giovedì 21 luglio 2016

INPS: assegno di 500 euro per i nuclei familiari con 4 figli



L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 70 del 29 aprile 2016 con oggetto «Beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori per il 2015, ovvero bonus famiglie con quarto figlio.

Il bonus, previsto nella Legge di stabilità 2015, è una misura a sostegno del reddito riconosciuto alle famiglie già beneficiarie degli assegni familiari concessi dai Comuni con almeno 4 figli ed è pari a 500 euro.

Nell'ambito degli interventi a sostegno del reddito delle famiglie ed al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, si prevede il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.

Ai fini dell’erogazione del bonus quarto figlio si è ritenuto opportuno utilizzare, lo strumento dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori.

Infatti, entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una situazione economica delle famiglie rappresentata dal valore dell’indicatore ISEE.  In particolare per l’anno 2015, il valore dell’ISEE che determina il limite entro il quale è consentito l’accesso all’assegno concesso dal Comune è stato fissato in euro 8.555,99.

Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, con un ISEE non superiore a 8.500 euro.

Non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all'annualità 2015. Necessario per poter usufruire del bonus famiglie quarto figlio è però che gli uffici comunali di competenza inseriscano celermente entro e non oltre il 31 maggio 2016 le richieste di pagamento relative alle domande dell’assegno con tre figli minori per l’anno 2015 nella procedura prestazioni sociali.

Altra importante novità resa dall’INPS nella circolare riguarda il fatto che è stato prorogato al 31 maggio 2016 la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo. La DSU per il bonus famiglie quarto figlio non è necessaria qualora, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori.

L’importo del beneficio è pari a 500 euro, che viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori, con le stesse modalità di accredito di tale assegno ed in corrispondenza del primo accredito utile corrispondente al pagamento della prima rata di luglio 2016.

Se il requisito della presenza di quattro figli minori è soddisfatto per parte dell’anno 2015 (ad es. nascita del quarto figlio o compimento della maggiore età di uno dei figli minori nel corso dell’anno 2015) il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero (esempio nascita del quarto figlio il 30 settembre 2015, la prestazione spetta da settembre a dicembre 2015, per complessivi quattro mesi).

Se il requisito della presenza di 4 figli minori non sussiste per tutto il 2015, potrebbe verificarsi ad esempio che il 4° figlio è nato nell'anno o ancora un figlio minorenne ha compiuto 18 anni, in questi casi il bonus famiglie quarto figlio è concesso solo in rapporto ai mesi nei quali i requisiti risultano soddisfatti.

Ricordiamo infine che ogni frazione di mese è considerata come mese intero, ad esempio se il 4° figlio nasce a dicembre spetterà solo un mese.

E’ prevista inoltre l’integrazione della misura del bonus famiglie quarto figlio dopo 90 giorni dal termine per la presentazione della domanda con i 3 figli minori per l’anno 2015.

Si ribadisce comunque che il beneficio spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui.



mercoledì 20 luglio 2016

Pensione di reversibilità: addio norma ‘anti-badanti’



Chi decide di sposarsi anche dopo i settanta ha tutto il diritto di farlo senza che venga sospettato di voler frodare l’erario. Nemmeno se il coniuge è di molto più giovane . Non è possibile tagliare la pensione di reversibilità se tra i coniugi ci sono più di 20 anni di differenza d'età. La Corte costituzionale, con la sentenza 174/2016, ha bocciato la norma “contro le (giovani) badanti” introdotta dal 2012.La norma  è stata introdotta a fronte del fatto che un numero crescente di pensionati (soprattutto uomini) si sposano con donne molto più giovani. Ed era stata introdotta per scoraggiare i cosiddetti matrimoni di convenienza, ossia i rapporti di breve durata in cui la differenza di età tra marito e moglie è elevata al punto da insospettire su eventuali interessi economici alle nozze. Più nello specifico, matrimoni contratti dopo i 70 anni e con una persona di almeno venti anni più giovane. Spesso si tratta della stessa ‘badante’ dell’anziano in questione, ma non sono gli unici casi.

Non ci può essere nessuna discriminazione basata sull'età nel diritto alla pensione di reversibilità. Il provvedimento legislativo, varato cinque anni fa, prevedeva un taglio all'ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un’età superiore ai settant’anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent’anni. Una norma pensata per evitare truffe ai pensionati anziani e matrimoni di convenienza a favore delle badanti.

La Corte ha ribadito che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà, che è alla base del trattamento previdenziale in esame, e non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali. In particolare, la sentenza ritiene inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l’età per incidere su un istituto - la pensione di reversibilità - fondato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia.

Con effetto sulle pensioni liquidate dal 2012, era dunque stata introdotta la regola per cui, a fronte di un matrimonio tra una persona ultrasettantenne e un’altra che sia più giovane di oltre vent’anni, l’importo della pensione di reversibilità derivante dalla morte del più anziano viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore a 10. Ciò significa che se il matrimonio è durato almeno 10 anni, la pensione di reversibilità viene corrisposta interamente, altrimenti diventa il 90, l’80, il 70% e così via per ogni anno mancante ai dieci, fino ad azzerarsi.

