domenica 4 settembre 2016

NASpI e attività di lavoro quando possono coincidere



La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi. Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.

Lavoro subordinato

Si può sommare alla NASpI se il reddito annuo è inferiore agli 8mila euro. Ci sono una serie di procedure da rispettare: bisogna comunicare all’INPS l’inizio del rapporto di lavoro entro un mese, indicando anche il reddito annuo previsto. Il datore di lavoro deve essere diverso da quello con il quale si è interrotto il rapporto che ha provocato la disoccupazione. Attenzione: il trattamento (come in tutti gli altri casi) è ampiamente ridotto di un importo pari all’80% del reddito da lavoro. In caso di mancata comunicazione del reddito, si decade dal beneficio: se il contratto di lavoro è inferiore ai sei mesi, la NASPI viene sospesa per il periodo corrispondente, se invece il rapporto di lavoro è più lungo, si perde l’ammortizzatore sociale.

Se il reddito da lavoro è più alto, decade la NASPI. Unica eccezione, un rapporto di lavoro subordinato a termine entro i sei mesi, caso in cui la NASPI è sospesa per il periodo corrispondente e poi riprende con trattamento pieno. Ecco in tabella tutte le casistiche appena descritte.


Rapporto di lavoro
NASPI con reddito inferiore a 8 mila euro
NASPI con reddito sopra 8 mila euro
 Dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore ai sei mesi
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 No
 Dipendente a tempo determinato con durata fino a sei mesi
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 Sospeso per la durata del contratto
 Autonomo o parasubordinato
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 No

Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a  8 mila euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito. Devono essere rispettati tutti i requisiti di accesso alla NASpI, la domanda va presentata all’INPS, bisogna comunicare il reddito annuo previsto per la prestazione lavorativa in essere.

Lavoro autonomo
Un’attività autonoma può essere svolta da chi percepisce la NASpI se il reddito non supera i 4 mila 800 euro, che diventano 8mila nel caso del lavoro parasubordinato. Bisogna informare l’INPS dell’inizio della nuova attività entro un mese. Obbligatoria è un'autodichiarazione sul reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo alla percezione della prestazione. La NASPI sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.

Se il lavoratore in disoccupazione svolge diverse attività, l’INPS dovrà verificar e il reddito complessivo, riducendo poi di conseguenza il trattamento.

In conclusione possiamo affermare che qualora il disoccupato faccia domanda per la NASPI  e  l'INPS accetti la sua richiesta, questi può svolgere attività di lavoro autonomo o parasubordinato o d'impresa individuale e continuare a ricevere il sussidio di disoccupazione se il reddito lordo annuo  percepito dall'attività nell'anno solare non è superiore a 4.800, questo è l'unico vincolo imposto per continuare a incassare la NASPI e anche per i contratti di lavoro parasubordinato o di collaborazioni professionali non rileva la durata.

Diverso è il caso di lavoro occasionale accessorio pagato con i voucher, che non è lavoro autonomo nè da dipendente o parasubordinato: entro i 3.000 euro netti l'anno (4.000 euro lordi) la NASPI non subisce decurtazioni e non si deve comunicare nulla, oltre i 3.000 euro netti l'anno viene ridotta in proporzione a quanto si percepisce ed in questo caso è obbligatorio comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio del lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di naspi se fatta dopo l'inizio del  lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di NASPI se fatta dopo l'inizio del  lavoro e comunque prima che si superino i 3.000 euro altrimenti la NASPI va annullata



venerdì 2 settembre 2016

Disoccupazione: arriva l’assegno di ricollocamento



Dal 2 settembre 2016 entra in vigore la possibilità di richiedere l'assegno di ricollocamento per un numero di disoccupati che corrisponde a più di 50 mila unità, i quali rispondono ai requisiti richiesti affinché la richiesta sia accolta. Il contratto di ricollocazione è uno speciale istituto destinato ai lavoratori disoccupati di lunga data che garantisce loro un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione.

