno la quattordicesima pensionati dall'Inps nel mese di luglio. Come ogni anno, l’ente lo annuncia con la circolare n. 30 del 2 luglio 2015. Si tratta della mensilità aggiuntiva riconosciuta a coloro che si trovano in determinate condizioni reddituali e contributivi. E ci sono riconoscimenti anche per i pensionati ex Inpdap, ed ex Enpals, enti che sono confluiti nell’Inps.

Vediamo quali sono i limiti reddituali e tutte le informazioni anche per le gestioni ex Inpdap ed Enpals

La somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Si tratta delle seguenti cifre:

336 euro spettano ai pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni di contribuzione accreditata (780 settimane). Ed ai pensionati ex lavoratori autonomi che hanno fino a 18 anni di contributi versati (936 settimane);

420 euro spettano ai pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno da 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali). Ed ai pensionati ex lavoratori autonomi che hanno da 18 anni a 28 anni di contributi versati (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
504 euro spettano ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno rispettivamente più di 25 anni (oltre 1.301 contributi settimanali) e 28 anni di contributi versati (oltre 1.457 contributi settimanali).

Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana. Nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.

Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.

Per l’erogazione della somma aggiuntiva nel mese di luglio 2015, l’Inps richiede il possesso di determinati requisiti sia di età, che di contribuzione, che reddituali. Vediamoli.

Il primo requisito da controllare è il più semplice, ossia il requisito di età. Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.

L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

Se è presente l’età giusta, si può procedere agli altri requisiti. L’importo della somma aggiuntiva dipende invece dagli anni di anzianità contributiva, che rappresenta un ulteriore requisito, quello di contribuzione. Gli importi sono gli stessi sia per il pensionato da lavoro dipendente che per il pensionato da lavoro autonomo, a cambiare sono gli anni di anzianità contributiva che danno diritto alla cifra di quattordicesima. Vediamo ora quali sono gli importi, legati ai requisiti di contribuzione. Vediamolo, unitamente all’importo della somma aggiuntiva spettante.

64 anni di età al 31 luglio 2015 per i pensionati Inps. Come di consueto, anche per l’anno 2015 la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2015, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.

64 anni entro il 30 giugno 2015 per i pensionati ex Inpdap. Per la gestione pubblica, la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2015, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2015.

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:

10.122,86 di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);

10.206,86 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);

10.290.86 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).



Congedo di maternità le novità dal 2015



I genitori possono chiedere il congedo parentale nei primi 12 anni di vita del figlio, non più solo nei primi otto, e il congedo a ore può essere utilizzato anche se non è previsto dal contratto collettivo di riferimento. I genitori che intendono utilizzare il nuovo congedo parentale possono farlo presentando domanda all’INPS in modalità cartacea. E’ una soluzione provvisoria, valida per il solo mese di luglio 2015

La nuova legge di riforma interviene sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del D.Lgs. 151/2001.

In particolare nel caso di ricovero del neonato si prevede che:
nel caso in cui il neonato venga ricoverato in una struttura (pubblica o privata) nel periodo previsto per l’astensione obbligatoria, la madre può chiedere  (una sola volta per ogni figlio) la sospensione del congedo obbligatorio  e goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissioni del neonato, previa presentazione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di congedo di maternità per adozione o affidamento;

nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto possono essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei 5 mesi (tale possibilità era concessa , ma non si poteva superare il limite dei 5 mesi).

La riforma consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. E’ possibile effettuare questa richiesta anche con effetto retroattivo, per congedi fruiti a partire dal 25 giugno 2015, che è il giorno di entrata in vigore della nuova norma. La presentazione di queste domande in forma cartacea è consentita solo per questo mese di luglio 2015: successivamente, l’INPS comunicherà la messa a punto del nuovo sistema informatico per la presentazione delle domande online.

