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venerdì 23 novembre 2018

Premi produttività: detassazione nuove regole ed importi



La detassazione dei premi di produttività, introdotta con la Legge di Stabilità 2016, L. n. 208/2015, ha introdotto un sistema di tassazione agevolata, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 10% per l’erogazione di premi di produttività.

Tale agevolazione trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti appartenenti al settore privato, con la conseguente esclusione per:

dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti, quali i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi) e i titolari di reddito di lavoro dipendente svolto all’estero.

È invece consentito il ricorso ai premi di produttività per i dipendenti del settore privato di enti che non svolgono attività commerciale.

La detassazione dei premi di risultato opera sono nel caso in cui i parametri fissati dall’accordo collettivo aziendale risultino incrementali rispetto al precedente periodo di misurazione. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78 del 2018, la cui interpretazione, del tutto coerente con il dato normativo, rischia, però, di produrre effetti distorsivi in tutti quei casi in cui i valori oggetto di confronto siano alterati da circostanze eccezionali. Probabilmente la strada più facilmente percorribile è rappresentata dalla corretta individuazione all’interno degli accordi aziendali di indicatori che possano al meglio esprimere la realtà produttiva aziendale eventualmente procedendo con la strutturazione di correttivi che possano contribuire ad eliminare/attenuare le anzidette criticità.

Ma non tutti i dipendenti possono godere dei premi di produttività, infatti essi possono essere ammessi solamente nei confronti dei lavoratori che nel corso dell’anno raggiungano un limite massimo di reddito derivante da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro: tale limite – che si applica a partire dal periodo d’imposta 2017 – viene calcolato computando i redditi da lavoro dipendente che siano assoggettati a tassazione ordinaria, compresa la quota di premio di risultato che è assoggettata a tassazione sostitutiva nell’anno precedente.

Così, non rientrano nel computo di tale somma i redditi assoggettati a tassazione separata, i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, i premi di risultato agevolabili convertiti in benefit non imponibili. Si ricorda che i redditi di lavoro dipendente sono soggetti a tassazione in base al criterio di cassa, ossia assoggettati secondo le regole fiscali vigenti nel periodo di imposta di percezione da parte del dipendente delle somme: ciò è stato ulteriormente ribadito anche dalla Circolare n. 5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni INPS per la detassazione dei premi produttività per datori e lavoratori che prende il via da novembre 2018: requisiti, recupero degli arretrati, effetto sulla pensione e cumulabilità.
Al via da novembre la decontribuzione premi di produttività, che consente ai datori di lavoro del settore privato – imprese e professionisti – di ridurre del -20% i contributi dovuti sui premi fino a un massimo di 800 euro l’anno. Per i lavoratori dipendenti lo sconto della quota contributiva dovuta è del 100%, l’importo finirà dunque totalmente in busta paga. Con la circolare n. 104/2018 l’INPS fornisce importanti precisazioni in merito alla fruizione dello sgravio contributivo previsto dal DL n. 50/2017 e sui suoi effetti sulla pensione.

Requisiti e fruizione
La fruizione del beneficio è automatica, dunque non è necessario presentare domanda all’INPS, a partire dal flusso UniEmens di competenza di novembre 2018, a patto di rispettare le condizioni generali per accedere alle agevolazioni contributive secondo l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quali DURC regolare e rispetto dei contratti collettivi.
I lavoratori devono avere un reddito di lavoro dipendente che non supera gli 80 mila euro e lo sconto contributivo su calcola su un importo di premio annuo massimo di 3.000 euro, elevato a 4 mila in caso l’azienda coinvolga i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Lo sgravio si applica inoltre solo sui premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati dopo l’entrata in vigore del dl n. 50/2017 (24 aprile 2017), o ai vecchi accordi che dal 24 aprile 2017 siano stati modificati e/o integrati.

Il tetto degli 800 euro l’anno deve essere considerato nel complesso, anche se il lavoratore ha più di un datore di lavoro. In questo caso il lavoratore deve comunicare, a quello attuale, la quota di premio ricevuta dagli altri datori di lavoro. Lo sgravio spetta anche se il lavoratore decide di rinunciare al regime di detassazione per lo stesso premio di produttività (sconto fiscale).

Recupero arretrati
I datori di lavoro e i lavoratori che ne abbiano diritto, possono recuperare gli arretrati spettanti per i premi produttività erogati da maggio 2017 a ottobre 2018 mediante la procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

Effetto sulle pensioni
L’Istituto precisa inoltre che lo sgravio influisce negativamente sulle pensioni dei lavoratori, perché i contributi non versati non valgono ai fini pensionistici non avendo altra copertura.

