venerdì 10 maggio 2013

Bce: subito le riforme sul lavoro


Sull’Eurozona pesano ancora rischi sulla crescita e per questo i banchieri centrali di Francoforte giudicano «fondamentale» proseguire nell’attuazione delle riforme strutturali. Nel bollettino di maggio della Bce si punta il faro in particolare sull’Italia, unico paese della periferia nel quale «la competitività non è migliorata dal 2008». Mentre la Bce nota che in alcuni paesi europei, come l’Irlanda, Spagna e Portogallo, dove in precedenza «i costi del lavoro erano andati aumentando a ritmi superiori a quelli medi europei», a partire dal 2008 invece «è in atto un processo di aggiustamento della competitività» del costo del lavoro.

La riforma del mercato del lavoro in atto in Italia - così come i provvedimenti adottati nello stesso campo da Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna - contempla «alcuni importanti provvedimenti volti ad accrescere la flessibilità delle strutture di negoziazione salariale e degli orari di lavoro, e a ridurre un’eccessiva tutela del posto di lavoro». Si tratta di misure che rappresentano «i primi passi verso il miglioramento delle dinamiche del mercato del lavoro e della competitività in questi paesi, e nell’area dell’euro nel suo insieme». In Italia la competitività di costo del lavoro «non è migliorata dal 2008», si legge nel bollettino della Bce, la quale rileva che già in alcuni paesi europei dal 2008 «è in atto un processo di aggiustamento della competitività, dove in precedenza i costi del lavoro erano andati aumentando in modo persistente e significativo e ritmi superiori a quelli medi europei».

I miglioramenti ottenuti con gli interventi dei governi sono «nel complesso incoraggianti», ma sul fronte delle riforme strutturali «sono necessari ulteriori sforzi».

Intanto, notizie cattive sul fronte dei prestiti bancari: si è registrata un’ulteriore stretta in Italia a marzo 2013, quando - si legge nella rilevazione periodica di Bankitalia - i prestiti delle banche al settore privato hanno registrato una contrazione su base annua dell’1,6 per cento (1,4 per cento a febbraio). I prestiti alle famiglie sono scesi dello 0,8 per cento sui dodici mesi (-0,7 per cento a febbraio); quelli alle società non finanziarie sono diminuiti del 2,8 per cento (-2,7 per cento a febbraio).
 

domenica 5 maggio 2013

Inps circolare 48 del 2013, calcolo mensile per il voucher figli


L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’assegnazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Come già scritto nell’articolo che le mamme possono avere un voucher di 300 euro , il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Adesso analizziamo il calcolo mensile per l’importo dovuto.
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

È opportuno per datori e lavoratrici interessate, conoscere i dettagli del beneficio e della procedura d'accesso.

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, introduce per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per acquistare servizi di baby sitting, o un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da usare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Il decreto del 22 dicembre 2012 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Economia, ha definito i criteri di accesso e le modalità d'uso del contributo. L'erogazione terrà conto (articolo 10) del limite di spesa di 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

La circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013 ha indicato le modalità e la tempistica dell'accesso alla prestazione, che la madre lavoratrice potrà ottenere presentando domanda, esclusivamente con modalità telematiche, allo stesso Istituto di previdenza.

L'aiuto previsto per le madri lavoratrici consiste nella corresponsione di voucher per acquistare servizi di baby-sitting o di un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Questi contributi sono utilizzabili in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 151/2011.


Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Al beneficio possono accedere solo le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, con riferimento ai bambini già nati (o entrati in famiglia, in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la gestione separata, sono destinatarie della tutela tutte le lavoratrici, comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte a un'altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, e dunque tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte a un'altra gestione, come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

In caso di parto plurimo, la lavoratrice madre può presentare una domanda per ciascun figlio, anche come gestante che, in caso di gravidanza gemellare, potrà presentare domanda per ogni nascituro, purché per ciascun figlio ricorrano i requisiti previsti. Quanto, invece, alla partecipazione alla spesa per l'asilo nido, il contributo è devoluto direttamente alla struttura, pubblica o privata, che intendendo aderire alla misura, sarà iscritta in un registro ad hoc, consultabile dalle lavoratrici interessate. Per l'iscrizione al registro le strutture scolastiche devono accreditarsi presso l'Inps, di Pin dispositivo (che si differenzia dal Pin «online», il cui rilascio avviene senza che l'utente si sia recato in sede per farsi riconoscere di persona o abbia inviato copia del documento di riconoscimento) e presentando la domanda telematica all'Istituto.

Dall'Aspi allo smaltimento ferie, tutti i chiarimenti sulla riforma del lavoro Fornero

Tante le delucidazioni sulla riforma del lavoro emerse durante l'ottava edizione del Forum Lavoro del Sole 24 ore.

Niente sanzioni sulla detassazione dei premi di produttività, inserimento tra le somme agevolate dello smaltimento ferie connesso a risultati quantitativi o di efficientamento aziendale, nessun accertamento sul lavoro accessorio se si limita a 2mila euro il compenso del committente, sede legale delle aziende come parametro per l'individuazione delle norme in materia di apprendistato da applicare negli accertamenti sulle realtà multilocalizzate. Ecco alcuni chiarimenti emersi durante l'ottava edizione del Forum lavoro, l'evento organizzato dal Sole 24 Ore, dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi di categoria.

L'edizione 2013, che ha visto 100 sedi collegate e 4.500 utenti che hanno seguito l'evento in streaming, è stata l'occasione per approfondire i contenuti della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro. Sono emerse perplessità sulla forte rigidità in entrata, e sul peso eccessivo con cui la burocrazia zavorra i principali istituti giuslavoristici, una burocrazia che la stessa legge 92 – secondo i consulenti – ha ulteriormente aumentato.

Dieci sono state le relazioni che hanno permesso di analizzare tutti i principali aspetti di attualità relativi alle questioni di lavoro: dalle regole per detassare i salari di produttività, ai nuovi contratti flessibili previsti dalla legge Fornero, dal nuovo articolo 18 sui licenziamenti nelle imprese con più di 15 dipendenti alla disciplina sulla solidarietà negli appalti.

Collegandosi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/forumlavoro è ancora possibile vedere la registrazione del convegno, consultare gli articoli di approfondimento su Aspi, apprendistato, contratti a termine, lavoro accessorio, tirocini e responsabilità solidale negli appalti. In più, sempre nel minisito dedicato al Forum Lavoro 2013, si possono consultare le risposte fornite dagli esperti della Fondazione studi dei consulenti del lavoro ai quesiti inviati dai lettori.
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