martedì 2 agosto 2016

Pensione: anzianità e anticipata requisiti e tabelle



A decorrere dal 1° gennaio 2012, dunque i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità al perfezionamento dei  requisiti anagrafici che seguono, suddivisi per categorie di lavoratori ( Per gli anni futuri i requisiti  sono da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.)

a)  per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti:
 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni  e 3 mesi ( req. da adeguare a speranza di vita)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni  e 3 mesi da adeguare a speranza di vita)

2)  per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata ( legge 8 agosto 1995, n. 335):

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi (req da adeguare)
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi (req. da adeguare)

c)  per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 nonché  per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata :

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi (req. adeguato)
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi ( req. da adeguare)

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità per i seguenti soggetti:

- non vedenti (art. 1, comma 6,  del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65  del 1995);

- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).

Requisiti contributivi
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue  esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

TABELLA PENSIONE ANTICIPATA
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese
(pari a 2189 settimane) 41 anni e 1 mese
(pari a 2137 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi
 (pari a 2206 settimane) 41 anni e 5 mesi
(pari a 2154 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi
 (pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi
(pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 10 mesi (pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2017 42 anni e 10 mesi
(pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2018 42 anni e 10 mesi
(pari a 2228 settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a 2176 settimane)
Dal 1° gennaio 2019 43 anni e 02 mesi
(pari a 2245 settimane) 42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)
Dal 1° gennaio 2020 43 anni e 02 mesi
(pari a 2245 settimane) 42 anni e 02 mesi (pari a 2193 settimane)

La pensione anticipata dal 2017

Tali lavoratori potranno andare in pensione con il pagamento di una rata di ammortamento di 20 anni, con la copertura assicurativa ed una detrazione fiscale sulla parte del capitale anticipato per alcuni soggetti più deboli. Non c'è nessuna penalizzazione ma solo una rata di ammortamento di 20 anni, che è una penalizzazione implicita, con copertura assicurativa, e una detrazione fiscale modulata rispetto a chi è più o meno meritevole di tutela.

Sull’applicazione dell’APE, si pongono però una serie di problemi:

lo Stato dovrebbe coprire i costi per l’anticipazione e lo Stato ha la copertura?

in caso di morte del lavoratore, prima dei 20 anni previsti per l’ammortamento, cosa si fa?

verrà gestito dalle assicurazione e dalle banche, visto che si chiede una copertura assicurativa;

qual è il ruolo dell’Inps.

Inoltre, tutti gli altri lavoratori che avranno raggiunto i 63 anni di età con reddito alto o che comunque hanno raggiunto la quota di rendita pensionistica,  potranno andare in pensione ma con decurtazioni sull’assegno che potrebbero essere alte. Nella seduta del 10 giugno si parlava del 15%.



Riforma pensioni: le misure dal 2017



Parliamo dei possibili mutamenti che potrebbero essere introdotti con la prossima legge di stabilità 2017 e che riguarda la Riforma delle Pensioni 2017, come sappiamo il cantiere delle Pensioni è sempre aperto e non chiude mai, infatti Governo e Sindacati s’incontrano quasi tutti i giorni per mettere a punto la manovra sulle pensioni del prossimo anno, da questi incontri qualcosa filtra e in questo proponiamo una panoramica generale su tutti i temi che sono oggetto di dibattito e che subiranno con tutta probabilità delle modifiche.

Le Casse previdenziali, oggetto negli ultimi tempi di grossi scandali che mettono a rischio i diritti degli iscritti e la speranza di una pensione adeguata;  si affronta poi  la materia delle pensioni con il sistema contributivo puro  che ancora non è ben chiaro a nessuno.

Si parla infatti sempre dei pensionati o dei pensionandi che godono ancora di un sistema misto retributivo-contributivo, ma  poco si parla dei futuri pensionati che rientrano nel sistema contributivo puro al 100%  e ci si guarda bene dal quantificare le pensioni che spetteranno a questi poveri sfortunati. Sfortunati mi sembra la parola giusta, perché questi poveri-pensionati saranno quelli chiamati a pagare l’allegra gestione del sistema pensionistico degli ultimi 30-40 anni.

