mercoledì 30 marzo 2016
Dichiarazione precompilata: dichiarazioni tra 730 e UNICO 2016
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 15 aprile saranno messe a disposizione via web 30 milioni di dichiarazioni precompilate tra 730 e Unico. Dal 2 maggio, poi, i contribuenti interessati potranno procedere a modificarle o accettarle con la modalità «fai-da-te» o delegando un Caf o un professionista abilitato.
Quest’anno l’operazione precompilata 2016 interesserà una platea potenziale di 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, cui si aggiungono 10 milioni di contribuenti che compilano il modello Unico. Dunque, con le informazioni disponibili saranno di fatto predisposti circa 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico tutti precompilati. Un applicativo guiderà il contribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormente risponde al suo profilo. Per far questo, saranno posti anche alcuni quesiti specifici al contribuente in modo d’aver ben chiaro a quale dichiarazione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.
Un dato significativo, da cui restano escluse le sole spese sanitarie per i farmaci da banco, privi della prescrizione medica. Il varo del nuovo sistema, però, merita alcune spiegazione e qualche «istruzione per l’uso».
Che cosa succede il 15 aprile? Allo scoccare della data fatidica saranno disponibili online i due modelli in versione precompilata. Il lavoratore dipendente o il pensionato può accettare il modello 730 così com’è oppure può agevolmente modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente così com’è o modificato tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude così la partita con il Fisco.
E per chi compila l’Unico? Il contribuente che presenta il modello Unico precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio computer, dal 2 maggio al 30 settembre.
Come si accede al modulo? Occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell’Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l’App dell’Agenzia.
E per chi ha già il pin dell’Inps? In quel caso è previsto un accesso attraverso il sito dell’Istituto. Ma esiste un’altra opzione che rappresenta una novità assoluta. Si tratta di Spid, il nuovo «Sistema Pubblico di Identità Digitale», che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.
E per i farmaci? In farmacia, esistono scontrini parlanti (con indicazione del farmaco) e scontrini muti. Per non far trasmettere i dati sull’acquisto di un farmaco, sarà sufficiente non comunicare il proprio codice fiscale (presente sulla tessera sanitaria) al momento dell’emissione dello scontrino. Ma ciò non darà al contribuente il diritto alla detrazione.
Il lavoratore dipendente o il pensionato potrà accettare il modello 730 precompilato così come è oppure potrà modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio pc o delegando il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista.
In quest'ultimo caso il contribuente chiuderà la sua partita con il Fisco: infatti, i controlli documentali saranno effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si è affidato.
I coniugi possono unire le proprie dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730 congiunto direttamente online. Il contribuente che presenterà il modello Unico precompilato potrà modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio pc dal 2 maggio al 30 settembre.
La dichiarazione precompilata si basa sulle certificazioni dei sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Il modello contiene, inoltre, le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
Sono, inoltre, disponibili anche i dati trasmessi da altri soggetti, che riguardano alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, come, ad esempio, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, le spese funebri, quelle mediche e universitarie.
Per accedere al modello occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell'Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l'App dell'Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card / Cns. In questo caso, infatti, basta inserire la carta nel lettore e, previa registrazione, il sistema fornisce immediatamente al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline. Inoltre, anche quest'anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo dell'Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell'Istituto.
La quinta opzione è una novità assoluta. Si tratta di Spid, il nuovo Sistema pubblico di identità digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L'agenzia delle Entrate è tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire. Coloro che volessero optare per questo nuovo sistema dal 15 marzo scorso possono richiedere l'identità digitale Spid agli Identity Provider accreditati presso Agid. Inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema Noipa possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale Noipa. In alternativa a questa griglia di opzioni predisposte per accedere direttamente è comunque sempre possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l'assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.
