domenica 22 novembre 2015
Trovare lavoro: le strategie vincenti degli head hunter consigli trovare lavoro
Cercare e trovare lavoro: farsi scegliere dalle aziende curando Curriculum vitae, competenze, esperienze e professionalità e reputazione online.
I consigli dagli head hunter.
Lavorare per vivere e realizzarsi: un obiettivo difficile considerando le condizioni del mercato occupazionale. Per trovare lavoro è quindi importante puntare sulle strategie più efficaci per proporsi, emergere tra pile di CV, comunicare la proprie capacità e farsi apprezzare anche prima del colloquio. Massimo Rosa, storico head hunter oggi alla guida di Profili & Carriere nonché protagonista della prima edizione di “The Apprentice”, ci racconta i segreti per cercare e trovare impiego.
In Italia il 25% dei giovani è inattivo e rischia di essere dimenticato dal mercato. Nonostante il tasso di disoccupazione stia rallentando la sua folle colle al ribasso, gli effetti del Jobs Act sono ancora tiepidi. Il tasso di occupazione in lieve risalita conferisce un’iniziale vitalità ma favorisce anche una competizione agguerrita. Ecco perché Rosa intitola “Un lavoro infernale” il suo recente libro, in cui spiega i trucchi per farsi notare e scegliere dalle aziende.
Farsi trovare
Per farsi vedere ritiene imprescindibile la perfetta conoscenza e l’utilizzo dei social network professionali. Conoscere le dinamiche comunicazionali del Web e saperle gestire a proprio vantaggio è il consiglio più efficace che si possa dare. Come estrema ratio si potrebbe creare anche una pagina web personale ma un CV digitale è comunque indispensabile.
Il Curriculum Vitae in formato europeo non è poi così apprezzato: meglio evitare la standardizzazione e dare spazio alla libera espressione, pur senza esagerare. L’ideale è rimanere in linea con la propria personalità, impiegando modi e forme che rispecchino la propria persona. Per “far risplendere” le proprie competenze si possono adottare formati non consueti, come quelli suggeriti nel libro di Rosa “Curriculum Guerrilla – 100 modi non convenzionali di trovare lavoro“.
Per “attirare l’attenzione” dei recruiter e accedere a un colloquio è comunque indispensabile essere in possesso dei giusti requisiti. Il consiglio è quindi di rispondere agli annunci e inviare la propria candidatura solo se si possiedono le skill richieste.
Farsi apprezzare
La lettera di presentazione non sembra aver mai avuto particolare efficacia, salvo in ambienti particolari, mentre le referenze hanno utilità se reali e realizzate da un professionista tramite propri canali.
Dipendentemente dal contesto dell’impresa, l’abito e la presentazione sono un metro di misura ma tatuaggi, piercing e capelli tinti (tipici di una cultura contemporanea) potrebbero non essere ricompresi nell’oggetto di valutazione, tranne se limitativi per le mansioni in oggetto. In termini di reputation online è invece importante fare attenzione a ciò che si pubblica, in particolare sul proprio profilo Facebook, perché foto e commenti parlano della persona: non esiste recruiter che non incroci i dati web con quelli del CV e del colloquio. In questa sede, infine, piuttosto che cercare profili particolari, gli head hunter prestano grande attenzione alle soft skills, abilità non tecniche ma essenziali per essere selezionati od ottenere riconoscimento professionale: competenze comportamentali e manageriali, capacità relazionali, problem solving, teamwork e leadership sono moneta sonante da spendere in fase di colloquio.
Farsi desiderare
Diventare un candidato “rockstar” che si fa corteggiare dalle aziende richiede qualche accorgimento in più:
curare la formazione e l’autoformazione su temi ortogonali al proprio, per acquisire la capacità di “cambiare punto di vista”;
rendersi disponibile ad insegnare su tematiche del proprio solido background non solo per praticare il volontariato ma anche per elevare la propria reputazione online;
estendere il proprio network di contatti per far scaturire nuove opportunità;
cambiare abitudini per conoscere persone nuove e “capitare” opportunamente proprio nei luoghi
frequentati dai manager dell’azienda/e target;
scrivere uno slogan breve e conciso che possa rappresentare se stessi e un breve profilo da “sciorinare” proprio quando serve.