Cumulabilità
L’INPS ha precisato infine che lo sgravio contributivo è cumulabile con altri eventuali benefici, non avendo alcuna funzione d’incentivo all’assunzione.


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mercoledì 18 maggio 2016

Lavoro: i criteri dei premi produttività 2016


Operativa la norma sui premi produttività 2016, con aliquota agevolata al 10% anche per partecipazione agli utili, detassazione totale per chi sceglie voucher e benefit.

Con decreto interministeriale del 25 marzo 2016, pubblicato in avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016, sono stati disciplinati i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Aumento della produzione, risparmio nei fattori produttivi, miglioramento della qualità di prodotti e processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile: sono le tipologie di aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione per cui le imprese possono riconoscere i premi di produttività 2016, in base a criteri di misurazione che devono essere previsti dal contratto collettivo o da accordi sindacali territoriali o aziendali.

Le regole operative per i premi produttività 2016 realizzano le novità sui premi di risultato previste dalla Legge di Stabilità. La regola generale è la seguente: i premi di produttività hanno una tassazione agevolata, con aliquota al 10%, per una somma fino a 2mila euro lordi annui, che possono salire a 2500 nel caso di aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

I contratti, nella determinazione dei criteri attraverso i quali misurare l’aumento di produttività, devono prevedere indicatori numerici o di altro genere che consentano il raggiungimento dei risultati in modo obiettivo e misurabile. La detassazione si applica anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’imposta sostitutiva si applica per i premi riconosciuti nel 2016, previo deposito del contratto collettivo che ne definisce i criteri di misurazione che effettuato entro 30 giorni dalla firma, utilizzando l’apposito modello allegato al decreto ministeriale.

Se l’azienda distribuisce nel 2016 somme relative a premi di risultato o partecipazioni agli utili che si riferiscono al 2015, il deposito dei relativi contratti territoriali o aziendali deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale (entro il 13 giugno).

C’è una novità rilevante che riguarda la possibilità, per il lavoratore destinatario di premi di produttività, di sostituire le relative somme con i voucher o servizi di welfare , (buoni pasto, contributi previdenziali, borse di studio per i familiari, e via dicendo). In questo caso, non si applica nemmeno la tassazione del 10%, trattandosi di somme che non concorrono a formare il reddito del lavoratore. Questi servizi possono essere erogati attraverso buoni cartacei o elettronici, che non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare.

Per poter fruire dell’agevolazione, è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (contratti collettivi di “secondo livello”) sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Il contratto sottoscritto dalle parti deve necessariamente essere depositato entro trenta giorni preso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, pena l’inapplicabilità del regime di tassazione agevolata o detassazione.

I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro sono stati stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Come specificato dal decreto interministeriale, il premio di risultato consiste nelle somme di ammontare variabile la cui erogazione è legata ad una serie di incrementi:
produttività;

redditività;

qualità;

efficienza;

innovazione.


sabato 23 marzo 2013

Donne e lavoro più flessibilità e detassazione con il tempo parziale

Occorre detassare il lavoro delle donne e un uso più flessibile del tempo parziale sia per gli uomini sia per le donne in modo da riequilibrare i ruoli nella famiglia. Per la questione femminile e il mondo del lavoro: servono riforme e un cambio di visione.

L’Italia non sta utilizzando al meglio una parte importante del suo capitale umano, le donne. È una perdita colossale per la nostra economia. Quando studiano, le ragazze italiane sono più brave dei ragazzi, in tutte le materie. I dati del programma Pisa (Programme for international student Assessment, l’indagine promossa dall’Ocse — l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico — allo scopo di misurare le competenze degli studenti in matematica, scienze, lettura e abilità nel risolvere problemi) mostrano che a 15 anni le ragazze italiane raggiungono punteggi di gran lunga superiori ai maschi in «abilità di lettura» (510 contro 464, una differenza enorme) ma anche in «abilità scientifica» (490 contro 488). Solo in matematica le ragazze fanno un po’ meno bene dei maschi. Non è da escludere che questo sia un effetto indotto da una cultura che assegna a ragazzi e ragazze ruoli diversi: «La matematica è una cosa da uomini».

Lo si vede nella scelta dell’università: il 76% delle matricole delle facoltà umanistiche sono donne; nelle scientifiche solo il 37%. Questa scelta probabilmente riflette anch’essa stereotipi culturali.

