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martedì 12 dicembre 2017

Ritardo consegna busta paga: 7mila euro di multa



La busta paga è il documento necessario per tutti i dipendenti, che attesta la retribuzione netta e lorda del lavoratore e serve per verificare lo stipendio percepito e la sua congruità con quanto stabilito nel CCNL.

Cosa può fare il lavoratore, quando il datore non corrisponde la retribuzione e le indennità di legge (malattia, assegni familiari, maternità, etc?).

Occorre premettere che la retribuzione ha una duplice funzione economico-sociale:

da un lato rappresenta il corrispettivo della prestazione lavorativa;

dall’altro costituisce il messo per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia.

L’insolvenza del datore di lavoro costituisce quindi violazione sia di un obbligo contrattuale sia di un obbligo costituzionale (articolo 36 della Costituzione).

Normativa di riferimento in materia di prospetto paga: obblighi del datore di lavoro su modalità e tempi di consegna della busta paga, regime sanzionatorio per ritardi e omissioni.

La retribuzione rappresenta il principale obbligo del datore di lavoro, conferendo alla prestazione il carattere di contratto oneroso di scambio. Allo stesso modo, vige l’obbligo di consegna contestuale al dipendente della busta paga, documento in grado di mettere il lavoratore in condizione di verificare come è stato determinato il proprio compenso, come previsto dalla Legge n. 4/1953.

Tempi di consegna
Per quanto concerne i tempi di consegna della busta paga resta il riferimento alla disciplina di riferimento, ossia la legge n. 4/1953. L’articolo 1 prevede l’obbligo di consegnare il prospetto di paga ai dipendenti (con esclusione dei dirigenti) all’atto della corresponsione della retribuzione.

Anche l’’articolo 3 prevede che il prospetto di paga debba essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

Modalità di consegna
Oltre alla consegna cartacea, come chiarito dal Ministero del Lavoro:

“non si ravvisano motivi ostativi all’invio del prospetto di paga con posta elettronica, se si considera la prassi generalizzata dell’accredito diretto dello stipendio in conto corrente bancario e la notevole diffusione delle conoscenze informatiche, purché vi sia la prova legale dell’effettiva consegna del prospetto di paga al lavoratore alla scadenza prevista per il pagamento della retribuzione”.

Indirettamente, quindi, viene confermata la necessità di inviare il prospetto paga negli stessi tempi previsti per il versamento dello stipendio (che di norma scatta a fine mese o nei primi giorni di quello successivo).

Sanzioni busta paga
Per quanto concerne le sanzioni relative ai mancati obblighi legati al prospetto paga, il comma 7 dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 ha introdotto una struttura progressiva per fasce di gravità:

da 150 a 900 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori o se si perpetra per un periodo fino a 6 mensilità;

da 600 a 3.600 euro se riguarda più di 5 lavoratori o supera i 6 mesi;

da 1.200 a 7.200 euro se riguarda più di 10 lavoratori o più di 12 mesi.

Viene inoltre disposto che le sanzioni relative alla mancata consegna della busta paga non si applichino nei confronti del datore di lavoro che assolve gli obblighi in materia di prospetto di paga, mediante la consegna al lavoratore di copia delle registrazioni effettuate nel libro unico del lavoro. In tale ipotesi il datore di lavoro rimane però sanzionabile ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.




martedì 7 febbraio 2017

Busta paga:i nuovi obblighi ai datori di lavoro



La busta paga è il documento necessario per tutti i dipendenti, che attesta la retribuzione netta e lorda del lavoratore e serve per verificare lo stipendio percepito e la sua congruità con quanto stabilito nel CCNL. Sulla busta paga si possono inoltre verificare i contributi pensionistici versati dal datore di lavoro a vantaggio del dipendente. Il pagamento dello stipendio potrà essere effettuato solo con versamento in banca o alle Poste e la firma sulla busta paga non costituirà più una prova dell’avvenuto pagamento.

Stipendi versati solo in banca o in posta e la firma sulla busta paga non costituirà prova dell'avvenuto pagamento. Sono queste le principali novità introdotte dal disegno di legge (c1041) recante "disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori".

In arrivo cambiamenti in tema di busta paga con il disegno di legge C1041 recante “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori” che vede come prima firmataria la Titti Di Salvo (Dem) e relatrice Valentina Paris (Pd) ed è attualmente all’esame della Commissione Lavoro della Camera in sede referente.

L’obiettivo principale del provvedimento è quello di evitare brogli sulle retribuzioni, andando a contrastare il fenomeno che affligge molti lavoratori ai quali i datori di lavoro corrispondono una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare loro una busta paga nella quale risulti una retribuzione regolare, dietro minaccia di licenziamento o dimissioni in bianco.

