martedì 21 giugno 2016

Pensione: part time agevolato le novità


E’ ufficiale: il nuovo intervento di flessibilità in uscita previsto dalla legge di Stabilità, ossia la possibilità di accedere al part-time agevolato per la pensione per i lavoratori del settore privato a cui mancano al massimo 3 anni al raggiungimento del requisito di vecchiaia, sarà operativo dal 2 giugno prossimo.

Il  cambio di appalto fa venir meno il part time agevolato. E questo anche se il lavoratore è assunto dal nuovo appaltatore in continuità. Pertanto, in caso di subentro nell’appalto, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno avviare una nuova procedura e verificare che i fondi non siano esauriti. Questo è uno dei chiarimenti della circolare 90/2016 dell’Inps in cui sono state fornite le istruzioni operative per fruire del nuovo strumento di pensionamento anticipato introdotto con la legge di Stabilità 2016.

Dal 2 giugno si può avviare l’iter amministrativo che porta il lavoratore al part time agevolato. Un iter che parte dalla richiesta di certificazione dei requisiti all’Inps ma che ha come atto fondamentale la firma di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro in cui è necessario specificare nel dettaglio numerosi elementi: dalla norma di riferimento alla mancata reversibilità, dalla percentuale di riduzione dell’orario fino alla stessa clausola di decadenza dell’accordo, appunto in caso di cambio appalto (si veda il decalogo nel grafico a fianco).

I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato (incluso i dipendenti degli enti pubblici economici), iscritti sia in Inps che in altre gestioni assicurative compreso la gestione ex Inpdap, in possesso del requisito contributivo di 20 anni al momento del rilascio della certificazione e che raggiungano, entro il 31 dicembre 2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Restano, invece, esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (articolo 1 comma 2 Dlgs 165/2001) e quelli che oltre al rapporto di lavoro oggetto di trasformazione svolgono altra attività lavorativa (sia subordinata che autonoma) da cui consegue l’obbligo di versamento di contribuzione in qualsiasi gestione previdenziale compresa la gestione separata dell’Inps.
Sono incompatibili con la nuova disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio. Mentre possono stipulare l’accordo coloro che lavorano con un contratto di somministrazione o di lavoro agricolo.

Per accedere al part time agevolato è irrilevante se il lavoratore sia già titolare di un trattamento pensionistico, purché la richiesta riguardi un percorso lavorativo distinto e, per quest’ultimo, egli sia in possesso del requisito di almeno 20 anni di contributi (diversi dunque da quelli che hanno dato diritto al trattamento pensionistico).

L’Inps ha precisato che il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato comporta la decadenza.

A coloro che rientrano nel regime contributivo puro (anzianità contributiva successiva alla data del 31 dicembre 1995) non è consentito l’accesso al regime agevolato se, al momento della domanda, l’importo della pensione, calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all'età pensionabile, sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Il primo passaggio essenziale della procedura amministrativa è la domanda di rilascio della certificazione Inps utile ad attestare il possesso dei requisiti. Non è previsto alcun termine entro cui l’Inps deve rilasciare tale certificazione.

Successivamente, si potrà procedere alla redazione e sottoscrizione dell’accordo di trasformazione da full time a part time la cui durata è legata alla data di raggiungimento dell’età pensionabile. È bene chiarire che la successiva modifica dei termini dell’accordo (ad esempio la modifica della percentuale), determina la cessazione del beneficio riconosciuto dallo Stato. L’Inps ha spiegato che si dovrà procedere a riavviare integralmente l’iter amministrativo previsto.

Concluso il contratto fra le parti, il datore lo dovrà trasmettere alla Direzione del lavoro territorialmente competente, tenuta a rilasciare un proprio visto di conformità con sistema di silenzio assenso, in caso di mancato riscontro entro cinque giorni.

Ricevuto il visto o trascorsi inutilmente i cinque giorni, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’Inps con le indicazioni utili alla stima del beneficio e i dati del contratto di lavoro.

L’ente previdenziale, entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, dovrebbe rilasciare la relativa autorizzazione (in questo caso però non si applica il silenzio assenso).

Questo intervento permette a tali lavoratori di poter optare per un part-time al 40-60%, con una busta paga più alta rispetto all’orario di lavoro ridotto, in quanto anche comprensiva di un importo esentasse che sarà pari ai contributi per l’orario che non più lavorato, e contributivi figurativi che vanno a coprire gli anni del part-time come fossero full-time.

Pertanto, ne consegue che nonostante la scelta dell’orario lavorativo ridotto, il lavoratore non arriva a subire nessun taglio sulla pensione finale.

Lo Stato, per la porzione di orario non lavorato  riconoscerà al lavoratore una contribuzione figurativa “corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione”. In altre parole, lo scopo è quello di evitare che il lavoratore percepisca meno contributi negli ultimi anni di attività, cosa che comporterebbe una decurtazione ingente del futuro assegno previdenziale.

Facendo un esempio pratico: nel caso in cui il lavoratore decida di ridurre il proprio orario di lavoro del 50%, grazie al meccanismo previsto all’interno del decreto, riceverà una retribuzione corrispondente a circa il 65% di ciò che percepiva in precedenza. Nel momento in cui andrà in pensione, riceverà il 100% dell’assegno previdenziale.

Il beneficio viene riconosciuto dall’INPS fino a esaurimento risorse, così ripartite:

60 milioni di euro per il 2016,

120 milioni di euro per il 2017,

60 milioni di euro per il 2018.