Perché laurearsi in fisica nucleare per poi fare la casalinga?
Meglio studiare poesia. Quando però le donne si iscrivono a una facoltà scientifica, spesso sono più brave: alla Federico II di Napoli, ad esempio, il 37% delle ragazze si laurea con 110 e lode, contro il 24% dei maschi.
La partecipazione alla forza lavoro delle donne in Italia è tra le più basse dei Paesi Ocse e la più bassa in Europa. Nel 2011 solo 52 donne italiane su 100, fra i 15 e i 64 anni, lavoravano o cercavano attivamente un lavoro. In Spagna erano 69, in Francia 66, in Germania 72, in Svezia 77. Solo in Messico e Turchia erano meno che in Italia. È vero che le donne più giovani lavorano di più: ad esempio, nella classe di età 35-44, il tasso di partecipazione è aumentato di 5 punti in un decennio. Ma rimane 15 punti inferiore al corrispondente tasso tedesco.

Il motivo di queste differenze straordinarie è che in Italia la divisione dei compiti tra lavoro domestico e lavoro retribuito sul mercato è più sperequata fra uomo e donna. La donna lavora in casa, il marito o il compagno in fabbrica, o in ufficio, sebbene, come abbiamo visto, il capitale umano delle donne giovani sia in media più alto di quello degli uomini.

Insomma, troppe donne con grandi potenzialità non le sfruttano. I dati lo dimostrano chiaramente. All’interno delle mura domestiche le donne italiane fanno molto di più dei loro compagni: 6,7 ore di lavoro casalingo al giorno contro meno di 3 ore. Sommando il lavoro nel mercato e a casa, sono gli uomini ad apparire cicale mentre le donne, come formiche operose, lavorano quasi 80 minuti al giorno in più dei loro compagni. E questo accade indipendentemente dal livello di istruzione: è vero sia per le donne con la licenza elementare che per le laureate.

Perché le donne italiane lavorano così poco fuori casa? Si dice perché non ci sono abbastanza asili nido gratuiti o sussidiati. Magari fosse così semplice! In primo luogo tutte le donne in Italia lavorano meno che in altri Paesi, non solo le giovani madri. Inoltre, in molti casi, i bambini non verrebbero mandati al nido neanche se questo fosse gratuito perché si pensa che sia la mamma a doversi occupare dei figli piccoli.

Ci si aspetterebbe che il nostro fosse un Paese con un alto tasso di natalità. E, invece, tanta attenzione per i figli non si riflette in tassi di fertilità altrettanto elevati: anzi, la fertilità è molto più alta in Svezia, dove quasi tutte le donne lavorano (1,9 figli per donna), che in Italia (1,4).

Insomma, le ragioni della scarsa partecipazione al lavoro sono molto più profonde: hanno a che fare con la nostra cultura, che assegna alla donna il ruolo di «angelo del focolare» e all’uomo quello di produttore di reddito.

Ma il risultato è che tanti uomini mediocri fanno un mediocre lavoro in ufficio; un lavoro che le loro mogli casalinghe farebbero molto meglio perché hanno più capitale umano. Inoltre, al momento degli scatti di carriera spesso le imprese preferiscono gli uomini; magari non semplicemente per discriminazione di genere, ma perché sanno che in caso di conflitto fra esigenze familiari e aziendali un uomo sarà più disposto di una donna ad anteporre le esigenze dell’azienda a quelle della famiglia.

Il risultato è che il capitale umano del nostro Paese è sottoutilizzato perché quello femminile è usato poco e male.
La famiglia rimane un’istituzione fondamentale della società, nessuno lo nega. Ma il punto è che in Italia, più di ogni altro Paese europeo, il carico della famiglia è troppo sbilanciato sulla donna. Fino a quando non si aggiusta questa equazione non si fanno passi avanti. Sia chiaro: ci stiamo muovendo su un terreno minato, che sfiora il dirigismo culturale. Forse gli italiani (uomini e donne) sono contenti così. Cioè sono contenti di una distribuzione del lavoro domestico e nel mercato tanto sbilanciata. Se così fosse, non c’è alcun motivo per cui il legislatore debba intervenire.

Ma siamo proprio sicuri che le donne italiane siano cosi felici di assumersi carichi domestici che paiono ben superiori a quelli delle donne di altri Paesi europei? Siamo così sicuri che tutte le donne siano contente di non essere promosse nel lavoro perché devono farsi carico della famiglia (non solo dei figli, anche di genitori e parenti anziani) praticamente da sole?

Forse no, e allora il prossimo governo dovrà mettere la questione del lavoro femminile al centro del suo programma. Proposte ce ne sono. Ad esempio per detassare il lavoro femminile e favorire la partecipazione al lavoro delle donne. Si deve anche considerare ad un uso molto più flessibile del part-time per facilitare la gestione della famiglia, come nei Paesi nordici, dove il contratto a tempo parziale è molto più diffuso. Attenzione però: lavoro a tempo parziale sia per uomini che per donne, per riequilibrare i ruoli nella famiglia.

lunedì 3 settembre 2012

Lavoro: parla la Camusso: "Detassare le tredicesime con i soldi recuperati agli evasori"


"Io penso che serva innanzitutto dare un segnale di discontinuità, per dare un pò di soldi ai lavoratori e per rilanciare i consumi. E si può realizzare detassando le tredicesime fino a 150.000 euro di reddito".

