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giovedì 2 marzo 2017

Contributi INPS per assistenza anziani e disabili



E’ stata prorogata al 2016 l’iniziativa Home Care Premium, il bonus erogato dall’INPS a coloro che assistono un familiare anziano o disabile. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare.  Il programma è limitato ai dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che contribuiscono alla gestione con lo 0,35% sulle retribuzioni dei lavoratori in servizio e con lo 0,15% versato su base volontaria dei pensionati oltre che dagli interessi su prestiti e mutui concessi agli iscritti.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica a partire dal 1° marzo sino al 30 marzo 2017. Il beneficio si rivolge ai dipendenti, pensionati e loro familiari iscritti presso la gestione pubblica.

Ecco quali sono le principali informazioni da tenere in considerazione.

L’INPS offre  la possibilità  ai dipendenti e pensionati pubblici di usufruire di un aiuto nell'assistenza domiciliare alle persone anziane o non autosufficienti . E' stato pubblicato in fatti il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium – Si tratta di un progetto di Assistenza Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti.

L’Home Care Premium prevede il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che vogliano prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. Il beneficio ha la durata di 18 mesi e potrà riguardare 30 mila persone.

La misura del contributo che verrà erogato dall'INPS dipende dall'ISEE familiare e dalla disabilità del soggetto da assistere. E' compreso tra 1.050 euro mensili per un soggetto con disabilità gravisissima e ISEE sotto gli 8mila euro ad un minimo di 50 euro per disabilità grave con ISEE oltre i 40 mila euro. La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017.

Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 27 aprile 2017 ore12.00, sarà possibile presentare nuove domande, sia per coloro che non hanno già presentato domanda entro il 30 marzo 2017 sia, solo in caso di aggravamento, per gli idonei che hanno già presentato domanda entro i predetti termini. Le nuove domande accolte comporteranno l’aggiornamento della graduatoria degli idonei e saranno ammesse in graduatoria il trentesimo giorno a decorrere dalla data di presentazione. La graduatoria verrà aggiornata il primo giorno lavorativo di ogni mese e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.

 Il programma di assistenza durerà dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018 (18 mesi) e selezionerà 30mila beneficiari sulla base di una graduatoria che sarà pubblicata il prossimo 20 aprile ordinata in funzione della gravità della disabilità dell'ISEE e dell'età anagrafica del richiedente. Per accedere al piano gli interessati dovranno produrre esclusivamente domanda telematica all'Inps dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 31 marzo 2017. Prima di trasmettere la domanda il richiedente dovrà presentare o assicurarsi che il CAF abbia presentato presso l’Inps la DSU relativa che attesti l'ISEE del richiedente la prestazione.

Bonus assistenza anziani e disabili: come funziona?

Il bonus erogato a favore di chi assiste anziani e disabili prevede un contributo che oscilla tra un minimo di 400 euro al mese ed un massimo di 1200 euro al mese.

L’importo del contributo assistenziale mensile può subire variazioni in base all’ISEE del richiedente e ad un punteggio che indica il grado di autosufficienza del soggetto beneficiario.
La somma massima di 1200 euro è prevista per i casi in cui i redditi annuali siano inferiori agli 8000 euro annui.

Il bando dispone poi l’assegnazione di un trattamento integrativo che può arrivare fino a un massimo di 2400 euro, importo che, in ogni caso viene concesso in base allo specifico percorso assistenziale che il beneficiario deve seguire.

Bonus assistenza anziani e disabili: beneficiari
Il progetto Home Care Premium è un bonus destinato a dipendenti e pensionati pubblici che sono in condizioni di non autosufficienza o che assistono in casa persone non autosufficienti o con disabilità grave.

Il bonus può, quindi, essere richiesto dai soli dipendenti e pensionati pubblici per se stessi e per i familiari conviventi o di primo grado non autosufficienti (anziani o disabili che siano).


venerdì 4 marzo 2016

ASDI: istruzioni dell’INPS per come inviare le richieste


La circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016 fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi).

L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita  e ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che:

già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata;

siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;

appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

L’assegno di disoccupazione, ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Naspi, che abbiano fruito di tale prestazione per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in una determinata situazione e condizione economica di bisogno.

La circolare  specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:

Servizi online del sito web istituzionale, con Pin dispositivo;

Contact center;

Patronato.

Quindi, gli aventi diritto devono presentare domanda esclusivamente in via telematica e le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione delle istruzioni INPS, il termine decorre dal 3 marzo 2016.

Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione; saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego.

Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si ricorda che la validità di ogni DSU ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Riassumendo l’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;

essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;

essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero

avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;

non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

La prestazione, decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

La durata, è soggetta ad un limite temporale: i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI.