Il contratto di ricollocazione prevede la decadenza del lavoratore in caso di inadempienza dai diritti-doveri ossia:

qualora il soggetto non si renda parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

qualora il soggetto non partecipi alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato;

nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro;

in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

Il voucher per il ricollocamento sta per concretizzarsi. Manca solo il decreto ministeriale e poi sarà disponibile, proprio a partire da questo mese. È ciò che ha affermato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti.

La nuova misura contro la disoccupazione sta per arrivare in soccorso di migliaia di persone che necessitano di un aiuto concreto per l’inserimento lavorativo.
L’ assegno di ricollocazione rappresenta, infatti, per il Governo uno dei punti chiave del piano d’azione dell’Agenzia per le politiche attive per il Lavoro.

Il nuovo sistema che metterà in comune le informazioni di tutti gli organi coinvolti dall’Inps, al ministero del Lavoro all’Istruzione, e tutti i centri di impiego territoriale, pubblici e privati funzionerà così: sul sito dell’Anpal il disoccupato inserirà tutti i dati richiesti che serviranno a creare il suo profilo occupazionale e un indicatore di occupabilità che terrà conto di competenze, area geografica, scolarizzazione, durata della disoccupazione ecc. che gli dà diritto all’assegno di ricollocazione, che parte dopo 4 mesi di Naspi.

Bonus tanto più alto quanto più fragile è la posizione del senza lavoro. Infatti, secondo gli addetti ai lavori, tanto più alta è la distanza del disoccupato dal mercato del lavoro, tanto più elevato sarà l’assegno e quindi l’aiuto a rientrare nel mercato. Uno strumento questo per colmare differenza che porta alla disoccupazione di lunga durata.

Chi è disoccupato da oltre 4 mesi potrà quindi spendere il voucher nei centri per l’impiego pubblici e privati autorizzati. I quali lo incasseranno solo se entro sei mesi avranno trovato un lavoro a chi lo cerca.

Si potrà fare domanda per ottenere il proprio voucher di disoccupazione se in linea con i requisiti richiesti.

Introdotto con il Jobs Act, il voucher di disoccupazione si affianca ad altri provvedimenti del Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali come l’indennità di disoccupazione Naspi, Asdi e Dis Coll.

Il voucher di disoccupazione quindi si inserisce a pieno titolo nella novità introdotte dalla legge di stabilità, e rientra in alcune iniziative che il Governo ha scelto di incentivare per tutelare i lavoratori e per combattere la disoccupazione. A breve, con gli incontri con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil fissati per il 6-7 e 12 settembre, con le quali si discuterà di pensioni e mercato del lavoro, si chiariranno tutti i dettagli relativi al nuovo strumento di sostegno alla disoccupazione.

Tale misura voluta dall'attuale Governo rientra nella Legge di Stabilità e ha lo scopo di tutelare i lavoratori e permettere ai giovani di trovare più facilmente il primo impiego, contribuendo alla ripresa economica. Per la piena attuazione del provvedimento in oggetto è estremamente importante accettare un'eventuale offerta lavorativa corrispondente al profilo ricercato dal momento che l'indennizzo potrebbe essere significativamente diminuito o perfino sospeso qualora il richiedente senza lavoro rifiuti l'opportunità lavorativa proposta. Per presentare la domanda è necessario rivolgersi al centro per l'impiego del territorio di residenza e sostenere un colloquio finalizzato alla comprensione del potenziale profilo lavorativo del richiedente.



Lettera di dimissioni volontarie come scriverla



La lettera dimissioni volontarie con preavviso, senza preavviso o con esonero di preavviso, è un modello che il lavoratore può utilizzare per recedere e quindi cessare l’attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni in qualunque momento, quando il lavoratore ne senta l’esigenza. Non si devono spiegare i motivi per cui si decide di lasciare il proprio posto di lavoro e nessuno può obbligarvi a specificarli.

L’unico obbligo del lavoratore è comunicare ufficialmente all'azienda la propria decisione di rassegnare le dimissioni con un preavviso variabile in base all'anzianità aziendale e all'inquadramento contrattuale. Questa è l’unica clausola che dovrete rispettare, ma anche in questo caso non devono essere spiegati i motivi che vi spingono a presentare le dimissioni volontarie.

