venerdì 1 gennaio 2016
Lavoro: le novità per il 2016. Pensioni, part-time, assegno previdenziale e bonus per le assunzioni
Il 2016, nell’ambito del lavoro, è all'insegna delle novità: grazie agli ultimi decreti attuativi del Jobs Act ed alla legge di Stabilità sono state messe in campo diverse disposizioni che cambiano profondamente la disciplina attualmente vigente in materia.
Vediamo che cos’è cambiato.
In pensione più tardi e con meno soldi. Non butta bene per chi è già in pensione, né tanto meno per i prossimi pensionati, chi si ritira dal lavoro nel 2016. I primi devono fare i conti con assegni di importo inferiore a quelli riscossi nel 2015. Gli altri, con l’innalzamento dei requisiti per ottenere la rendita dall’Inps.
Quindi per quanto riguarda la pensione nel 2016 i parametri saliranno di 4 mesi.
Vediamo nel dettaglio: per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, per le lavoratrici del pubblico e per gli autonomi, saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età. Per le lavoratrici dipendenti del privato, ci vorranno 65 anni e 7 mesi; per le autonome 66 anni e 1 mese), quasi due anni in più rispetto al 2015. Mentre il requisito contributivo, è di 20 anni per tutti. Discorso simile per l’ex pensione di anzianità. Dal prossimo anno, infatti, aumentano anche i requisiti per accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, per i lavoratori autonomi, sarà necessario essere in possesso di 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per le donne - tanto nel pubblico quanto privato e per le autonome - serviranno 41 anni e 10 mesi di contribuzione.
L’adeguamento alla speranza di vita interesserà anche le pensioni anticipate (l’ex anzianità): nel 2016 saranno richiesti 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età.
L’ età minima di vecchiaia delle donne salirà fino a raggiungere quella degli uomini (66 anni) nel 2018. Per l’uscita anticipata dal lavoro non resta quindi che una strada: quella che la legge riserva fino a tutto il 2015 alle lavoratrici con 35 anni di contributi e almeno 57 anni di età (autonome almeno 58), disposte a optare per il meno vantaggioso calcolo contributivo del trattamento. Per questa formula, però, occorre mettere nel conto la vecchia “finestra mobile” (il tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo pensionamento) e, dunque, bisogna essere a posto ben 12 mesi prima (18 mesi prima le autonome). L’opzione donna, con la legge di Stabilità, sarà possibile anche per coloro che maturano i requisiti entro il 2015 .
L’ indice Istat dell’inflazione 2015 è negativo: da gennaio non ci sarà alcun aumento delle pensioni.
Ma come se non fosse sufficiente, l’indice provvisorio del 2015, che era stato stabilito nello 0,3%, è stato definitivamente fissato in 0,2%, per cui da gennaio 2016 gli assegni saranno lievemente ridotti, con la prospettiva della restituzione di quanto corrisposto in più nel 2015. Una rivalutazione «negativa» non si era mai verificata. Si è resa quindi opportuna una sanatoria. A gennaio saranno messi in pagamento gli importo «corretti» (in negativo) sulla base dell’inflazione definitiva 2014, ma non ci sarà alcuna trattenuta riferita al 2015.Indici, zero aumenti.
L’ indice Istat dell’inflazione 2015 è negativo: da gennaio non ci sarà alcun aumento delle pensioni. Ma come se non bastasse, l’indice provvisorio dello scorso anno, che era stato stabilito nello 0,3%, è stato definitivamente fissato in 0,2%, per cui dal prossimo mese gli assegni saranno lievemente ridotti, con la prospettiva della restituzione di quanto corrisposto in più nel 2015. Una rivalutazione «negativa» non si era mai verificata. Si è resa quindi opportuna una sanatoria. A gennaio saranno messi in pagamento gli importo «corretti» (in negativo) sulla base dell’inflazione definitiva 2014, ma non ci sarà alcuna trattenuta riferita al 2015.
