mercoledì 1 giugno 2016

Lavoro: calcolo part time in busta paga



Il contratto di lavoro a tempo parziale, meglio conosciuto come contratto part time, indica un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello a tempo pieno.

Come ogni contratto di lavoro, anche quello part time può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Un contratto part time per essere in regola deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve contenere informazioni precise sulla durata della prestazione lavorativa e sull'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Un lavoratore part - time può instaurare più rapporti di lavoro fino a raggiungere l’orario previsto generalmente dai CCNL o dalla legge (comunque non oltre 40 ore settimanali).

Esistono tre diversi tipi di part - time:

ORIZZONTALE
si lavora tutti i giorni della settimana (mattina o pomeriggio) con un orario ridotto rispetto a quello contrattuale (es. 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana).

VERTICALE
si lavora per alcuni giorni nella settimana con un orario ridotto o normale (es. lunedì, mercoledì e venerdì, oppure tutte le domeniche del mese o nei fine settimana).

MISTO

Si lavora con un orario settimanale sia verticale che orizzontale, in base a quanto è stato stabilito dai contratti collettivi nazionali (es. 6 ore per 3 giorni e 3 ore per 2 giorni)

Il contratto week-end è un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e si realizza quando il dipendente presta la sua attività solo nei giorni di sabato e domenica.

I CCNL possono prevedere combinazioni diverse tra le varie tipologie contrattuali, determinando le modalità temporali di svolgimento dell'attività lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa.

Chi lavora con un contratto part time beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno. Ciò è vero sia per la retribuzione oraria, sia per la durata e l'assegnazione delle ferie annuali. Al pari di un lavoratore full time chi lavora con un contratto part time può essere soggetto a un periodo di prova e ha diritto a un congedo di maternità e paternità così come a riposi giornalieri. Un lavoratore part time è tutelato anche nella conservazione del posto in caso di infortunio o malattia.

La retribuzione oraria è la medesima prevista per un lavoratore full time ma c'è da dire che il trattamento economico è proporzionale in ragione della ridotta entità della prestazione, ciò significa che le ferie pagate e i trattamenti economici per malattie, indennità e maternità saranno calcolati in proporzione alle prestazioni lavorative.

Quindi il lavoratore part time ha diritto alla medesima retribuzione oraria del lavoratore full time anche se gli importi dei trattamenti economici singoli (malattie, infortunio e maternità) saranno di gran lunga inferiori perché il calcolo è proporzionale al numero di ore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, bisogna parametrare i calcoli all’orario di lavoro. Se il contratto di riferimento prevede 40 ore settimanali (è il caso della maggioranza dei lavoratori del settore privato), il minimale orario (da moltiplicare per le ore del contratto part-time), è pari a 7,15 euro (47,68 euro, ovvero il minimo giornaliero, moltiplicato per sei giorni lavorativi e diviso per 40 ore). Se il contratto è di 36 ore (ipotesi che ricorre per i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche), il minimale orario è di 6,62 euro (47,68 per cinque giorni lavorativi diviso 36).

Come calcolare lo stipendio di un contratto part time a 20, 24, 30 o 36 ore? La prima cosa da fare, è quella di fare una proporzione rispetto allo stipendio a tempo pieno, a partire dal lordo ed inoltre considerare l’eventuale più basso scaglione IRPEF che andrebbe a centrare il reddito.

Vediamo come fare.
Se sul contratto non è scritto lo stipendio lordo mensile, ma quello lordo annuale (RAL), occorre prima calcolare lo stipendio lordo mensile. Supponiamo che per il lavoro part time di 20 ore a settimana, si percepisca secondo il CCNL uno stipendio lordo annuale di 10.000 euro, diviso su 14 mensilità.

Per calcolare lo stipendio lordo mensile, si dovrà fare 10.000 / 14 = 714,28 euro (stipendio lordo mensile).

