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venerdì 28 settembre 2018

Richiesta di disoccupazione NASpI: procedura online



La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi. E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

La richiesta di disoccupazione, intesa come sussidio INPS, può essere compilata online. La prestazione spetta a tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. In base alla tipologia di contratto, si ha diritto alla Dis-Coll (collaboratori) o alla NASpI, da cui però sono escluse alcune categorie, come ad esempio i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. La richiesta all’INPS deve avvenire entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti si perde il diritto. Per gli aventi diritto alla NASpI, vediamo di seguito in che modo chiedere online il sussidio di disoccupazione.

Procedura online
Prima di tutto si dovrà comprovare il proprio status di disoccupato e poi, per richiedere tale sussidio, si deve:

eseguire il login nell’area dei Servizi online del sito ufficiale dell’INPS;

selezionare Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito e cliccare sulla dicitura Naspi, che comparirà sulla barra di sinistra;

cliccare su Indennità di Naspi e poi su Invio domanda.

controllare propri dati anagrafici, le motivazioni del licenziamento e controllare con cura tutti i dettagli;

inviare la domanda di disoccupazione, mediante la quale verrà richiesta l’indennità.

Una nuova procedura sperimentale, consente di inviare la domanda anche in un altro modo, più diretto: al lavoratore che rimane senza lavoro arriva un link diretto nella propria area del sito INPS: da quella pagina potrà compilare la richiesta NASpI.

Per verificare lo stato della domanda e la decorrenza dei versamenti si utilizza sempre il portale INPS attraverso l’apposito servizio.

Importo sussidio
La retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione si deve dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicare il quoziente così ottenuto per il numero 4,33. In ogni caso l’importo dell’indennità di disoccupazione non può superare i 1.300 euro mensili.



sabato 24 dicembre 2016

CCNL studi professionali: regole per il lavoro a tempo parziale, ferie e retribuzione




Il contratto di lavoro a tempo parziale, meglio conosciuto come contratto part time, indica un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello a tempo pieno.

Come ogni contratto di lavoro, anche quello part time può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Un contratto part time per essere in regola deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve contenere informazioni precise sulla durata della prestazione lavorativa e sull'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Tale riduzione può assumere diverse forme: in un primo caso, può essere prevista in relazione all’orario normale giornaliero; in una seconda ipotesi, l’attività lavorativa può invece essere svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell’anno; infine, le parti possono concordare combinazioni delle tipologie precedenti.

Il contratto a tempo parziale e la regolamentazione della durata della prestazione di lavoro costituiscono i punti focali del CCNL degli studi professionali che disciplina nel dettaglio la materia anche sotto il profilo dei margini di flessibilità esigibili dal datore di lavoro.

La regolamentazione contrattuale integra per numerosi aspetti la disciplina legale recata dal decreto legislativo di riordino dei contratti, attuativo del Jobs Act,. prevedendo, in alcuni casi, una disciplina più favorevole al lavoratore. Un esempio è rappresentato dalle prestazioni supplementari per le quali è richiesto, in ogni caso, il consenso del lavoratore.

Il CCNL 17 aprile 2015 dedicato al lavoro negli studi professionali disciplina ampiamente il contratto di lavoro a tempo parziale cui è dedicato il Titolo X della Parte terza.

La regolamentazione contrattuale integra per numerosi aspetti la disciplina legale recata dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 attuativo del Jobs Act, che costituisce il quadro normativo di riferimento.

La legge richiede che il contratto di lavoro a tempo parziale, da stipularsi in forma scritta ai fini della prova, contenga l’indicazione puntuale della durata della prestazione e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, ma non stabilisce alcun limite minimo per tale durata (il limite massimo deriva indirettamente dall’orario corrispondente al tempo pieno).

In consonanza con l’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015, l’art. 39, comma 1, Ccnl studi professionali prevede che i lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

In mancanza di regole precise fissate dai contratti collettivi, vengono stabilite per legge le modalità applicative: il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare, le parti possono pattuire clausole elastiche e flessibili in materia ad esempio di orario di lavoro. Le parti possono pattuire clausole elastiche (che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part time verticale o misto).