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La compilazione del modello è semplice: bisogna inserire generalità di lavoratore e datore di lavoro, data inizio rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e relativa data di decorrenza. Va inviato alla casella PEC (Posta elettronica certificata) del datore di lavoro, attraverso le specifiche tecniche indicate nel decreto. Il lavoratore ha 7 giorni per revocare le dimissioni dal momento dell’invio, con le stesse modalità.

La lettera dimissione volontarie è uno strumento che serve a comunicare per iscritto, la volontà del lavoratore a volersi dimettere dal proprio posto di lavoro e recedere per sempre dal contratto di lavoro ,la facoltà del lavoratore dipendente di dimettersi attesta l’inequivocabile volontà scritta del dipendente a terminare il rapporto lavorativo in essere con l’azienda.

La lettera di dimissioni volontarie, va scritta su carta semplice seguendo le linee guida de una lettera fac simile, oppure, utilizzando i modelli standard in base alla tipologia delle dimissioni:
lettera dimissioni con preavviso;
lettera dimissioni senza preavviso;
lettera dimissioni per giusta causa;
lettera dimissioni per gravidanza.

Una volta consegnata la lettera di dimissioni in duplice copia, al lavoratore viene rilasciata la copia controfirmata per ricevuta, che attesta la consegna della lettera di dimissioni, la presa visione della lettera e l’accettazione delle dimissioni presentate.

Adesso in base a quanto previsto dal Jobs Act secondo i quali le dimissioni possono essere inoltrate solo per via telematica, pena la nullità della risoluzione del contratto di lavoro. In base a tale novità il lavoratore che vuole dimettersi deve inviare la comunicazione di dimissioni autonomamente, oppure, rivolgersi ad intermediari abilitati, come patronati, sindacati o enti bilaterali.

La lettera dimissioni con preavviso concordato, è utilizzata dal lavoratore che intende cessare il rapporto di lavoro in base all’articolo 2118 del Codice che prevede la possibilità sia del datore di lavoro che del lavoratore stesso di risolvere il rapporto di lavoro.

La lettera di dimissioni con preavviso è una comunicazione scritta che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro entro un preciso termine di preavviso.

I termini di preavviso, devono essere obbligatoriamente osservati dal lavoratore in quanto la loro inosservanza consentono al datore di lavoro di applicare una penale mediante la decurtazione dall’ultima busta paga, degli importi pari alle giornate oggetto di mancato preavviso.

Per scrivere una lettera dimissioni il lavoratore deve indicare nella lettera i seguenti dati:

i dati del lavoratore;

i dati aziendali;

la data di assunzione;

la data di decorrenza delle dimissioni, va indicata esattamente la data dalla quale avverranno le dimissioni e la data di ultima presenza in azienda

firma del dipendente lavoratore che intende dimettersi

firma del datore di lavoro che prende visione e accetta la lettera di dimissioni con preavviso.

Dopo che avrete dato la lettera al datore di lavoro bisogna recarsi e in uno degli enti accreditati e presentare le dimissioni mediante la modalità telematica e recarsi presso Caf e patronati, comune, centro per l’impiego ecc e richiedere la compilazione online del modulo relativo alla dimissione volontarie, dopodiché l’intermediario rilascia copia cartacea del documento, avente codice univoco e data certa di rilascio, opportunamente timbrato. Il lavoratore con la copia cartacea firmata deve consegnare il modello lettera dimissioni volontarie entro 15 gg dalla data di rilascio, che rappresenta il periodo di validità massima del documento, al datore di lavoro.

In alternativa a questa modalità si potranno presentare le proprie dimissioni accedendo al portale del Ministero del Lavoro e inviando il modulo che si troverà tra i vari allegati. Questa operazione può essere svolta solo da coloro che hanno il Pin INPS Dispositivo.

Il lavoratore avrà comunque 7 giorni di tempo per ripensarci e revocare la domanda inoltrata.




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