venerdì 28 agosto 2015

Licenziamento del dipendente con familiari a carico



La scelta dei lavoratori da licenziare non è libera. L’impresa infatti deve attenersi ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Se i contratti collettivi nello specifico non prevedono nulla la legge n. 223/1991 stabilisce dei criteri generali in base ai quali l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire considerando:

i carichi di famiglia (ovverosia l’impatto che un eventuale licenziamento può avere in relazione alla presenza di un coniuge a carico e del numero dei figli);

l’anzianità del lavoratore (tenendo conto del principio per il quale un lavoratore molto anziano trova maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro);

le esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa.

Il licenziamento mai come in questi anni è uno degli argomenti maggiormente temuti dai lavoratori, il rischio che l’Azienda per la quale si lavori improvvisamente chiuda mandando per strada tanti lavoratori è sempre dietro l’angolo.

Segnaliamo una recente Sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in materia di licenziamenti.

Quando un’Azienda è costretta ad effettuare dei licenziamenti per ragioni legate all’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro, ci sono dei criteri da tenere in considerazione come:

anzianità maturata del lavoratore all’interno dell’Azienda;

età del lavoratore, infatti una lavoratore più giovane ha più possibilità di trovare un nuovo impiego rispetto ad un collega più anziano, infatti come è noto le Aziende che assumono cercano sempre giovani che non superino i 30/35 anni.

Il Tribunale di Firenze con la sentenza. n. 4/2015 ha stabilito che in caso di licenziamento di un lavoratore, oltre ai criteri  che abbiamo visto deve tener conto anche dei carichi familiari del dipendente.

Quindi a parità di anzianità di servizio il datore di lavoro deve “salvaguardare” il lavoratore che ha moglie e i figli a carico, la sentenza quindi ha come obiettivo quello di tutelare tutti i lavoratori dipendenti che si trovano in una posizione di maggiore debolezza sociale in caso di licenziamento.

Esistono, alcune specificità del licenziamento:

innanzitutto affermiamo che il diritto di libertà dell’attività economica privata è sancito dall’articolo 41 della Costituzione: quando il datore di lavoro ritiene, che per attuare delle modifiche, sia necessario licenziare un dipendente, ha facoltà di farlo, ma in caso di contestazione dovrà dimostrare il giustificato motivo oggettivo (ad esempio, il reale riassetto dell’azienda). Quindi l’azienda deve dimostrare la sussistenza delle ragioni del licenziamento, il nesso di causalità con il recesso dal rapporto di  lavoro, l’impossibilità di ricollocare il dipendente presso un reparto diverso o spostarlo a mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte.

In caso di ricorso il  giudice ha l’obbligo di controllare la veridicità delle ragioni addotte ma non può entrare nel merito delle scelte del datore di lavoro, ossia non può opporsi al ridimensionamento o alla riorganizzazione aziendale. Se in sede di contestazione il lavoratore si  trova nella possibilità di indicare mansioni che avrebbe potuto ricoprire, spetta al datore di lavoro motivare il mancato riposizionamento.

Il datore di lavoro deve prima tener conto dei carichi familiari del lavoratore, quindi della sua anzianità anagrafica e, infine, delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda».

Ricapitolando: quando un’azienda si trova costretta ad effettuare delle riduzioni di personale, il datore di lavoro, rispettando i canoni di correttezze e buona fede, ha l’obbligo di:

privilegiare quel lavoratore con moglie e figli a carico rispetto ad un dipendente senza carichi familiari oppure con la sola moglie a carico;

salvaguardare quei lavoratori più anziani rispetto a quelli più giovani, per il semplice fatto che quest’ultimi hanno maggiori possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro rispetto ai colleghi più anziani;

tener conto delle reali esigenze dell’impresa, sia dal punto di vista tecnico al fine di non far mancare le figure professionali adeguate per la continuazione dell’attività aziendale e sia dal punto di vista economico, per un miglioramento prettamente produttivo.