Contrattazione
Avere ben chiari obiettivi e aspirazioni rende cruciale la definizione delle condizioni contrattuali. Per identificare requisiti minimi o livelli massimi raggiungibili, è consigliabile stilare la propria dream list, elenco delle caratteristiche del lavoro ideale. In base il colloquio e all’azienda, si potrà poi valutare su quali punti si è disponibili a scendere a patti o meno.
Un’attività che oramai è diventata un vero e proprio lavoro per la maggior parte delle persone e da cui tutti, almeno una volta nella vita, sono dovuti passare, è quella di attivarsi per la ricerca di un impiego lavorativo e spesso si vive questa ricerca come un disagio, soprattutto quando dopo un certo tempo passato a sforzarsi in questo senso, non si riesce a trovare un lavoro o magari nemmeno ad arrivare alla fase di colloquio.
In Italia a svolgere attività di intermediazione di manodopera vi sono sia soggetti pubblici, come i Centri per l’Impiego, sia soggetti privati come ad esempio le agenzie per il lavoro (la nuova denominazione delle agenzie interinali) ormai diffuse in tutti i centri urbani e che ricercano figure lavorative a vari livelli .
Può apparire banale dirlo ma è indispensabile sapere, nell’accingersi a cercare lavoro, quale tipo di impiego si sta cercando. Se non si hanno le idee chiare al proposito è certamente opportuno rivolgersi a un Centro per l’Impiego che ha al proprio interno un servizio di orientamento.
Un operatore di orientamento del Centro per l’Impiego può dare aiuto per capire le professioni più adatte ai propri studi, esperienze, conoscere i propri punti forti e punti deboli ed a dare una serie di consigli su come compilare un curriculum o affrontare un colloquio.
Sempre gli operatori del Centro per l’Impiego possono fornire elenchi di imprese in cerca di personale a cui inviare la propria candidatura, elenchi di bandi pubblici e graduatorie pubbliche aperte. Tra le agenzie per il lavoro più conosciute ricordiamo, in ordine alfabetico, Adecco, GiGroup, KellyServices, Manpower, Metis, PagePersonnel, Umana.
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Jobs act: il nuovo contratto di collaborazione per il 2016
Collaborazioni organizzate dal committente, è il nome che il decreto utilizza per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (spesso noti come co.co.co.) nati nel 1997 con la cosiddetta legge Treu, poi modificati – in molti casi – in contratti a progetto (co.co.pro.) dal DLgs. 276/03.
Questi contratti erano e restano una categoria intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, in cui c’è in teoria la piena autonomia operativa e non c’è vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente all’interno dell’organizzazione aziendale. Per evitare che questi contratti mascherino in realtà lavoro subordinato con minori costi e tutele, il decreto introduce le caratteristiche per individuare i rapporti di collaborazione da ritenere invece subordinati, a partire dall’1 gennaio 2016: prestazioni esclusivamente personali e continuative, organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
La seconda indicazione – tempi e luogo – è quella più chiara e stringente, ma il decreto introduce comunque quattro possibilità di deroga, per le quali non vale quanto sopra indicato:
– collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati dai sindacati in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative di uno specifico settore;
– collaborazioni relative a professioni intellettuali per la quali è necessaria l’iscrizione agli albi professionali (ingegneri, giornalisti, avvocati, ecc.);
– attività specifiche di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
– prestazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (allenatori e istruttori, principalmente).
Col decreto vengono abrogate tutte le norme esistenti al riguardo, che sopravvivono solo per i contratti ancora in essere, tuttavia le nuove indicazioni valgono a partire dal 2016: per circa sei mesi questo tipo di contratti non potranno essere quindi stipulati.
Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act (dlgs 81/2015) sono cambiati i contratti di collaborazione: vediamo quali sono le principali caratteristiche delle nuove formule, a partire dall’autonomia gestionale limitata, che li distanzia sempre di più dal rapporto di lavoro autonomo, lasciando tuttavia, un certo grado di libertà, quel tanto che permette di farli discostare anche dalla subordinazione.
In pratica, la nuova normativa sul riordino dei contratti di lavoro ha profondamente modificato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.): se l’intento dichiarato era quello di abolirli a vantaggio di formule contrattuali stabili, nella pratica sussistono numerose eccezioni che rendono tali collaborazioni ancora stipulabili, ma prive di gran parte delle garanzie e tutele finora previste, soprattutto quelle stabilite dal decreto legislativo 276/2003.
