venerdì 12 aprile 2013
Nuovo modello 730 per il 2013 guida alla compilazione
Il modello 730 2013 è disponibile sul sito Agenzia Entrate che riporta le relative istruzioni e diverse novità. Il modello 730/2013 è un modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendente e ai pensionati.
Con il modello 730 si possono dichiarare redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi (per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).
Il modello 730 2013 deve essere compilato dal contribuente, seguendo le istruzioni allegate al modello o fornite dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, e successivamente consegnato al proprio datore di lavoro, ad un Caf o ad altro professionista abilitato.
I documenti per la compilazione del 730 sono quelli relativi a visite mediche specialistiche o generiche e fatture rilasciate dal medico; quelli relativi ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche; spese dentali o per apparecchi acustici e cioè fatture o scontrini parlanti del negozio; acquisti relativi a occhiali da visita o lenti a contatto; o spese relative a degenze ospedaliere, riabilitazione, ginnastica, massaggi ( in questo caso bisogna presentare la fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica), rette di case di riposo, e spese di cure termali.
Il termine per la presentazione del modello 730 2013 varia a seconda della modalità di consegna, fissata al 30 aprile 2013 per la presentazione al proprio datore di lavoro e al 31 maggio 2013 per la presentazione presso un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.
I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l’ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l’anno 2012 chi presta l’assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell’acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l’ammontare totale del reddito percepito;
Il modello 730/2013 va presentato:
entro il 30 aprile 2013 se viene presentato al sostituto d’imposta (ente pensionistico o datore di lavoro);
entro il 31 maggio 2013 se viene presentato a un CAF o a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).
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domenica 7 aprile 2013
Lavorare nei call center nel 2013 più tutele per gli operatori
Il decreto legislativo n. 83 del 2012 che ha introdotto due novità alla disciplina del lavoro a progetto nei call center. La prima riguarda i requisiti per la stipulazione delle collaborazioni da parte di call center che svolgono attività cosiddetta outbound; la seconda riguarda i call center intenzionati a esternizzare le proprie attività.
Entrambe queste novità stabilite dalla nuova legge stabiliscono che le nuove misure «si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti». Nonostante la norma, per il ministerodel Lavoro il limite dimensionale è relativo al solo adempimento a carico dei call center che devono delocalizzare l'attività.
Nei call center outbound, dove sono gli operatori a effettuare le chiamate a potenziali clienti, il contratto di collaborazione a progetto, in base alla riforma del lavoro del 2012 (Fornero), ha come presupposto il «corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento». Il ministero ha specificato che si applichi a tutti i call center «a prescindere dal requisito dimensionale».
Per quanto concerne la tipologia di attività (quella outbound), non essendoci una definizione di legge, il ministero ha fatto ricorso alla circolare n. 17/2006 ai sensi della quale tali attività sono definite come quelle «nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile a un singolo committente». La novità permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto «sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento».
In attesa della contrattazione collettiva, il ministero con la circolare 14/2013 ha chiarito che il compenso non potrà essere inferiore, a parità di tempo della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi applicati a figure analoghe, per competenza ed esperienza, al collaboratore a progetto.
E' bene ricordare che l'eventuale pattuizione di corrispettivi inferiori a quanto fissato dalla contrattazione nazionale, infatti, comporta la sanzione della conversione della co.co.co. in rapporto dipendente a tempo pieno e indeterminato. Lo ha stabilito il ministero del lavoro nella circolare n. 14/2013 così, di fatto, smontando l'incentivo a favore dei call center, perché l'eventuale presenza di corrispettivi inadeguati in un normale rapporto di co.co.co. a progetto comporta soltanto il diritto del collaboratore a ottenere la quota differenziale.
Altra novità che riguarda tutte le tipologie di call center e, per il ministero si applica «alle attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti», nonostante la disposizione stabilisca espressamente il riferimento a 20 «dipendenti», per il ministero questo «limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa».
L'adempimento comporta che, qualora un call center intenda delocalizzare l'attività fuori dal territorio nazionale, almeno 120 giorni prima deve darne comunicazione al ministero del lavoro e al garante per la protezione dei dati personali indicando, tra l'altro, il numero dei lavoratori coinvolti.
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sabato 6 aprile 2013
IRAP 2013 istruzioni per lavoro dipendente
Nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate sul rimborso IRAP sui costi del lavoro dipendente le aziende possono ottenerne la deduzione con il Modello UNICO 2013 di dichiarazione dei redditi 2012.
La nuova circolare 8/E del 3 aprile spiega come ottenere la restituzione dell’imposta versata per il personale dipendente – introdotto dal Salva Italia per il 2012 e poi esteso ai quattro anni precedenti.
Il Fisco è intervenuto a chiarire di alcune questioni dubbie relative alla deducibilità dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese del personale e, in particolare, segnatamente alle istanze di rimborso da presentarsi a cura dei contribuenti.
Alcuni dei temi affrontati nella circolare n. 8/E/13 riguardano la quota deducibile/rimborsabile dell'Irap versata, ma anche le modalità di cumulo della deduzione in parola con quella forfetaria – già operativa – del 10%, in presenza di spese per interessi passivi.
Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati. Nel caso dei contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, che hanno chiuso l'esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione dell'Irap dalle imposte sui redditi può, invece, essere fruita presentando istanza di rimborso. Per le annualità pregresse è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali al 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.
La deduzione sarà pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato e va calcolata al netto delle deduzioni spettanti che sono quelle relative a: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
Ai fini della deduzione si possono considerare anche:
indennità di trasferta;
somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;
accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
La nuova circolare 8/E del 3 aprile spiega come ottenere la restituzione dell’imposta versata per il personale dipendente – introdotto dal Salva Italia per il 2012 e poi esteso ai quattro anni precedenti.
Il Fisco è intervenuto a chiarire di alcune questioni dubbie relative alla deducibilità dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese del personale e, in particolare, segnatamente alle istanze di rimborso da presentarsi a cura dei contribuenti.
Alcuni dei temi affrontati nella circolare n. 8/E/13 riguardano la quota deducibile/rimborsabile dell'Irap versata, ma anche le modalità di cumulo della deduzione in parola con quella forfetaria – già operativa – del 10%, in presenza di spese per interessi passivi.
Per i contribuenti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'Irap può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati. Nel caso dei contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, che hanno chiuso l'esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione dell'Irap dalle imposte sui redditi può, invece, essere fruita presentando istanza di rimborso. Per le annualità pregresse è possibile fare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, per i versamenti per i quali al 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge 201/2011) risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.
La deduzione sarà pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato e va calcolata al netto delle deduzioni spettanti che sono quelle relative a: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
Ai fini della deduzione si possono considerare anche:
indennità di trasferta;
somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo;
accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
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