lunedì 14 novembre 2016

Lavoro: Assosomm e l'occupazione femminile


Nuova iniziativa di sensibilità sociale per promuovere la quota rosa del mercato del lavoro italiano. E' Filiale in Rosa 2016, lanciata da Assosomm, l’Associazione nazionale che raggruppa le agenzie per il lavoro. “Cresce il numero di donne occupate e si riducono le inattive: è un segno -spiega Grazia Carfagno, consigliere di Assosomm- che qualcosa sta cambiando nel mercato del lavoro, che si tinge di rosa”.

“E' per sostenere questo positivo trend -sottolinea- che abbiamo ideato questa speciale iniziativa, Filiale in Rosa 2016, nonché per dare un nuovo e ulteriore segno di proattività come agenzie per il lavoro, troppo spesso accusate di essere dispensatrici di instabilità quando invece tutto il loro impegno quotidiano è speso per cercare di offrire nuove occasioni di sperimentazione professionale”. Le mattine di sabato 19 e di sabato 26 novembre, molte filiali delle agenzie per il lavoro associate ad Assosomm terranno aperte le proprie porte per rispondere alle domande delle donne in tema di migliorabilità occupazionale. Gli esperti delle agenzie aderenti saranno così gratuitamente a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio in materia, per esempio, di ricollocamento, bilancio delle competenze, formazione, compilazione di un cv davvero efficace.

“A settembre 2016 -commenta Grazia Carfagno- il tasso di occupazione femminile è salito al 48,2% (+0,9% in un anno) e sono calate le inattive di 305 mila unità, segno della voglia di partecipare al mercato del lavoro. E i 384 mila posti conquistati in un anno dagli over 50 si sono distribuiti equamente tra uomini e donne". "Ma, anche se i dati sono incoraggianti, resta ancora molto da fare per portare più massicciamente al lavoro le donne. E' per questo che abbiamo deciso, come associazione, di promuovere questa iniziativa, per agevolare, quindi, questa ondata rosa”, avverte.

“E' necessario ripristinare i principi della ‘Womenomics’, di un’economia, cioè, e di una società -sostiene Carfagno- basate sulle donne. Ma non si tratta di puntare tutto sulle quote rosa (anche se per i posti al femminile nei consigli di amministrazione la formula sta funzionando, visto che l’Italia, con il suo 30,8% di donne nei cda, è al quarto posto a livello globale)".

"Si tratta - chiarisce - di creare percorsi virtuosi per aiutare le donne a entrare nel mercato del lavoro e a conquistare un maggior numero di posti. Inoltre, va creata una rete di servizi che facilitino le donne a conciliare famiglia e lavoro”.

Insomma, “una mattinata per parlarne insieme -sintetizza Carfagno- perché, molto spesso, le persone disoccupate sono persone scoraggiate, convinte di aver percorso ogni strada possibile per trovare un’occupazione professionale". "E in verità, poi, sono molti i nodi che rimangono non sciolti nel percorso che dovrebbe, più efficacemente, condurre un disoccupato alla soluzione del suo stallo", conclude.

Informazioni e supporto per l’occupazione femminile il 19 e 26 novembre presso le filiali delle Agenzie per il lavoro aderenti ad Assosomm.

Sostenere l’occupazione femminile, aiutandole a sviluppare le loro potenzialità lavorative e a migliorare competenze e conoscenze: questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Assosomm che vedrà coinvolte le cento filiali delle Agenzie per il lavoro aderenti nelle giornate del 19 e del 26 novembre.

Nelle due date si svolgerà #filialiinrosa2016, progetto che prevede l’apertura delle filiali alle donne che vorranno chiedere informazioni agli esperti e ricevere supporto per la compilazione del CV, per la formazione, per il ricollocamento.

In queste giornate, molte filiali delle tante Agenzie per il Lavoro associate ad Assosomm terranno aperte le proprie porte per rispondere alle domande delle donne in tema di migliorabilità occupazionale. Gli esperti delle Agenzie aderenti saranno così gratuitamente a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio in materia, per esempio, di ricollocamento, bilancio delle competenze, formazione, compilazione di un cv davvero efficace.


Sul sito di Assosomm è pubblicato l’elenco delle filiali aderenti.



INPS: cumulo stipendio e pensione



L’INPS, con la circolare n. 195/2016, ha fornito chiarimenti per la corresponsione delle mensilità aggiuntive e dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni percepite durante lo svolgimento dell’attività lavorativa presso le Pubbliche Amministrazioni. In assenza di un intervento da parte del legislatore, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disciplina previgente, viene così ammesso il cumulo integrale tra pensione e retribuzione.

Quindi è stato riconosciuto integralmente il diritto dei pensionati ex-INPDAP di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

In particolare l’INPS ha spiegato che, con riferimento alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973, che prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 1989 e nel 1992.

Per questo INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotteranno una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento di tali emolumenti anche a favore di coloro che non hanno presentato ricorso in merito.