La Riforma delle pensioni è un argomento fondamentale per tutti i governi ed è sempre stato uno dei temi più salienti sui quali si sta discute.

anticipo di pensione con prestito APE

Casse previdenziali;
Opzione Donna;
blocco speranza di vita;
bonus lavoratori precoci;
ricongiunzione contributi;
perequazione pensioni;
lavori usuranti.

Questa è il quadro che si dovrebbe risolvere con la riforma delle pensioni e la legge di stabilità 2017.

L’APE è una delle proposte maggiormente discusse, il Governo vorrebbe consentire a coloro che intendono lasciare il mondo del Lavoro con qualche anno di anticipo di poterlo fare con un prestito che andrebbe a pagare la loro pensione mensile fino al raggiungimento della normale età pensionabile, questo prestito verrebbe concesso dalle banche in cooperazione con le Assicurazioni che dovrebbero garantire il pagamento del prestito in caso di morte prematura.

Il pensionato dovrebbe quindi stipulare un prestito con una banca convenzionata e restituirlo (con gli interessi) spalmato in 20 anni, per cui ogni mese dall’assegno di pensione verrebbe decurtata la rata relativa al prestito, in questo articolo abbiamo trattato l’argomento in maniera approfondita, evidenziando tutti i lati negativi della proposta.

Si sta pensando di bloccare questa continua affannosa rincorsa verso la pensione, le proposte fatte al momento vogliono bloccare l’età pensionabile a 66 anni e 7 mesi fino al 2020 poi dal 2021 verrà aumentata l’età a 67 senza apportare ulteriori modifiche.

Si parla poi di un Bonus per quei lavoratori precoci che hanno maturato 41 anni di contributi anziché 43 anni di contributi ed infine tra le varie proposte in cantiere c’è quella di eliminare la ricongiunzione a pagamento e facciamo un cumulo gratuito senza alcuna limitazione.

Opzione Donna (pensione anticipata per le lavoratrici a 58 anni), Per le donne dipendenti che hanno maturato 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi (58 anni e 3 mesi per le autonome) entro il 2015, è ancora aperta l'opzione donna, cioè la possibilità di andare in pensione trascorsi la finestra mobile o anche successivamente a fronte però del calcolo dell'assegno con il metodo contributivo che comporta in media una penalizzazione del 25-30% rispetto al sistema misto a cui avrebbero diritto.

Infine c’è il capitolo della perequazione della pensione che interessa tutti i pensionati, un punto dolente poiché sono anni che le pensioni perdono il loro potere di acquisto in continuazione, per questo sono al vaglio alcune novità che potrebbero entrare in vigore dal 2017, tra cui il ritorno all’antico e rivalutando al 100% tutte le pensioni fino a 1.500 € al mese, al 90% dal 1.500 a 2.000 € al mese e il 75% per quelle pensioni che vanno dai 2.500 € in su al mese.

Poi c’è la questione dei Lavori usuranti, nello specifico si sta cercando di includere anche i lavoratori Edili, Macchinisti, Infermieri, ed altre categorie.

Vediamo come funziona e si articola la pensione anticipata.

In pensione anticipata, a tre anni dai requisiti pieni, con una decurtazione dell’assegno proporzionale al piano di rientro del prestito pensionistico (APE): durata 20 anni, taglio massimo 15%: tutti i dettagli del meccanismo, proposto dal Governo per la prossima Legge di Stabilità, sono stati spiegati ai sindacati nel corso del secondo tavolo sulla Riforma Pensioni 2017.

In particolare, è emerso che  il lavoratore interessato alla pensione anticipata APE non dovrà rapportarsi con banche o assicurazioni (finanziatori privati) ma continuerà ad avere come unico interlocutore l’INPS. E qui si registra sul fronte negoziale il primo passo avanti: nessuna critica sindacale nei confronti dell’intervento delle banche in questa forma di anticipo pensione.

Il meccanismo è il seguente: possono scegliere la pensione anticipata APE (anticipo pensionistico) i nati fra il ’51 e il ’55, quindi coloro a cui mancano al massimo tre anni al raggiungimento della pensione di vecchiaia. In pratica, l’opzione per la flessibilità in uscita sarà esercitabile da lavoratori con almeno 63 anni e 7 mesi (62 anni e 7 mesi per le donne del settore privato) a partire dal 1° gennaio 2017.

