domenica 25 novembre 2012

Lavoro autonomo dove candidarsi per cercare lavoro

Freelancer è un portale che sfrutta il meccanismo delle aste e che prende essenzialmente in considerazione attività relative all’Information Technology oltre a traduzioni e servizi relativi alla gestione di attività commerciali. Il sistema delle aste tende a sfavorire chi punta a massimizzare i guadagni su ogni progetto eseguito. Quindi Freelance, è il lavoro che si trova all'asta online.

Freelancer.com è il più grande mercato di outsourcing del mondo, che dà nuovi strumenti a imprenditori e piccole imprese in tutto il mondo.

Vediamo un esempio l'azienda che ha intenzione di cambiare vuole la propria immagine pubblica un annuncio con le proprie esigenze e il budget a disposizione. E dopo poco tempo arrivano proposte dettagliate di professionisti, che specificano contenuti, costi e tempistiche di realizzazione. Il passaggio successivo dell'azienda, che potrà scegliere il professionista più adatto, anche in base a quanto raccontano di lui gli altri iscritti alla community, e commissionargli il lavoro, che verrà saldato a missione compiuta. E' quanto avviene su Freelancer.com, piattaforma di outsourcing e crowdsourcing dedicata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro autonomo.

E' arrivata in Italia Freelancer, e punta a creare in sei mesi 50.000 nuovi imprenditori nel Paese la piattaforma con gli oltre 2,4 milioni di progetti inseriti dalla sua creazione offre una soluzione concreta sia a chi sta cercando un lavoro o un modo per integrare le proprie entrate, sia alle aziende che necessitano professionisti qualificati, flessibili e a costi ridotti.

Il portale punta a crescere di pari passo con la tendenza delle aziende a esternalizzare quote crescenti del loro lavoro, con l'obiettivo di trasformare i costi fissi in variabili, strettamente legati alle esigenze del momento e all'andamento congiunturale.

In Italia si è partiti con 21mila iscritti, di cui 4.500 aziende, e 17mila progetti inseriti per un valore di 1,23 milioni di dollari) è legato al suo stretto legame con il mondo emergente dei social media e della capacità di identificare per categorie precise le esigenze di lavoro e le competenze professionali degli utenti (le principali sono Websites, IT & Software, Mobile Phones & Computing e Writing & Content).

Il primo passo per lavorare con Freelancer.com è e collegarsi ed iscriversi al sito http://www.freelancer.com/, appena si è dentro al sito si notano molte categorie di lavoro, quelli più richiesti sono traduttore, webdesigner o un programmatore. Il sito contiene molte categorie di lavoro ed all’interno di ogni categoria ci sono tutte le richieste dei clienti, con la data di scadenza e i soldi che vorrebbero spendere per il lavoro. Per ogni lavoro parte un’asta di persone che si propongono per soddisfare il cliente, che poi sceglierà il prezzo migliore.

Simile spirito lavorativo lo si trova con oDesk  nquadrata soprattutto sui piccoli lavori e con una prevalenza di annunci in campo informatico. In Italia si è messa in luce Starbytes, iniziativa rivolta a neolaureati in discipline informatiche e telecomunicazioni, creativi, professionisti del settore ed esperti di tecnologie digitali.

Contributi 2013 ricongiunzione da INPDAP a INPS

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. In Italia i lavoratori, dal 1979 è possibile ricongiungere in un solo fondo i contributi versati a diverse casse previdenziali.

I contributi in questione possono riferirsi all’assicurazione generale obbligatoria o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (gestite dall’Inps) o riferibili all’assicurazione generale vincolante per i lavoratori.

La manovra del governo ha dimenticato la ricongiunzione dei contributi, che rimangono a titolo oneroso. Il decreto legge tuttavia, prevede delle novità in materia di totalizzazione, abolendo il requisito minimo dei tre anni di contributi, prima necessari per effettuare questa operazione nella singola gestione. In questo modo, la totalizzazione risulta più accessibile rispetto alla ricongiunzione. Se questa opzione non comporta oneri diretti, va ricordato che l'assegno di norma è più leggero. In generale, poi, non ci sono limiti: ciascun lavoratore può accedere all'una o all'altra opzione.

Stabilito che, tutti i periodi contribuitivi valgono ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione, resta inteso, che, in molti casi, può risultare conveniente riunire la propria posizione contributiva presso un solo ente. I periodi ricongiunti verranno infatti adoperati come se provenissero dal fondo in cui sono stati unificati e pertanto, daranno diritto alla pensione in funzione dei requisiti previsti dal fondo medesimo.