Le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, saranno corrisposti integralmente e dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

La circolare INPS fornisce inoltre indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria.

Sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

i titolari di assegni di invalidità;

i titolari di pensioni di invalidità;

i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il richiedente la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata deve cessare l’attività lavorativa subordinata per poter conseguire il diritto alla pensione. Non è necessario, invece, cessare l’attività di lavoro autonomo.

La trattenuta è effettuata nei casi previsti:
sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’INPS che eroga la pensione;

sugli arretrati di pensione, dall’INPS, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata;

sulla pensione, dall’INPS, se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo.

Per i titolari di assegno di invalidità la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e del 50% se supera cinque volte.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo può subire un secondo taglio.

Ciò dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato:
con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

PENSIONE DI INVALIDITA’

Se la pensione di invalidità è superiore al trattamento minimo può subire una trattenuta. Ciò dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stata calcolata:

con almeno 40 anni di contributi non si effettua la trattenuta, perché in questo caso la pensione di
invalidità è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;

con meno di 40 anni di contributi si effettua la trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

Sono altresì applicabili le norme che prevedono per il pensionato di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia:

la sospensione della pensione di invalidità se il reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa è superiore a 3 volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

PENSIONE DI INABILITÀ
La pensione di inabilità è incompatibile

con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all'estero;

con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Inps che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità stessa.

LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DA LAVORO
I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità interessati devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef (mod. UNICO), al fine di determinare l’esatta misura della trattenuta da operare.

In particolare devono presentare:

la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente.

la dichiarazione "a preventivo" che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.


domenica 13 novembre 2016

Partita IVA: costo, calcolo e un percorso per come cominciare



Aprire la Partita Iva può generare dei costi annuali sia di apertura sia di gestione, fissi o variabili, oltre a far porre una serie di domande sul regime fiscale più conveniente da scegliere tra quelli attualmente a disposizione dei professionisti nel diritto tributario.

Potrete altrimenti servirvi di un Commercialista o  CAF, che predisporrà il modulo secondo le vostre indicazioni e provvederà all’invio telematico. Per vostra informazione esiste un tariffario per che può non solo essere oggetto di oscillazioni tra i diversi ordini nazionali, ma varia da commercialista a commercialista e da zona a zona. Esistono professionisti che vi faranno pagare anche 500 euro per aprire una Partita IVA, che si potrebbe fare da soli e commercialisti che non vi chiederanno niente perché vi faranno un forfait per l’apertura e la gestione annuale.

Altrimenti potrete rivolgervi anche ai CAF o centri di assistenza fiscale che hanno dei loro tariffari che potete consultare liberamente prima di attribuire l’incarico per l’apertura.

Innanzitutto bisogna stabilire se l’attività è di tipo professionale oppure è necessario aprire una ditta. Se mi occupo di consulenza aziendale sono un professionista; se invece intendo produrre pane sono un artigiano e dovrò aprire una ditta. La differenza è rilevante poiché comporta degli adempimenti in più per chi deve aprire la partita IVA come ditta individuale.

Tutto gira intorno ai codici ATECO: si tratta della classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT. Ogni attività ha un codice proprio. Inoltre andranno indicati i dati relativi all’attività esercitata come libero professionista o lavoro autonomo inserendo il codice atecofin che ha lo scopo di individuare con un codice sintetico quale attività svolgete.

Libero professionista
I liberi professionisti, al momento dell’apertura della partita IVA, devono provvedere a presentare il modello di inizio attività all’Agenzia delle Entrate, modello AA9, ed iscriversi alla Gestione Separata INPS, a meno che non vadano a svolgere una professione con previdenza professionale indipendente. Bisognerà dunque compilare un apposito modello, consegnarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate (anche a mezzo raccomandata oppure direttamente attraverso i servizi online della stessa) e iscriversi all’INPS.

Ditta individuale
Le ditte individuali, oltre agli adempimenti sopra riportati per i professionisti, sono tenute all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, tenuto nelle Camere di Commercio. Nel 2010, al fine di semplificare le operazioni di avvio delle attività, è stato predisposta la Comunicazione Unica che attraverso la sua compilazione consente di:

richiedere il codice fiscale e la partita IVA;

aprire la posizione assicurativa presso l’INAIL;

chiedere l’iscrizione all’INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;

chiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

La Comunicazione Unica può essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso i software messi a disposizione dalle Camere di Commercio.

Regimi fiscali
Una volta scelto il proprio codice ATECO, definita la propria attività tra professionale ed imprenditoriale, occorre decidere quale regime fiscale applicare. L’Italia non è propriamente la patria delle semplificazione, dunque anche in questo caso ci si ritrova un ventaglio di scelte che spesso richiede anche delle articolate valutazioni sulla convenienza di scegliere un regime anziché un altro.

Regime forfettario agevolato
Il regime forfettario agevolato è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016. Innanzitutto per rientrare in tale regime bisogna rispettare dei limiti reddituali che differiscono a seconda dell’attività svolta:

30mila euro per professionisti, artigiani e imprese;

50mila euro per commercianti, alberghi e ristoranti;

40mila euro per ambulanti di alimentari e bevande;

30mila euro per ambulanti di altri prodotti.

Questo particolare regime fiscale comporta una determinazione del reddito imponibile in maniera forfettaria, appunto (non è quindi necessario scaricare alcun costo, in quanto l’imponibile sarà una mera percentuale del fatturato) e un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’imponibile stesso.

Se si rientra nei limiti di reddito sopra enunciato è possibile passare dal regime ordinario al regime forfettario, semplicemente comunicando la propria volontà attraverso la prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla propria scelta.

Chi ad oggi si avvale dei vecchi Minimi potrà proseguire con l’imposizione al 5% fino al quinto anno dopo l’apertura dell’attività oppure fino al compimento del 35° anno di età.

Partita IVA: regime forfettario per startup
Il regime forfettario è ancora più vantaggioso per chi apre una nuova partita IVA. In questo caso infatti l’imposta sostitutiva scende dal 15 al 5%.

Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione il reddito imponibile dovrà essere inferiore a 30mila, Si precisa inoltre che l’aliquota agevolata opererà per soli 5 anni indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto titolare di partita IVA. Terminati i 5 anni, se si rimane entro i limiti di reddito elencati nel paragrafo precedente, si passerà all’aliquota del 15%.

Partita IVA: Regime Ordinario
Se chi intende aprire la partita IVA non rispetta le caratteristiche dei regimi agevolati di cui sopra, occorrerà utilizzare il regime che chiameremo ordinario. Il che comporta:

liquidazioni e versamenti IVA (nei regimi dei minimi non si è soggetti IVA);

tenuta dei registri contabili;

assoggettamento agli Studi di Settore;

imposizione fiscale ordinaria, dunque IRPEF progressiva per scaglioni;

possibilità di assumere dei dipendenti e/o di avvalersi liberamente di collaboratori;

nessun limite ai ricavi;

nessun limite alle esportazioni.

Gestioni INPS
Doveroso un accenno alle gestioni INPS, soprattutto per capire in che modo le aliquote contributive incidono sul reddito da lavoro autonomo. Ecco quali sono le aliquote e i contributi fissi da versare, ad oggi:

Artigiani. Contributi fissi annui pari a 3.591,59 euro, più il 23,10% della quota che eccede il reddito minimo, fissato a 15.548 euro.

Commercianti. Contributi fissi annui pari a 3.605,58 euro, più il 23,19% della quota che eccede il reddito minimo, fissato a 15.548 euro.

Gestione separata. Aliquota per il 2016 confermata al 27%, ma destinata a salire nei prossimi anni come per le gestioni di cui sopra.

Gli artigiani e i commercianti che accedono al regime forfettario verseranno i contributi fissi sul minimale ridotti del 35%.

Partita IVA: imposizione fiscale
Come descritto sopra, i titolari di Partita IVA pagano l’IRPEF. Sappiamo che i forfettari verseranno il 15% del proprio reddito determinato con un coefficiente di redditività applicato al fatturato. Per gli ordinari, invece, ci sono le aliquote IRPEF progressive per scaglioni:

23% per i redditi fino a 15.000 euro;

27% per la parte di reddito che va da 15.001 a 28.000 euro;
38% per la parte tra 28.001 e 55.000 euro;

41% per la parte tra 55.001 e 75.000 euro;

43% per la parte di reddito superiore a 75.000 euro.

Per un esempio, un reddito di 78.000 euro pagheremo (valori arrotondati all’unità di euro): 3.450 euro per il primo scaglione, 3.510 per il secondo scaglione, 10.260 per il terzo scaglione, 8.200 euro per il quarto scaglione, 1.290 euro per il quarto scaglione, per un totale di 26.710 euro (all'incirca il 34% del reddito).

Partita IVA costi deducibili

Mentre per i fofettari non esistono costi deducibili poiché la base imponibile si determina a forfait moltiplicando i ricavi per un coefficiente, per i possessori di una partita IVA ordinaria bisogna determinare il reddito sottraendo ai ricavi i costi, purché siano deducibili.

I costi sono deducibili se inerenti l’attività svolta. Banalmente se mi occupo di catering potrò scaricare una spesa di tipo alimentare, se invece faccio l’idraulico no. Nel caso in cui si decida di lavorare da casa e si indichi il proprio indirizzo all'apertura della partita IVA, si potrà dedurre, scaricare, il 50% delle spese legate all'abitazione come affitto, riscaldamento, elettricità ecc.

Attenzione alle spese telefoniche e a quelle sostenute per l’automobile. Si tratta delle tipologia di spesa che negli anni hanno maggiormente subito delle modifiche in quanto a deducibilità. Bisognerà verificare di anno in anno quali sono le percentuali deducibili che potrebbero variare anche in base all'attività svolta, e ritorniamo al menzionato codice ATECO.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog