Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Esso, infatti, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni ed è caratterizzato da una finalità formativa. Il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta, è tenuto a formare l'apprendista attraverso un insegnamento di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il datore di lavoro, anche per il tramite di un'agenzia di somministrazione di lavoro, può assumere apprendisti nel numero di 2 ogni 3 dipendenti (prima il rapporto numerico era di 1/1). Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti rimane il rapporto numerico di 1/1 e, pertanto, non si può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
Eures segnala che sono a disposizione alcune opportunità di lavoro in apprendistato in aziende tedesche.
Per tutti i profili professionali è previsto un periodo di formazione iniziale (linguistica e pratica) di circa tre mesi e mezzo a partire dal mese di giugno 2013.
L’apprendistato avrà inizio il primo settembre 2013 e durerà tra i 2 e i 3 anni a secondo del lavoro.
Il livello minimo di conoscenza del tedesco per tutte le professioni è A2 e, ad eccezione del ruolo di impiegati d’albergo, è sufficiente la licenza di scuola media inferiore.
Per candidarsi ad una delle posizioni aperte effettuare il login al portale Cliclavoro e poi inserire nell’area di ricerca il nome della vacancy per la quale ci si candida (es: Tecnici dei servizi di ristorazione, cuoco…).
Per informazioni scrivere a eures@lavoro.gov.it
Le posizioni aperte riguardano:
Tecnici dei servizi di ristorazione: 6 posizioni disponibili.
I tecnici dei servizi di ristorazione apparecchiano e decorano i tavoli, accolgono i clienti, consigliano i piatti e le bevande e prendono le ordinazioni. Inoltre servono i cibi e le bevande, fanno le fatture e incassano il conto.
Si richiedono buone capacità espressive e sicurezza nello scrivere. Necessaria la conoscenza del tedesco (minimo livello A2) e una buona conoscenza dell’inglese.
Cuoco/a: 13 posizioni disponibili.
Impiego nel settore alberghiero ,nella gastronomia, in ristoranti, mense o nel servizio di catering e in ospedali e case di cura.
Si richiedono buone capacità espressive e sicurezza nello scrivere. Necessaria la conoscenza del tedesco (minimo livello A2) e una buona conoscenza dell’inglese.
Impiegato/a d’albergo: 12 posizioni disponibili.
Gli Impiegati/e d'albergo assistono i clienti dalla prenotazione a eventuali reclami e si impegnano a rendere la loro permanenza il più gradevole possibile. Sono necessari orientamento al servizio e capacità e una spiccata capacità di lavorare in team. Sono richieste flessibilità e resistenza durante svariate situazioni nella hall di ricezione, nel ristorante o nell'amministrazione. La conoscenza del tedesco è quindi indispensabile (livello A2) insieme ad una buona conoscenza della lingua inglese.
Livello di istruzione minimo: biennio di scuola superiore.
Personale qualificato in servizi di alloggio e ristorazione: 3 posizioni disponibili.
Il personale qualificato in servizi di alloggio e ristorazione lavora generalmente nei caffè, nei ristoranti e nel catering, in alberghi e ostelli per la gioventù, in case di cura.
È indispensabile l'orientamento ai clienti e al servizio per venire incontro a tutte le esigenze.
La conoscenza del tedesco è quindi indispensabile (livello A2) e la conoscenza di altre lingue straniere rappresenta un titolo preferenziale.
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venerdì 24 maggio 2013
Apprendistato 2013 opportunità di lavoro
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Apprendistato 2013 il rilancio del ministro del Lavoro
Formazione più agile, costi leggeri, minori vincoli sulle stabilizzazioni. E ancora: ridurre la differenza territoriale dei percorsi formativi e rafforzare l'alto apprendistato nell’università.
Sono le mosse per rilanciare l'apprendistato, nel cantiere nuovamente aperto dal ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, che ha annunciato entro giugno una riesame della formula per favorire l'occupazione giovanile. L'appesantimento dei costi determinato dalla riforma Fornero è il primo tema da rivedere nel dossier di interventi proposti dalle imprese, oltre alla necessità di spostare il fulcro della formazione dall'aula all'azienda. Dai sindacati, invece, si sollecita l'attuazione del repertorio nazionale delle qualifiche e il maggior coinvolgimento dei fondi interprofessionali.
Il modello di riferimento è la Germania, dove i posti da apprendista crescono del 12% all'anno e un'impresa su tre fatica a trovare candidati. L'Italia è ancora lontana, ma gli ultimi dati sulle comunicazioni obbligatorie registrano un'inversione di rotta che fa ben sperare: +5,2% per i contratti attivati nel quarto trimestre del 2012 rispetto a quello precedente, che evidenzia, secondo il monitoraggio realizzato dall'Isfol, «la ripresa di un andamento crescente verso livelli simili a quelli del periodo precedente la caduta». E il cantiere dell'apprendistato è di nuovo aperto, visto che il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha dichiarato di voler mettere mano alla formula. Formazione, costi, semplificazione delle regole sono i punti principali nell'agenda di imprese e sindacati per aumentare l'appeal del contratto.