Riceveranno un trattamento fino al raggiungimento della pensione vera e propria, che poi restituiranno con ammortamento ventennale tramite decurtazione dell’assegno previdenziale. Gli interessi del prestito dovrebbero essere a carico dello Stato, almeno per le fasce più svantaggiate (es.: esodati…). E se il lavoratore muore prima di aver restituito il prestito pensionistico? In caso di decesso prima dei 20 anni di ammortamento agli eredi probabilmente non sarà richiesto nulla.

Il taglio massimo, nel caso di ritiro anticipato di tre anni, è quantificato tra il 2% e il 15%della pensione piena. Le variabili in gioco sono; periodo di anticipo, reddito e situazione lavorativa. E’ poi previsto un sistema di detrazioni fiscali che ammorbidisce o azzera (ad esempio per i disoccupati) la decurtazione dell’assegno. Ricordiamo che per categorie di lavoratori particolarmente disagiate, come i disoccupati di lunga durata, la Riforma Pensioni prevede un prestito non finanziato dalle banche ma dallo Stato.

Esempio
Il lavoratore con i requisiti anagrafici verifica l’ammontare dei contributi versati fino a quel momento e chiede, tramite l’INPS, un prestito bancario: otterrà, come anticipo sulla pensione, una somma corrispondente al proprio reddito per gli anni che lo separano dalla pensione vera e propria (devono essere massimo 3). Se per esempio gli manca il 70%, dopo tre anni dovrà restituire un debito pari a 2,1 volte il trattamento annuale, da restituire in 20 anni dovrà versando una rata pari al 10,5% della pensione. Il caso peggiore sarebbe quello in cui gli mancasse il 100% della futura pensione, nel qual caso subirebbe poi una decurtazione del 15% (che corrisponderebbe alla rata da versare per estinguere il debito).

Come si calcola
Tecnicamente, il montante pensionistico su cui si calcola la pensione sarà quello raggiunto alla richiesta di anticipo (quindi, si perdono i tre anni di contribuzione corrispondenti al pensionamento anticipato), mentre il coefficiente di trasformazione è quello relativo al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Il trattamento è frutto di un finanziamento bancario erogato dall’INPS, che funziona come front-office dell’APE. E’ previsto un contratto di assicurazione sul prestito - che copre ad esempio il rischio di decesso del pensionato prima dei 20 anni di ammortamento - senza costi per il pensionato, al quale non possono essere chieste garanzie reali (es.: sulla casa di proprietà).



venerdì 29 luglio 2016

Contratto di lavoro Co.co.co per i Call Center: la nuova disciplina



È stata firmata il 14 luglio 2016 l’ipotesi di accordo per la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative per Call Center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici da parte delle quattro associazioni aderenti a Confcommercio – Ancic, Asseprim, Assintel, Federtelservizi – e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Nidil-Cgil.

Si tratta di una disciplina sperimentale valida a decorre dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2018 che rappresenta la prima regolamentazione collettiva per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per alcune figure specifiche a fronte dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) che ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto. Da precisare tuttavia che l’ipotesi di accordo dovrà essere validata entro il 30 settembre 2016.

Infatti l'art. 2, comma 1, del decreto n. 81 ha disposto che, a far data dall’1/1/2016, troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Al comma 2, ha limitato l'operatività della presunzione di subordinazione andando ad escludere dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

L’accordo si è concentrato sull'individuare le figure professionali che possono dar luogo ad un rapporto di co.co.co. autentico.

Si tratta in particolare di 5 figure rientranti nell'attività:

Call Center: attività in Outbound:

Vendita (Teleselling) dove il Collaboratore presenta la vendita di beni e/o servizi per conto del committente, sia su liste di clienti o ex clienti (Data Base) fomite dal committente che su liste di archivi (fomite o meno dal committente). Descrive i servizi/prodotti proposti, analizza le esigenze e/o gli interessi dell'intervistato e finalizza la vendita mediante invio della proposta o con registrazione vocale. L'inserimento del contratto o la registrazione vocale possono anche essere effettuate con contatto telefonico distinto e successivo alla vendita iniziale.

Telemarketing in questo caso il Collaboratore svolge un'attività analoga al servizio di vendita, con la sola differenza che anziché finalizzare la vendita al telefono, genera un appuntamento presso il potenziale cliente da parte di un agente di vendita dell'agenzia o del committente.

Sondaggi e ricerche di mercato, in questa veste il Collaboratore svolge interviste telefoniche per acquisire orientamenti, interessi e pareri degli interlocutori intervistati.