Congedo di maternità
Si tratta del periodo in cui è vietato adibire al lavoro le donne, generalmente da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita. Qui la novità principale riguarda la possibilità di sospendere questo congedo – una volta per ogni figlio – in caso di ricovero del neonato, e di riprenderlo dopo le sue dimissioni. Finora invece il congedo doveva essere fruito consecutivamente a prescindere dalle condizioni di salute del bambino, anche se recentemente la Corte Costituzionale aveva stabilito con la sentenza 116/2011 il diritto all’interruzione in caso di ricovero per parto prematuro. Viene previsto inoltre che spetti alla madre l’indennità di maternità, ovvero il pagamento dell’80 per cento della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di congedo, anche nel caso di un contemporaneo licenziamento per colpa grave oltre che naturalmente per i casi di cessazione dell’attività dell’azienda e risoluzione a termine del contratto, già previsti. Questa indennità viene garantita alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, come è già per le lavoratrici dipendenti.

Congedo di paternità
Dal 2012 è obbligatorio un congedo di paternità di un giorno – estendibili a 3 – se la madre rinuncia a 2 dei suoi. Se ne sente parlare poco perché è un istituto tutto sommato recente e limitato, ma il decreto ne estende alcuni aspetti. Il padre lavoratore dipendente avrà infatti diritto al congedo completo che spetterebbe alla madre – oltre che nei casi di morte e grave infermità della madre o di abbandono e di affidamento esclusivo del bambino – anche in condizioni meno traumatiche: quando semplicemente la madre sia lavoratrice autonoma, e come tale avente comunque diritto ad una indennità di maternità (generalmente l’80 per cento del salario minimo giornaliero). L’indennità viene estesa al padre lavoratore autonomo nel caso di morte della madre o di abbandono.

Dal punto di vista delle agevolazioni concesse in caso di maternità/paternità, le madri casalinghe possono essere equiparate alle lavoratrici autonome, o meglio alle “lavoratrici non dipendenti”, pertanto deve essere ritenuta ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri per allattamento durante il primo anno di vita del bambino da parte dei padri anche nel caso in cui la madre del bambino sia casalinga.

Sintetizzando la novità più rilevante in materia di congedo parentale introdotta dal decreto sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia attuativo del Jobs Act è che i genitori possono chiederlo nei primi 12 anni di vita del figlio e non più nei primi otto anni.

Ma ci sono anche altre modifiche che, ad esempio, codificano il diritto al congedo parentale a ore, mettendo regole precise, anche nei casi in cui non ci siano previsioni specifiche nei contratti collettivi nazionali di lavoro o in quelli decentrati o aziendali. Vediamo in sintesi come cambia il congedo parentale in base al decreto, che come è noto introduce misure di maggior flessibilità anche per quando riguarda il congedo di maternità obbligatorio e la possibilità per il padre di chiederlo in alternativa alla madre.

Per quanto riguarda il trattamento economico, la retribuzione al 30% che prima era assicurata solo in caso di godimento nei primi tre anni di vita del bambino viene ora portata a sei anni. Decade la norma in base alla quale, dopo questo periodo (i primi sei anni del figlio) il diritto successivi in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (in pratica viene abolito il comma 3 dell’articolo 34 del Dl 151/2001).

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domenica 5 luglio 2015

Pensione anticipata si pensa al sistema contributivo



Le ultime notizie sulla riforma delle pensioni 2015 vertono sul progetto per la pensione anticipata presentato da Tito Boeri, presidente INPS.

Il piano presentato da Tito Boeri al governo per la riforma delle pensioni ha lo scopo di consentire una maggiore flessibilità in uscita per permettere l’accesso alla pensione anticipata più facilmente.

I progetti di riforma pensioni vedono nuove forme di prepensionamento incentrate sulla flessibilità in uscita, così da smorzare le problematiche relative alla pensione dei lavoratori precoci e al prepensionamento in generale, moltiplicatesi con l'implementazione della Legge Fornero. Ma ovviamente il tutto ruota sui costi per lo Stato, la tenuta dei conti pubblici e il bilancio dell'INPS, in particolar modo dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul blocco della rivalutazione delle pensioni per il biennio 2012/23, ritenuto illegittimo e che ha quindi costretto l'esecutivo a intervenire e a concedere rimborsi parziali ai pensionati. Illustriamo dunque i punti principali del piano di Tito Boeri sul prepensionamento con uscita anticipata e flessibile.