Ricordiamo che questo procedimento era a carico delle gestioni, e quindi totalmente gratuita per gli iscritti, che avevano l’onere di trasferire nel Fondo i contributi riguardanti i periodi ricongiunti, oltre agli interessi (ad un tasso annuo pari al 4,50 per cento).

Dal 1 Luglio 2010 la legge è cambiata mentre prima prevedeva che la ricongiunzione dei contributi previdenziali da Inpdap (ente previdenziale dei dipendenti della pubblica amministrazione) a Inps divenisse onerosa. Onerosa sta a significare che chi vuole cumulare nell’Inps i propri contributi, avendo versato inizialmente a Inpdap e successivamente all’Inps, deve versarli nuovamente e con interessi.

In molti speravano che il decreto Salva Italia sanasse questa situazione di iniquità. La nuova manovra invece non ha affrontato il problema. Le uniche modifiche riguardano la soluzione alternativa alla ricongiunzione, ossia la totalizzazione. Per capire se sia conveniente una soluzione piuttosto che un'altra occorre valutare caso per caso. Con il passaggio dalla ricongiunzione a titolo gratuito a quella a pagamento si è voluto evitare che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico aggirassero l'ostacolo dell'innalzamento dell'età pensionabile prevista per la loro categoria (61 anni dal 2010 e 65 anni dal 2012, ora divenuti 66 per effetto del decreto legge 201/2011, in legge 214) trasferendo i propri contributi all'Inps. Con questa mossa l'Istituto avrebbe pagato la pensione al compimento del 60esimo anno di età.

Quindi ai lavoratori che hanno versato i contributi previdenziali in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali – e ai quali ora si chiedono migliaia di euro per la ricongiunzione contributiva - l’unica soluzione accettabile è quella di optare per la totalizzazione, acquisendo gratuitamente il diritto ad un’unica pensione di vecchiaia o di anzianità, seppure rinunciando ai vantaggi ai fini pensionistici che avrebbe comportato il ricongiungimento, gratuito fino al 2010 ma ormai un miraggio per tutti visti i costi stellari.

La ricongiunzione dei contributi previdenziali di casse diverse a pagamento è considerata uno scandalo da molti, ma non dal Ministro Elsa Fornero, che difende la legge 122/2010 sostenendo che «l’imposizione di un onere risponde a criteri di equità tra le categorie».

La totalizzazione rappresenta una soluzione diversa dalla ricongiunzione dei contributi, in primo luogo perché la totalizzazione risulta completamente gratuita, mentre la ricongiunzione può arrivare a costare anche molto caro. In questo caso, però, i contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.
Un'alternativa alla ricongiunzione è la totalizzazione (Dlgs 42/06) che con la manovra Monti è stata estesa a tutti i periodi contributivi compresi quelli inferiore a tre anni. Le gestioni previdenziali interessate dalla totalizzazione, ciascuna per la parte di propria competenza, determineranno il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione sulla base della disciplina del sistema contributivo puro (Dlgs 180/97). Come hanno spiegato Inps e Inpdap, se il lavoratore che effettua la totalizzazione ha già maturato in una delle gestioni previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto a una pensione autonoma, questo pro quota di pensione sarà calcolato con il sistema di computo previsto nella gestione (retributivo o misto) e, pertanto, non necessariamente con il sistema contributivo.

Della cosiddetta totalizzazione dei contributi possono beneficiare lavoratori dipendenti, autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, liberi professionisti, ma soprattutto lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata.

gli autonomi possono sommare i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’INPS come lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;

chi ha lavorato all’estero può sommare i contributi versati in paesi dell’Unione Europea o convenzionati con
quelli versati all’INPS;

gli occupati in data successiva al 31.12.1995 possono sommare i contributi INPS con quelli di due o più gestioni;

possono totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione i titolari di posizione assicurativa all’INPGI e all’INPS per altra attività lavorativa subordinata;

chi ha effettuato versamenti all’INPS e all’ENPAL può godere della totalizzatone prevista dalla convenzione stipulata tra i due Enti.

