martedì 19 luglio 2016

Voucher lavoro accessorio acquisto anche alle Poste



Dallo 23 giugno 2016 imprese e liberi professionisti possono nuovamente acquistare i voucher lavoro accessorio presso le Poste, sia in forma telematica sia cartacea: lo ha precisato l’INPS, superando quindi la limitazione prevista da Jobs Act in base alla quale l’acquisto di voucher lavoro accessorio era possibile solo attraverso procedura telematica, tabaccai, banche convenzionate. La notizia è contenuta in un comunicato PEI (posta elettronica istituzionale) dello scorso 23 giugno.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono pagate con il meccanismo dei buoni (voucher). e sono le attività lavorative di natura occasionale che danno complessivamente luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati).

Il Jobs act aveva riservato l'acquisto in posta solo ai privati. In pratica, i datori di lavoro privati possono tornare ad acquistare i voucher negli uffici postali, per importi da 10 a 200 euro. L’ufficio può stampare il voucher telematico richiesto, oppure emettere un voucher cartaceo postale. Con un’unica transazione è possibile acquistare un numero massimo di cinque voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro più IVA. Per poter effettuare l’acquisto alle Poste, il datore di lavoro deve essere registrato sul sito dell’INPS.

E' bene ricordarlo che ai voucher acquistati alle Poste si applicano le stesse regole degli altri buoni lavoro relative alla preventiva attivazione con l’indicazione dei dati anagrafici del prestatore e del luogo di esecuzione della prestazione. Ricordiamo molto brevemente che il voucher contiene tutti gli elementi della retribuzione, compreso il 13% a favore della gestione separata INPS e il 7% all’INAIL. Il valore netto di un voucher nomale da 10 euro, è pari a 7,50 euro, quello di un voucher da 20 euro è di 15 euro, il netto di un buono da 50 euro è pari a 37,50 euro.

I voucher lavoro accessorio stanno vivendo un vero e proprio boom, alimentato dalle novità del Jobs Act che li hanno estesi a tutti i settori: 1 milione 392mila 906 lavoratori retribuiti con i voucher nel 2015, e in generale una crescita superiore al 60% di voucher venduti.

In base alle novità del Jobs Act (decreto legislativo 81/2015), i voucher lavoro possono essere percepiti fino a un valore massimo (riferito al prestatore di lavoro) di 7mila euro annui (prima, il limite era 5mila euro). Possono essere utilizzati in qualsiasi settore produttivo. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori o professionisti non possono superare i 2mila euro netti (2mila666 euro lordi), per ciascun committente.

Per evitare abusi o utilizzi scorretti del sistema dei voucher lavoro, il governo ha appena emesso un provvedimento a sostegno della tracciabilità, introducendo paletti più rigidi di quelli originariamente previsti dal Jobs Act: si tratta di una decreto legislativo applicativo di legge delega, approvato a inizio giugno, che ora deve completare l’iter di consultazioni in commissione parlamentare per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Prevede un nuovo obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro che, entro 60 minuti dall’inizio della prestazione lavorativa, deve trasmettere alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione. Lo strumento mira a collegare con certezza ogni singolo buono alla prestazione effettuata, impedendo pratiche scorrette come quella di pagare più prestazioni con un unico voucher lavoro.

I datori di lavoro non privati, possono tornare ad acquistare i voucher negli uffici postali, per importi da 10 a 200 euro. L’ufficio può stampare il voucher telematico richiesto, oppure emettere un voucher cartaceo postale. Con un’unica transazione è possibile acquistare un numero massimo di cinque voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro più IVA.

Presso tutti gli uffici postali  sono in vendita buoni lavoro (voucher) del valore nominale di 10 € , o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni.
Il committente, acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale.
È previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 € lordi.

Per l’acquisto dei voucher è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Il datore di lavoro, per poter effettuare l’acquisto alle Poste, deve essere registrato sul sito dell’Inps.

lunedì 18 luglio 2016

L'Agenzia dell'Entrate diventa social colloquia su Facebook


L'Agenzia delle Entrate inaugura la sua pagina Facebook ed entra in contatto con i cittadini per offrire una prima informazione su un tema di stretta attualità: il canone tv nella bolletta elettrica. Il servizio, realizzato dalle Entrate a costo zero e fornito sulla piattaforma Messenger, è un'innovazione destinata a cambiare radicalmente il rapporto con i contribuenti, che potranno dialogare con il Fisco in tempo reale e in maniera semplice, anche dal proprio smartphone, attraverso il social network più popolare in Italia, con 23 milioni di utenti che si collegano almeno una volta al giorno. Agenzia delle Entrate su Facebook e comunicazione in tempo reale via Messenger. Si potenzia così la presenza del Fisco sui social media, dopo i canali Twitter e YouTube, proponendosi non più solo come vetrina informativa su novità e adempimenti  ma anche come sportello virtuale di dialogo, accessibile da Desktop e Mobile.