Si definiscono le aree di applicazione del contratto come segue:
1) Area professionale Economico-Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese;

2) Area Professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente.

3) Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale.

4) Area professionale Medico Sanitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo delta professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area.

5) Altre attività professionali intellettuali: Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.

E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del D.lgs. 66/2003 in materia.

A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì. Il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.

2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salva le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.

Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).

Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

Gli relativi aumenti applicabili a ciascun livello  da gennaio 2016 sono i seguenti :

Quadri 21,17 €

I LIVELLO  18,74 €
 
2 LIV     16,32 €
 
3  S LIV   15,14 €
 
3  LIV   15,00
 
4 S LIV   14,55
 
4 LIV   14,02
 
5 LIV 13,05



domenica 26 maggio 2013

Rapporto annuale dell'ISTAT: lo stipendio medio è mille euro

Le differenze permangono anche a parità di caratteristiche e aumentano col crescere dell'anzianità lavorativa, poiché al precario non si applicano gli scatti di anzianità. "La differenza è di 85 euro per chi una carriera lavorativa di 20 anni e oltre, non necessariamente tutta da atipico" ha precisato l'Istat nel suo rapporto annuale.

Nel 2012 la retribuzione mensile di un dipendente a termine è 1.070 euro, 355 euro in meno rispetto a chi ha il posto fisso.

Il lavoro del precario vale meno: in media chi non ha un posto fisso prende uno stipendio più basso del 25% rispetto agli altri lavoratori. A certificarlo è l'Istat nel Rapporto annuale. Nel 2012 la retribuzione media mensile netta di un dipendente a termine che lavora a tempo pieno si ferma a 1.070 euro, 355 euro in meno rispetto a un dipendente assunto a tempo indeterminato.

L'ISTAT parla di lavoratore "atipico", comprendendo in questa categoria chi vive di contratti a termine e collaborazioni. E spiega nel Rapporto come «un indicatore importante dello svantaggio del lavoro atipico è dato dal differenziale retributivo con l'occupazione standard», ovvero stabile e senza riduzioni d'orario. Guardando solo a chi è full time, tra un dipendente a tempo determinato e uno a tempo indeterminato il divario, pari in media a un quarto, è dovuto a più ragioni, anche se ormai può essere considerato una costante.

«Il differenziale è in parte spiegato da effetti di composizione, quali l'età, il settore di attività, la professione. Ma – ha sottolineato l'Istituto - le differenze permangono anche a parità di caratteristiche e aumentano al crescere dell'anzianità lavorativa, poiché al tempo determinato non si applicano gli scatti di anzianità». Ecco che, evidenzia, «la differenza è di 85 euro per chi lavora da appena due anni e cresce a 392 euro per chi ha una carriera lavorativa di 20 anni e oltre, non necessariamente tutta da atipico».

sabato 11 maggio 2013

Stage retribuiti per il 2013 dove trovarli?


La riforma del lavoro ha previsto la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo. Infatti, è stato introdotto anche il riconoscimento di una “congrua indennità” anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta.

Dal 2013 gli stage sono retribuiti per legge. Infatti, i contratti di stage o di tirocinio sono da sempre al centro di grandi polemiche per il cattivo uso che ne hanno sempre fatto le aziende, ovvero retribuzione assente, mansioni troppo operative, percorsi poco edificanti e poco gratificanti. Insomma la classica storia dello stagista che fa solo fotocopie rimettendoci i soldi.

Il 2013 segna una svolta nel panorama degli stage e tirocini formativi: il 24 gennaio 2013 Governo e Regioni hanno infatti firmato il documento contenente le "Linee guida in materia di tirocini" che, come scritto espressamente all'interno, ha la finalità di riqualificare l'istituto del tirocinio (o stage) ed evitare tutti gli abusi.

