Visualizzazione post con etichetta Ape Sociale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Ape Sociale. Mostra tutti i post

venerdì 20 ottobre 2017

APe sociale e volontaria domande e requisiti



L'Ape Sociale è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’INPS ai lavoratori in stato di bisogno che chiedano di andare in pensione in anticipata. Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell’anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

L’APe volontaria è utilizzabile da tutte le categorie di lavoratori con 63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo 3 anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, e con un assegno pari ad almeno 1,4 volte il minimo, mentre l’APe sociale è riservato a quattro specifiche tipologie di lavoratori, ovvero:

disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o procedure di conciliazione ex legge 604/1996 (articolo 7), che abbiamo terminato il sussidio spettante da almeno tre mesi;

caregiver che assistono da almeno sei mesi coniuge, partner in unione civile, o parente di primo grado convivente con handicap grave;

lavoratore disabile almeno al 74%;

addetto a mansioni usuranti.

Come è noto, la fondamentale differenza fra i due trattamenti è che l’APe volontaria è un anticipo pensionistico, finanziato dal sistema bancario, che poi viene restituito con al pensione (pagando rate per 20anni), mentre l’APe sociale è un’indennità pagata interamente dallo Stato. Altro punto importante da sottolineare: l’APe volontario è compatibile con il proseguimento dell‘attività lavorativa, mentre per l’accesso all’Ape sociale bisogna interrompere l’attività lavorativa. E’ possibile sommare solo redditi da lavoro dipendente fino a 8mila euro annui, o da lavoro autonomo fino a 4mila 800 euro annui.

Per quanto riguarda l’APe sociale, sono 25mila 895 le domande rigettate (il 64,89%) e 13mila 601 quelle accolte.

Per quanto riguarda la pensione precoci le domande respinte sono state 18mila 411 domande, ossia ben il 70,13% delle 26mila 251 presentate.

Dunque, anche se venissero riammesse tutte le domande su cui è ripresa l’istruttoria, continuerebbero a essere ampiamente maggioritarie le richieste da parte di lavoratori ai quali in realtà non è stato certificato il requisito.

Questo significa due cose:

tutti coloro che hanno presentato domanda entro il 15 luglio e hanno avuto al certificazione dei requisiti accedono all’APe sociale nel 2017, non si pone il problema dell’esaurimento delle risorse disponibili che avrebbe provocato uno slittamento al 2018;

l’INPS prenderà in considerazione anche le domande presentate dopo il 15 luglio 2017, perché la norma prevede la possibilità di esaminare queste richieste nel caso in cui quelle arrivate nei tempi previsti non esauriscano le risorse. Attenzione: la scadenza non è lontanissima, è il 30 novembre.
Mentre il requisito dei tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia, necessario per avere diritto all’APe Volontaria, si riferisce al solo momento in cui viene presentata la domanda: gli eventuali adeguamenti alle aspettative di vita su scelta iniziale del lavoratore possono estendere la durata del prestito con ricalcolo del trattamento e relativa rata di ammortamento.

I requisiti fondamentali per ottenere l’APe volontaria sono 63 anni di età, 20 anni di contributi, una assegno maturato nel momento in cui si richiede l’anticipo pensionistico pari ad almeno 1,4 volte il minimo, e al massimo tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. La legge ha chiarito che il requisito anagrafico che consente la maturazione del  diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Significa che nel momento in cui si chiede l’accesso all’APe non possono mancare più di tre anni e sette mesi all’età per la pensione e si tiene conto degli adeguamenti alle aspettative di vita scattati fino al momento in cui si chiede l’APe, ma (par di capire) non di quelli che eventualmente sono previsti in periodi successivi. Esempio: richiesta di APe volontaria nel novembre 2017. I tre anni e sette mesi si calcolano in base al requisito per la pensione di vecchiaia relativo al 2017, quindi:

65 anni e sette mesi per le lavoratrici dipendenti;

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;

66 anni e sette mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi.

In pratica, tutti coloro che hanno 63 anni soddisfano il requisito. Nei prossimi anni, però scatteranno innalzamenti dell’età pensionabile e adeguamenti alle aspettative di vita.