Tuttavia all’interno degli accordi tra impresa e sindacati raggiunti al termine del procedimento di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente, è possibile che le parti stabiliscano dei criteri diversi da quelli previsti dalla legge.

Nel derogare ai principi di legge, tuttavia, le parti devono comunque rispettare i principi:
di non discriminazione (sindacale, religiosa, politica, sessuale, linguistica ecc);
di razionalità (in particolare i criteri adottati devono essere coerenti con le ragioni aziendali che sono alla base della richiesta di mobilità).

mercoledì 26 agosto 2015

Stipendi dirigenti pubblici: circolare INPS agosto 2015



L'INPS interviene con la circolare 153 del 24 agosto 2015 con le istruzioni operative sulle pensioni dei dipendenti pubblici interessati dal limite degli stipendi.

L’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Nello stesso articolo 13 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si dispone, inoltre, che la riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell’applicazione del predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.

Con la circolare n. 153 del 24 agosto 2015 l'INPS fornisce chiarimenti sugli effetti della norma sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps.

Il documento analizza innanzitutto la normativa vigente sul livello remunerativo massimo annuo dei dipendenti pubblici e  ne chiarisce poi gli effetti  del limite ai fini previdenziali.  Infine viene illustrato l'adeguamento delle procedure di liquidazione delle prestazioni.

Con riferimento ai Tfr si rileva che la salvaguardia introdotta non modifica i meccanismi di computo in quanto già insita nelle regole di calcolo della prestazione. La riduzione della retribuzione utile che interviene dal 1° maggio 2014 determina, infatti, una proporzionale riduzione solo degli accantonamenti di Tfr maturati a partire dalla stessa data i quali si aggiungono a quelli maturati precedentemente e commisurati alla retribuzione utile prima della riduzione stessa.

Diverso, invece, è l’effetto delle disposizioni suddette sui trattamenti di fine servizio, in quanto modificano, esclusivamente per le categorie di cui al punto 2.1, le regole di calcolo della prestazione, che risulta così determinata dalla somma di due importi parziali:

il primo importo, calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla data del 30 aprile 2014;

il secondo importo, calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di € 240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.

Sempre con riferimento ai trattamenti di fine servizio si precisa che gli effetti dei benefici di legge (che determinano incrementi convenzionali della base di calcolo o delle anzianità utili) continuano ad operare  alla cessazione del rapporto di lavoro; si precisa altresì che gli incrementi convenzionali della base di calcolo non contribuiscono alla individuazione del limite retributivo.

Gli effetti degli incrementi dell’anzianità utile conseguenti al riscatto di periodi operano, invece, per quell'importo della prestazione nel cui arco temporale di riferimento è stata prodotta la domanda.

Pertanto, poiché la retribuzione utile presa a base del calcolo del contributo di riscatto è quella spettante all'atto della domanda, se quest’ultima è stata presentata entro il 30 aprile 2014 gli effetti dell’incremento dell’anzianità utile sono considerati con riferimento al primo importo; diversamente, l’effetto dell’incremento dell’anzianità utile opera sul secondo importo se la domanda di riscatto è stata presentata a partire dal 1° maggio 2014.

Qualora le amministrazioni dovessero rappresentare, in sede di comunicazione dei dati utili per il calcolo delle previste prestazioni, cifre superiori, gli operatori effettueranno la riduzione entro il limite delle voci che concorrono a determinare le basi di calcolo. Tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, tale riduzione deve essere effettuata, nell'ordine, sugli emolumenti dovuti per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, sul trattamento accessorio variabile, trattamento accessorio fisso e continuativo, sul trattamento fondamentale.

giovedì 6 agosto 2015

Riforma pubblica amministrazione. Dirigenti e pubblico impiego: si cambia



Ecco le principali novità

TRASPARENZA: accesso libero ai documenti e ai dati della pubblica amministrazione.