La misura dell’assegno previdenziale nel 2016 sarà ridotto a causa dei nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo, fissati, per il triennio 2016-2019, tenendo conto di alcuni parametri statistici. Se è vero che il taglio nella maggior parte dei casi si aggira intorno al 2%, ci sono anche decurtazioni che arrivano fino all’8%. Un meccanismo che negli ultimi anni ha falcidiato le rendite dei neopensionati: un lavoratore andato in pensione a 65 anni nel 1996 ha applicato un coefficiente di trasformazione del montante accumulato pari a 6,136%. Per chi andrà in pensione dal 2016 lo stesso coefficiente sarà del 5,326%. Un assegno del 13% in meno.
I dipendenti a tempo pieno del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2016), possono, d’intesa con l’azienda, per un periodo non superiore a 3 anni (devono quindi aver compiuto 63 anni e 7 mesi), ridurre l’orario del rapporto in misura compresa tra il 40 e il 60%. Guadagnando mensilmente una somma pari alla contribuzione previdenziale (23,81% della retribuzione) relativa alla prestazione non effettuata, somma esente da tasse e contributi. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente al lavoro non effettuato.
Niente penalizzazione per chi va in pensione entro il 2017. Dall’anno prossimo ciò vale per tutti, anche per chi ha subìto la decurtazione nel triennio 2012-2014. Per scoraggiare le pensioni anticipate, la riforma Fornero ha penalizzato chi decide di lasciare prima dei 62 anni, con una riduzione della quota “retributiva” maturata al 2011, di un punto % per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di due punti per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età. La nuova legge di Stabilità ha ripescato anche coloro ai quali, tra il 2012 ed il 2014, era già stata effettuata la trattenuta. Senza diritto però a quanto già perso. La depenalizzazione, che ha come conseguenza il ripristino del trattamento pensionistico “intero”, parte dal 2016.
Prorogato per tutti i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2016, ma diminuito, il bonus per l’assunzione di disoccupati da oltre 6 mesi. Ai datori di lavoro che assumono tali soggetti a tempo indeterminato, difatti, sarà riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 40% della contribuzione dovuta all’Inps, per 24 mesi, sino ad un tetto massimo annuo di 3.250 Euro. Il Bonus, probabilmente, sarà esteso anche a 2017, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Ai datori di lavoro che nel 2016 assumeranno disabili, con invalidità superiore al 67%, spetterà un incentivo dal 35% al 70% dell’imponibile lordo Inps (in pratica, della retribuzione lorda imponibile del lavoratore), a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa. Bonus pari al 70%, invece, per l’assunzione di disabili psichici con invalidità superiore al 45%.
Restano in vigore, nel 2016, le collaborazioni coordinate e continuative genuine, cioè quelle non etero-organizzate. Le altre fattispecie, dette Co.co.pe (collaborazioni coordinate personali), saranno ricondotte al lavoro subordinato: restano in piedi alcune eccezioni, come esplicite previsioni da parte del contratto collettivo applicato, nonché i contratti precedenti al 25 giugno 2015. È possibile, mediante una conciliazione, effettuare una sanatoria del contratto che metta al riparo da sanzioni per l’errata qualificazione, convertendolo in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Prorogata a tutto il 2016 la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione prevista per i parasubordinati, che potrà avere una durata massima di 6 mesi ed un ammontare generalmente pari al 75% dell’imponibile contributivo. Aumenta di un punto percentuale l’aliquota contributiva per i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, mentre resta al 27% quella prevista per i professionisti senza cassa.
Congedo di paternità. Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio.
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mercoledì 30 dicembre 2015
Pensioni nel 2016, debutta il gradino stangata per le donne 22 mesi di lavoro in più
Bastonata in arrivo nel 2016 sull'età di accesso alla pensione e sull'importo dell'assegno calcolato con il metodo contributivo. La Legge di Stabilità limita gli interventi sul settore pensionistico solo ad aspetti marginali per quanto riguarda l'età di uscita dal lavoro e nel 2016 scatterà sia il gradino previsto dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia delle donne, sia l'aumento di 4 mesi per tutti legato alla speranza di vita, sia la revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.