Il lavoratore che chiede l’APe volontaria può scegliere, nel momento in cui presenta la domanda, come comportarsi in relazione ai futuri scatti di adeguamento alle aspettative di vita. Se decide di rideterminare il beneficio, aggiungendo quindi i mesi in più che sono scattati, l’INPS farà i relativi calcoli, basandosi sugli accordi quadro con banche e assicurazioni che regolamentano la concessione del finanziamento e dell’assicurazione sul prestito. Si tratta degli accordi che vanno siglati entro 30 giorni dal decreto attuativo appena entrato in vigore: quello con le banche determina le regole di concessione del prestito, l’APe viene versato al lavoratore dall’INPS, ma è finanziato dalle banche.

Attenzione: il finanziamento supplementare è già incluso nelle valutazioni svolte dalla banca dopo la domanda di APe ai fini dell’accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento e di conseguenza è previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell’istituto finanziatore al momento dell’adeguamento.

Per quanto riguarda il lavoratore, la regola comporta che nel momento in cui scatta l’innalzamento delle aspettative di vita, si allunga il periodo di APe volontaria, e si ricalcola di conseguenza l’importo del beneficio, e quello delle rate ventennali di restituzione (che come è noto saranno applicate sulla pensione vera e propria).

Nell’ipotesi in cui invece il lavoratore, nel momento in cui chiede l’APE, dichiara di non voler il finanziamento supplementare in caso di innalzamento delle aspettative di vita, non è ancora chiaro cosa accadrà.

Ricordiamo che l’APe volontaria non è ancora operativa, perché mancano i provvedimenti di prassi e gli accordi quadro con banche e assicurazioni, previsti entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


venerdì 28 luglio 2017

APE Sociale: decadenza, compatibilità e incompatibilità



L'Ape Sociale è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’INPS a lavoratori in stato di bisogno che chiedano di andare in pensione in anticipata, ovvero è un anticipo pensionistico, cioè una prestazione che conduce l’interessato dalla data di uscita dal lavoro (o, comunque, dalla data in cui si presenta la domanda per ottenere il trattamento), sino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione. Questo anticipo pensionistico lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

L'indennità non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all'estero, ed è subordinata alla residenza in Italia e alla condizione che il soggetto abbia cessato l'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità è inoltre incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento Asdi e con l'indennizzo per cessazione attività commerciale.

Il beneficiario dell'Ape sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui, il soggetto decade dall'Ape sociale, l'indennità percepita nel corso dell'anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

L’APe Sociale prosegue fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e a quel punto si interrompe automaticamente, senza presentare nuove istanze, mentre per la pensione anticipata rileva il momento in cui decorre il trattamento e non quello di maturazione del requisito: l’indennità è incompatibile con qualsiasi altra forma di trattamento previdenziale, mentre si può sommare ad altre tipologie di trattamento assistenziale, come ad esempio l’assegno sociale.

Decadenza
 La legge prevede che l’APe sociale prosegua “fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”. Nel momento in cui viene liquidata l’indennità, spiega l’INPS, l’operatore inserisce anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall’articolo 24 della legge 214/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Quindi, il pagamento dell’APE Sociale (salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza “naturale”. Significa che il pensionato non deve fare ulteriori pratiche e nemmeno l’INPS deve procedere alla revoca del trattamento, che appunto cessa automaticamente.

La Legge di Bilancio 2017 prevede però che, se prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia il lavoratore matura il requisito per la pensione anticipata, decade dal diritto all’APE Sociale. In questo caso c’è un problema interpretativo, perché la legge si riferisce, testualmente, al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato”, mentre il decreto ministeriale attuativo, all’articolo 8 comma 2, parla di decorrenza della pensione anticipata.

L’INPS con la circolare 100/2017 ha chiarito che rileva la decorrenza e non la maturazione del diritto, in modo che l’assicurato possa percepire la pensione subito dopo la fine dell’APe, non restando mai senza un assegno.

Incompatibilità
Come detto, l’APe non può essere sommato con nessun’altra prestazione previdenziale o con ammortizzatori sociali. Quindi, è incompatibile con assegno ordinario di invalidità, indennizzo cessazione attività commerciale, trattamenti di disoccupazione (ASDI, NASPI, e via dicendo).