Servizi di verifica qualità e prevenzione truffe, dove il Collaboratore contatta i clienti che hanno acquistato beni o servizi, normalmente tramite intermediari (agenti, concessionari, ecc.) per verificare la corretta esecuzione delle fasi di vendita (soprattutto la corretta informazione fornita all'acquirente) e la genuinità della compera. Controlla se il cliente conferma di aver effettuato acquisti di beni o servizi con finalità di prevenzione truffe.

Sollecito crediti, qui il Collaboratore contatta i debitori che presentano arretrati nei pagamenti. A seconda del livello della mora, genera il solo sollecito, o pretende il pagamento o negozia il rientro. Al fine di svolgere tali servizi, il Collaboratore effettua attività di rintraccio del debitore.

 e altre 7 figure operanti in aziende di Servizi di mercato e Servizi non di telefonia quali:

Redattore di rapporti informativi, qui il Collaboratore esegue analisi qualitative sulle imprese o sui settori, sulla base delle metodologie richieste. Realizza un'attività di reperimento delle informazioni, utilizzando fonti interne ed esterne all'azienda tramite questionari, telefonate e agenzie esterne. Stila report informativi relativi alla valutazione qualitativa dell'impresa e sul settore di appartenenza.

Rielaborazione di bilanci, dove il Collaboratore si occupa di analisi e rielaborazione dei bilanci e all'incremento delle informazioni tramite il reperimento di dati integrativi a valore aggiunto. Provvede alla rilevazione delle partecipazioni presenti in bilancio e all'aggiornamento dei legami di gruppo.

Codificatore in questa veste il Collaboratore mette in ordine le risposte aperte, secondo criteri di ricerca indicati, con una componente valutativo - discrezionale nello svolgimento di tale attività.

Acquisti in incognito, qui il Collaboratore ha il compito di valutare i comportamenti, le procedure e le capacità del personale coinvolto nell'erogazione di un servizio/vendita di un prodotto, oltre a valutare il materiale promozionale e la qualità dei prodotti.

Intervistatore: il Collaboratore realizza un'attività di recupero delle informazioni, utilizzando fonti interne ed esterne all'azienda tramite questionari, telefonate e agenzie esterne, stila i relativi report informativi.

Specialista dell'animazione dove il Collaboratore si occupa della realizzazione di specifiche parti di singoli progetti nell'ambito delle agenzie di pubblicità e delle società di animazione.

Addetto allo sviluppo, gestione e manutenzione di contenuti multimediali e animazione, in questo caso il Collaboratore cura i contenuti multimediali dell'azienda, conoscendone gli obiettivi di comunicazione; individua i contenuti per migliorare la visibilità on line del Committente, combinando l'utilizzo della tecnologia digitale con un uso efficace di grafici, audio, immagini fotografiche, video e animazione.

E' stato determinato il compenso da erogare al Collaboratore, stabilendo che il corrispettivo spettante non possa essere inferiore ai minimi stabiliti nell'accordo stesso, e debba essere in generale commisurato alla qualità e quantità di lavoro necessario a far fronte all'incarico, alla professionalità e al livello di raggiungimento degli obbiettivi concordati.

Trattamento economico

La corresponsione del compenso deve avvenire con cadenza di norma mensile, fatta eccezione per compensi mensili di importo pari o inferiore a 100 euro, che potranno essere corrisposti con cadenza trimestrale. Viene prevista una progressione del compenso orario, con base di partenza a settembre 2016 e maturazione definitiva a settembre del 2018. I compensi minimi lordi fissati in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente sono:
1/9/2016 6 euro;
1/3/2017 6,70 euro;
1/9/2017 7,40 euro;
1/3/2018 8,10 euro;
1/9/2018 8,75 euro.

Non sono previsti compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Per i collaboratori che superano le 500 ore annue di prestazione lavorativa è prevista una somma forfettaria aggiuntiva di 0.50 € lordi, di cui la prima in acconto nel mese di luglio e la seconda a conguaglio nel mese di dicembre.

L’ipotesi di accordo stabilisce che la gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale.

In questi casi il rapporto rimane sospeso senza corrispettivo. Il committente può recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, solo se questa è predeterminata, oppure supera trenta giorni nei contratti di durata non determinata. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.



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