domenica 24 gennaio 2016
Garanzia Giovani: cosa cambia nel 2016? I nuovi bonus
Vediamo i benefici legati al programma Garanzia Giovani 2016 per aziende e professionisti che assumono: ecco a chi spettano bonus doppi.
Sono stati modificati nel 2016 gli incentivi per il programma Garanzia Giovani con l’obiettivo di offrire sempre più posti di lavoro ai ragazzi con età compresa tra i 18 ed i 29 anni, con particolare riferimento ai cosiddetti neet, ovvero coloro che non studiano né lavorano. Tra le novità il raddoppio dei Bonus per le aziende che assumeranno dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 soggetti che hanno effettuato un tirocinio nell’ambito del programma, finanziamenti agevolati per l’autoimpiego, meno tirocini e più impieghi stabili. Le attività prevedono inoltre corsi di formazione gratuita, formazione online e incontri di orientamento.
Con il raddoppio dei Bonus per l’assunzione e gli incentivi alle aziende ci saranno secondo le aspettative più posti di lavoro, meno tirocini, e più impieghi stabili. Le finalità del programma, attivo a livello europeo, adottato dall’Italia nel 2014, rispondono all’esigenza di facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani essendo destinato in particolar modo a quei soggetti che non sono impegnati né in percorsi di studio né in attività lavorative.
Il programma prevede una serie consistente di attività, dalla predisposizione di corsi di formazione gratuita (anche online) ad incontri di orientamento, tirocini, fino a comprendere finanziamenti agevolati per l’autoimpiego ed incentivi per le aziende che effettuano assunzioni.
Nel 2016, queste misure sono state rinforzate grazie al raddoppio del Bonus assunzione e al nuovo finanziamento agevolato Selfiemployment per i soggetti che decidono di mettersi in proprio.
Il bonus legato all’assunzione degli iscritti al programma Garanzia Giovani , a favore di aziende e professionisti, i seguenti incentivi:
2mila euro: per i giovani con profilazione molto alta (vale a dire che hanno minori possibilità d’inserimento o reintroduzione nel mercato del lavoro), assunti con contratto a tempo determinato della durata compresa tra 6 e 12 mesi;
1.500 euro: per i giovani con profilazione alta, assunti con contratto a tempo determinato della durata compresa tra 6 e 12 mesi;
4mila euro: per i giovani con profilazione molto alta, assunti a tempo determinato per più di 12 mesi ;
3mila euro: per i giovani con profilazione alta, assunti a tempo determinato per più di 12 mesi ;
6mila euro: per i giovani con profilazione molto alta, assunti a tempo indeterminato;
4.500 euro: per i giovani con profilazione alta, assunti a tempo indeterminato.
3mila euro (al massimo): per i giovani con profilazione media, soltanto se inseriti a tempo indeterminato;
1500 euro: per i giovani con profilazione bassa.
L’agevolazione è fruibile, da aziende e professionisti, anche per i contratti part-time, purché l’orario sia superiore al 60%
BONUS RADDIOPPIATI
Circa le assunzioni che verranno effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, i bonus previsti risultano raddoppiati, solo però se i soggetti inseriti risultano aver svolto un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani.
Questo perché, il raddoppio dei benefici è volto a tramutare la maggior parte dei tirocini svolti durante la prima fase del programma in posti di lavoro veri e propri.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Per chi assume con un contratto di apprendistato si offre la possibilità di sommare i benefici previsti per questa tipologia contrattuale (dunque sgravi contributivi, benefici fiscali ed economici) con il bonus Garanzia Giovani.
Quest’ultimo, per quanto concerne questa ipotesi, può arrivare fino a 10mila euro, tenendo bene a mente, tuttavia, che il programma Garanzia Giovani incentiva soltanto i contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
La misura Selfiemployment 2016, destinata ai giovani che si mettono in proprio come lavoratori autonomi, impresa individuale o società, prende avvio da metà gennaio. Nei confronti di quelli che verranno considerati i progetti più meritevoli verrà messo a disposizione un finanziamento fino ad un massimo di 50mila euro a tasso zero, da restituire nell’arco di 7 anni senza garanzie.