Normativa
Il riferimento normativo per la nuova disposizione legislativa in materia di collaborazioni è l’articolo 409 c.p.c., inserito in realtà nel “Titolo quarto” dedicato alle “Norme per le controversie in materia di lavoro”. A rendere possibili nuove forme di collaborazione è anche il Collegato Lavoro alla Legge di Stabilità 2016.
Entrando nel concreto, il decreto attuativo del Jobs Act ha:
abrogato tutti gli articoli della Riforma Biagi sulle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto;
abrogato le norme della Riforma del Lavoro Fornero che limitavano l’utilizzo delle collaborazioni rese da persone titolari di posizione fiscale ai fini IVA (le cosiddetta “partite IVA”).
Ecco come viene definita dalla norma la tipologia contrattuale in esame:
“Rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Nuova presunzione di subordinazione
Il decreto ha stabilito i parametri da utilizzare per un rapporto di collaborazione autentico (articolo 2). In sostanza, il contratto non deve contenere alcune modalità esplicative della prestazione. Nel caso in cui queste siano presenti, dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione interessati si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato:
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Si tratta di elementi che devono essere presenti in contemporanea; la mancanza di uno solo di questi elementi non fa scattare la presunzione assoluta.
Perché i contratti di collaborazione vengano giudicati autentici devono essere:
collaborazioni continuative, svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal collaboratore;
collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), dai CCNL (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, in base all’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.
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domenica 8 novembre 2015
Diritti del lavoratore: demansionamento e dequalificazione professionale
La sentenza n. 20473 della Corte di Cassazione sezione lavoro del 29 settembre 2014, ha stabilito che in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, in quanto va evitato, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale.
Quando il dipendente viene declassato e adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione La recente approvazione della riforma del lavoro, detta Jobs act, ha introdotto fra le altre cose il concetto di demansionamento.
Vediamo di capire meglio se e quando è lecito, e quali siano i margini di manovra delle aziende e dei lavoratori.
Il dipendente non può essere infatti adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto e inquadrato (è il cosiddetto demansionamento): il divieto è volto ad evitare la lesione della professionalità acquisita dal lavoratore.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve far conoscere al lavoratore la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni per cui è assunto. In assenza di un’indicazione specifica occorre far riferimento, al fine di individuare la qualifica, alle mansioni effettivamente svolte in modo stabile all’interno dell’azienda. Alcuni autori tendono poi a precisare la differenza sottile tra demansionamento e dequalificazione: il demansionamento ricorre quando il lavoratore è lasciato in condizioni di forzata inattività e si differenzia dalla dequalificazione professionale, che sussiste nel caso in cui il lavoratore sia impiegato in mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto. Entrambe le ipotesi concretizzano un inadempimento del datore di lavoro.
Il demansionamento, tuttavia, può essere disposto in presenza di alcune ipotesi eccezionali:
– modifica degli assetti organizzativi aziendali, tale da incidere sulla posizione del lavoratore stesso), e/o
– previste dai contratti collettivi.
In entrambe le ipotesi le mansioni attribuite possono appartenere al livello di inquadramento inferiore nella classificazione contrattuale a patto che rientrino nella medesima categoria legale.
Con le recenti modifiche approvate con il Job Act è invece possibile la modifica della categoria in caso di rilevante interesse del lavoratore (come nel caso di conservazione dell’occupazione, acquisizione di una diversa professionalità o miglioramento delle condizioni di vita).
Il datore di lavoro comunica al lavoratore l’assegnazione a mansioni inferiori in forma scritta a pena di nullità.