Il Ddl prevede quindi che il versamento dello stipendio possa avvenire solo in banca o alla posta, eliminando al contempo la validità probatoria della firma apposta sulla busta paga per l’avvenuto pagamento della retribuzione. Il tutto senza caricare di nuovi oneri imprese e/o lavoratori, allo scopo è prevista, entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma, la stipula di una convenzione tra il Governo, Associazione bancaria italiana e Poste italiane Spa per individuare gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori.

Sarà il lavoratore, al momento della firma del contratto, a decidere per il pagamento mediante:

accredito diretto sul proprio conto corrente;

emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale, consegnato direttamente al lavoratore (o ad un delegato in caso di comprovato impedimento);

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale.

I datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

In fase di assunzione il datore di lavoro dovrà comunicare, al Centro per l’Impiego competente per territorio gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme sulla privacy. La comunicazione, per evitare di attribuire nuovi carichi burocratici ai datori di lavoro, sarà inserita nello stesso modulo che i datori di lavoro inviano obbligatoriamente al Centro per l’impiego in caso di nuove assunzioni. Per annullare l’ordine di pagamento il datore di lavoro dovrà trasmettere alla banca o alle Poste copia della lettera di licenziamento/dimissioni del lavoratore.

In caso di inadempimento sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 5mila a 50mila euro. Per la mancata comunicazione al Centro per l’Impiego è prevista una sanzione di 500 euro seguita da un accertamento della direzione provinciale del lavoro.

Sono esclusi da tali obblighi i datori di lavoro non titolari di partita IVA, i rapporti di lavoro domestico e familiare e i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini.

l provvedimento che si compone di 5 articoli introduce un semplice meccanismo che consiste nel rendere obbligatorio il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (nonché ogni anticipo), attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.

La scelta del sistema di pagamento è rimessa direttamente al lavoratore, il quale potrà optare per l'accredito diretto sul proprio conto corrente, per l'emissione di un assegno (consegnato direttamente al lavoratore o in caso di comprovato impedimento a un suo delegato) oppure per il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale.

Viene vietato in sostanza ai datori di lavoro il pagamento della retribuzione a mezzo di assegni o contante qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Si stabilisce, inoltre, che la firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Il provvedimento fissa l'obbligo per il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, di comunicare al centro per l'impiego competente gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme sulla privacy.

La comunicazione, per evitare di attribuire nuovi oneri burocratici ai datori, sarà inserita nello stesso modulo che gli stessi inviano obbligatoriamente al centro per l'impiego quando effettuano nuove assunzioni. La modulistica, quindi, dovrà essere opportunamente modificata (dai centri per l'impiego) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per permettere l'invio corretto della comunicazione anche in modalità telematica.

Allo stesso modo, l'ordine di pagamento potrà essere annullato soltanto trasmettendo alla banca o alle poste copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, rese secondo le modalità di legge, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti al lavoratore dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

La convenzione - La proposta di legge prevede, inoltre, la stipula di una convenzione (entro tre mesi dall'entrata in vigore) tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa che individua gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori, con l'importante previsione che ciò non deve determinare nuovi oneri né per le imprese nè per i lavoratori.

Le esclusioni - Il ddl esclude dagli obblighi introdotti i datori di lavoro che non sono titolari di partita Iva, i quali spesso non sono neanche titolari di un conto corrente. In ogni caso sono esclusi dalla pdl, i rapporti di lavoro domestico e familiare (nei quali i datori spesso sono persone anziane o disabili), così come i rapporti instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini (ad es. per pulizia scale o manutenzione verde condominiale).

Le sanzioni - Sono, infine, previste pesanti sanzioni pecuniarie (da 5mila a 50mila euro) per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi introdotti dalla legge. Chi non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che effettuerà il pagamento delle retribuzioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro e al successivo accertamento della direzione provinciale del lavoro, che procederà alle conseguenti verifiche.





lunedì 19 agosto 2013

Lavorare in Franchising come iniziare l'attività nel 2013



Il Franchising è il contratto concluso tra due imprenditori con il quale una parte, il franchisor, cioè l’affiliante, attribuisce all’altra, franchisee, cioè l’affiliato, il diritto di produrre o commercializzare beni o servizi con i propri segni distintivi o brevetti, esperienze e tecniche contro un corrispettivo di denaro, e fa parte della categoria dei contratti atipici.