Sul fronte sindacale, se la Cgil sottolinea l'esigenza di completare al più presto il repertorio nazionale delle qualifiche per favorire il riconoscimento dei titoli sul territorio, la Cisl rileva come «sarebbe importante allargare lo sgravio contributivo totale - spiega il segretario confederale Luigi Sbarra -, oggi vigente solo per le aziende sotto i 10 addetti, anche alle aziende più grandi». La Uil evidenzia che l'intervento sull'apprendistato sarebbe da inserire in un disegno armonico di sostegno alle assunzioni, evitando interventi spot. Per il segretario confederale Guglielmo Loy, «sarebbe necessario intervenire sull'apprendistato professionalizzante, allentando i vincoli delle imprese sul versante della formazione. In questo campo – ha aggiungto – potrebbero essere coinvolti i fondi interprofessionali».
L'aggravio dei costi determinato dalla riforma del lavoro è il tema su cui maggiormente insistono le associazioni di categoria. Da Confcommercio sottolineano che «l'attribuzione ai contratti collettivi della disciplina dell'apprendistato, compresa la formazione in azienda, sta facilitando l'utilizzo del contratto professionalizzante costruito sulle esigenze delle imprese. Resta, però, la criticità dell'incremento di costo introdotto dalla legge Fornero per l'Aspi».
Sulla stessa linea Confartigianato: «Dopo la riforma – fa notare il direttore delle relazioni sindacali Riccardo Giovani – per gli apprendisti assunti nell'artigianato si versa il contributo Aspi dell'1,61%, mentre per gli altri lavoratori il contributo è dello 0,70 per cento. Una penalizzazione tanto più grave per il settore dell'artigianato, che impiega un terzo degli apprendisti».
Secondo Confindustria, invece, «per una riforma più incisiva si potrebbe ragionare di un ampliamento del periodo di prova degli apprendisti ed eventualmente della possibilità di dare la tutela obbligatoria/economica durante il periodo di formazione, sulla scorta delle proposte sul contratto unico».
È vero che il contratto di apprendistato ha una valenza formativa, ma la quantità e l'organizzazione del training richiesto sono uno dei temi su cui più si concentrano le critiche degli operatori. Un problema è la disomogeneità dei percorsi tracciati a livello regionale, per cui ci sono Regioni che per l'apprendistato professionalizzante richiedono il numero minimo di 120 ore di formazione esterna all'azienda nel triennio, e altre che arrivano a richiedere oltre 900 ore. Dal mondo produttivo si sollecita, dunque, un allineamento delle regole sul territorio, all'insegna della semplificazione. «Bisognerebbe anche - dice Mario Resca, presidente di Confimprese - riproporzionare le ore di formazione per i contratti part-time e "portare" il maggior numero di ore possibile dalle lezioni in aula al training on the job».
Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, sottolinea infine che «negli studi professionali gli apprendisti possono già ricevere una formazione rilevante. Per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e alleggerire i costi a carico degli studi – suggerisce – sarebbe utile prevedere una riduzione delle ore di formazione esterna, valorizzando quella sul campo».
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mercoledì 27 marzo 2013
Apprendistato dopo la circolare n. 5 del 2013 e la formazione in azienda
L’apprendistato secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro». Ricordiamo che in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto”, sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, che per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso (ad es. violazione limiti numerici, violazione degli oneri di stabilizzazione, assenza requisiti anagrafici ecc.), il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
Innanzitutto chiariamo che la L. n. 92/2012 è intervenuta a modificare anche la disciplina dell’apprendistato, contenuta nel recente d.lgs. n. 167/2011. Si tratta di interventi che interessano trasversalmente tutte le tipologie di apprendistato disciplinate dal Decreto (per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca) e di interventi legati alla specifica disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.
Per quanto riguarda gli obblighi formativi e gli aspetti sanzionatori. Non è prevista nessuna sanzione per il contratto di apprendistato se il datore di lavoro non effettua nel primo anno la formazione annunciata dal piano individuale; al contrario, la violazione genera le sanzioni amministrative e di conversione del rapporto se nel secondo anno di durata del contratto il datore di lavoro non svolge almeno il 40% delle ore di formazione accumulate oppure, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate.
Relativamente agli aspetti sanzionatori è stato stabilito che “in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”. Qui è sono messi in evidenza due aspetti uno la esclusiva responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione, tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.
Questo è uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/2013 del ministero del Lavoro che ha fatto il punto sulla corretta applicazione del contratto di apprendistato dopo le recenti modifiche introdotte dalla legge 92/2012. La circolare precisa anche che gli apprendisti in somministrazione possono essere assunti solo a tempo indeterminato: sono così nulle le clausole di alcuni Ccnl che dispongono in modo diverso. Inoltre, le aziende con meno di 10 dipendenti dovranno rispettare le percentuali di stabilizzazione fissate dalla contrattazione collettiva. Mentre le aziende con un organico superiore dovranno rispettare i parametri di legge, ossia confermare in servizio almeno il 30% dei contratti venuti a scadere negli ultimi 24 mesi (50% dal 18 luglio 2015).
Solo se le percentuali sono rispettate e quindi il datore ha raggiunto un numero minimo di ore svolte, allora l'ispettore può passare alla fase tre: vale a dire impartire una "disposizione" per effettuare il resto della formazione entro un termine. Diversamente, la fase tre è rappresentata dall'applicazione integrale del regime sanzionatorio.
Nell’ambito dell’apprendistato e dei contratti somministrazione di lavoro sono stati chiariti i limiti di utilizzabilità. Ferma restando la possibilità di ricorrere a personale apprendista fornito da una agenzia di somministrazione – si prevede infatti che il datore di lavoro può assumere un dato numero di apprendisti direttamente o “indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003” – si chiarisce ora che “è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. In sostanza, le agenzie di somministrazione potranno fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).
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