martedì 22 novembre 2016

Pensione anticipata 2017 i possibili anticipi previdenziali



Quali sono le principali novità che saranno introdotte a partire dal 2017 per accedere alla pensione anticipata? All’Ape Agevolato potranno accedere 4 categorie di lavoratori, e quattro categorie potranno, invece, accedere al pensionamento anticipato con la quota 41. Per tutti gli altri lavoratori, oltre alla pensione anticipata vigente, ci sarà la possibilità di scegliere l’Ape volontario.

In alternativa 4 categorie di lavoratori potranno accedere alla pensione anticipata tramite l’Ape Agevolato, ovvero completamente a carico dello Stato, o tramite la quota 41, per la quale non sono previste penalizzazioni sull’assegno pensionistico. Tutte e due le misure saranno disponibili a partire dal 1 maggio 2017. Le 4 categorie di lavoratori coinvolti saranno, però, soggette a vincoli di bilancio annuali: se le domande supereranno le risorse messe a disposizione per ogni anno gli interessati potrebbero vedersi negare l’accesso alla pensione anticipata o veder slittare nel tempo il diritto di accesso alla pensione anticipata.

I requisiti di accesso all’Ape Agevolato prevedono almeno 63 anni di età con 30 o 36 anni di contributi ed un assegno pensionistico lordo inferiore a 1500 euro mensili.
Per accedere alla quota 41, invece, sono richiesti, oltre l’appartenenza ad una delle categorie da tutelare, 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni e 41 anni di contributi versati.

La pensione anticipata Fornero (attiva dal 2012) e l’APE aziendale (sperimentale dal 2017) sono due strumenti che si rivolgono ai lavoratori prossimi al pensionamento ma con molte differenze: la prima delle quali è che l’anticipo pensionistico sarà accessibile anche per dipendenti delle aziende sotto i 15 dipendenti (limite minimo imposto dall’altro strumento).

Analizziamo dunque le caratteristiche per un confronto che mostri quale delle due opzioni è più conveniente per un lavoratore vicino all’età pensionabile.

L’APE aziendale è previsto dall’articolo 25, comma 7 della Legge di Bilancio in discussione in Parlamento: è una forma di pensione anticipata esercitabile a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione, prevede un trattamento che il lavoratore poi restituirà con la maturazione della pensione. L’azienda incrementa il montante contributivo individuale maturato dal dipendente, versando all’INPS un contributo non inferiore a quello della retribuzione del lavoratore. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, al momento della richiesta dell’APE.

La procedura si attiva solo con l’accordo del lavoratore. In parole molto semplici, le imprese versano i contributi che avrebbero dovuto pagare per il tempo che al dipendente manca al raggiungimento dell’età pensionabile in un’unica soluzione, in modo che alla fine l’INPS versi una pensione più alta. Il meccanismo dovrebbe consentire di ripagarsi le rate che bisognerà poi versare per restituire l’APE.

Incentivo all'esodo
Per tutti coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro dipendente entro il 2011 maturando, negli anni successivi il diritto alla pensione secondo le regole previgenti la riforma Fornero, ci sarà la possibilità di poter fruire dell’ottava salvaguardia, un provvedimento per accedere al quale bisognerà produrre istanza all’Inps tra il 1 gennaio e il 1 marzo 2017, pena la decadenza.

Per chi non rientra nell’ottava salvaguardia, però, potrà vedere se rientra nella pensione di vecchiaia con l’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi  o in quella anticipata per la quale sono richiesti 42 anni e 10  mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, indipendentemente dall’età.

La normativa di riferimento per la pensione anticipata Fornero è l’articolo 4 della legge 92/2012, in base al quale – nell’ambito di procedure sindacali nei casi di eccedenza di personale – l’impresa può incentivare l’esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione, pagando una prestazione pari all’assegno previdenziale pieno e versando i contributi. In realtà il trattamento viene corrisposto dall’INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall’impresa.

Rispetto alla Riforma Fornero, dal punto di vista anagrafico, l’APE si rivolge a una platea meno ampia, considerando tra l’altro che i 4 anni dalla pensione valgono anche per il trattamento di anzianità, contro 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia dell’APE. L’APE pone inoltre limiti di reddito non previsti dal trattamento Fornero: il lavoratore deve maturare come pensione un assegno minimo non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo. Ha però il vantaggio di essere accessibile ai dipendenti delle aziende con meno di 15 dipendenti, mentre la pensione anticipata della legge 92/2012 riguarda solo aziende sopra questa soglia ed è esercitabile soltanto nell’ambito di un piano di esuberi, con specifica procedura sindacale.

