domenica 11 dicembre 2016

Pensione anticipata: a chi spetta le sei finestre per andare in pensione



È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

Con la legge di bilancio 2017 arrivano sei nuove misure per favorire l’accesso al pensionamento con requisiti ridotti rispetto a quelli fissati dalla riforma del 2011. Mentre per chi è già in pensione e tira avanti con un assegno basso scattano due interventi che ne rafforzeranno il potere di acquisto.

Tra le novità della riforma delle pensioni, sicuramente la più discussa e attesa è l’anticipo pensionistico Ape, anche nella sua variante Ape Social.

Sarà sperimentale e durerà due anni, sino al 2018 con possibilità di proroga, e sarà rivolto a tutti i lavoratori dipendenti anche pubblici, autonomi e parasubordinati con almeno 63 anni (i nati fra il 1951 ed il 1954) ai quali non manchino più di 3 anni e 7 mesi per maturare la pensione di vecchiaia non inferiore a un certo limite.

I lavoratori idonei potranno accedere all’Ape su base volontaria ma la pensione anticipata avrà un costo. Infatti l’anticipo pensionistico sarà erogato dall’Inps tramite prestiti di banche ed assicurazioni, in attesa che il lavoratore raggiunga la pensione di vecchiaia. La somma anticipata dovrà essere restituita una volta conseguita la pensione, nell’arco di 20 anni con rate di ammortamento costanti, attraverso dei prelievi sull'assegno di circa il 5% dalla pensione annuale.

La nota dolente dell’Ape è il rimborso del prestito che di fatto ridurrà la pensione sensibilmente. L’importo della decurtazione media per chi sceglie l’Ape dovrebbe oscillare intorno al 5,5% sul trattamento lordo per ogni anno di anticipo.

Per i lavoratori che vorranno uscire con un solo anno di anticipo, sarà possibile avere al massimo il 95% del futuro assegno della pensione. Per i lavoratori che andranno in pensione con due anni di anticipo, il prestito non potrà andare oltre il 90%, e per quelli che usciranno con tre anni di anticipo, il prestito non potrà andare oltre all’85% dell’assegno.

Pensionati. Per loro si prevede l’aumento della detrazione di imposta al fine di uniformare la “no tax area” a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro). Con la seconda misura si interviene sulle 14esime. Si estende la platea di coloro che percepiscono l’assegno extra in luglio (da 2,1 milioni si passa a 3,3 milioni) e si aumenta l’importo per coloro che hanno già il beneficio.

Avranno la 14esima coloro che hanno un reddito personale complessivo, non solo pensionistico, tra 1,5 (circa 750 euro al mese) e due volte il minimo (circa mille euro). La 14esima vale tra i 336 euro (per chi ha meno di 15 anni di contributi) e 504 (per chi ne ha oltre 25 anni). Per chi ha già ora il beneficio la somma erogata sarà pari

Le nuove flessibilità (escludendo l’ennesima salvaguardia-esodati) interessano una platea potenziale di 350-400mila lavoratori, secondo stime governative, che scendono a 100-110mila se si considerano le misure che prevedono nuova spesa e delle quali non fa parte l’Ape volontaria, finanziata per via bancaria e poi rimborsata nei primi venti anni di pensionamento.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
2. Al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
3. Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all’aliquota del 80%) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall’introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell’80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l’accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd “finestra mobile” di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd “finestra mobile” sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all’anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

LA DOMANDA
La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

QUANDO SPETTA
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti.

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO.


venerdì 9 dicembre 2016

Conguaglio IRPEF di fine anno: criteri e modalità



Il conguaglio tra le ritenute fiscali IRPEF già trattenute ogni mese e l'imposta IRPEF dovuta e ricalcolata su base annua viene operato dai datori di lavoro con la busta paga del mese di dicembre oppure al momento della cessazione del rapporto.

A dicembre di ogni anno le retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti e collaboratori risultano quasi sempre ridotte rispetto le mensilità dei mesi precedenti. Questa riduzione è causata dal prelievo fiscale che scaturisce dalle cosiddette “operazioni di conguaglio fiscale di fine anno”.

Emolumenti da includere nel conguaglio

Il datore di lavoro deve riconsiderare tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente durante l'anno in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato.

In presenza di successivi rapporti con lo stesso dipendente, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (di fine anno o in corso di anno) il datore di lavoro deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno.

