lunedì 13 aprile 2015

Jobs Act: le novità del mercato del lavoro per il 2015



Conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro, le novità più importanti riguardano l'allargamento dei diritti ad indennità economiche  e a permessi dal lavoro nei periodi di maternità /paternità.

Ad esempio:
in caso di parto anticipato i giorni di congedo non goduti possono essere fruiti successivamente anche oltre il limite complessivo di cinque mesi previsti dopo il parto dalla normativa attualmente in vigore;

Inoltre in caso di ricovero del neonato  in ospedale nel periodo di congedo della madre può chiedere la sospesone del congedo stesso per usufruirne al momento del a dimissione del bambino;

l'indennità di maternità è corrisposta anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave o cessazione di attività dell'azienda o scadenza del termine del contratto di lavoro (art. 54 Comma 3 Dlgs.151/2001;

il congedo di paternità può essere usufruito anche nel caso di madri lavoratrici autonome , imprenditrici agricole, coltivatrici con le stesse modalità ora previste  per le lavoratrici dipendenti e  da padri lavoratori autonomi, liberi professionisti;

il diritto di assentarsi  per congedo parentale previsto all'art 32 del dl 151 si amplia dagli attuali 8 ai primi 12 anni di vita del figlio. l'indennità del 30% della retribuzione è assicurata per i congedi entro i sei , non più tre anni di vita del figlio , che arrivano a 8 in caso delle retribuzioni più basse .

In materia di sostegno al telelavoro il decreto prevede che il numero di lavoratori ammessi al telelavoro in ragione di esigenze di cure parentali resti escluso dai limiti numerici cui è sottoposta l'azienda datrice di lavoro  per alcune normative particolari.

Viene anche introdotto un congedo  retribuito  fino a tre mesi,  e valido per il conteggio dell'anzianità e delle ferie, in caso di misure di protezione della donna  dalla violenza di genere.

I punti importantissimi per il riordino delle tipologie contrattuali.

A partire dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.

Vengono confermate le seguenti tipologie:

Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.

Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%).

Contratto a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.

Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.

Apprendistato. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell'ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull'alternanza scuola-lavoro.

Tempo parziale. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto).

Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

SI fermano le stipule dei nuovi contratti di collaborazione dalla data di entrata in vigore del d.lgs. e trasformazione in lavoro dipendente dal 1 gennaio 2016.

A far data dal 1° gennaio 2016 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno quindi trasformarsi in rapporti di lavoro subordinato ad eccezione per:

a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, tale normativa non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017.

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione, a condizione che:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.



giovedì 9 aprile 2015

Pensioni: i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2016



A decorrere dal 1° gennaio  2016, i requisiti di  accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di età anagrafica e di anzianità di 0,3 unità.

Aumentano dal 2016 i requisiti per andare in pensione, in attuazione dell’adeguamento alle speranze di vita, con quattro mesi in più di età e un adeguamento di 0,3 punti per chi ancora si ritira con il sistema delle quote: la circolare INPS 63 del 20 marzo 2015 spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le pensioni delle varie categorie di lavoratori (uomini o donne, dipendenti o autonomi). Il riferimento normativo è il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12, comma 12 bis, del decreto legge 7/2010. Vediamo con precisione come si alza dal primo gennaio 2016 l’età pensionabile per le pensioni di vecchiaia, di anzianità, e per la pensione anticipata.