Per esempio: a un lavoratore con qualifica di vetrinista, classificata al livello terzo del CCNL Terziario Confcommercio, potranno essere assegnate le mansioni di commesso alla vendita al pubblico (qualifica appartenente al quarto livello) in conseguenza di una modifica degli assetti organizzativi che incida sulla posizione del lavoratore. In questo caso, infatti, il lavoratore rimane all’interno della categoria impiegatizia.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire numerosi aspetti del demansionamento, soprattutto in materia di onere della prova e del risarcimento del danno. In particolare, secondo i giudici, il demansionamento è escluso nei casi di:
– adibizione del lavoratore a mansioni inferiori marginali ed accessorie rispetto a quelle di competenza, purché non rientranti nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata e a condizione che l’attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri tra quelle previste dalla categoria di appartenenza;
– riclassamento del personale (riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni) da parte del nuovo CCNL. In tale ipotesi le mansioni devono rimanere immutate e deve essere salvaguardata la professionalità già raggiunta dal lavoratore;
– sopravvenuta infermità permanente, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
La dequalificazione del lavoratore sarebbe quindi legittima qualora costituisca l’unica alternativa possibile al licenziamento; in questo senso, l’attribuzione a mansioni inferiori potrebbe considerarsi giustificata tanto se disposta autonomamente dal datore di lavoro, quanto se attuata a seguito di un accordo sindacale.
Inoltre, un eventuale demansionamento non va valutato in rapporto ad un incarico di natura temporanea, bensì alle mansioni originarie e tipiche della qualifica del lavoratore. Per cui, se il lavoratore viene adibito solo temporaneamente a un livello superiore, nel momento in cui ritorna alle sue normali mansioni ciò non significa che sia stato demansionato.
Il lavoratore ha diritto di conservare il livello di inquadramento e il trattamento retributivo riconosciuto prima dell’assegnazione alle mansioni corrispondenti al livello inferiore. Sono tuttavia esclusi gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa precedentemente svolta dal lavoratore (ad esempio, indennità di cassa), che il datore di lavoro non è obbligato a mantenere.
Se il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni inferiori in ipotesi diverse da quelle sopra riportate, il demansionamento è da considerarsi illegittimo. Pertanto il lavoratore può agire in tribunale, con una causa di lavoro, e chiedere (anche in via d’urgenza) il riconoscimento della qualifica corretta, nonché, quando il demansionamento presenta una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro – anche provvisoria – recedere dal contratto per giusta causa.
Il ricorso al giudice del lavoro costituisce lo strumento per accertare la violazione del divieto di demansionamento. Accertata la violazione, il giudice può disporre a tutela del lavoratore:
– la condanna del datore di lavoro alla reintegra del lavoratore nella posizione precedente o in una equivalente;
– la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, relativo alle retribuzioni eventualmente maturate medio tempore (es. nel caso di attribuzione di mansioni inferiori con conseguente trattamento economico deteriore);
– la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale determinato dal demansionamento subito.
Tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale deve essere sempre provato dal lavoratore che deve dimostrare una riduzione dello stipendio e/o le conseguenze sul suo equilibrio psicofisico. In difetto, il giudice, anche qualora rilevi l’avvenuto demansionamento e l’illegittimità della condotta del datore, non può liquidare alcun indennizzo al dipendente.
Ai fini del riconoscimento di un danno patrimoniale, è, infatti, necessario fornire prove o allegazioni del male subito.
In tal senso il danno da dequalificazione o da demansionamento può consistere:
– sia nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio (sempre di natura economica) subìto per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno
– sia nella lesione del diritto del lavoratore all’integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all’immagine o alla vita di relazione.
Il rifiuto di svolgere le nuove mansioni è ritenuto legittimo solo se rappresenta una reazione del lavoratore proporzionata e conforme a buona fede.
Il rifiuto della prestazione lavorativa può considerarsi in buona fede solo se si traduce in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e lealtà, risulta oggettivamente ragionevole e logico, cioè deve trovare concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate. In tal caso, l’inadempimento del lavoratore risulta proporzionato al precedente inadempimento del datore di lavoro.
Comunque sul datore di lavoro grava l’obbligo di comunicare al lavoratore l’assegnazione a mansioni inferiori in forma scritta, pena la nullità. In materia di onere della prova e risarcimento del danno, poi, è intervenuta la giurisprudenza.
In particolare, il demansionamento viene escluso dai giudici nei casi di:
adibizione del lavoratore a mansioni inferiori marginali ed accessorie rispetto a quelle di competenza, purché non comprese nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata e a condizione che l’attività prevalente del lavoratore rientri tra quelle previste dalla categoria di appartenenza;
riclassamento del personale (riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni) da parte del nuovo . In tale ipotesi le mansioni devono rimanere immutate;
intervenuta infermità permanente, a patto che tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo stabilito dall’imprenditore.
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