Comunque per richiedere la totalizzazione è necessario: un’anzianità contributiva pari ad almeno tre anni, tranne per i contributivi esteri che però devono rispettare il minimale di contribuzione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali;

non aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;

non essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.

sabato 24 novembre 2012

Lavorare durante le festività 2012 la retribuzione

Come tutti gli anni in questo periodo dove si avvicinano le festività per i lavoratori d'altro canto arrivano dalle agenzie per il lavoro le offerte della grande distribuzione per gli impieghi legati al momento caldo che parte con il Natale e finisce con l'anno nuovo e la Befana. Si cercano in questo periodo di feste soprattutto commessi, magazzinieri, responsabili di negozio, addetti ai banchi di gastronomia in genere. I contratti generalmente sono a tempo determinato o con prestazione occasionale, ma a volte, e soprattutto se ha “retto” il mercato e le sue richieste sono state soddisfacenti, si possono poi trasformare a contratto a tempo indeterminato.

Vediamo l’aspetto retributivo durante il periodo delle festività. Il lavoratore dipendente, esso ha diritto alla retribuzione per i giorni di festività goduti come riposo. Nel caso in cui presta invece il lavoro festivo ha diritto alla retribuzione con una percentuale di maggiorazione. Il lavoratore subordinato ha diritto a giorni di riposo dalla propria attività lavorativa, dallo svolgimento del proprio orario di lavoro contrattuale. Sono riposi previsti dalla legge. Oltre alle ferie, ai permessi e agli altri casi di riposo, il lavoratore ha diritto anche a fruire della sospensione dal lavoro durante le festività. Il lavoratore durante queste ricorrenze festive, ha diritto ad astenersi dal lavoro ed a ricevere la retribuzione per tali giornate. Il diritto al riposo nei giorni festivi non è considerato dall’ordinamento assoluto, poiché non è espressamente sancito dalla Costituzione accanto al diritto al riposo settimanale e alle ferie che sono  previsti dall’art. 36 Costituzione.

Analizziamo i casi più rilevanti di lavoro durante il periodo delle festività. Nel caso in cui una festività cade in un giorno della settimana previsto come lavorativo, il lavoratore ha diritto ad esimersi dal lavoro percependo la relativa retribuzione, salvo diverso accordo con il datore di lavoro o diversa previsione del contratto collettivo nazionale di riferimento. In relazione alla retribuzione occorre distinguere se la paga prevista è fissa oppure varia in base al numero di ore effettivamente lavorate nell’arco del mese di riferimento. Nel primo caso il lavoratore riceverà lo stesso stipendio e quindi la giornata festiva non lavorata non dovrà essere decurtata. Nel secondo caso, invece, il giorno festivo dovrà essere retribuito, per cui il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione oltre che per le ore di lavoro effettivamente prestate anche per le ore che avrebbe lavorato durante la giornata festiva. Occorre distinguere tra lavoratori pagati a stipendio fisso e lavoratori pagati a ore anche nel caso in cui la festività cade nel giorno di riposo infrasettimanale. Nel primo caso, infatti, non si percepisce alcuna retribuzione aggiuntiva, nel secondo caso invece la festività deve essere pagata in aggiunta alla retribuzione relativa alle ore effettivamente lavorate.

La retribuzione durante le festività è differente a seconda che il lavoratore non presti la propria attività godendo quindi del riposo o che invece lavori. Qualora il lavoratore goda della festività, è necessario distinguere ulteriormente:
i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera: quindi il compenso dovuto mensilmente rimane inalterato a prescindere dai giorni festivi che ricorrono nello stesso mese;

i lavoratori pagati a ore con busta paga hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio e riproporzionata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro (o 1/5 nel caso di adozione della settimana corta)
I lavoratori che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una maggiorazione del compenso. Tale maggiorazione è di regola stabilita dai CCNL.

La retribuzione per il giorno di festività non lavorato, e quindi goduto come riposo, è calcolata in maniera differente tra i lavoratori retribuiti in maniera stabile e quelli retribuiti invece ad ore in busta paga. Ai primi spetta la normale retribuzione. Di fatto la retribuzione mensile rimane inalterata, in quanto calcolata su tutte le giornate lavorative del mese, e la festività retribuita come un giorno lavorato, quindi non riduce il numero di giorni retribuiti. La retribuzione è quella globale di fatto, vale a dire tutti gli elementi retributivi percepiti con continuità nel tempo.
Ai lavoratori che sono retribuiti ad ore spetta per la giornata di festività la retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro.
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