Per quanto riguarda il trattamento, la pensione anticipata Fornero è più vantaggiosa: 13 mensilità annue (contro le 12 dell’APE), rapportato alla pensione maturata. Anche l’APE è rapportato alla pensione maturata ma l’entità dell’assegno dipende dalla scelta del lavoratore su quanta parte farsi corrispondere in anticipo. La pensione da esodo non prevede nessuna necessità di restituzione a rate della somma, mentre l’APE aziendale prevede 20 anni di rate (i versamenti contributivi delle imprese dovrebbero comunque compensare il trattamento ricevuto).

In entrambi i casi, l’impresa versa i contributi anche nel periodo in cui il lavoratore percepisce l’assegno che lo accompagna alla pensione ma la pensione vera e propria sarà più alta per chi sceglie l’esodo Fornero, maturando un trattamento pieno mentre nel caso dell’APE dall’assegno bisogna togliere le rate ventennali. In conclusione, dal punto di vista economico è più conveniente l’esodo pensionistico, che però si rivolge a una platea più ristretta (soprattutto perché non riguarda le imprese sotto i 15 dipendenti), mentre all’impresa costa meno l’APE aziendale.

Per chi non rientra in nessuno dei benefici sopra elencati potrà accedere alla pensione anticipata con l’Ape volontario. Per accedervi sono richiesti 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati. Una delle condizioni da rispettare per accedere a questa forma di pensionamento anticipato è quella di avere un assegno pensionistico, calcolato al momento dell’accesso all’Ape, che non risulti inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps: la pensione, quindi, non deve essere inferiore a 700 euro mensili.


lunedì 21 novembre 2016

Opzione Donna verso riapertura termini


Riapertura Opzione Donna in vista: lo annuncia il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano che prevede l’allungamento dei termini da fine 2015 a fine luglio 2016.

Il monitoraggio del Governo appena concluso è servito a stabilire quante risorse sono ancora disponibili per comprendere una platea ampia di lavoratrici. Damiano conferma che Padoan ha firmato il resoconto inviandolo al Ministero del Lavoro, primo passo per quantificare le risorse necessarie alla proroga del regime sperimentale che consente la pensione anticipata alle aventi diritto, calcolata con il metodo contributivo. Il Comitato Opzione Donna si sta muovendo sui Social per accelerare l’iter di trasmissione del resoconto alle Camere.

Al momento ci sono 2,5 miliardi e l’emendamento tiene conto di questa cifra.
L’Opzione Donna consente alle lavoratrici con 57 anni e tre mesi (58 e tre mesi per le autonome) e 35 anni di contributi di andare in pensione anticipata. Secondo la normativa in vigore, il requisito deve essere maturato entro fine 2015, escludendo di fatto le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno. L’allungamento a luglio 2016 amplierebbe la platea delle aventi diritto.

Si tratta di una corsia preferenziale introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) e fortemente utilizzata dopo l’introduzione della Riforma Fornero, pur escludendo i contributi versati alla Gestione Separata INPS. La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato le limitazioni INPS di cui alle Circolari n.35 e n.37 del 2012 (31 dicembre 2015 termine ultimo di decorrenza pensione), pur mantenendo le finestre mobili di 18 o 12 mesi (autonome o dipendenti) per l’accesso alla prestazione.

Il nuovo emendamento alla Legge di Bilancio 2017 (che contiene una nuova riforma delle pensioni in ottica di maggiore flessibilità in uscita) è stato proposto dalla commissione Lavoro in sede consultiva, dovrà quindi essere discusso dalla commissione Bilancio in sede referente. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 24 novembre e approvato dall’aula di Montecitorio prima del 4 dicembre, giorno del referendum costituzionale per poi passare all’esame del Senato.

Con l'Opzione Donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto però di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.

Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 281 della legge 208/2015). Si ricorda che con l'approvazione della legge di stabilita' 2016 è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione. L'Inps ha confermato questa interpretazione con la recente Circolare 45/2016.

L’Opzione Donna prevede almeno 35 anni di contributi versati e un’età di 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti, 58 anni e tre mesi per le autonome. La maturazione del requisito (31 dicembre 2015) non coincide con la decorrenza della pensione, che in base alla finestra mobile vede l’assegno erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

La decurtazione scatta poiché, con il contributivo, si rinuncia al sistema misto che garantisce un trattamento più alto. Ecco un esempio che mostra come varia la riduzione dell’assegno in relazione agli anni di anticipo pensionistico: lavoratrice nata nel 1958, con 38 anni di contributi, ultima retribuzione annua pari a 25mila 700 euro.

Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la in vigore la cd.finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Pronto il responso per l'Opzione Donna sul monitoraggio delle risorse utilizzate e quelle residue rispetto allo stanziamento del Governo. Informazione necessaria per capire se esistono realmente i margini per la proroga oltre il 31 dicembre 2015 dell’Opzione Donna, come previsto da un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 281 della legge 208/2015) a patto però di un residuo di risorse rispetto ai fondi stanziati.