Su uno stipendio di 10.000 euro lorde annuali si applica un’aliquota IRPEF pari al 23%. Da 10.000 bisogna  togliere 2.300 euro e quindi rimangono 7.700 euro. Da questi si dovrà togliere un ulteriore 1000 euro di INPS e altri contributi, quindi si arriva a 6.600 euro. Tale importo si divide 6.600 euro per 14 (se il CCNL prevede 14 mensilità) si otterrà 470 euro netti al mese circa.

Con il part-time agevolato lavoratore potrà concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, e di ricevere mensilmente l'importo corrispondente ai contributi previdenziali e alla contribuzione figurativa. La misura si rivolge solo ai lavoratori del settore privato. I requisiti richiesti per l’accesso sono i seguenti:

contratto a tempo indeterminato;

lavoro a tempo pieno;

20 anni di contributi versati (requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia);

requisito anagrafico maturato entro il 31 dicembre del 2018. nel caso in cui il lavoratore decida di ridurre il proprio orario di lavoro del 50%, grazie al meccanismo previsto all’interno del decreto, riceverà una retribuzione corrispondente a circa il 65% di ciò che percepiva in precedenza. Nel momento in cui andrà in pensione, riceverà il 100% dell’assegno previdenziale.


domenica 29 maggio 2016

Come si calcola il part time prima della pensione


Relativame
nte al part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, l’INPS – con la Circolare n. 90 del 2016 – ha reso nota la regolamentazione operativa e le istruzioni per la fruizione di tali benefici agli interessati. Il part time pre-pensione può essere utilizzato anche dai dipendenti degli studi professionali.

Il datore di lavoro che concorda un contratto part time pre-pensione con un dipendente dovrà erogare in busta paga un “bonus” pari ai contributi pieni (in genere 23,81%) sulla retribuzione persa, anche se con il contratto a tempo pieno e trasformato prevedeva sgravi o agevolazioni economiche.

L’applicazione di un’aliquota più bassa è consentita solo nel caso in cui sussista un regime contributivo differenziato (per esempio quello dell’apprendistato).

Si prevede in favore dei dipendenti del settore privato con contratto a tempo pieno e indeterminato che maturano il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi gli uomini, 65 anni e 7 mesi le donne nel 2016-17, un anno in più nel 2018) per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 ma che sono già in possesso del requisito contributivo. Per la completa operatività della disposizione occorrerà, tuttavia, attendere il 2 giugno, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 aprile 2016.

La norma offre la possibilità di modificare l’entità della prestazione lavorativa svolta, stipulando con il datore di lavoro - per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito anagrafico - un contratto a tempo parziale in cui la riduzione dell’attività oscilli tra il 40% e il 60% dell’orario pieno.

La diminuzione della retribuzione è in parte compensata dalla ricezione in busta paga di un “bonus” - erogato dal datore di lavoro - corrispondente ai contributi pensionistici datoriali (23,81%) calcolati sulla parte di retribuzione non più dovuta, per effetto della riduzione di orario. Tale importo è esente da imposte, contributi e premi Inail. Il periodo in part time, inoltre, non penalizza la sfera pensionistica del dipendente in quanto, in relazione alla parte non lavorata, egli può contare sulla copertura figurativa, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

Nella circolare viene chiarito che, oltre ai dipendenti  del settore privato, possono richiedere il part time agevolato anche i dipendenti di enti pubblici economici (Epe) che svolgono, in via principale o esclusiva, un’attività economica. L’accesso è circoscritto a chi è titolare di un rapporto subordinato a tempo pieno compatibile con il part time. Quindi non sono incluse alcune tipologie contrattuali specifiche quali il lavoro domestico, quello intermittente e a domicilio. Sul punto sorprende che l’ente di previdenza abbia indicato come esclusi i contratti a progetto, visto che non si tratta di lavoro subordinato.

L’Inps fa presente che, per tutta la durata del part time agevolato non deve essere presente, sulla posizione del lavoratore, contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa - diversa dal part time agevolato – all’assicurazione generale obbligatoria (Ago), a fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della stessa, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata.