Il Progetto PiCA è alla sua terza edizione e 150 giovani potranno svolgere un tirocinio retribuito scegliendo tra 35 progetti diversi. 20 ore settimanali per 6 mesi e un rimborso di 350 € mensili.

PiCa, sigla che sta per Percorsi di Cittadinanza Attiva è un progetto volto alla formazione di giovani inoccupati e disoccupati, affinché questi possano impegnarsi socialmente e allo stesso tempo fare esperienza nel mondo lavorativo.

Alla selezione possono partecipare ragazzi dai 18 ai 30 anni con le seguenti caratteristiche:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, oppure cittadinanza extracomunitaria nel caso i candidati risiedano regolarmente in Italia;
immunità da condanne penali;
essere inoccupati o disoccupati e risultare iscritti al Centro per l’Impiego;
non aver mai svolto un tirocinio PiCa ROMA;
idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto per cui ci si candida.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata tramite internet dopo aver compilato il form online che compare sul sito di pica roma. Il termine ultimo per candidarsi è il 21 Maggio 2013. Alla domanda deve essere allegato il Curriculum Vitae.

Roche cerca per le divisioni  Pharmaceuticals e Diagnostics neolaureati qualificati e motivati a cui offrire opportunità di stage retribuiti o percorsi di inserimento in un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante. Integrità, coraggio e passione sono i principali valori aziendali che favorisce la condivisione di esperienze e la comunicazione aperta e trasparente a tutti i livelli. L’attenzione allo sviluppo delle capacità personali e professionali ha portato alla nascita di specifici progetti di inserimento, che permettono a chi lavora in Roche di crescere e sviluppare il proprio potenziale. I percorsi di inserimento sono quindi differenziati a seconda della seniority e del ruolo ricoperto e possono prevedere formazione on the job, d’aula e attività di affiancamento e tutoring.

FinecoBank ricerca per la sede milanese neolaureati in Economia o Marketing per uno stage semestrale presso l’Area Sviluppo Prodotti. L’Area è responsabile di assicurare una user experience ottimale nell’accesso e fruizione dei prodotti e dei servizi online, studiando in particolare le interfacce operative, l’usabilità e il design di nuovi servizi e prodotti. Inserito all’interno della Unit Products, il candidato avrà la possibilità di supportare e collaborare con il team per  ideare e progettare le dinamiche di navigazione utente sui diversi canali (sito web, piattaforme online, applicazioni canale mobile), per assicurare una user experience ottimale nell’accesso ai servizi lavorare a prototipi di nuovi prodotti e servizi con particolare orientamento all’innovazione tecnologica analizzare le best practices internazionali e i migliori casi di innovazione in tema di sviluppo di interfacce utenti e modalità di accesso a prodotti e servizi attraverso piattaforme digitali. Fondamentali una buona padronanza scritta e parlata della lingua inglese, la conoscenza del pacchetto Office, motivazione, spirito di iniziativa e passione per le nuove tecnologie.

Tirocinio retribuito per traduttori presso il Parlamento europeo.
Il candidato deve essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione (Croazia, Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro o Turchia);
deve aver compiuto il diciottesimo anno di età all'inizio del tirocinio;

non deve aver già beneficiato di un tirocinio retribuito o di un incarico retribuito di più di quattro settimane consecutive presso un'istituzione europea, un deputato o un gruppo politico del Parlamento europeo;

deve aver completato, entro la data limite per la presentazione delle domande, studi universitari di una durata minima di tre anni;

deve avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di un paese candidato all'adesione all'Unione europea e un'approfondita conoscenza di altre due lingue ufficiali dell'Unione europea.

La durata dei tirocini retribuiti per traduttori è pari a tre mesi. I tirocini possono essere prorogati a titolo eccezionale per una durata massima di tre mesi.

Le linee guida prevedono anche dei limiti temporali: il tirocinio standard non potrà durare più di sei mesi; quello di reinserimento, riservato a disoccupati e cassaintegrati, non più di un anno; quello riservato ai disabili non più di due anni.

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