Emolumenti esclusi

Sono quei compensi che per la loro natura sono già stati o saranno assoggettati a tassazione separata e quindi sono di conseguenza esclusi dal conguaglio di fine anno:

gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti;

le indennità di fine rapporto.

I datori di lavoro sono chiamati, in occasione della elaborazione del libro unico del lavoro - LUL di dicembre, ad effettuare il conguaglio fiscale sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti nel corso del anno 2016. Per il corretto svolgimento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta deve tenere conto delle detrazioni spettanti al lavoratore e degli altri redditi da questi comunicati. Inoltre, deve verificare l’effettiva spettanza del bonus IRPEF e l’eventuale applicazione del contributo di solidarietà.

Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che sono quelli annuali diviso dodici (a volte per diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo restando che a conguaglio bisogna usare le fasce annue).

Per definire correttamente il periodo d’imposta, ai fini del conguaglio, nel totale delle retribuzioni da sottoporre a tassazione definitiva vanno ricomprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2017, se riferiti a spettanze del 2016. Le operazioni di trattenuta e versamento, o di rimborso e compensazione derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2017. Infatti, una volta determinata l’imposta lorda è necessario procedere al calcolo delle detrazioni spettanti e porle a confronto con quelle già fruite dal lavoratore per determinare l’imposta netta complessivamente dovuta dal lavoratore.

Più rapporti di lavoro con lo stesso dipendente

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano intercorsi tra l’azienda e lo stesso dipendente più rapporti di lavoro, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al lavoratore nei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta.

Il lavoratore dipendente può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti, consegnando al datore di lavoro, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti.

Addizionali regionale e comunale
Qualora l’IRPEF risulti dovuta, i sostituti d’imposta devono procedere anche al calcolo le addizionali comunali e regionali dovute da dipendenti e percettori di redditi assimilati per l’anno d’imposta 2015.

Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, anche non residenti, spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro nell’anno e proporzionata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi.

Bonus IRPEF lavoratori dipendenti
E’ stata confermata a regime l’erogazione del c.d. “Bonus Renzi” in favore dei lavoratori percettori di redditi di lavoro dipendente o di alcune tipologie di redditi assimilati. Il bonus spetta a condizione che il reddito lordo annuo complessivo, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, conseguito dal lavoratore nel periodo d’imposta 2015 non superi i 26.000 euro. Ne deriva che il sostituto d’imposta a fine anno deve verificare l’effettivo rispetto dei requisiti e dunque la legittima spettanza del bonus, tenendo in considerazione anche gli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

L’ammontare del credito è stabilito:
- in misura fissa pari a 640 euro per coloro che conseguono un reddito annuo complessivo che non supera € 24.000;
- in misura decrescente per i redditi eccedenti fino al limite di 26.000 euro, calcolata secondo la seguente proporzione: (26.000-reddito complessivo )/2.000.

I contribuenti che non avevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio erano tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale deve recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Sì può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà diritto ad un rimborso dell’IRPEF. E’ il caso, ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a tempo parziale, o quando per varie ragioni, quali la cassa integrazione guadagni, il reddito mensile e conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre.


giovedì 8 dicembre 2016

Busta paga trattamento fine rapporto



Il trattamento di fine rapporto (conosciuto anche come liquidazione o buonuscita) è una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. Per questa ragione l'accantonamento annuo del TFR viene considerato dal datore di lavoro come un normale costo di competenza dell'esercizio (al pari del salario stesso). In passato il TFR veniva chiamato indennità di anzianità perché il suo scopo era quello di fungere da buonuscita per i lavoratori che rimanevano per molti anni a lavorare in azienda.

I lavoratori dipendenti possono scegliere di mantenere il TFR in azienda (dunque come liquidazione) oppure di versarlo in un fondo pensione, unitamente alla retribuzione, la quota di trattamento di fine rapporto maturata mensilmente.

Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e riveste carattere retributivo, costituendo quella parte di retribuzione accantonata il cui pagamento è differito al momento della cessazione del rapporto stesso.

Il calcolo del TFR è l'importo che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore al termine del rapporto di lavoro e a richiesta dopo un periodo (anticipazione del TFR), di solito 8 anni di servizio nella stessa azienda in determinati casi stabiliti dalla legge come, ad esempio, la necessità di affrontare importanti spese medico-sanitarie. L'anticipazione è limitata al 70% dell'importo liquidato in caso di risoluzione del contratto di lavoro.