La Corte ha ritenuto incostituzionale una simile penalizzazione basata solo sulla differenza di età dei coniugi.

Nel caso di decesso di un pensionato, al coniuge superstite spetta l’assegno di reversibilità nella misura del 60%. Tuttavia, per evitare che giovani donne senza scrupoli sposassero uomini anziani all'imbocco del viale del tramonto solo per carpirne la pensione di reversibilità, nel 2012 era stata approvata una norma [2] in base alla quale, sussistendo tre condizioni “sospette”, la reversibilità sarebbe scesa dal 60% al 10%; dette condizioni erano:

il titolare della pensione doveva avere almeno 70 anni di età;

tra il titolare della pensione e il coniuge superstite dovevano esservi almeno 20 anni di differenza;

il matrimonio doveva essere durato meno di 10 anni.


martedì 19 luglio 2016

Voucher lavoro accessorio acquisto anche alle Poste



Dallo 23 giugno 2016 imprese e liberi professionisti possono nuovamente acquistare i voucher lavoro accessorio presso le Poste, sia in forma telematica sia cartacea: lo ha precisato l’INPS, superando quindi la limitazione prevista da Jobs Act in base alla quale l’acquisto di voucher lavoro accessorio era possibile solo attraverso procedura telematica, tabaccai, banche convenzionate. La notizia è contenuta in un comunicato PEI (posta elettronica istituzionale) dello scorso 23 giugno.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono pagate con il meccanismo dei buoni (voucher). e sono le attività lavorative di natura occasionale che danno complessivamente luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati).

Il Jobs act aveva riservato l'acquisto in posta solo ai privati. In pratica, i datori di lavoro privati possono tornare ad acquistare i voucher negli uffici postali, per importi da 10 a 200 euro. L’ufficio può stampare il voucher telematico richiesto, oppure emettere un voucher cartaceo postale. Con un’unica transazione è possibile acquistare un numero massimo di cinque voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro più IVA. Per poter effettuare l’acquisto alle Poste, il datore di lavoro deve essere registrato sul sito dell’INPS.

E' bene ricordarlo che ai voucher acquistati alle Poste si applicano le stesse regole degli altri buoni lavoro relative alla preventiva attivazione con l’indicazione dei dati anagrafici del prestatore e del luogo di esecuzione della prestazione. Ricordiamo molto brevemente che il voucher contiene tutti gli elementi della retribuzione, compreso il 13% a favore della gestione separata INPS e il 7% all’INAIL. Il valore netto di un voucher nomale da 10 euro, è pari a 7,50 euro, quello di un voucher da 20 euro è di 15 euro, il netto di un buono da 50 euro è pari a 37,50 euro.

I voucher lavoro accessorio stanno vivendo un vero e proprio boom, alimentato dalle novità del Jobs Act che li hanno estesi a tutti i settori: 1 milione 392mila 906 lavoratori retribuiti con i voucher nel 2015, e in generale una crescita superiore al 60% di voucher venduti.

In base alle novità del Jobs Act (decreto legislativo 81/2015), i voucher lavoro possono essere percepiti fino a un valore massimo (riferito al prestatore di lavoro) di 7mila euro annui (prima, il limite era 5mila euro). Possono essere utilizzati in qualsiasi settore produttivo. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori o professionisti non possono superare i 2mila euro netti (2mila666 euro lordi), per ciascun committente.

Per evitare abusi o utilizzi scorretti del sistema dei voucher lavoro, il governo ha appena emesso un provvedimento a sostegno della tracciabilità, introducendo paletti più rigidi di quelli originariamente previsti dal Jobs Act: si tratta di una decreto legislativo applicativo di legge delega, approvato a inizio giugno, che ora deve completare l’iter di consultazioni in commissione parlamentare per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Prevede un nuovo obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro che, entro 60 minuti dall’inizio della prestazione lavorativa, deve trasmettere alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione. Lo strumento mira a collegare con certezza ogni singolo buono alla prestazione effettuata, impedendo pratiche scorrette come quella di pagare più prestazioni con un unico voucher lavoro.

I datori di lavoro non privati, possono tornare ad acquistare i voucher negli uffici postali, per importi da 10 a 200 euro. L’ufficio può stampare il voucher telematico richiesto, oppure emettere un voucher cartaceo postale. Con un’unica transazione è possibile acquistare un numero massimo di cinque voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro più IVA.

Presso tutti gli uffici postali  sono in vendita buoni lavoro (voucher) del valore nominale di 10 € , o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni.
Il committente, acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale.
È previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 € lordi.

Per l’acquisto dei voucher è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Il datore di lavoro, per poter effettuare l’acquisto alle Poste, deve essere registrato sul sito dell’Inps.

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