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) -  requisito anagrafico
a) Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:


Anno Età pensionabile
Anno 2016 65 anni  e 7 mesi
Anno 2017 65 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


b)      Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni e 1 mese
Anno 2017 66 anni e 1 mese
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 c)  Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Anno                     Età pensionabile
Anno 2016           66 anni  e 7 mesi
Anno 2017           66 anni  e 7 mesi
Anno 2018          66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 Anno                   Età pensionabile
Anno 2016           66 anni  e 7 mesi
Anno 2017           66 anni  e 7 mesi
Anno 2018          66 anni  e 7 mesi
Dall'anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

In base alla circolare 63/2015, l'Inps aumenta i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, non solo gli anni di contribuzione ma anche l'età anagrafica per raggiungere la soglia di pensionamento. Ecco nel dettaglio quali sono i requisiti di accesso alla pensione anticipata a partire dal 1 gennaio 2016 e le informazioni utili sull'età anagrafica necessaria e anni di contributi da maturare per l'accesso al trattamento pensionistico. Attenzione alle differenze tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia a partire dal 1 gennaio 2016 per chi sceglie il sistema contributivo e il diverso importo dell'assegno previdenziale richiesto. È di oggi 27 marzo 2015 la notizia che comunque le penalizzazioni sulla pensione anticipata resteranno per i lavoratori ante 2015: sono state queste le dichiarazioni di Poletti che stamattina ha risposto a un'interrogazione parlamentare in materia di riforma pensioni, facendo intendere che l'eliminazione non sarà possibile anche per mancanza delle coperture economiche. Flessibilità è invece la via di Damiano, la possibilità per il lavoratore di scegliere quando andare in pensione, in relazione al raggiungimento di una determinata soglia contributiva e/o anagrafica.

Nel dettaglio, per accedere al trattamento pensionistico, a partire dal 1 gennaio 2016, si avrà un innalzamento della soglia anagrafica, sia per gli uomini che per le donne. Nel dettaglio, i requisiti di accesso alla pensione anticipata per le donne saranno: maturazione di 41 anni e 10 mesi di contributi. Un anno in più per gli uomini, che per accedere alla pensione anticipata dovranno maturare 42 anni e 10 mesi. La circolare 63/2015 trasmessa dall'ente previdenziale Inps conferma il blocco della penalizzazione per i lavoratori di età inferiore ai 62 anni. Per chi volesse consultare le tabelle con i requisiti di accesso per il livello contributivo e età anagrafica, può collegarsi al sito ufficiale Inps e ricercare la circola in oggetto di riforma pensioni.

Differente è la situazione per i lavoratori uomini e donne che accedono al trattamento pensionistico scegliendo il sistema contributivo. In questo caso, l'importo dell'assegno mensile della pensione anticipata non deve essere inferiore alle 670 euro. In base alle disposizioni Inps e ai nuovi requisiti di accesso alla pensione che saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il lavoratore che acceda alla pensione di vecchiaia con il raggiungimento di 70 anni e 7 mesi e con la maturazione di 5 anni di contribuzione non è soggetto alla soglia minima di importo dell'assegno previdenziale mensile.

Bisogna aggiungere tre punti decimale alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla legge 243/2004. Quindi, per coloro che possono ancora andare in pensione con il sistema delle quote, a partire dal primo gennaio 2016 i requisiti sono 35 anni di contributi a cui si aggiunge un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i dipendenti, con raggiungimento di quota 97,6, e un’età di 62 anni e 7 mesi per gli autonomi, con raggiungimento di quota 98,6. Le modalità di calcolo della quota non cambiano.

Ecco alcuni esempi:
verifica dell’età effettuata il 31 ottobre 2016 per un lavoratore dipendente nato il 20 marzo 1955: 61 anni e 225 giorni, quindi 61,616 anni. Anzianità contributiva (sempre al 31 ottobre 2016) pari a 1877 settimane, quindi 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva al 31 ottobre 2016 è pari a 97,712. Quindi, è superata quota 97,6 e sono rispettati i requisiti minimi di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione;

verifica dell’età al primo dicembre 2016 per un lavoratore autonomo nato il 20 marzo 1955: l’età è di 61 anni e 256 giorni, pari a 61,701 anni. L’anzianità contributiva è di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni, quindi di 35 anni e 324 giorni pari a 35,900. La somma delle due cifre relative a età anagrafica e anzianità contributiva è 97,601. E’ quindi raggiunto il diritto alla pensione essendo superata quota 97,6, con il possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.