In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.

L’importo dell’ASDI, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita; nel caso in cui l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.

La misura è soggetta ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo dell’assegno non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo massimo dell’assegno sociale, per l'anno 2015, è pari a euro 448,52, che viene incrementato in presenza di figli a carico.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.

Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.

domenica 5 maggio 2013

Inps circolare 48 del 2013, calcolo mensile per il voucher figli


L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’assegnazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Come già scritto nell’articolo che le mamme possono avere un voucher di 300 euro , il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Adesso analizziamo il calcolo mensile per l’importo dovuto.
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

È opportuno per datori e lavoratrici interessate, conoscere i dettagli del beneficio e della procedura d'accesso.

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, introduce per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per acquistare servizi di baby sitting, o un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da usare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Il decreto del 22 dicembre 2012 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Economia, ha definito i criteri di accesso e le modalità d'uso del contributo. L'erogazione terrà conto (articolo 10) del limite di spesa di 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

La circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013 ha indicato le modalità e la tempistica dell'accesso alla prestazione, che la madre lavoratrice potrà ottenere presentando domanda, esclusivamente con modalità telematiche, allo stesso Istituto di previdenza.

L'aiuto previsto per le madri lavoratrici consiste nella corresponsione di voucher per acquistare servizi di baby-sitting o di un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Questi contributi sono utilizzabili in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 151/2011.


Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Al beneficio possono accedere solo le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, con riferimento ai bambini già nati (o entrati in famiglia, in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la gestione separata, sono destinatarie della tutela tutte le lavoratrici, comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte a un'altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, e dunque tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte a un'altra gestione, come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

In caso di parto plurimo, la lavoratrice madre può presentare una domanda per ciascun figlio, anche come gestante che, in caso di gravidanza gemellare, potrà presentare domanda per ogni nascituro, purché per ciascun figlio ricorrano i requisiti previsti. Quanto, invece, alla partecipazione alla spesa per l'asilo nido, il contributo è devoluto direttamente alla struttura, pubblica o privata, che intendendo aderire alla misura, sarà iscritta in un registro ad hoc, consultabile dalle lavoratrici interessate. Per l'iscrizione al registro le strutture scolastiche devono accreditarsi presso l'Inps, di Pin dispositivo (che si differenzia dal Pin «online», il cui rilascio avviene senza che l'utente si sia recato in sede per farsi riconoscere di persona o abbia inviato copia del documento di riconoscimento) e presentando la domanda telematica all'Istituto.

giovedì 28 marzo 2013

Tfr per il 2013, domande telematiche per le aziende


Nuove modalità telematiche per la domanda di erogazione diretta del Tfr a carico del Fondo di tesoreria gestito dall'Inps. E’ quanto ha spiegato l’Inps con la circolare n. 21 del 2013.

Nella circolare l'Inps ha precisato che per la "trasmissione della dichiarazione di incapienza mediante modalità telematica" è previsto un periodo transitorio di sperimentazione della durata di 180 giorni a partire dal 7 febbraio, data di pubblicazione della circolare.

Durante questo periodo i soggetti interessati (datore di lavoro ovvero dipendente delegato dallo stesso; i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; e i  responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell'azienda in sostituzione del datore di lavoro) potranno inviare le domande anche con il vecchio metodo, cioè con i modelli cartacei FTES01/02/03.

Sempre entro 180 giorni gli operatori Inps provvederanno a inserire manualmente nel sistema telematico le domande presentate su carta.

L’ente di previdenza ha precisato che la trasmissione della dichiarazione di incapienza da parte dell’azienda dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:
- accedendo al sito internet WWW.INPS.IT alla sezione “Servizi on line – Per tipologia di utente” “Aziende, consulenti e professionisti – Domanda Fondo Tesoreria”.
- inviando un file telematico XML. Per la trasmissione dei dati da parte delle aziende sarà possibile procedere tramite invio FTP in formato XML; le specifiche tecniche per la trasmissione e i parametri di configurazione per la connessione FTP possono essere richiesti alla seguente casella di posta: Info.FondoTesoreria@inps.it.

Il Contact Center Multicanale Inps Inail, raggiungibile al numero 803 164 da rete fissa ed al numero 06.164.164 da rete mobile, provvederà a fornire, a richiesta, esclusivamente supporto informativo per il corretto utilizzo del servizio web.

L’identificazione del soggetto per l’accesso alla trasmissione della dichiarazione di incapienza avverrà tramite PIN.
Il flusso delle domande telematiche viene memorizzato in un data-base centralizzato. Dal data-base le domande transitano, in maniera automatica ed in relazione al codice di avviamento postale dei lavoratori interessati dall’erogazione, alle Sedi che gestcono i pagamenti.

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