Dal 18 luglio ciascuno potrà inviare le proprie domande alla pagina Facebook all’Agenzia delle entrate (attraverso l’applicazione Facebook Messenger): la risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta. Non solo canone Rai in bolletta: via via l’assistenza dell’Agenzia via Facebook si amplierà e cercherà di risolvere i dubbi più comuni dei contribuenti.

Su Facebook e su tutti i canali social debuttano anche i filmati realizzati in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi per fornire informazioni nella lingua dei segni(Lis).

Per chi sceglie di utilizzare l’applicazione Facebook Messenger, scrivendo la propria domanda, la risposta arriva entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni.
Per il momento, lo sportello social di prima informazione è dedicato al Canone RAI (ma sarà poi esteso a tutte le tematiche fiscali): sulla pagina Facebook ci sono i link ai contenuti informativi già presenti sul sito delle Entrate, come le risposte alle domande più frequenti, che possono servire a risolvere i primi dubbi, e le indicazioni per accedere a #EntrateinContatto, ponendo domande specifiche.

Il Fisco assicura il pieno rispetto della privacy: al contribuente che chiede informazioni non vengono richiesti dati personali, gli eventuali dati sensibili contenuti nei post su Facebook verranno rimossi, le informazioni scambiate non verranno utilizzati per altri scopi, ma serviranno solo a fornire al contribuente indicazioni utili per adempiere agli obblighi fiscali.

Infatti, l’Agenzia non richiederà alcun dato personale, ma si limiterà a rispondere a dubbi e aiutare i contribuenti ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali. Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà, comunque, alle policy in uso sulla piattaforma Facebook, mentre i dati sensibili postati in commenti o post pubblici verranno rimossi. Le informazioni scambiate non saranno utilizzate per altri scopi, ma serviranno solo per aiutare e indirizzare i contribuenti nella soluzione dei loro quesiti.


domenica 17 luglio 2016

Illegittimi i contratti a termine nella scuola


Illegittimità costituzionale delle supplenze ripetute per il personale della scuola. In mancanza di assunzione previsto il risarcimento. La Corte Costituzionale quindi si allinea a quanto statuito nella sentenza Mascolo,  dal nome della prima ricorrente. Quella pronuncia bacchettava l'Italia per l'assenza di limiti nella successione dei contratti a tempo utilizzati per coprire una "mancanza strutturale di personale di ruolo", chiedeva di garantire i concorsi, affermava che l'accordo quadro per evitare i contratti a ripetizione vale anche per la scuola.

La Corte Costituzionale, con comunicato 12 luglio 2016, ha reso noto di aver stabilito l'illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.

Tuttavia la pronuncia di illegittimità costituzionale é stata limitata poiché l'illecito comunitario è stato cancellato, come da decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha interpretato la normativa comunitaria in materia di contratti a tempo determinato.

Difatti, per quanto riguarda il personale docente la normativa sulla "buona scuola" prevede la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno.

I contratti di supplenza nella scuola non possono essere riprodotti all'infinito e quello che è ha sancito la Corte che mette un punto a una vicenda che si trascina dal 2012. I giudici hanno riconosciuto, tuttavia, che la Legge 107, la cosiddetta "Buona scuola", ha già consentito di superare i problemi in materia. Sul fronte docenti, infatti, "La buona scuola" ha offerto contratti stabili a diversi supplenti. Il principio -già sancito dalla Corte europea- resiste: limitare le assunzioni a tempo determinato nell'istruzione, soprattutto non andare oltre i 36 mesi. Ma, afferma la Consulta, il piano straordinario di assunzioni della "107" è intervenuto in tempo per sanare in parte le anomalie italiane. Ha aggiunto: per quanto riguarda il personale docente la normativa sulla "Buona scuola" prevede "la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno". Sì. Il comma 131 della legge 107 stabilisce, infatti, che dal primo settembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente e Ata per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi.

All'origine della questione ci sono sei ordinanze giunte alla Corte dai Tribunali di Trento, Vibo Valenzia e Roma. In discussione norme nazionali, provinciali, ma anche l'accordo sul lavoro a tempo determinato legato alla direttiva europea del 1999. Chiedevano i tribunali alla Consulta: sono legittimi i reiterati contratti a termine per le supplenze in attesa di bandire concorsi? E ancora, la disciplina per reclutare i docenti a tempo determinato è in contrasto con le regole europee? Era stata la stessa Consulta nel luglio 2013 a sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea alcune questioni interpretative. Una richiesta simile fu rivolta dal Tribunale di Napoli.


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