Etichette:
15 aprile 2016,
730 2016,
Agenzia delle Entrate,
app Agenzia delle Entrate,
dichiarazione precompilata,
lavoratore dipendente,
online,
pensionato,
persone fisiche 2016,
UNICO 2016
sabato 26 marzo 2016
Dimissioni on line istruzioni e casi particolari
A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La compilazione del modello è semplice: bisogna inserire generalità di lavoratore e datore di lavoro, data inizio rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e relativa data di decorrenza. Va inviato alla casella PEC (Posta elettronica certificata) del datore di lavoro, attraverso le specifiche tecniche indicate nel decreto. Il lavoratore ha 7 giorni per revocare le dimissioni dal momento dell’invio, con le stesse modalità.
La pratica che si vuole combattere è quella delle dimissioni in bianco, che consiste nel far firmare al dipendente un foglio di dimissioni senza data, spesso proprio al momento nell’assunzione, che l’impresa può quindi utilizzare in qualsiasi momento. Il fenomeno, storicamente, riguarda le lavoratrici donne, per costringerle a dimettersi in caso di maternità.
Le dimissioni con formato esclusivamente digitale hanno data certa, è impossibile “preconfezionarle”. Dal 12 marzo, quindi, non sarà più possibile attuare dimissioni “forzate” perché il documento ha un codice identificativo e una data di trasmissione, che impediscono pratiche come quella delle dimissioni in bianco.
Le nuove norme non si applicano al lavoro domestico e alle dimissioni nelle sedi di cui all’articolo 2113, IV comma del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione. Le dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino restano da convalidare dal Ministero del Lavoro.
Le nuove norme non si applicano al lavoro domestico e alle dimissioni nelle sedi di cui all’articolo 2113, IV comma del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione. Le dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino restano da convalidare dal Ministero del Lavoro.
Chiarimenti e istruzioni operative per la presentazione delle dimissioni online, obbligatorie dal 12 marzo 2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito innanzitutto che il lavoratore può scegliere fra due opzioni:
inviare il modulo attraverso il sito del Ministero con PIN INPS dispositivo,
rivolgersi a un soggetto abilitato (CAF, patronati, professionisti).
Sul sito web ministeriali sono presenti a questo scopo videotutorial con tutte le indicazioni per il contribuente e per gli intermediari.
Si ricorda che l’obbligo di dimissioni telematiche riguarda solo il settore privato e non il pubblico impiego. Sono inoltre esclusi il lavoro domestico e le dimissioni o accordi conclusi in sede conciliativa. Utilizzano le nuove modalità di invio delle dimissioni anche gli assunti a tempo determinato, nel caso di dimissioni precedenti alla scadenza del contratto.
Nel caso in cui le dimissioni siano state presentate prima del 12 marzo ma abbiano effetto successivamente, non scatta la nuova procedura (si applicano le vecchie regole previste dalla legge 92/2012).
Il modulo di dimissioni è caratterizzato dalla data di trasmissione e da un codice identificativo: il lavoratore può revocarlo entro sette giorni. La consultazione della domanda di dimissioni telematiche è permessa solo al datore di lavoro e alla DTL (direzione territoriale del lavoro) competente.
Casi particolari
Se il lavoratore si ammala dopo aver dato le dimissioni, dovendo posticipare la data di chiusura del rapporto, ma sono già passati i sette giorni utili per correggere le dimissioni: il dipendente in questo caso non deve fare nulla e le dimissioni restano valide; sarà il datore di lavoro a calcolare la nuova data di fine rapporto e inserirla nella comunicazione.
In generale, è sempre possibile spostare la data di cessazione del rapporto, anche sulla base di semplici accordi fra dipendente e impresa, e non c’è bisogno di ritirare le dimissioni e inviare una nuova pratica: sarà sempre azienda a scrivere la data pattuita nella comunicazione di fine rapporto.
Esodi volontari sulla base di accordo sindacale aziendale: non trova applicazione la nuova procedura; tutti gli accordi raggiunti in sede extragiuziale sono validi e non prevedono l’obbligo di dimissioni telematiche.