Tale possibilità di proroga del regime sperimentale doveva essere comunicata da Governo e INPS entro il 30 settembre 2016 alle Camere sulla base dei dati relativi al monitoraggio della sperimentazione dell’Opzione Donna, ma la scadenza non è stata rispettata.

Ora però, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario al Welfare, Franca Biondelli, fornite in risposta all'interrogazione parlamentare sollevata dalla Lega Nord in Commissione Lavoro alla Camera, i dati sembrano essere arrivati e la relazione relativa al monitoraggio dell’Opzione Donna sarà trasmessa a breve al Parlamento.

In particolare Biondelli ha spiegato:

«La relazione relativa al monitoraggio effettuato dall’INPS, è stata redatta la relazione sull'attuazione della sperimentazione con particolare riferimento agli specifici oneri previdenziali e alle relative previsioni di spesa. Tale relazione, già firmata dal Ministro Poletti, verrà inviata alle Camere non appena ricevuto il concerto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dallo stesso articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015.

In ogni caso, intendo rassicurare l’onorevole interrogante che è intenzione del Governo impiegare le risorse eventualmente non utilizzate al fine di portare a conclusione la sperimentazione originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Assegno ridotto del 20-30% per le lavoratrici che scelgono l’Opzione Donna, prorogata dalla Legge di Stabilità (requisito anagrafico e contributivo maturato entro il 31 dicembre 2015, domanda di pensione presentabile per tutto il 2016): la pensione si calcola interamente con il contributivo e l’importo varia in base a contributi versati e anni di anni di pensione anticipata.


INPS: nuove regole sui sussidi lavoro decorrenza e termini


Allo scopo di favorire la compiuta applicazione delle previsioni recate dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Ci si riferisce, in particolare, alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale, fondate, come è noto, su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma in discorso – coincidente con la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cd. “retribuzione persa”) – e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell'arco di un quinquennio mobile.

In particolare l’INPS riordina le regole riguardo al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

La contribuzione addizionale per i sussidi lavoro, come la cassa integrazione, che le imprese devono versare in base alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act, si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015, anche se l’evento di sospensione dal lavoro è antecedente. Se invece l’istanza è presentata dopo tale, anche se la CIG inizia in un momento successivo si applicano le regole previste dalla vecchia normativa. Lo ha chiarito la circolare INPS 199/2016, che fornisce nuove indicazioni operative per le imprese sull’articolo 5 del sopra citato decreto legislativo.

Ricordiamo innanzitutto che le aliquote previste dal decreto (che valgono anche per i fondi di solidarietà) sono le seguenti:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi fino la limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

12% fra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile;

15% oltre le 104 settimane.

L’articolo 44 del decreto di riforma ammortizzatori sociali prevede che le nuove regole di calcolo della contribuzione addizionale si applichino ai trattamenti chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015). L’INPS sottolinea che la discriminante è la data della domanda e non quella in cui parte il trattamento di integrazione salariale.

Con specifico riferimento alla cassa integrazione straordinaria, per gli interventi che erano già partiti prima dell’entrata in vigore del decreto, si continuano ad applicare le vecchie regole anche in caso di proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015, e istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.

Si applicano le regole precedenti alla Riforma anche a tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto legislativo 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015.

Stessa regola per quanto riguarda il superamento delle 52 o 104 settimane, e la conseguente applicazione dell’aliquota corretta, si considerano i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Se invece la cig è iniziata dopo, ma la domanda è precedente al 24 settembre 2015, il periodo non si calcola. Con esclusivo riferimento alla cassa straordinaria, non dovranno essere nemmeno computati i trattamenti a cui si applica il regime transitorio previsto dalla circolare INPS in quanto riconducibile alla  normativa in vigore.

Le imprese provvedimento al versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di una prossima circolare applicativa INPS, che fornirà anche codici da applicare per il conguaglio da indicare nella dichiarazione Uniemens e modalità di calcolo e versamento.

L’INPS fa riferimento alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale fondate su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma, cd. “retribuzione persa” e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell’arco di un quinquennio mobile.

Anche per i fondi di solidarietà la contribuzione addizionale è computata su una base imponibile coincidente con la cd. “retribuzione persa”, come sopra descritta, con aliquota determinata dai decreti istitutivi dei singoli fondi di solidarietà.

A riguardo l’INPS fa presente che in attesa della emanazione di specifiche disposizioni amministrative, anche per le autorizzazioni successive al D. Lgs. 14 settembre 2015, n.148 rimangono ferme le modalità di dichiarazione contributiva già rese note.

Per quanto attiene la modalità di applicazione del contributo addizionale per le prestazioni di cassa integrazione in deroga si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 56 del 29 marzo 2016.


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