E’ invece compatibile con l’assegno sociale, che non è una prestazione previdenziale. Significa che il titolare dell’assegno sociale può chiedere l’accesso all’APE e il titolare dell’APE Sociale può chiedere l’assegno sociale. In entrambi i casi, ai fini del calcolo del tetto di reddito di 1500 euro, si calcolano entrambi i trattamenti: quindi l’assegno sociale viene ridotto, oppure revocato nel caso in cui l’APe comporti il superamento del limite reddituale consentito.

Quindi concludendo l’Ape sociale è incompatibile con le prestazioni a sostegno del reddito conseguenti allo stato di disoccupazione.

In particolare è incompatibile:

con la Naspi (l’indennità di disoccupazione che spetta ai dipendenti);

con l’Asdi (l’assegno di disoccupazione, erogato ad alcuni soggetti, una volta terminata la Naspi);

con l’indennizzo per i commercianti (corrisposto, in determinati casi, per accompagnare alla pensione il commerciante che cede l’attività).

È invece compatibile:

con attività lavorativa dipendente o parasubordinata, se il reddito che ne deriva non supera 8.000 euro all’anno;

con attività di lavoro autonomo, se il reddito che ne deriva non supera 4.800 euro annui.

Inoltre, si decade dal diritto all’indennità se si raggiungono i requisiti della pensione anticipata.




lunedì 10 luglio 2017

APe volontaria e APe sociale, requisiti e beneficiari a confronto




L'Ape Sociale è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps a lavoratori in stato di bisogno che chiedano di andare in pensione in anticipata. La domanda all’Inps per questa tipologia di pensione anticipata dovrà essere presentata nella finestra temporale compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno 2017. Tale finestra sarà valida per tutti coloro che raggiungeranno i requisiti richiesti per l’accesso entro il 31 dicembre 2017.

Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell’anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

Le certezze definitive si avranno solo con i decreti attuativi sull’APe volontaria, che sono ancora attesi, ma comunque sia le regole applicative sull’APe sociale hanno già chiarito tutti i dubbi relativi alle differenze di requisiti per l’accesso alle due indenità. Il punto in comune è rappresentato dai 63 anni di età, che sono sempre necessari sia per il diritto all’Ape sociale sia per quello all’APe volontaria.

Il requisito contributivo invece è più alto per l’APe sociale. Per l’anticipo pensionistico di mercato bastano 20 anni di contributi, per quello pagato dallo stato ce ne vogliono 30 (disoccupati, caregiver, lavoratori con disabilità al 74%), oppure 36 (mansioni gravose).

Il tempo che manca all’età per la pensione di vecchiaia è un paletto che riguarda solo l’APe volontaria, mentre non è previsto per l’APe sociale: quindi, per l’accesso all’APe volontaria non possono mancare più di tre anni e sette mesi alla maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia. Per l’APe sociale non è previsto alcun paletto. Sono in realtà allo studio meccanismi per prevedere una flessibilità nell’applicazione del requisito dei 3 anni e 7 mesi per l’APe volontaria, per armonizzare la legge agli scatti sulle aspettative di vita (che non possono essere calcolati in anticipo, ma che potrebbero poi allungare la distanza dalla pensione). Per questi dettagli, bisogna attendere il decreto applicativo. Un’altra differenza relativa al rapporto fra APe e maturazione della pensione, è che l’APe volontaria è utilizzabile esclusivamente per raggiungere la pensione di vecchiaia (con scelta non più revocabile), mentre l’APe sociale si interrompe nel caso in cui, prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia, il lavoratore maturi il diritto a pensione anticipata.

In entrambi i casi, è previsto che l’assegno venga calcolato sulla base della pensione maturata nel momento della richiesta. Ma gli importi sono diversi. Nel caso dell’APe sociale c’è un tetto a 1500 euro lordi. Nel caso dell’APe volontaria, invece, è previsto che l’assegno maturato sia pari ad almeno 1,4 volte il minimo (700 euro lordi). Quindi, questo ultimo trattamento (l’Ape volontario) non può essere inferiore a 700 euro lordi, mentre l’Ape sociale non può superare i 1500 euro. Attenzione: è possibile che i decreto attuativi sull’APe volontario permettano di sommare le due indennità, consentendo quindi a chi avrebbe maturato un assegno più alto di 1500 euro di chiedere la differenza sotto forma di APe volontaria. In questo caso, la somma sarà poi da restituire con rate ventennali.