DIGITALIZZAZIONE: viene introdotta la “carta della cittadinanza digitale”, gestita da un dirigente ad hoc.

LICENZIAMENTI PIÙ FACILI: in caso di azione disciplinare obbligo di portare a termine la pratica, compreso il ricorso alla sanzione più grave.

LICENZIANBILITA’ DEI VERTICI: basta incarichi dirigenziali che possano essere ricoperti senza preoccupazione di rimozione. Viene infatti introdotto il criterio della valutazione. Se questa è negativa, due le possibilità: o lasciare l’amministrazione dello Stato, o accettare di passare da un incarico di dirigente a quello di funzionario. Inoltre viene introdotta la revoca o il divieto dell’incarico in settori esposti al rischio corruzione, quando c’è una condanna (anche non definitiva) da parte della Corte dei Conti al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

ABOLITO IL VOTO MINIMO DI LAUREA: viene abolito il requisito del voto minimo di laurea per partecipare ai pubblici concorsi.

LOTTA ALL’ASSENTEISMO: passano dalle Asl all’Inps le funzioni di controllo sulle malattie.

STOP AL PRECARIATO. Obiettivo della delega è regolare le forme di lavoro flessibile, limitandole a tassative fattispecie. Il tutto anche al fine di prevenire il precariato.

CONCORSI, POLO UNICO E FOCUS SU INGLESE. Viene sancita l'importanza dell'inglese e di altre lingue straniere. Si va poi verso un polo unico per le selezioni, una sorta di agenzia ad hoc con il compito di gestire le prove.

DIRIGENTI LICENZIABILI DOPO “BOCCIATURA”. I manager potranno essere mandati via dalla PA dopo essere stati valutati negativamente. Per non essere licenziato il dirigente pubblico potrà chiedere di essere demansionato a funzionario.

MAGLIE PIÙ LARGHE PER I PENSIONATI IN PA. Si allentano i vincoli per il conferimento di incarichi pubblici a pensionati. Salta infatti il tetto di un anno come durata massima, purché non si tratti di posizioni direttive o dirigenziali, per cui resta il limite di 12 mesi. Per tutti la condizione è però il “costo zero”, cioè gli incarichi devono essere gratuiti.


Salta la barriera del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi della pubblica amministrazione. Marcia indietro, invece, sulla norma cosiddetta 'valuta-atenei' che introduceva nei concorsi pubblici il criterio del 'peso' dell'università in cui ci si è laureati.

E' previsto il taglio da 105 a 60 per le Camere di Commercio. Nell'opera di riduzione si dovrà tenere conto della soglia dimensionale minima di 75mila imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese. PRA Le funzioni del pubblico registro automobilistico passano dall'Aci al ministero dei Trasporti a cui fa già capo la motorizzazione.

Il riordino della dirigenza è uno dei punti più significativi della riforma dovei la carriera e retribuzione saranno valutate in base al merito. Gli incarichi non saranno più a vita, possono durare quattro anni estendibili di altri due ( se necessario, ma per una sola volta)., e si può essere licenziati se l'ultimo incarico ricoperto viene valutato negativamente. Introdotto anche lo stop ai dirigenti condannati dalla Corte dei Conti: si prevede la revoca o il divieto dell'incarico, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, ai dirigenti condannati dalla magistratura contabile, anche in via non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. Scompare la figura dei segretari comunali, ma per tre anni potranno svolgere la stessa funzione pur essendo confluiti nel ruolo dei dirigenti locali. Tra le deleghe quella della riscrittura del testo unico del pubblico impiego.

Chi rimane senza incarico può chiedere di essere “demansionato” a funzionario per non perdere il posto. In ogni caso, la licenziabilità è sempre vincolata a una «valutazione negativa» sull'operato del dirigente.

E chi è vicino alla pensione potrà scegliere di lavorare part time, mantenendo i contributi pensionistici per il tempo pieno solo con versamenti volontari.


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