In pratica per le donne dipendenti del settore privato l'età di uscita per vecchiaia passerà dai 63 anni e 9 mesi del 2015 a 65 anni e 7 mesi (compreso l'innalzamento di 4 mesi dell'aspettativa di vita), mentre le autonome potranno prendere l'assegno solo dopo aver compito 66 anni e un mese. La legge di stabilità prevede la possibilità per le donne che compiono entro il 2015 57 anni e 3 mesi di età (58 le autonome) e 35 di contributi di uscire dal lavoro anche l'anno prossimo una volta atteso il periodo previsto dalla finestra mobile (un anno per le lavoratrici dipendenti, un anno e mezzo per le autonome).
La classe di età più penalizzata è quella delle donne nate nel 1953 dato che si ritroveranno a rincorrere la pensione fino al 2020 (nel 2018, quando compiranno 65 anni e 7 mesi sarà scattato un nuovo scalino mentre nel 2019 ci sarà nuovo aumento della speranza di vita). Per le donne nate nel 1952 invece è prevista un'eccezione che consente a fronte di 20 anni di contributi l'uscita a 64 anni più l'aspettativa di vita.
L'aumento dell'aspettativa di vita definito a partire dal 2016 è di 4 mesi e quindi dall'anno prossimo gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e sette mesi (66 anni e 3 mesi fino a fine 2015), mentre per la pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi (compreso l'incremento di 4 mesi della speranza di vita rispetto al 2015).
Per le donne sarà possibile andare in pensione prima dell'età di vecchiaia solo in presenza di 41 anni e 10 mesi di contributi.
Il nuovo adeguamento sulla speranza di vita verrà deciso per il 2019. Nel 2018 le donne avranno un nuovo scalino per l'età di vecchiaia e andranno in pensione alla stessa età degli uomini, ovvero a 66 anni e sette mesi. Le dipendenti pubbliche (già allineate all'età degli uomini sin dal 1° gennaio 2012) nel 2016 andranno in pensione di vecchiaia alla stessa età degli uomini (66 anni e sette mesi).
Nel 2016 scatteranno anche i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo. La sola quota contributiva dell'importo pensionistico quindi a parità di età di uscita risulterà più basso perché sarà moltiplicato per un coefficiente inferiore. Per gli uomini, la riduzione del coefficiente per la quota contributiva della pensione di vecchiaia - calcola Antonietta Mundo, già coordinatore generale statistico attuariale dell'Inps - è dello 0,99% (tra il coefficiente relativo a 66 anni e 3 mesi del 2013 e quello relativo alla nuova età 66 anni e 7 mesi del 2016). Per le donne del settore privato invece la quota contributiva della pensione di vecchiaia aumenta del 4,09%, perché i 22 mesi di lavoro in più e quindi l'uscita con un coefficiente di età più elevato è più che sufficiente a compensare la generale riduzione dei coefficienti.
Così per le donne dipendenti del settore privato l’età di uscita per vecchiaia passerà dai 63 anni e 9 mesi del 2015 a 65 anni e 7 mesi (compreso l’innalzamento di 4 mesi dell’aspettativa di vita), mentre le autonome potranno prendere l’assegno solo dopo aver compiuto 66 anni e un mese. Anche se l’opzione-donna in Stabilità prevede la possibilità per le donne che entro il 2015 compiono 57 anni e tre mesi di età (58 le autonome) e 35 di contributi di uscire dal lavoro anche l’anno prossimo una volta atteso il periodo previsto dalla finestra mobile (un anno per le lavoratrici dipendenti, un anno e mezzo per le autonome).
Dal 2016 gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e sette mesi (era 66 anni e 3 mesi fino al 2015), mentre per la pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi (compreso l’incremento di 4 mesi della speranza di vita rispetto al 2015). Per le donne sarà possibile andare in pensione prima dell’età di vecchiaia solo in presenza di 41 anni e 10 mesi di contributi. Nel 2018 le donne avranno un nuovo scalino per l’età di vecchiaia e andranno in pensione alla stessa età degli uomini, ovvero a 66 anni e sette mesi. Requisito che scatterà a partire dal prossimo anno invece per le dipendenti pubbliche già allineate all’età degli uomini sin dal 1° gennaio 2012.
Per gli uomini che vanno in pensione di vecchiaia i quattro mesi in più di età mitigano la riduzione dei coefficienti prevista per il 2016 , ma rispetto alla vecchiaia a 66 anni e 3 mesi con i precedenti coefficienti 2013, perdono comunque lo 0,99%».
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martedì 29 dicembre 2015
Collaboratori: proroga della DIS–COLL
E’ stato prorogato per tutto il prossimo anno il Dis Coll, l’indennità per i professionisti disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps e CoCoPro, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, che prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% del reddito medio mensile nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro mensili nel 2015 e non può essere superiore ai 1.300 euro nel 2015.
La Dis Coll è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che coinvolge anche i lavoratori con contratto a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps. Per aver diritto all’ammortizzatore sociale bisogna possedere i seguenti requisiti:
disoccupazione;
3 mesi di contribuzioni nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello della cessazione dell’attività lavorativa:
almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in corso.
L’importo dell’assegno è pari al 75% dei compensi fino ad un importo massimo di 1.195 euro per poi scendere del 25% sugli importi superiori a tale importo. L’importo mensile dell’indennità di disoccupazione non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 1300 euro al mese
.
L’assegno verrà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, nel migliore dei casi, quindi, spetterà una disoccupazione per 6 mesi.
Il disegno di legge di Stabilità 2016 proroga per il prossimo anno la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Di conseguenza, dal 2016, coloro che concluderanno la propria attività di collaborazione potranno continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione. La proroga contiene anche alcune modifiche rispetto alle previsioni generali del Jobs Act. In particolare, in relazione al calcolo della durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
DIS-COLL, alla fine arriva la proroga della prestazione anche per il 2016. Con un emendamento alla legge di Stabilità, infatti, è stata prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL.
Secondo quanto specificato dal Ministero del Lavoro, l’indennità in caso di perdita dell’occupazione è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, ma non ai titolari degli assegni di ricerca ed è irrilevante che siano iscritti alla gestione separata dell’Inps e che quindi versino contributi previdenziali in tale gestione. Saranno in vigore nel 2016 ancora anche Naspi e Asdi: la Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, sarà erogata mensilmente per un massimo 24 mesi e per importi massimi fino a 1.300 euro al mese.
La Naspi sarà estesa a 24 mesi anche dopo il 2016. Inizialmente, infatti, dal 2017, la durata massima avrebbe dovuto ridursi a 18 mensilità. I requisiti per richiedere la Naspi restano sempre gli stessi: dichiarazione dello stato di totale disoccupazione; e avere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione o diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il lavoratore disoccupato che, esaurita la Naspi, non avesse ancora trovato una nuova occupazione può richiedere l’Asdi, un nuovo assegno di disoccupazione, pari al 75% dell’ultima mensilità della Naspi percepita. Anche per richiedere l’Asdi bisogna inoltrare domanda all’Inps, che lo erogherà per i 6 mesi successivi. Si può percepire l’Asdi a condizione che si aderisca ad un percorso di formazione, specializzazione definito dai centri per l’impiego o si dimostri di essere alla concreta ricerca di una nuova occupazione.
Il modulo domanda dis-coll va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.
Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento altrimenti non si ha più diritto all'indennità.
Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Per cui come avviene ora con l'ASpI, i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.
Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
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