La data da indicare nel modulo da compilare per le dimissioni on line, come emerge in una delle FAQ aggiornate dal Ministero del Lavoro, è quella di decorrenza delle dimissioni, ovvero quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto, la data da inserire sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Inoltre, sul preavviso, le FAQ aprono alla possibilità che la data indicata nel modulo sia discordante rispetto a quella di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Se il lavoratore non procede alla sottoscrizione della comunicazione entro 7 giorni dalla sua ricezione e non si presenta presso la Direzione Territoriale del Lavoro, del Centro per lʼImpiego o presso il datore di lavoro per sottoscrivere la ricevuta della “Comunicazione telematica di cessazione”, le dimissioni o la risoluzione del contratto sono da ritenersi nulle.
Un modulo di dimissioni volontarie specifico da inviare al Ministero del Lavoro tramite le Direzioni Territoriali del lavoro, Centri per l'impiego, Comuni, Sindacati o patronati, uguale per tutta Italia e redatto secondo le disposizioni del DL del 21 gennaio 2018.
Come funziona l'invio del modulo telematico? Il lavoratore/lavoratrice deve compilare il modulo dimissioni ed inviarlo online, utilizzando la seguente procedura:
A) Se possiede il PIN dispositivo INPS:
1) creando un proprio account sul portale www.ClicLavoro.it;
2) una volta creato l'account, accedere al portale www.lavoro.gov.it e nello specifico al form on-line per la trasmissione della comunicazione, oppure ad un modulo precedente inviato per la revoca;
3) Compilare il modulo dimissioni o risoluzione consensuale tramite PEC al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente.
B) Se non si possiede il PIN INPS, la trasmissione telematica del modulo dimissioni può essere eseguita rivolgendosi a: Patronati, Sindacati, Enti bilaterali; Commissioni di certificazione.
Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato PDF e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, dal seguente indirizzo dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it.
Etichette:
12 marzo 2016,
datore di lavoro,
delle dimissioni in bianco,
dimissioni on line,
dimissioni telematiche,
form on-line,
lavoratore dipendente,
Ministero del Lavoro,
settore privato
venerdì 25 marzo 2016
Legge n. 104, licenziamento legittimo per chi usa alcune ore per fini personali
Legittimo il licenziamento per il beneficiario dei permessi della legge 104 che utilizzi una parte del tempo non per assistere il congiunto malato ma per propri interessi, ovvero è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore, il quale, fruendo dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104 del 1992 e anche in assenza di un comportamento ambiguo, usufruisca solo parzialmente del tempo totale concesso per l'assistenza al parente. A dirlo è la sentenza 5574/16 della Corte di Cassazione, depositata il 22 marzo 2016.
La natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti e il ragionevole sospetto che il lavoratore ne abbia abusato, legittimano il ricorso al controllo occulto c.d. "difensivo" ad opera del datore di lavoro.
Ricordiamo che anche dopo la riforma del 2010, il lavoratore dipendente può chiedere i permessi retribuiti, come previsti dalla legge, solo a condizione che presti assistenza continuativa ed esclusiva ad un familiare disabile. Egli deve utilizzare tutto il giorno per sopperire alle esigenze del familiare bisognoso, non potendo invece adempiere, nello stesso tempo, anche solo in minima parte, ad necessità proprie.
Pertanto, chiunque utilizzi i permessi mensili per scopi personali o comunque estranei a quelli per i quali sono stati concessi (appunto l’assistenza al parente), manifesta disinteresse verso le esigenze aziendali e verso i principi di correttezza e buona fede previsti dal contratto di lavoro.
Con una importante sentenza, la Cassazione ha ribadito un interessante principio in tema di licenziamento disciplinare, affermando che deve ritenersi legittimo il recesso datoriale a fronte della condotta di un dipendente che, autorizzato a fruire dei permessi per l’assistenza al familiare disabile, a fronte di 24 ore di permessi retribuiti concessi, tenga una condotta compatibile con le motivazioni assistenziali poste a sostegno della richiesta solo per poche ore rispetto al tempo totale; ed invero, tale condotta, dimostrando un sostanziale disinteresse del lavoratore per le esigenze aziendali, è idonea ad integrare una grave.
Non serve a giustificare il fatto di aver assolto, anche solo in parte, all’obbligo dell’assistenza del familiare con l’handicap. Questo aspetto – si legge in sentenza – non connota di minore gravità la condotta del dipendente “bugiardo”. Il licenziamento è ugualmente valido. La condotta di chi utilizzi anche solo alcune delle ore dei permessi per scopi personali è – secondo la Corte – oggettivamente grave, tale da determinare nel datore di lavoro la perdita di fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il licenziamento senza preavviso (cosiddetto licenziamento per giusta causa).
In verità, nella vicenda, il lavoratore si era limitato a fare assistenza al familiare solo per 4 ore e 13 minuti al giorno, pari al 17,5% del tempo totale. Sembra essere proprio questo l’elemento che più pesi nella valutazione dei giudici sulla legittimità del licenziamento, facendo quasi ritenere che una assistenza più intensa avrebbe evitato tanti problemi al lavoratore. La Corte, insomma, sottolinea, nel caso di specie, soprattutto l’irregolarità, sia in termini di fascia oraria, sia in termini di durata della permanenza presso il familiare. Quattro ore – pari a tutta la mattinata – vengono ritenute del tutto insufficienti per adempiere ai propri obblighi. Sarebbe stata necessaria una maggiore presenza.
Una condotta di abuso a cui il lavoratore aveva fatto ricorso e che aveva considerato, quindi, legittimo il recesso datoriale per giusta causa. La tesi del Giudice di primo grado era stata fatta poi propria anche dalla Corte d'appello, a cui il lavoratore si era rivolto. Per il Giudice di secondo grado, in particolare, la sanzione irrogata doveva ritenersi “proporzionata all'evidente intenzionalità della condotta e alla natura della stessa, indicativa di un sostanziale e reiterato disinteresse del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali e dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che potesse rilevare in senso contrario, stante l'idoneità della condotta a ledere il rapporto fiduciario, la sussistenza di un marginale assolvimento dell'obbligo assistenziale”.
Nel valutare i motivi di ricorso del lavoratore licenziato, tutti respinti, la Cassazione si è concentrata in particolare sul rilievo secondo cui in appello sarebbe stato trascurato il fatto che il dipendente non aveva avuto alcuna intenzione di non prestare assistenza al familiare, essendosi anzi regolarmente recato da lui e non essendosi allontanato dalla propria abitazione per momenti di svago o per andare a svolgere altre attività lavorativa, con ciò violando il disposto degli articoli 1175, 1375 e 2119 del codice civile. Secondo il ricorrente, in buona sostanza, la condotta da lui posta in essere, qualora fosse “suscettibile, per ipotesi, di rilievo disciplinare, non poteva certamente, in assenza di un consapevole intento elusivo, condurre all'applicazione della sanzione espulsiva”.
Una censura a cui per i giudici la sentenza di appello si sottrae dal momento che la sussistenza dei requisiti per la concessione dei permessi e la valutazione della condotta successiva del tenuta del lavoratore che li ha ottenuti restano due elementi distinti, “ben potendo il datore di lavoro procedere a una propria autonoma valutazione di tale condotta nell'ottica del rispetto del canone di buona fede che presiede all'esecuzione del contratto di lavoro”. In questo contesto il fatto che il lavoratore abbia tenuta una condotta compatibile con le motivazioni assistenziali alla base delle legge non incide sulla giusta causa di recesso datoriale, “risultando dagli indici di fatto accertati nella sentenza impugnata, sia relativi alla percentuale del tempo destinato all'attività di assistenza rispetto a quella totale dei permessi, sia relativi ad altre modalità temporali in cui tale attività risulta prestata” la presenza di “un evidente, quanto anch'essa incontestata irregolarità sia in termini di fascia oraria, sia in termini di durata della permanenza”.
In conclusione l'uso improprio del permesso per l'assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Iscriviti a:
Post (Atom)