Il lavoro franchising è una delle più solide opportunità per lo sviluppo di un proprio punto vendita e della crescita economica di un proprio settore. Da un negozio di abbigliamento ad una agenzia viaggi, da un alimentari di prodotti tipici ad uno store di telefonia, molti sono i vantaggi garantiti dai marchi presente sul mercato che offrono contratti di franchising.

Per Contratto di Franchising si deve intendere un accordo con la quale un Franchisor (Impresa Affiliante) concede ad un Franchisee (Impresa affiliata), dietro un corrispettivo finanziario che può essere diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising con la possibilità di poter commercializzare beni e/o servizi.

Il contratto di franchising è un accordo tra produttore (che concede la commercializzazione dei propri prodotti a terze persone, nonché l’utilizzo del marchio e dell’insegna) e rivenditore, ossia l’affiliato. Il primo, franchisor, si impegna nella fornitura di prodotti secondo la quantità richiesta (in molti casi contrattualizzata in misura minima o massima). Il franchisee si obbliga a promuovere ed eseguire le vendita nella zona assegnata; prestare assistenza (anche post-vendita) ai clienti; sottostare alle clausole dettate dal franchisor, da intendersi quali regole interne di organizzazione su modalità e prezzo di vendita dei prodotti.  Nella concessione di vendita è molto frequente la clausola “concessionario di vendita in esclusiva” a favore del venditore all’interno di un’area specificata.

Lavorare in franchising presenta un vantaggio, da una parte si avvantaggia l'Impresa Affiliante che riesce grazie alle reciproche prestazioni di servizi dell’affiliato di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, dall’altra si avvantaggia l'Impresa affiliata che si avvale della posizione di affidabilità, Conoscenza e di prestigio acquisita dal franchisor, permettendogli di inserirsi nel mercato sfruttando il Nome e la conoscenza da parte dei consumatori finali del nome dell’impresa Affiliante.

Da preventivare prima di siglare un’affiliazione in franchising sono i costi di inizio attività (start-up). Primo fra tutti per l’affitto di locale idoneo: solitamente, infatti, i franchisor richiedono locali costosi, ubicati in centro città o luoghi ad alta frequentazione come centri commerciali e aeroporti. Le spese per le attrezzatura IT(dotazione informatica e software), per la gestione commerciale e ovviamente per il personale. A queste si aggiungono solitamente anche costi fissi da riconoscere al franchisor quali diritti d’ingresso o fee periodici, ossia una cifra fissa che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale. Per royalties si intende poi la percentuale che l’affiliante deve riconoscere al franchisor commisurata al giro d’affare oppure in quota fissa.

Nella stipula di contratti di franchising è necessario prestare attenzione ai seguenti elementi che possono rivelarsi fondamentali per la buona riuscita dell'attività.
Definizione dell’ambito e estensione della clausola di esclusiva. Questa clausola di esclusiva nei Contratti di franchising è solitamente reciproca, in quanto vincola sia l'Impresa affiliata a non vendere beni prestare servizi in concorrenza con quelli dell’affiliato o dell'Impresa Affiliante, obbligando  l'Impresa affiliata nel Contratto di franchising  non venderli e prestare servizi al di fuori del territorio assegnato.

Durata del contratto in franchising. E’ bene precisare che non è prevista una durata massima del contratto di franchising, infatti può essere stipulato sia tempo indeterminato (in questo caso le parti indicheranno nel contratto la modalità e il potere di recesso da parte sia del Franchisor che del franchisee) sia tempo determinato ( in questo caso le parti dovranno disciplinare la facoltà di rinnovo del contratto di franchising. In ogni caso ed è bene precisare questo punto , la durata del contratto in franchising deve in ogni caso essere tale da consentire al franchisee l’ammortamento degli investimenti effettuati.

Definizione dell’oggetto del contratto di franchising. Occorre che venga definito e descritto con particolare minuzia e attenzione tutto il know how, cioè l’insieme di formule, conoscenze, segni distintivi che permettono di individuare i prodotti e servizi del franchisor.
E’ necessario infine definire sempre nell’ambito dell’oggetto del contratto di franchising nei dettagli anche la tipologia di consulenza commerciale, promozionale e di marketing che il franchisor si impegna a trasmettere ai propri affiliati.
Definire con attenzione gli obblighi per il franchisee al rispetto delle direttive indicate dal franchisor, anche eventualmente modificate in corso d’opera.
Definire con attenzione l’ambito dell’obbligo di riservatezza sul know how trasferito.
Definire il rispetto di determinati standard di qualità e le modalità di verifica dei suddetti standard.
Definire eventuali penali per il non rispetto degli obblighi contrattuali nel contratto in franchising.

Vediamo alcuni siti online da consigliare:

Aprireinfranchising.it
Lavorofranchising.it
Franchising.it

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