Sperimentazione della fattura elettronica tra privati le istruzioni tecniche




Sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze con le specifiche tecniche per la fattura elettronica fra privati attraverso il SiD: ecco come funziona, sperimentazione fino a ottobre.

In attesa della definitiva operatività della fattura elettronica fra privati agevolata, nel gennaio 2017, inizia l’annunciata sperimentazione dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione delle imprese le bozze dei documenti tecnici per l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA, integrata per rappresentare anche le fatture fra privati. Si tratta di un passo avanti previsto per la fatturazione elettronica fra privati che, in base al decreto legislativo 127/2015, sarà incentivata a partire dal primo gennaio 2017 con semplificazioni e agevolazioni fiscali.

La sperimentazione, promossa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e l’eprocurement, è partita in questo mese di giugno 2016 e si concluderà nel prossimo mese di ottobre.

Obiettivo: risolvere in tempo utile eventuali criticità che dovessero  presentarsi e, sulla base dei feedback ricevuti, consolidare i supporti e le regole di processo. Il Sistema di interscambio SdI funzionerà per artigiani, professionisti e imprese con le stesse regole attualmente previste per la fatturazione elettronica verso la PA (obbligatoria dal marzo 2015), opportunamente integrate.

Le bozze con le specifiche tecniche sono disponibili sul sito ell’Agenzia attraverso il seguente percorso: home > strumenti > specifiche tecniche > specifiche tecniche in bozza.Il documento con le istruzioni per la fattura elettronica fra privati si compone di tre parti: nella prima, i dati vengono rappresentati secondo una suddivisione tra dati obbligatori, dati necessari e dati opzionali. Per ognuno viene riportata la denominazione del relativo campo del tracciato del file, la descrizione del significato, l’elenco dei valori ammessi  e le caratteristiche di utilizzo. Nella seconda parte i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica ed alle caratteristiche implementative del file, nella terza viene riportato l’”XML Schema” (xsd).

I dati obbligatori da inserire in fattura:

data di emissione;

numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

numero di partita IVA del cedente/prestatore;

numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di identificazione IVA attribuito dallo
Stato membro di stabilimento per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;

natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;

annotazione che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero a un terzo.

Per il processo di fatturazione elettronica bisogna poi tenere conto delle informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione al Sistema di Interscambio e da questi al destinatario, informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali e di pagamento, ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

La procedura online prevede alcune verifiche sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. I nuovi controlli riguardano, in particolare, la verifica di conformità del formato fattura, l’imponibile, l’importo dei documenti e il prezzo totale. Per consentire l’adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata nell'elemento “note” all’interno della “Ricevuta di consegna” o della “Notifica di mancata consegna”. Dal 1° agosto 2016 verranno, invece, scartati i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli.



lunedì 6 giugno 2016

Inps: garanzia TFR, i documenti per la domanda


L’INPS ha reso noto che, tramite il servizio online “Domanda Fondo di Garanzia”, è un Fondo INPS che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, o all'azienda in caso di fallimento, per il recupero del TFR o altri crediti (ultime 3 mensilità) a patto che sia accertato lo stato di morosità: procedura concorsuale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Restano esclusi tredicesima e prestazioni di malattia e maternità.

E’ possibile allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda di prestazione a carico del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro. Le domande possono essere presentate sia in caso di insolvenza del datore di lavoro a carico del quale sono in atto procedure concorsuali, sia in caso di mancata erogazione del TFR al lavoratore da parte del datore di lavoro che non è soggetto a dette procedure.

Vediamo quale documentazione bisogna allegare è ricordiamo che è disponibile il servizio online.

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria:

copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo;

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 lf;

copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;

modello sr52 (per la liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello sr95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura;

copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.);

modello sr98 sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza.


In caso di datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo:

copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 l.f.;

copia della comunicazione di cui all’art. 171 lf “convocazione dei creditori” ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l’ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore;

modello sr52 (per la liquidazione del tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello sr95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal commissario giudiziale o dal liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione dei beni:

copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza;

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo T.F.R. e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);

dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

Modello SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia;

copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;

copia del documento di identità;

mandato di assistenza e rappresentanza.

In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012):
documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale;

documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso di eredità giacente;

documenti da allegare alla domanda in caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012

Quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento), in caso di successione legittima:

Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore dante causa;

Atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio; 2) generalità di tutti gli eredi; 3) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 4) l’indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l’assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) l’indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l’esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 6) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata;

Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

In caso di successione testamentaria:

copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;

documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);

Modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

L’INPS ha precisato che:

la procedura online richiede obbligatoriamente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 19 e s.s. del D.P.R. 445/2000, di conformità agli originali dei documenti allegati;

i beneficiari della prestazione hanno l’obbligo di conservazione dei documenti originali e che le strutture territoriali sono tenute ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, secondo le modalità illustrate da ultimo con messaggio 547/2015;

gli operatori potranno prendere visione della domanda e della documentazione allegata attraverso il servizio di consultazione disponibile sulla Intranet seguendo il percorso: “Processi -> Prestazioni a sostegno del reddito -> Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria -> Consultazione domande Fondo di Garanzia -> Ricerca e Consultazione domande”.

Che cos'è il fondo di garanzia TFR

Il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto.

Il Fondo di Garanzia TFR interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Lo stato di insolvenza del datore di lavoro viene debitamente accertato e determinato in seguito dell’apertura di una procedura concorsuale o di esecuzione individuale.
Sono Procedure Concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell’ azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell'ambito della parità di trattamento tra essi.

Per il calcolo del TFR si consiglia l’articolo Calcolo tfr per i lavoratori dipendenti.




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