Complessivamente, sono stati assegnati 124 milioni di euro per consentire l’accesso ai prestiti.
In questo caso, i posti di lavoro che si verranno a creare non saranno circoscritti solamente all’autoimpiego dei soggetti che si proporranno, comprendendo bensì anche il personale aggiuntivo di cui gli stessi avranno bisogno per gestire la relativa attività: una sorta, dunque, di risultato raddoppiato rispetto ai semplici bonus previsti per l’assunzione.
Inoltre, al fine di incentivare per i giovani impieghi di lavoro stabili, e così rendere meno convenienti le operazioni che hanno un basso valore aggiunto, per l’orientamento diminuiranno da 8 a 4 le ore massime da riservare ai giovani partecipanti.
Apprendistato
In caso di assunzione con contratto di apprendistato i datori di lavoro possono cumulare gli sgravi contributivi e i benefici previsti per tale contratto col bonus Garanzia Giovani per i contratti di apprendistato che consentono il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
Tirocini
Diminuiscono le risorse dedicate ai tirocini, per dare più spazio alle assunzioni stabili: l’indennità mensile erogata dai fondi pubblici viene ridotta a 300 euro, le ore massime da dedicare ai giovani partecipanti per l’orientamento vengono ridotte da 8 a 4.
Selfiemployment
A metà gennaio 2016 prendere il via Selfiemployment, il Fondo rotativo Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso credito agevolato. Per i finanziamenti è previsto un tetto massimo di 50.000 euro a tasso zero, da restituire in 7 anni senza garanzie.
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Assunzioni agevolate per il 2016: guida ai nuovi incentivi
Le assunzioni agevolate sono state confermate anche per il 2016 ma solo in modo parziale. Infatti è stato prorogato lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che intendono assumere nuovo personale nell'anno 2016 con una riduzione del 40% dell’agevolazione massima contributiva annua e una diminuzione della durata dell’incentivo, che passa da 36 mesi a 24 mesi.
Non possono accedere ai bonus previsti per le assunzioni agevolate i datori di lavoro che assumano per via di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
In caso di sospensioni dal lavoro in atto, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale è possibile usufruire degli incentivi solo se i nuovi lavoratori sono inquadrati in un livello diverso rispetto ai lavoratori sospesi, o sono impiegati in diverse unità produttive. Esclusi dalle assunzioni agevolate anche i datori di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che ha licenziato il dipendente nei 6 mesi precedenti, oppure in rapporti di collegamento o controllo.
Per i datori di lavoro che assumano disoccupati da almeno 6 mesi lo sgravio contributivo è stato ridotto, rispetto al 2015, per effetto della Legge di Stabilità 2016, al 40% dei contributi a carico del datore, il tetto massimo è sceso a 3.250 euro annui e l’operatività del bonus a 2 anni.
Per chi assume apprendisti sono previsti vantaggi contributivi pari a:
all’11,61% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico dell’apprendista;
al 100% per le imprese con meno di 9 dipendenti, ad essere dovuta è la sola aliquota NASpI dell’1,61%.
Nel caso si voglia formare un lavoratore questa rimane la tipologia di assunzione più conveniente per il datore di lavoro. Per l’apprendistato professionalizzante il datore di lavoro può godere dell’aliquota agevolata per i primi 3 anni pari al 11,61% ed al sotto delle 9 unità di organico, dal 01.01.2012 al 31.12.2016, lo sgravio contributivo è pari al 100% (si versa solo l’aliquota Aspi del 1,61%). Per le assunzioni di apprendisti per “la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale” è stata prevista la riduzione dell’aliquota al 5% (prima era del 10%). Sarà possibile goderne per gli apprendisti assunti dal 24.09.2015 al 31.12.2016, anche se si attende comunque una circolare di istruzioni da parte dell’Inps sulle modalità di applicazione.
Donne e Over 50
E’ confermata per il 2016 lo sgravio contributivo del 50% per le seguenti casistiche di lavoratori: - Uomini o donne con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi - Donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi che devono risiedere in aree svantaggiate - Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni potranno avvenire: - a tempo indeterminato e si potrà godere dello sgravio per 18 mesi - a tempo determinato e si potrà godere dello sgravio per 12 mesi - in caso di trasformazione a tempo indeterminato lo sgravio è riconosciuto per totali 18 mesi. Lo stesso vale per le proroghe del tempo determinato fino al limite complessivo di sgravio di 12 mesi.
Per l’assunzione, anche con contratto a tempo determinato, di donne residenti in aree svantaggiate o operanti in settori con elevata disparità occupazionale uomo-donna disoccupate da oltre 6 mesi, donne ovunque residenti disoccupate da oltre 24 mesi e ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi sono previsti:
sgravi contributivi pari al 50% dei contributi INPS e INAIL, per un massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
sgravi contributivi pari al 50% dei contributi INPS e INAI, per un massimo di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o di trasformazione del contratto.
Il tutto a patto che l’azienda, con la nuova assunzione, realizzi un effettivo incremento occupazionale.
Il programma Garanzia Giovani prevede vantaggi non solo per i giovani, ma anche per le aziende.
Nel dettaglio sono previsti i seguenti incentivi il bonus legato all'assunzione degli iscritti al programma prevede, a favore di aziende e professionisti, i seguenti incentivi::
• 2.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
• 1.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
• 4.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
• 3.000 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
• 6.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo indeterminato;
• 4.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo indeterminato;
• 3.000 euro per i giovani con profilazione media assunti a tempo indeterminato;
• 1.500 euro per i giovani con profilazione bassa assunti a tempo indeterminato.
Circa le assunzioni che verranno effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, i bonus previsti risultano raddoppiati, solo però se i soggetti inseriti risultano aver svolto un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani.
Questo perché, il raddoppio dei benefici è volto a tramutare la maggior parte dei tirocini svolti durante la prima fase del programma in posti di lavoro veri e propri.
Vantaggi che sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa per i contratti di apprendistato e sono fruibili anche per i contratti part-time, purché l’orario sia superiore al 60%.
Cigs o in Mobilità
Agevolazioni sono previste anche caso di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti con in seguenti requisiti:
• lavoratori collocati in Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi;
• essere collocati in Cassa integrazione da un’azienda che si trovi in Cigs da almeno 6 mesi.
Gli incentivi si traducono in:
• uno sgravio contributivo pari a quello previsto per gli apprendisti (a favore del solo datore), per 12 mesi;
• un contributo mensile pari alla metà dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi, per lavoratori over 50 residenti nel Sud Italia e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
I datori di lavoro che assumono percettori di disoccupazione NASpI possono fruire di un incentivo pari al 20% dei sussidi ancora spettanti al neoassunto.
Chi assume disabili può fruire per 36 mesi di un contributo :
pari al 70% dell’imponibile previdenziale, se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore con invalidità superiore al 79% o con minorazioni dalla prima alla terza categoria;
pari al 35% dell’imponibile previdenziale, per lavoratori con invalidità tra il 67% ed il 79% o con minorazioni comprese tra la quarta e la sesta categoria;
pari al 70% dell’imponibile per assunzioni di disabili intellettivi o psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (l’agevolazione in questo caso spetta per 60 mesi).
In caso di assunzioni a termine di durata pari ad almeno 12 mesi, le agevolazioni spettano per tutta la durata del contratto.
Per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio, o di lavoratrici e lavoratori in congedo parentale, i datori di lavoro possono fruire di uno sgravio del 50% dei contributi INPS e INAIL per un massimo di 12 mesi.
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venerdì 22 gennaio 2016
Pa: licenziamenti in 30 giorni per gli assenteisti
I dipendenti pubblici sorpresi in flagranza nella falsa attestazione della presenza in servizio dovranno essere sospesi in via cautelativa dal servizio entro 48 ore.
I truffatori del cartellino presenze per poi non lavorare o quelli che vengono sorpresi a compiere altri illeciti di carattere disciplinare saranno sospesi dal lavoro e dalla retribuzioni entro due giorni. Ma non solo: allo stesso tempo prenderanno avvio sia la procedure per il licenziamento che l’esame della Corte dei Conti per valutare il possibile danno erariale.