martedì 7 aprile 2015

Ccnl terziario, le novità del rinnovo settori distribuzione e servizi



Confcommercio ha sottoscritto con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs–Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

Il rinnovo decorre dal primo aprile e avrà durata fino al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda il lato economico è previsto un aumento a regime di 85 euro lordi a regime per il IV livello di inquadramento su 14 mensilità, dal lato normativo invece troviamo novità come il contratto a tempo determinato per il sostegno all'occupazione e la semplificazione nella flessibilità dell’orario.

Ulteriore novità riguarda la flessibilità degli orari di lavoro nei periodi di picco di lavoro, in questi periodi come ad esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi, ma anche giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese, i datori di lavoro potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell'arco di 12 mesi) senza che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e senza che si paghi lo straordinario.

Queste ore saranno poi recuperate nell'arco dei 12 mesi seguenti e comunque in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno di personale. Si tratta quindi di una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’accordo prevede anche norme sul sotto inquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi, di cui 6 mesi con un sotto inquadramento di due livelli e 6 mesi con un sotto inquadramento di un livello.

Il sotto inquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Fino al 31 marzo prosegue la vigenza del vecchio contratto (teoricamente doveva scadere a fine 2013) ma per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previste ”una tantum”.

Sul versante normativo sono state aggiornate le tematiche relative all'orario di lavoro e ai regimi di flessibilità, al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, e alla classificazione, in particolare per il comparto delle aziende di informatica e telecomunicazioni.

In particolare, nei periodi di picco di lavoro (come per  esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi ma anche  giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese) le imprese  potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in  più (per un massimo di 16 settimane nell'arco di 12 mesi) senza  che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e  senza  che si paghi lo straordinario. Naturalmente le ore saranno  recuperate (nell'arco dei 12 mesi seguenti) ma in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno  di personale, una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’intesa prevede anche  norme sul  sotto inquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi con 6 mesi con un sotto inquadramento di due livelli e 6 mesi con un sotto inquadramento di un livello. Il sotto inquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Molte le novità introdotte sul versante normativo  a cominciare  dall'introduzione del sistema di classificazione del personale del settore Ict - tecnologie dell'informazione e della comunicazione - da tempo una parte importante e innovativa del terziario avanzato.

Sul tema del mercato del lavoro, nel confermare le percentuali di utilizzo del contratto a termine, le parti hanno stabilito l’estensione della normativa sull'apprendistato - con la percentuale di conferma del 20% - a tutte le aziende del settore indipendentemente dalla dimensione.

Per la durata di vigenza del nuovo contratto, potrà essere attivata una particolare forma di contratto a tempo determinato, della durata di 12 mesi, finalizzata all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in condizioni di particolare svantaggio - lavoratori che hanno terminato l’utilizzo degli ammortizzatori sociali senza aver trovato ricollocazione, lavoratori autonomi o  parasubordinati con un reddito inferiore al reddito annuale minimo  escluso da imposizione -  per i quali è previsto un percorso formativo a fronte di un inserimento crescente negli inquadramenti.

L’accordo dà inoltre attuazione alla nuova governance della bilateralità di settore.
“Il grande senso di responsabilità nei confronti dei milioni di lavoratori coinvolti ha consentito di superare vecchie divisioni con l’intenzione di affrontare una crisi economica che ha investito anche il settore commerciale” hanno commentato Filcams Fisascat e Uiltucs”

“Nella ricerca della mediazione  è stato riconfermato il secondo livello di contrattazione – hanno concluso le tre segreterie nazionali – confermando nel contempo la validità e la centralità del contratto nazionale che, in una fase ancora critica per il paese, contraddistinta da stagnazione dei consumi e incertezze per i prossimi mesi,  valorizza il sistema delle relazioni sindacali.”



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