lunedì 21 novembre 2016
Opzione Donna verso riapertura termini
Riapertura Opzione Donna in vista: lo annuncia il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano che prevede l’allungamento dei termini da fine 2015 a fine luglio 2016.
Il monitoraggio del Governo appena concluso è servito a stabilire quante risorse sono ancora disponibili per comprendere una platea ampia di lavoratrici. Damiano conferma che Padoan ha firmato il resoconto inviandolo al Ministero del Lavoro, primo passo per quantificare le risorse necessarie alla proroga del regime sperimentale che consente la pensione anticipata alle aventi diritto, calcolata con il metodo contributivo. Il Comitato Opzione Donna si sta muovendo sui Social per accelerare l’iter di trasmissione del resoconto alle Camere.
Al momento ci sono 2,5 miliardi e l’emendamento tiene conto di questa cifra.
L’Opzione Donna consente alle lavoratrici con 57 anni e tre mesi (58 e tre mesi per le autonome) e 35 anni di contributi di andare in pensione anticipata. Secondo la normativa in vigore, il requisito deve essere maturato entro fine 2015, escludendo di fatto le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno. L’allungamento a luglio 2016 amplierebbe la platea delle aventi diritto.
Si tratta di una corsia preferenziale introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) e fortemente utilizzata dopo l’introduzione della Riforma Fornero, pur escludendo i contributi versati alla Gestione Separata INPS. La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato le limitazioni INPS di cui alle Circolari n.35 e n.37 del 2012 (31 dicembre 2015 termine ultimo di decorrenza pensione), pur mantenendo le finestre mobili di 18 o 12 mesi (autonome o dipendenti) per l’accesso alla prestazione.
Il nuovo emendamento alla Legge di Bilancio 2017 (che contiene una nuova riforma delle pensioni in ottica di maggiore flessibilità in uscita) è stato proposto dalla commissione Lavoro in sede consultiva, dovrà quindi essere discusso dalla commissione Bilancio in sede referente. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 24 novembre e approvato dall’aula di Montecitorio prima del 4 dicembre, giorno del referendum costituzionale per poi passare all’esame del Senato.
Con l'Opzione Donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto però di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.
Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 281 della legge 208/2015). Si ricorda che con l'approvazione della legge di stabilita' 2016 è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione. L'Inps ha confermato questa interpretazione con la recente Circolare 45/2016.
L’Opzione Donna prevede almeno 35 anni di contributi versati e un’età di 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti, 58 anni e tre mesi per le autonome. La maturazione del requisito (31 dicembre 2015) non coincide con la decorrenza della pensione, che in base alla finestra mobile vede l’assegno erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
La decurtazione scatta poiché, con il contributivo, si rinuncia al sistema misto che garantisce un trattamento più alto. Ecco un esempio che mostra come varia la riduzione dell’assegno in relazione agli anni di anticipo pensionistico: lavoratrice nata nel 1958, con 38 anni di contributi, ultima retribuzione annua pari a 25mila 700 euro.
Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la in vigore la cd.finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Pronto il responso per l'Opzione Donna sul monitoraggio delle risorse utilizzate e quelle residue rispetto allo stanziamento del Governo. Informazione necessaria per capire se esistono realmente i margini per la proroga oltre il 31 dicembre 2015 dell’Opzione Donna, come previsto da un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 281 della legge 208/2015) a patto però di un residuo di risorse rispetto ai fondi stanziati.
Tale possibilità di proroga del regime sperimentale doveva essere comunicata da Governo e INPS entro il 30 settembre 2016 alle Camere sulla base dei dati relativi al monitoraggio della sperimentazione dell’Opzione Donna, ma la scadenza non è stata rispettata.
Ora però, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario al Welfare, Franca Biondelli, fornite in risposta all'interrogazione parlamentare sollevata dalla Lega Nord in Commissione Lavoro alla Camera, i dati sembrano essere arrivati e la relazione relativa al monitoraggio dell’Opzione Donna sarà trasmessa a breve al Parlamento.
In particolare Biondelli ha spiegato:
«La relazione relativa al monitoraggio effettuato dall’INPS, è stata redatta la relazione sull'attuazione della sperimentazione con particolare riferimento agli specifici oneri previdenziali e alle relative previsioni di spesa. Tale relazione, già firmata dal Ministro Poletti, verrà inviata alle Camere non appena ricevuto il concerto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dallo stesso articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015.
In ogni caso, intendo rassicurare l’onorevole interrogante che è intenzione del Governo impiegare le risorse eventualmente non utilizzate al fine di portare a conclusione la sperimentazione originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
Assegno ridotto del 20-30% per le lavoratrici che scelgono l’Opzione Donna, prorogata dalla Legge di Stabilità (requisito anagrafico e contributivo maturato entro il 31 dicembre 2015, domanda di pensione presentabile per tutto il 2016): la pensione si calcola interamente con il contributivo e l’importo varia in base a contributi versati e anni di anni di pensione anticipata.
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INPS: nuove regole sui sussidi lavoro decorrenza e termini
Allo scopo di favorire la compiuta applicazione delle previsioni recate dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Ci si riferisce, in particolare, alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale, fondate, come è noto, su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma in discorso – coincidente con la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cd. “retribuzione persa”) – e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell'arco di un quinquennio mobile.
In particolare l’INPS riordina le regole riguardo al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.