Come è noto, la fondamentale differenza fra i due trattamenti è che l’APe volontaria è un anticipo pensionistico, finanziato dal sistema bancario, che poi viene restituito con al pensione (pagando rate per 20anni), mentre l’APe sociale è un’indennità pagata interamente dallo Stato. Altro punto importante da sottolineare: l’APe volontario è compatibile con il proseguimento dell‘attività lavorativa, mentre per l’accesso all’Ape sociale bisogna interrompere l’attività lavorativa. E’ possibile sommare solo redditi da lavoro dipendente fino a 8mila euro annui, o da lavoro autonomo fino a 4mila 800 euro annui.

Infine, l’APe volontario è utilizzabile da tutte le categorie di lavoratori con 63 anni, 20 anni di contributi, al massimo 3 anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, e con un assegno pari ad almeno 1,4 volte il minimo, mentre l’APe sociale è riservato a quattro specifiche tipologie di lavoratori, ovvero:

disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o procedure di conciliazione ex legge 604/1996 (articolo 7), che abbiamo terminato il sussidio spettante da almeno tre mesi;

caregiver che assistono da almeno sei mesi coniuge, partner in unione civile, o parente di primo grado convivente con handicap grave;

lavoratore disabile almeno al 74%;

addetto a mansioni usuranti (fra quelle contenute nell’allegato alla Legge di Bilancio).




lunedì 24 aprile 2017

Ape Sociale: caratteristiche, requisiti e beneficiari








L'Ape Sociale è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps a lavoratori in stato di bisogno che chiedano di andare in pensione in anticipata. La domanda all’Inps per questa tipologia di pensione anticipata dovrà essere presentata nella finestra temporale compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno 2017. Tale finestra sarà valida per tutti coloro che raggiungeranno i requisiti richiesti per l’accesso entro il 31 dicembre 2017.

Il lavoratore che presenterà domanda, inoltre, avrà comunicazione da parte dell’Inps della accettazione o il rigetto della stessa soltanto al termine del monitoraggio dell’istituto di previdenza. Per il 2018, invece, le domande di accesso alla pensione anticipata con l’Ape sociale potranno essere inoltrate dal 1 gennaio al 31 marzo 2018 per tutti coloro che raggiungeranno i requisiti necessari all’accesso nel corso dell’anno 2018.

L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. e sarà di IMPORTO pari alla rata mensile di pensione  calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 euro (con pensione pari o superiore a 1500 euro) . L'importo di tale indennità non  viene rivalutato.

 Nel caso in cui un fruitore dell’Ape sociale maturi i requisiti  per la pensione anticipata durante il godimento dell’Ape, decadrà automaticamente dalla
prestazione dell'Ape sociale.

Si rivolge ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:

 disoccupati che abbiano finito  di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione.

 lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un  parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;

invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%
.
 lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro pesante o usurante, tra quelli elencati di seguito:

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

Conciatori di pelli e di pellicce;

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

Conduttori di mezzi pesanti e camion;

Infermieri ed ostetriche ospedaliere con lavoro per turni;

Addetti all'assistenza di persone non autosufficieti;

Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.

Operatori ecologici.

REQUISITI
Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

almeno 63 anni di età;

almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima  richiesta è di 36 anni;

maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

non essere titolari di alcuna pensione diretta. L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.

DURATA
L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età  della pensione di vecchiaia.

INCOMPATIBILITA’
L'indennità per l'APE sociale non è compatibile con  l'indennità di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), né con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

E’ compatibile invece con lo svolgimento di attività lavorativa ma  solo se i relativi redditi non superano:

8.000 euro annui come dipendente o parasubordinato

4.800 euro annui come lavoratore  autonomo

DIPENDENTI PUBBLICI
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono l’APE sociale i  termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio iniziano dal compimento
dell’età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti.

TRATTAMENTO FISCALE DELL'INDENNITA' APE
L'indennità APE SOCIALE sarà imponibile fiscalmente  come un reddito  in sostituzione di quello di lavoro dipendente,  ma non non avrà alcuna contribuzione correlata.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog