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venerdì 3 febbraio 2017

Inps: arriva il simulatore Isee online ecco come si compila



E' pienamente operativo il simulatore Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, ovvero la possibilità di calcolare online in linea di massima se si può avere diritto alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Ma lo strumento - presentato dal presidente dell’Inps Tito Boeri, non avrà comunque valore certificativo. Lo strumento messo a disposizione sul sito dell’Inps simula a tutti gli effetti il lavoro del Caf, evitando file e disguidi burocratici. Una piccola guida per orientarsi nella compilazione e per capire quali documenti servono per avere il proprio indicatore di situazione economica.

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione contenente l’indicatore ISEE consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L'ISEE è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Mense scolastiche, agevolazioni per i servizi di pubblica utilità come telefono luce o gas, assistenza socio-sanitaria, contributi per gli affitti, assegni familiari, libri, borse di studio, agevolazioni per le tasse universitarie, assegni di maternità: sono tante le cosiddette prestazioni sociali agevolate. Per ottenerle bisogna pensare all'Isee. Una parola che può trasformarsi in un incubo per chi deve barcamenarsi tra dichiarazioni dei redditi, certificazioni di conti correnti, rendita catastale della casa, buoni fruttiferi etc, che servono a testimoniare a quanto ammonta effettivamente il proprio patrimonio. L’errore è dietro l’angolo, e anche l’appuntamento al Caf, da programmare per tempo viste le code, rischia di essere un girone infernale. Tanto più che i tempi di attesa sono spesso lunghi, e l’esito del calcolo può rivelare amare sorprese.

Il simulatore messo a disposizione dall'Inps per cittadini ed Enti erogatori di prestazioni svolge più funzioni: serve ai nuclei familiari o alle persone individuali a sapere se per loro è possibile accedere ad agevolazioni e prestazioni assistenziali, ma serve anche agli Enti erogatori, come i Comuni, per valutare anticipatamente gli effetti sui propri budget della definizione delle soglie Isee di accesso alle prestazioni.

Tra i vantaggi del nuovo strumento su cui, come ha ricordato Boeri, "c'è stato un grande investimento da parte dell'Inps proprio per permettere sempre più persone di utilizzarlo", c'è l'accesso libero, una compilazione fortemente semplificata grazie all'inserimento di voci aggregate per patrimoni e redditi del nucleo, e la velocità, perché il calcolo dell'indicatore viene fatto in tempo reale.

Grazie al simulatore sarà possibile a un maggior numero di famiglie di ottenere la certificazione Isee, che lo scorso anno ha interessato quasi 6 milioni di persone: il 99% ha richiesto un Isee ordinario, il 54% un Isee per minorenni, il 22% per università, il 2% per servizi residenziali o socio sanitari . Il simulatore, ha detto ancora Boeri, «è uno strumento facile che permetterà la programmazione da parte delle famiglie e degli enti erogatori, riducendo i costi di intermediazione perché coloro che si dovevano rivolgere a degli intermediari ora possono ottenere autonomamente una risposta». Risposta, spiegano all’Inps, che arriva nel giro di due giorni ma anche nell’arco della stessa giornata.

La procedura di simulazione dell’Isee si compone di diverse parti. Le sezioni A e B chiedono informazioni al cittadino sulla composizione del nucleo familiare e sul caratteristiche dell’abitazione in cui risiede.

La sezione C è specifica sul patrimonio immobiliare: è necessario per compilarla avere il dato del valore complessivo ai fini Imu e la quota complessiva residua del mutuo eventuale.

La sezione D riguarda il patrimonio mobiliare, ovvero i dati su conti correnti bancari e postali: per ottenere il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la somma delle giacenze medie dell’anno precedente basta chiedere alla propria banca i documenti relativi. In questa sezione bisogna indicare anche altre forme di patrimonio mobiliare, come azioni o buoni del Tesoro.

La sezione E riguarda i redditi: in questo caso bisogna sommare i redditi netti di ciascun componente il nucleo familiare, sempre riferiti all'anno precedente, e sottraendo tutte le franchigie applicabili.

Facciamo qualche esempio di indicatore calcolato col simulatore Inps. Il primo è quello di un nucleo familiare composto da una sola persona, che vive in una casa in affitto, ha almeno un conto, non possiede alcun immobile e ha percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione. In questo caso il cittadino interessato alla dichiarazione dovrà indicare l’importo del canone di locazione, 494 euro: un canone che prevede la detrazione visto che è al di sotto dei 7 mila euro annui. Nella sezione D il soggetto dichiarerà il valore complessivo del saldo del conto in banca: 3735 euro, un dato che viene considerato perché maggiore della somma delle giacenze medie. Nella sezione D il dichiarante invece indicherà come somma dei redditi netti di tutti i componenti il nucleo la cifra di 25.210 euro: l’unico componente il nucleo percepisce infatti 28.210 € ai fini IRPEF, di cui:23.513 €, di redditi da lavoro dipendente e 4.697 € come redditi da pensione. In questo caso ha diritto all'applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a: 28.210 € (reddito complessivo ai fini IRPEF) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente fino ad un massimo di 3.000 €) = 25.210 €.

Famiglia numerosa composta dal dichiarante, il coniuge, 3 figli minorenni e un’altra persona. La casa di abitazione non è né di proprietà né in locazione (comodato d’uso); pertanto, il nucleo non beneficerà di alcuna detrazione/franchigia sulla casa di abitazione. In questo caso, entrambi i coniugi hanno un proprio conto corrente, e in entrambi i conti la giacenza media è più alta della somma dei saldi al 31 dicembre, per cui il valore da inserire è pari a 9.664 € (Giacenza media del c/c del dichiarante) + 9.664 € (Giacenza media del c/c dell’altro componente il nucleo familiare), per un totale di 19.328 euro. Il nucleo percepisce complessivamente 36.707 €, così ripartiti: il dichiarante 1.691 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF; il coniuge 34.644 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente, più 372 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. In questo caso, il dichiarante ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da pensione e trattamenti, mentre il coniuge ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a : 36.707 € (reddito complessivo del nucleo) – 338,20 € (applicazione della franchigia del 20% sui trattamenti del dichiarante fino ad un massimo di 1.000 €) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 33.368,80 €

Famiglia di 4 persone: il dichiarante, il coniuge disabile, e due figli entrambi minorenni per i quali è stata segnata l’assenza di redditi-trattamenti/patrimoni. Per il dichiarante è stata segnalata inoltre la condizione di convivenza anagrafica (es. Caserma militare). La presenza di un disabile e di un soggetto in convivenza anagrafica danno diritto all’applicazione delle relative maggiorazioni sulla scala di equivalenza. La casa di abitazione, di proprietà, seguirà regole di valorizzazione più favorevoli rispetto agli altri immobili eventualmente posseduti dal nucleo. Il valore complessivo ai fini IMU della casa di abitazione del nucleo ammonta a 16.464 euro, il valore complessivo dei risparmi è pari a 4.765 € (Saldo del c/c del dichiarante) + 4.765 € (Saldo del c/c del coniuge), perché la somma delle giacenze medie è inferiore. Il nucleo percepisce complessivamente 13.083 € di reddito, così ripartiti: il dichiarante 7.326 € ai fini IRPEF, di cui 7.223 € per redditi da lavoro dipendente e 775 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. Il coniuge percepisce 4.982 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente. Nel caso illustrato, il dichiarante e il coniuge hanno diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a 13.083 € (reddito complessivo del nucleo) meno 1.444,60 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del dichiarante fino ad un massimo di 3.000 €) meno 996,40 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 10.642 €.

L'Isee è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il numero dei componenti della famiglia. Con l'entrata in vigore della riforma Isee nel 2015 il cittadino non aveva la possibilità di comprendere in anticipo la situazione economica del proprio nucleo familiare senza compilare e trasmettere l'intera Dsu rivolgendosi al Caf o utilizzando la procedura on line sul sito Inps.

venerdì 29 aprile 2016

Dichiarazione 730 precompilata 2016: come accedere


Lo scorso anno ha visto il debutto della dichiarazione 730 precompilata previsto dall'art. 1 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che l'Agenzia delle Entrate provvede a predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile di ogni anno.

Anche quest'anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi 2015 è resa disponibile a partire dal 15 aprile 2016.

Tra le novità del 2016 ci sono:

oltre al 730 precompilato, anche il modello Unico PF precompilato: il contribuente viene guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, se presentare il 730 già compilato dall’Agenzia o il modello Unico precompilato;

è consentita la possibilità di presentare direttamente la dichiarazione precompilata in forma congiunta, senza la necessità di richiedere l’assistenza di un intermediario, a differenza dello scorso anno;

è maggiore il numero di dati che entrano nel modello predisposto dal Fisco, grazie a nove voci come
le spese sanitarie registrate con il sistema Tessera Sanitaria e le spese universitarie, ma anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare, le spese funebri, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e interventi volti al risparmio energetico.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito spazio web https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dedicato all’assistenza sulla precompilata, che è stato aggiornato e implementato rispetto allo scorso anno.

Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata (ed agli altri dati resi accessibili), mediante le funzionalità disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando quest'anno uno seguenti strumenti di autenticazione:
credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il contribuente, accedendo alla propria area autenticata, può:
visualizzare e stampare la propria dichiarazione 730 precompilata;

accettarla o modificarla, anche integrandola, e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate (a partire dal 2 maggio 2016);

consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata;

consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente potrà, inoltre, ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserendo un indirizzo di posta elettronica valido (e tenendolo aggiornato) nell’apposita sezione della propria area autenticata.

Resta, ovviamente, la possibilità di rivolgersi, per l'invio, al proprio sostituto d'imposta o ad un CAF o professionista abilitato.

Il contribuente che non dispone di un sostituto d'imposta tenuto all’effettuazione del conguaglio fiscale, ad esempio perché ha perso il lavoro nel 2016, tramite l'area autenticata potrà versare le somme eventualmente dovute mediante il modello F24 che verrà proposto già compilato dalle Entrate con i dati relativi al pagamento da eseguire e con la possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Potrà, inoltre, indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale ricevere l'accredito dell’eventuale rimborso che sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Una novità di quest'anno riguarda la possibilità per i coniugi di presentare direttamente anche la "dichiarazione in forma congiunta", mentre lo scorso anno, in caso di dichiarazione congiunta, occorreva rivolgersi obbligatoriamente al sostituto d'imposta o al CAF o al professionista abilitato.
In particolare, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”.

Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio diretto.

Per ottenere la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà rivolgersi anche al proprio sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato, al quale dovrà conferire preventivamente apposita delega (cartacea o elettronica) per consentire l’accesso ai dati.

Per l’accesso ai documenti i sostituti d’imposta possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ed informando debitamente il contribuente di ciò.

I CAF ed i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso, da parte di sostituti d’imposta, CAF e intermediari abilitati, al 730 precompilato dei contribuenti da loro assistiti avviene solo a seguito di esplicita richiesta all’Agenzia delle Entrate, che può avvenire in due modi:

come modalità ordinaria, inviando un file mediante i servizi telematici;

per gestire le richieste di assistenza fiscale non programmate, inviando una richiesta via web, utilizzando Entratel, del download immediato per singolo contribuente.

La richiesta tramite file si effettua trasmettendo, attraverso il servizio telematico Entratel, o Fisconline per i sostituti d'imposta con un numero massimo di 20 percipienti, un file, predisposto tramite apposito software dell'Agenzia delle Entrate, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti, con relativi dati anagrafici, codici fiscali, reddito complessivo dell'anno precedente e dati della delega.

Se i dati trasmessi non sono corretti, il sistema, entro 5 giorni dall'invio della richiesta, fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata, un file contenente l'elenco degli eventuali errori. In tal caso, non si procede alla consegna dei documenti richiesti e sarà necessario inviare un nuovo file con i dati corretti.

E' possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio di un file contenente lo stesso protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

Se, invece, i dati sono corretti, i documenti sono consegnati, sempre nell'area autenticata:
entro 5 giorni dalla data della richiesta, per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile;
entro 5 giorni a partire dal 15 aprile, per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile.

La modalità via web è consentita solo a CAF e professionisti abilitati (non anche i sostituti d'imposta) per gestire richieste di assistenza fiscale non programmate e permette di richiedere tramite Entratel il download immediato del modello 730 precompilato e delle relative informazioni per singolo contribuente. In questo caso, i documenti, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale.

L’accesso tramite sostituti d’imposta, Caf e professionisti è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.

lunedì 8 febbraio 2016

Rimborsi del 730 vediamo quando scatteranno i controlli preventivi



In vista dell'invio del nuovo 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate sfrutta ogni momento per fornire indicazioni a rendere le attività di gestione delle dichiarazioni sempre più limpide. Infatti, alcuni chiarimenti significativi sono arrivati in riferimento al tema della richiesta dei rimborsi Irpef in busta paga.

Dal 2016 i controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate devono essere ultimati entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (vale a dire il 7 luglio) o dalla data di invio se è stata spedita successivamente. Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di invio se è stata spedita successivamente.

L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sul 730 presentato direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza (rispetto ai criteri che saranno definiti dalle Entrate) o determinano un rimborso oltre i 4mila euro.

I controlli preventivi quindi scattano di fronte ad irregolarità sospette o a rimborsi eccessivi (sopra i 4 mila euro). La procedura può essere automatizzata o far seguito a verifica di documentazione integrativa.

L'Agenzia ha chiarito che gli elementi di discordanti saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle modifiche o integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.

Il controllo preventivo sui rimborsi di importo superiore a 4mila euro potrà essere effettuato anche a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico. Pertanto non diventa più decisiva la presenza dei familiari a carico per far scattare i controlli e posticipare quindi l'erogazione di un rimborso da 730 oltre i 4mila euro.

A seguito delle modifiche introdotte dall'ultima legge di Stabilità, il blocco del rimborso scatterà «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata». Per esclusione, il controllo preventivo non dovrebbe avvenire se il credito Irpef deriva da un 730 precompilato accettato senza modifiche. Allo stesso tempo, anche la presentazione del modello 730 a credito tramite un Caf o un abilitato che appone il visto di conformità dovrebbe consentire il rimborso Irpef immediato in busta paga. Una conferma in tal senso arriva anche dalle istruzioni al 730/2016: «I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all'apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta».

Il blocco del rimborso scatterà “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata”.

Ne consegue che il controllo preventivo non dovrebbe avvenire se il credito Irpef deriva da un 730 precompilato accettato senza modifiche. Allo stesso tempo, anche la presentazione del modello 730 a credito tramite un Caf o un abilitato che appone il visto di conformità dovrebbe consentire il rimborso Irpef immediato in busta paga.

Ovviamente in presenza di elementi poco congrui e che facciano partire l'indagine preventiva, per il contribuente scatterà il blocco del rimborso richiesto. Solo al termine dei controlli e se non saranno riscontrate anomalie, la situazione tornerà alla normalità.



mercoledì 6 maggio 2015

Nuovo ISEE 2015 le domande più frequenti dell’INPS



Con una pagina pubblicata sulla home page del proprio portale, l’INPS ha reso noto di aver rilasciato nell'apposita area tematica dedicata all’ISEE 2015 le risposte alle domande più frequenti pervenute, nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Per ottenere il nuovo ISEE 2015 bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU, un documento che contiene informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali che vadano a descrivere la situazione economica del nucleo familiare di riferimento.

La presentazione della DSU serve per poter ottenere l’ISEE per concorrere alla richiesta di prestazioni sociali agevolate che dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare. La DSU serve anche per accedere a servizi di pubblica utilità con condizioni agevolate quindi per ottenere bonus per il servizio di telefonia fissa il bonus luce o gas.

Non tutte le informazioni da inserire nella DSU però appaiono chiare, soprattutto quando ci si trova in presenza di situazioni familiari atipiche.

In pratica, l’INPS risponde ai dubbi più frequenti sulla base delle segnalazioni arrivate dalla consulta nazionale dei CAF. Coniugi non conviventi, coppie di fatto con figli, casa di abitazione e contratto di affitto, voci da inserire nel patrimonio mobiliare, ISEE studenti universitari, nucleo familiare ridotto: sono questi i temi al centro della maggioranza delle FAQ ISEE dell’INPS. Composizione del nucleo familiare, compilazione della DSU, casa di abitazione e contratto di affitto: l'INPS pubblica le FAQ sul portale dedicato.

Cosi suddiviso:

Quadro A Nucleo Familiare

In caso di soggetti conviventi che abbiano ognuno 2 figli ci si trova in presenza di un nucleo familiare composto da 4 figli non in comune. In questo caso è possibile avere la maggiorazione della scala di equivalenza per almeno 3 figli.

L’Inps risponde di NO poiché la maggiorazione spetterebbe solo nel caso in cui i genitori siano sposati e che almeno uno dei due abbia 3 figli.

In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU.

Nel caso di genitori separati come deve essere compilato il quadro D se il genitore tenuto al versamento del mantenimento dei figli non li versa?

Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.

Il genitore che è tenuto al versamento degli assegni di mantenimento al figlio da provvedimento di separazione o divorzio dell’Autorità giudiziaria, ma non li corrisponde, come deve essere compilato il quadro D?

Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.

Nel caso di un nucleo familiare in cui, oltre al minore e al genitore solo, siano presenti anche altri soggetti, si tratta comunque di “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”?

No, in caso di presenza di altri soggetti all'interno del nucleo familiare non si può fruire dell’agevolazione prevista per “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”.

Quando nel nucleo familiare è presente un solo genitore e l’altro genitore è di nazionalità straniera, il secondo va indicato nella DSU dal genitore convivente con il figlio?

L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013.

Se l’altro genitore è deceduto o è straniero che vive all'estero come si può ottenere l’ISEE minori per la quale è necessario, nel quadro D, inserire il CF dell’altro genitore?

In questi casi di particolare assenza dell’altro genitore descritti nella domanda l’altro genitore dovrà esimersi, per il figlio minore interessato dalla condizione sopra descritta dalla compilazione del quadro D.

Quadro B casa di abitazione

E’ possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? E’ obbligatorio procedere alla voltura del contratto?
Pur essendo necessario effettuare la voltura, nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l’intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE

Modulo MB.2
Quadro C prestazioni universitarie

In caso di genitori separati e non conviventi con figli residenti con uno dei due, ai fini della compilazione della DSU per le prestazioni del diritto alla studio universitario in particolare, e in generale anche per altri casi, i redditi e i beni immobiliari dell’altro genitore non convivente vanno indicati? E quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?

Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;

La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice. La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?

No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Modulo FC.1
Quadro FC2 patrimonio mobiliare

Le carte di credito ricaricabili non appoggiate ad un conto corrente ma che hanno un codice Iban vanno indicate in FC2 sez. II con il codice 99?

Le cosiddette “carte conto” ovvero carte prepagate ricaricabile che possiedo le principali funzioni di un conto corrente vanno indicante nella nel quadro FC2 sezione I codice 01 indicando sia il saldo al 31/12 che la giacenza media. Le carte prepagate ricaricabili senza IBAN e senza funzioni di conto corrente si indicano nel quadro FC2 sezione II codice 99

Per i mutui che sono congelati, perché non si riescono a pagare le rate, fino a quando posso continuare a inserire nella DSU la quota capitale residua del mutuo al 31/12?

Non deve essere verificato se il dichiarante ha pagato il mutuo ma solo il debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente.

Quadro FC3 patrimonio immobiliare

I voucher o buoni lavoro, che sono compensi di lavoro autonomo occasionali riconosciuti a determinate categorie di soggetti, sono redditi esenti, riconosciuti ai fini del diritto alla pensione. Dove devono essere inseriti nella DSU?

Tali redditi non rientrano fra i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati da INPS e non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF ex art. 4, comma 2 lett. f), pertanto devono essere indicati in DSU dal cittadino nel modulo FC1 - Quadro FC4 in “Redditi esenti da imposta”

Quadro FC4 redditi e trattamenti da dichiarare ai fine ISEE

La pensione di guerra e la rendita INAIL deve essere inserite?

Si devono essere inserite nel quadro FC4 in quanto non erogate da INPS.

Quadro FC5 assegni periodici per coniuge e figli

Se il padre paga l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne l’importo va indicato alla madre o al figlio?

Dalla madre fino a quando il figlio non diventa maggiorenne. Poi il giudice può decidere che l’assegno venga erogato direttamente al figlio e in questo caso visto che l’assegno non è effettivamente percepito dal ex coniuge è corretto che lo dichiari il figlio maggiorenne nel quadro FC4. Ne consegue che lo deve indicare il soggetto che effettivamente lo percepisce in base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria (vedi sentenza).

Le quietanze dei versamenti effettuati dal coniuge che versa gli assegni di mantenimento ai figli devono essere acquisite dal CAF e gli importi versati vanno indicati nel quadro FC5?

NO. Il coniuge separato nel compilare il proprio modulo FC.1 pur in presenza di una sentenza, deve dichiarare quello effettivamente corrisposto o zero se mai corrisposto. Non è obbligo del CAF archiviare la documentazione

Fra le varie precisazioni, segnaliamo che resta invariata la data da prendere come riferimento per la verifica della variazione di residenza di uno studente (i due anni precedenti alla presentazione della domanda). Ci sono poi una serie di precisazioni che riguardano studenti stranieri, il coordinamento con eventuali disposizioni particolari stabilite dalle università. Ci sono poi risposte varie relative al modo in cui bisogna inserire la quota residua del mutuo da pagare, al trattamento degli investimenti, alle componenti aggiuntive (che è necessario compilare in alcuni casi, ad esempio quando i genitori sono divorziati). Il sito dell’INPS dedicato al nuovo ISEE prevede anche altre sezioni dedicate alla compilazione della DSU e alla sua gestione.



mercoledì 25 febbraio 2015

730/2015 precompilato: le regole per l'accesso (redditi di lavoro dipendente e assimilati)



Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

L'accesso al 730 sarà garantito a prova di privacy se si decide di passare tramite Caf, commercialisti o datori di lavoro. Accesso diretto ai singoli contribuenti sia tramite i servizi on line dell'Agenzia sia tramite il pin dell'inps. Per chi già utilizza oggi queste ultime credenziali non sarà quindi necessaria nessuna nuova registrazione.

In particolare, si prevede che il contribuente in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possa accedere direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata mediante le apposite funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del medesimo sito dei servizi telematici. Inoltre, il contribuente può accedere all’area autenticata utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.

In alternativa, il contribuente può avere accesso alla propria dichiarazione 730 precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo presta l’assistenza fiscale, ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

La dichiarazione precompilata sarà disponibile per tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione che lo scorso anno hanno presentato il 730 o hanno inviato solo il Cud. Diritto ad ottenere il 730 precompilato anche per chi nel 2015 non ha più un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli. Potrà utilizzare il 730 precompilato anche chi nel 2014 ha utilizzato Unico, pur avendo redditi per i quali era possibile presentare il 730. Esclusi in ogni caso i titolari di partita Iva, anche per un solo giorno e senza fatture emesse, con l'unica eccezione dei i produttori agricoli in regime di esonero. Inoltre il 730 non sarà disponibile per  chi nel 2014 ha presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al 15 aprile, è ancora in corso  l'attività di controllo automatizzato.

Nel 730 on line saranno presenti i redditi certificati dai datori di lavoro e/o dall'INPS, e gli altri redditi già disponibili per l'Agenzia, ad esempio quelli fondiari. Per quel che riguarda le voci che danno diritto a detrazione e deduzioni d'imposta saranno riportate invece esclusivamente le seguenti voci:
- interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

- contributi previdenziali e assistenziali.

Sarà anche fornito l'elenco dei dati presi in esame e della relativa fonte informativa. Chi ha altre voci di spesa da inserire, potrà scegliere se integrare direttamente i dati utilizzando il  pannello di accesso alla dichiarazione, oppure rivolgersi per questo ad un Caf, ad un professionista abilitato o al datore di lavoro che svolge assistenza fiscale.