La contribuzione addizionale per i sussidi lavoro, come la cassa integrazione, che le imprese devono versare in base alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act, si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015, anche se l’evento di sospensione dal lavoro è antecedente. Se invece l’istanza è presentata dopo tale, anche se la CIG inizia in un momento successivo si applicano le regole previste dalla vecchia normativa. Lo ha chiarito la circolare INPS 199/2016, che fornisce nuove indicazioni operative per le imprese sull’articolo 5 del sopra citato decreto legislativo.
Ricordiamo innanzitutto che le aliquote previste dal decreto (che valgono anche per i fondi di solidarietà) sono le seguenti:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi fino la limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
12% fra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile;
15% oltre le 104 settimane.
L’articolo 44 del decreto di riforma ammortizzatori sociali prevede che le nuove regole di calcolo della contribuzione addizionale si applichino ai trattamenti chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015). L’INPS sottolinea che la discriminante è la data della domanda e non quella in cui parte il trattamento di integrazione salariale.
Con specifico riferimento alla cassa integrazione straordinaria, per gli interventi che erano già partiti prima dell’entrata in vigore del decreto, si continuano ad applicare le vecchie regole anche in caso di proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015, e istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.
Si applicano le regole precedenti alla Riforma anche a tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto legislativo 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015.
Stessa regola per quanto riguarda il superamento delle 52 o 104 settimane, e la conseguente applicazione dell’aliquota corretta, si considerano i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Se invece la cig è iniziata dopo, ma la domanda è precedente al 24 settembre 2015, il periodo non si calcola. Con esclusivo riferimento alla cassa straordinaria, non dovranno essere nemmeno computati i trattamenti a cui si applica il regime transitorio previsto dalla circolare INPS in quanto riconducibile alla normativa in vigore.
Le imprese provvedimento al versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di una prossima circolare applicativa INPS, che fornirà anche codici da applicare per il conguaglio da indicare nella dichiarazione Uniemens e modalità di calcolo e versamento.
L’INPS fa riferimento alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale fondate su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma, cd. “retribuzione persa” e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell’arco di un quinquennio mobile.
Anche per i fondi di solidarietà la contribuzione addizionale è computata su una base imponibile coincidente con la cd. “retribuzione persa”, come sopra descritta, con aliquota determinata dai decreti istitutivi dei singoli fondi di solidarietà.
A riguardo l’INPS fa presente che in attesa della emanazione di specifiche disposizioni amministrative, anche per le autorizzazioni successive al D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148 rimangono ferme le modalità di dichiarazione contributiva già rese note.
Per quanto attiene la modalità di applicazione del contributo addizionale per le prestazioni di cassa integrazione in deroga si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 56 del 29 marzo 2016.
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domenica 20 novembre 2016
Assegno di natalità: domanda entro il 31 dicembre 2016
L’assegno di natalità concesso dall’Inps alle famiglie con reddito Isee basso per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni, è stato confermato anche per l’anno 2017. Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
Coloro che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel corso del 2015 e non hanno ancora provveduto nel 2016 alla presentazione della DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica, utile al rilascio dell’ISEE, devono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre. E’ quanto ricorda l’INPS, che avverte che la mancata presentazione della DSU nei termini stabiliti comporterà, oltre alla perdita delle mensilità per il 2016, anche la decadenza della domanda di assegno presentata nel 2015. In tale caso l’interessato per accedere al beneficio dovrà presentare una nuova domanda nel 2017.
Gli interessati che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel 2015 devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016: è quanto precisa l’INPS con messaggio 4255/2016.
Gestione delle domande
Dall’anno 2015 l’Istituto nazionale di previdenza sociale gestisce le domande di assegno di natalità di cui alla legge 190/2014, provvedendo al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le istruzioni in merito, erano state emanate dall’INPS con circolare n. 93 dell’8 maggio 2015.
In riferimento a tale prestazione, è stata effettuata una verifica nella procedura di gestione delle domande; in maniera specifica, è stato evidenziato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno durante il 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, così come indicato nella sopracitata circolare.
l bonus natalità come lo definisce l’INPS, consiste nell’erogazione di un assegno di 80€ al mese per ogni figlio alle famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro, e di 160€ mensili a chi è in una fascia ISEE al di sotto di 7mila euro.
Fermo restando la soglia reddituale, tramite apposita richiesta all’Inps tutti i neo genitori o genitori adottivi (italiani, cittadini dell’UE o extracomunitari con permesso di soggiorno) possono fruire del bonus bebè 2016, ma solo fino al compimento del 3° anno di età del figlio naturale o adottivo.
La richiesta del bonus bebè va fatta entro 3 mesi dalla nascita o dall’arrivo in casa del bambino. Se la domanda viene fatta oltre i termini previsti, l’erogazione del bonus scatterà comunque dalla data di presentazione della stessa al compimento del 3° anno di vita del figlio e non si riceveranno gli arretrati.
Come abbiamo detto, questo è quanto previsto ora, ma la durata della concessione dell’assegno di natalità potrebbe essere rivista con l’inserimento del bonus bebè di 5 anni nella Legge di Stabilità 2017. Ricordiamo che la richiesta va presentata una sola volta per figlio e nel caso di gemelli la somma percepita va moltiplicata per il numero degli stessi.
Come fare domanda per il bonus bebè 2016? Basta inviare apposita domanda in via telematica attraverso il sito ufficiale dell’Inps dalla sezione Servizi online. Per accedere al sito e compilare la domanda è necessario avere il codice PIN rilasciato dall’Istituto.
Se non si è in possesso del PIN, in alternativa, si ci si può recare al proprio Patronato di fiducia o al Caf, oppure contattare il numero verde 803.164 da telefono fisso o 06 164.164 da cellulare.
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :
1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
2) residenza in Italia;
3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);
4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.
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