Fra i principali chiarimenti, l'Istituto precisa che al provvedimento sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Inps), nonché alle forme sostitutive (lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione ex Enpals) ed esclusive (ex Inpdap), compresi i dipendenti di enti pubblici economici e con la sola eccezione dei lavoratori del pubblico impiego. I datori di lavoro, a loro volta, possono essere imprenditori ma anche non imprenditori, quali ad esempio studi professionali, associazioni culturali, politiche, sindacali o del volontariato.

Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:

sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda,  del relativo requisito contributivo.

Nella circolare dell'INPS chiariti poi i contenuti e il procedimento per accedere al beneficio, le modifiche del rapporto di lavoro, la presentazione della domanda,  i criteri che portano alla cessazione e alla revoca del beneficio e le istruzioni  per la compilazione delle denunce retributive e contributive, oltre a quelle di natura contabile.


Programma garanzia giovani: le nuove opportunità di lavoro




Il Ministero Lavoro e delle   Politiche Sociali,ha reso noto che è stato sottoscritto un 'accordo di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la società FlixBus, giovane operatore della mobilità che ha realizzato un connubio tra start-up tecnologica, piattaforma e-commerce e sistema di trasporti. L'accordo con Flixbus - ha affermato il Ministro, Giuliano Poletti - si inserisce nel percorso di miglioramento del programma Garanzia Giovani, con l'obiettivo di ampliare progressivamente le opportunità per i giovani iscritti".

In pratica, l'iniziativa punta a migliorare l'occupabilità dei Neet (le persone che non studiano e non lavorano) e offrirà - ai giovani in possesso di determinati requisiti e registrati a Garanzia Giovani - l'opportunità di candidarsi alle posizioni aperte nell'azienda o tra i suoi partner operativi. Dal suo canto, FlixBus Italia si è impegnata - direttamente o attraverso il coinvolgimento delle imprese a lei collegate- ad assumere 220 giovani Neet, favorendo l'inserimento lavorativo di figure con competenze specialistiche, beneficiando delle agevolazioni previste dal programma. Per questi ragazzi, è previsto un percorso di tirocinio formativo - della durata di tre/sei mesi, anche in "mobilità geografica" - finalizzato all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato.

Ecco di che si tratta.
«FlixBus 4 Young»: 220 opportunità di lavoro per giovani NEET

Con il progetto  ォFlixBus 4 Youngサ  saranno disponibili  220 opportunità di lavoro per altrettanti giovani NEET, attraverso l'inserimento nella società di mobilita FlixBus Italia, che si occupa di organizzare viaggi in autobus low cost, sia in Italia che in tutta Europa.

L'inserimento lavorativo avverrà direttamente in azienda, o in altre imprese con la stessa collegate, per quelle figure con  competenze specialistiche, che sono iscritte al programma  Garanzia Giovani  e usufruiscono dei relativi incentivi.

Per i ragazzi in possesso delle competenze professionali richieste è previsto un percorso di  tirocinio formativo  che potrà durare dai 3 ai 6 mesi, alla scadenza dei quali ci sarà la firma di un  contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato.

«FlixBus 4 Young»: quali sono le posizioni aperte?

Le posizioni aperte riguardano in prevalenza:
autisti e meccanici;
personale tecnico-amministrativo;
personale in area marketing;
nuove professioni digitali.

I giovani ragazzi potranno essere assunti nelle diverse sedi della FlixBus quali: Monaco, Berlino e Milano, o tra i suoi partner operativi in Lombardia, Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Come ha affermato il Ministro Giuliano Poletti l'obiettivo del Governo è quello di migliorare il programma Garanzia Giovani  con l'obiettivo di ampliare progressivamente le opportunità per i giovani iscritti:

«L’esperienza Flixbus dimostra come il digitale possa rappresentare un’occasione di crescita anche per la piccola e media impresa italiana, con ricadute positive in termini di nuova occupazione».





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