L’obiettivo della riforma è di consentire una maggiore flessibilità in uscita trova tutti d’accordo in linea di principio, nel governo e nell’Inps, ma il punto da definire è quello delle risorse. Tutti d’accordo anche sul testo normativo in cui il nuovo intervento va emanato con la prossima legge di stabilità.

Boeri ha già bocciato, oltre all’ipotesi di staffetta generazionale, la proposta Damiano-Baretta per uscire dal lavoro a 62 anni di età e 35 di contributi con una penalizzazione dell’assegno del 2% l’anno fino ad un massimo dell’8% in quanto ritenuta troppo costosa per la finanza pubblica(8,5 miliardi a regime nel 2030). Così come ha fatto per la “quota 100”, ovvero la possibilità di uscire con un mix tra età e contributi, considerata ugualmente troppo pesante per le casse (costo stimato nel 2019 di 10,6 miliardi).

Il presidente dell’Inps ha indicato come «condivisibile» l’estensione della cosiddetta “opzione donna” anche agli uomini: l’assegno dato in anticipo rispetto all’età di vecchiaia è, in questo caso, calcolato tutto con il metodo contributivo. Probabilmente saranno però rivisti sia l’età anagrafica, sia il minimo di contributi necessari (57 e 58 anni, rispettivamente per le dipendenti e per le autonome, oltre a 35 anni anni di contributi).

Altro punto più volte rimarcato dal presidente dell’Istituto è quello di offrire un aiuto contro la povertà in particolare per i lavoratori tra i 55 e i 65 anni che restano disoccupati e che non hanno ancora i requisiti per andare in pensione. Ma, anche in questo caso, non irrilevante resta la questione risorse.

In ogni caso il cardine di tutto è la flessibilità in uscita con penalità, o meglio uscita anticipata con ricalcolo della pensione col contributivo. In sostanza sarà possibile la pensione anticipata con almeno 35 anni di contributi e con un'età minima compresa tra 57 e 62 anni (qualcosina in più per gli autonomi), e la penalità sarà appunto dovuta al ricalcolo della pensione col sistema contributivo per tutti quei lavoratori che sono nel regime misto retributivo-contributivo. Dunque a quanto pare sarà una scelta degli interessati al prepensionamento, come già accade con l'Opzione Donna, a questo punto estesa anche agli uomini.

Un parziale ricalcolo della pensione col contributivo nel progetto di riforma proposto da Boeri dovrebbe anche riguardare i pensionati che, grazie al retributivo, prendono ora un assegno elevato e potrebbero subire una riduzione come "contributo di solidarietà".

Infatti, come affermato dal presidente dell'INPS, una riduzione delle pensioni calcolate col retributivo è inevitabile perché se si decide di dare l'opportunità della pensione anticipata "le pensioni devono essere più basse (se no il maggiore costo) graverà sui giovani".

Infine, Boeri propone anche una sorta di prestito pensionistico per i lavoratori ultra 55enni che restano disoccupati a pochi anni dalla pensione e senza possibilità di trovare in tempi utili un nuovo impiego.

Insomma, purtroppo per i tanti lavoratori pensionandi in attesa di aggiornamenti, le notizie non sembrano affatto positive perchè è chiaro che nei palazzi romani ci si stia sempre più orientando a progetti che porteranno a importanti riduzioni, che forse toccheranno anche chi la pensione già la sta prendendo.

La soluzione che sembra più accessibile per quel che riguarda il lato economico della manovra e la sua sostenibilità sembra essere quella del sistema contributivo: permettere un pensionamento anticipato fronte di un assegno ridotto ricalcolato interamente con il sistema contributivo.

La soluzione che sembra più accessibile per quel che riguarda il lato economico della manovra e la sua sostenibilità sembra essere quella del sistema contributivo: permettere un pensionamento anticipato fronte di un assegno ridotto ricalcolato interamente con il sistema contributivo.



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