Ad affermarlo è stato il segretario della Cgil, Susanna Camusso, in un'intervista a Repubblica, spiegando che:  "i costi dipenderanno da come si interverrà. Per la copertura si potranno utilizzare i proventi della lotta all'evasione fiscale perché sarebbe una misura congiunturale e non strutturale.

In merito all'idea del nuovo patto per la produttività, la Camusso è abbastanza scettica: "Non vorrei che si riaprisse una stagione nella quale si moltiplicano gli annunci per poi finire inesorabilmente con la fatidica frase: non ci sono le risorse. E' per questo - aggiunge - che sono un pò preoccupata quando sento ministri che sollecitano, invitano, suggeriscono alle parti sociali cosa fare anziché dire loro cosa intendono fare".

"Prima di parlare di riduzione del cuneo fiscale bisogna ridurre le tasse su lavoratori e pensionati". E'  un' altra richiesta  rilasciata dalla Leader Cgil e ha criticato il ministro Fornero: che "Parla di lavoro senza sapere cos'è", perchè "non è intensificando lo sfruttamento che si risolvono i problemi:basta guardare quello che accade in Fiat" Senza risposte "dal governo ci sarà lo sciopero generale-aggiunge- e spero anche con Cisl e Uil". Un assaggio il 28 settembre con lo sciopero nella P.A.


Poi la leader della Cgil avverte: "Non vorrei che si riaprisse una stagione nella quale si moltiplicano gli annunci per poi finire inesorabilmente con la fatidica frase: non ci sono le risorse. È per questo che sono un po' preoccupata quando sento ministri che sollecitano, invitano, suggeriscono alle parti sociali cosa fare anziché dire loro cosa intendono fare. Mi pare, come sempre, un rovesciamento dei problemi".

lunedì 18 giugno 2012

Lavoro straordinario e premi produzione 2012


La detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produzione dei lavoratori dipendenti del settore privato, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, è stata confermata per il 2012 dalla legge di stabilità dello scorso anno (legge 183/2011, articolo 33, comma 12), e con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio, è stato stabilito l’importo massimo assoggettabile alla tassazione agevolata e il limite di reddito per l’accesso al beneficio.

La sua pubblicazione rende di fatto applicabili gli accordi aziendali sottoscritti. Per l’insieme della detassazione il governo ha fissato un limite di 835 milioni di euro per il 2012 e di 263 milioni per l'anno 2013. Il decreto inoltre stabilisce che nel 2012 la tassazione agevolata del 10% dei premi di produttività trova applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi (anziché di 6.000 come lo scorso anno) e solo per i redditi da lavoro dipendente non superiori, nell'anno 2011, a 30.000 euro (anziché i 40.000 dello scorso anno) nei quali devono essere conteggiate anche le somme assoggettate, sempre nel 2011, all'imposta agevolata.

L'agevolazione – introdotta dall'articolo 2, comma 1, del Dl 93/08 (convertito dalla legge 126/08) – consente l'assoggettamento dei salari incentivanti, con l'obiettivo di incrementare la produttività. Il fine della norma si è però scontrato con un'evoluzione intricata, caratterizzata da diversi interventi e dalla veste sperimentale che la misura mantiene tuttora: una mancanza di regole certe che penalizza datori di lavoro e lavoratori.
I tetti determinati dal decreto attuativo per il 2012 ridurranno drasticamente il numero dei lavoratori beneficiari (2 milioni in meno secondo alcune stime): il perimetro è riferito al settore privato ma limitatamente ai soggetti che svolgono in modo esclusivo attività economica . I destinatari possono usufruire della detassazione per un importo complessivo di 2.500 euro solo se il reddito da lavoro dipendente, conseguito nel 2011, non ha superato i 30mila euro, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno all'imposta sostitutiva del 10 per cento.
Le somme incentivanti devono essere corrisposte in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali
Si deve trattare di emolumenti accessori della retribuzione corrisposti ai lavoratori in collegamento a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa nonché correlati ai risultati dell'andamento economico dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (straordinari, lavoro notturno, lavoro supplementare, premi di secondo livello e altro)
Gli accordi aziendali devono essere redatti in forma scritta.
È esclusa la retroattività della detassazione sulle somme corrisposte in periodi antecedenti alla stipula degli accordi.
Dovrebbero rientrare anche le intese preesistenti al 2012 purché in corso di efficacia e con valore di ultrattività per l'anno in corso.
Nell'alveo agevolabile rientrano anche i contratti di prossimità sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 148/2011 (secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge di stabilità 2012).
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