Quindi per i tuffatori del cartellino oltre al licenziamento sono previste anche delle multe piuttosto costose che arrivano fino a sei mesi di stipendi nel caso in cui il loro comportamento arrechi danni all'immagine dell’amministrazione per cui lavorano. Confermato il licenziamento e la sospensione della paga entro 48 ore per chi timbra e poi se ne va, inoltre rischia il licenziamento anche il dirigente che non denuncia l’illecito compiuto da un dipendente. Il procedimento per il licenziamento dovrà chiudersi entro un mese al massimo, al contrario di quanto avviene oggi che può arrivare a durarne quattro di mesi.
Lo schema di decreto legislativo sul licenziamento disciplinare presenta aspetti di significativa novità rispetto alla disciplina vigente, che pure non manca di specifiche disposizioni volte a reprimere condotte abusive da parte dei lavoratori pubblici sul rispetto dell'orario di lavoro.
Sospensione cautelare senza stipendio e contraddittorio entro 48 ore da quando viene accertata la falsa attestazione della presenza in servizio; e contestuale avvio del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni.
La condotta della «falsa attestazione» sul luogo di lavoro rileverà anche davanti alla Corte dei conti, con l'introduzione dell'azione di responsabilità «per danno d'immagine» della Pa nei confronti del dipendente assenteista (che se condannato dai magistrati contabili dovrà corrispondere all'erario minimo sei mensilità di stipendio, oltre interessi e spese di giustizia).
La attestazione della presenza verrà accertata, dal dirigente o dall'Ufficio procedimenti disciplinari, in caso di flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi.
Le nuove norme contro gli “assenteisti” contengono pure una stretta sul dirigente responsabile dell'ufficio del dipendente infedele. Il capo struttura o l'Ufficio procedimenti disciplinari dovranno sospendere immediatamente il “travet” entro 48 ore. Contestualmente dovranno avviare il procedimento disciplinare “accelerato”.
Le nuove norme prevedono che la mancata sospensione cautelare e la mancata attivazione del procedimento disciplinare tramite segnalazione all'Upd possono essere causa di licenziamento per lo stesso dirigente. Oggi i dirigenti hanno l'obbligo di attivare un procedimento disciplinare, dopo aver compiuto la valutazione del caso. Se non lo fanno, però, senza motivo fondato e ragionevole, al massimo sono soggetti a una sospensione fino a tre mesi e alla perdita della retribuzione di risultato. Oltre al rischio licenziamento, la bozza di Dlgs definisce l'inerzia del capo struttura espressamente come «omissione di atti di ufficio», richiamando una fattispecie penale.
E se c定 gi・chi ha posto il problema del diritto alla difesa del lavoratore, dal ministero non si scompongono: la sospensione cautelare avviene entro le 48 ore, ma poi ci sarà un mese di tempo per difendersi e trovare buona spiegazione alla propria assenza. Altrimenti, dopo trenta giorni si ・fuori.
Le polemiche arrivano dopo che la Cassazione ha stabilito che lo Statuto dei lavoratori, comprese le successive modifiche, si applica interamente agli statali . Vale a dire che, essendo stato abolito l’articolo 18, se licenziati avranno diritto al reintegro nel posto di lavoro solo in casi eccezionali. Un effetto collaterale che Marianna Madia, ministro della Pubblica amministrazione, ha sempre negato sostenendo che quella parte del Jobs Act non si applica al pubblico impiego in quanto è una differenza sostanziale che ・il tipo di datore di lavoro・
Si introduce, infatti un termine, 30 giorni dalla trasmissione della notizia della condotta fraudolenta del dipendente all'ufficio preposto, entro il quale il procedimento si deve concludere e di un termine, 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti per la valutazione dell'entità del danno risarcibile. L'azione di responsabilità esercitata, entro in centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.
Si prevede inoltre che l'ammontare del danno risarcibile sia rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
Contro l'inerzia dei dirigenti nell'attivazione della sospensione dei dipendenti in flagranza e dell'avvio del procedimento disciplinare il decreto introduce inoltre una fattispecie disciplinare punibile con il licenziamento oltre a divenire una omissione di atti di ufficio con fonti di ulteriori responsabilità・degli interessati.
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