Il meccanismo di calcolo prevede che il TFR si calcoli sommando per ogni anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione annua dovuta, divisa per 13,5.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. La quota della retribuzione annuale accantonata deve essere rivalutata ogni anno al 31 dicembre con l'applicazione di un tasso dell' 1,5% in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai ed impiegati) accertato dall'Istat.

Per cominciare il calcolo del TFR è necessario essere in possesso di tutta la documentazione completa del proprio rapporto di lavoro con il datore di lavoro che deve erogare il TFR. Detto questo ne distinguiamo due diversi tipi: il Tfr lordo, che serve ai fini del calcolo di quanto spetta al lavoratore dipendente, e quello netto, che rappresenta la cifra effettiva in denaro che questi percepirà.

Il primo passo per capire a quale cifra corrisponderebbe il TFR netto in busta paga è quello di calcolare il tfr lordo: ovvero, mediante la somma delle quote accantonate in un anno lavorativo (che corrispondono alla quota di retribuzione lorda annua divisa per 13.5 meno il contributo fondo adeguamento pensione (fap) pari allo 0.50% della retribuzione soggetta a contribuzione inps (imponibile previdenziale).L’aliquota da applicare al TFR, in caso di cessazione del rapporto di lavoro ,corrisponde ad un valore medio cosi’ calcolato nel modo seguente:

a) Si determina in primo luogo il TFR lordo complessivo ;

b) Si divide poi il TFR complessivo per il numero di anni e si moltiplica il risultato per 12 (mesi), ottenendo così il reddito annuale di riferimento;

c) Si calcola infine l’aliquota Irpef media , come rapporto tra l’imposta ( determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’ aliquota IRPEF vigente ) e l’ammontare del reddito annuo di riferimento; L’aliquota cosi calcolata si applica alla base imponibile;

Come viene calcolato il TFR: un esempio

Si supponga che la retribuzione annua Lorda di un lavoratore sia pari a € 24000 e che la quota accantonata annualmente sia pari a € 1777.77.

A questo punto è necessario moltiplicare quest’importo per gli anni lavorativi. Ad esempio per 15 anni di lavoro, il TFR lordo complessivo corrisponderà a € 26.666.

Per ottenere il reddito annuale di riferimento occorrerà dividere 26.666 per il numero di anni (15) e il risultato moltiplicarlo per 12 mesi :  26.666/15*12= 21,333.24

L’imposta relativa al reddito di riferimento  sarà di € 5159  così ottenuta :
23% di 15000= 3450 €
27%  di 6333.24 =  1709 €
L’aliquota definitiva  relativa al reddito di riferimento:  5159/21,333.24*100= 24.18%

Imposta netta  : 26,666 * 24.18% =  € 6,447

Dunque il TFR netto ammonterà  a :€  26,666 - € 6,447= € 20,219 ( tfr lordo – imposta netta)

La previdenza complementare

Fino al 31.12.2006, il trattamento di fine rapporto non destinato alla previdenza complementare introdotta con il d.lgs. n. 124/1993 al fine di assicurare livelli più elevati di copertura previdenziale, restava in azienda sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

A partire dall'1 gennaio 2007 ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).

In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto” ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.

La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).

L'anticipazione del TFR

La legge prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Come espressamente disposto dalla legge, la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:

-a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi ovvero di rilevanza importanza medico-economica;

-all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni;

L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei “congedi parentali”.

Pertanto, per definizione, il TFR non ha alcun legame con la prestazione pensionistica pubblica e non rappresenta in alcun modo una fonte di finanziamento di quest’ultima, ma può piuttosto essere utilizzato per finanziare la previdenza complementare.

Per esempio, se un lavoratore dipendente privato decide di destinare il TFR maturato nel corso della vita lavorativa a un forma di previdenza complementare può raggiungere, al pensionamento, un’integrazione alla pensione pubblica variabile tra il 6% e il 12% del reddito.

È utile ricordare che chi destina il proprio TFR a un fondo pensione può in caso di necessità ottenere anticipazioni: fino al 75% del montante accumulato per spese mediche e prima casa e fino al 30% senza motivazioni (dopo 8 anni di adesione al fondo). Un'opportunità, in caso di emergenza, da non sottovalutare.







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