L'accesso alla dichiarazione da parte del contribuente "titolare" del 730 potrà avvenire, come chiarito dall'Agenzia con il provvedimento che ha dato il via all'operazione, utilizzando le credenziali d'accesso ottenute con la registrazione ai servizi di Fisconline o con il pin che consente l'accesso all'area personale sul sito dell'Inps. Si tratta di una semplificazione di non poco conto, dato che le credenziali dell'INPS sono di fatto a disposizione di tutti i contribuenti, pensionati e non, e quindi non occorre alcuna nuova procedura di registrazione per poter utilizzare il sistema.

Se si decide di rivolgersi ad un Caf o agli altri soggetti abilitati sarà necessario rilasciare un'apposita delega, accompagnata da una fotocopia dei documenti d'identità, per evitare qualunque possibilità di abuso o di violazione della privacy. I soggetti ai quali è stata conferita la delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web, inviando il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati relativi alla delega ricevuta e alcune informazioni recuperate  dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell'accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione. In questo caso, l'Agenzia invierà il 730 precompilato in tempo reale. Per queste ulteriori richieste, per evitare usi impropri del servizio, sarà inoltre necessario digitare un codice di sicurezza.

Chi decide, invece, di approfittare della possibilità di utilizzare il 730 precompilato potrà effettuare le seguenti operazioni dalla sua area web sul sito dell'Agenzia o su quello dell'Inps:

- visualizzazione e stampa della dichiarazione;

- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;

- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale se si è perso il lavoro e non si ha più un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli;

- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso nel caso in cui non si abbia un sostituto d'imposta;

- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;

- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Inoltre, inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica sarà possibile ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata. L'Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall'Agenzia stessa, del file di presentazione contenente la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web. A questo scopo, sarà sufficiente inviare il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati inerenti la delega ricevuta e alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell’accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione.



martedì 12 novembre 2013

Lavoratori dipendenti: persi 1.040 euro in busta paga dal 2007 al 2012



Un'indagine sul fenomeno del 'fiscal drag' -drenaggio fiscale mostra come il mancato adeguamento dell'imposta all'inflazione durante il periodo 2007-2012 abbia determinato un minor reddito disponibile per i lavoratori dipendenti. E’ quanto ha affermato la Cisl analizzando le dichiarazioni dei redditi elaborate dal suo Caf: nel periodo considerato la perdita è del 5,83%, circa 1.040 euro.

Il mancato adeguamento dell'imposta all'inflazione ha penalizzato soprattutto le fasce di reddito tra 10 e 55mila euro, per quelle comprese tra 29 e 50mila euro la perdita supera il 6%, mentre restano marginalmente sfiorati dal fenomeno i contribuenti della no tax area, così come i redditi alti e medio alti.

Ad evidenziare questi dati è un'indagine promossa dalla Cisl, condotta tra le dichiarazioni dei contribuenti che si sono rivolti al Caf del sindacato. Analizzando l'andamento del biennio 2010-2012 il reddito medio complessivo dei contribuenti del Caf-Cisl è aumentato del 2,5% tra il 2010 e il 2012, e dell'1,6% tra 2011 e 2012. Tuttavia il moderato aumento dei redditi è stato di fatto neutralizzato dall'incremento delle imposte (per effetto dell'aumento delle addizionali irpef) e dalle riduzioni dell'ammontare medio delle detrazioni per familiari a carico e per tipologia del reddito che hanno appesantito l'incidenza dell'imposta netta sul reddito.

Ricordiamo che l'ammontare dell'imposta netta cresce, in media, sia tra 2010 e 2012 (+5%), sia tra 2011 e 2012 (+2,8%). Anche le addizionali comunali e regionali si sono fatte sentire: in media nel 2012 ammontano complessivamente a 408 euro, in crescita del 6% sul 2011 e del 31% sul 2010. L'indagine sottolinea che il contemporaneo aumento di Irpef e addizionali in proporzione maggiore rispetto ai redditi complessivi «rende quasi nullo» l'incremento dei redditi disponibili 2012 rispetto agli anni precedenti: +1,22% sul 2011 e +1,52% sul 2010.

Tra le imposte, l'Irpef è quella che incide maggiormente sul reddito delle famiglie (17,6%), seguita dall'Iva (8,7%) e dall'Imu (meno dell'1%). L'andamento complessivo delle tre imposte, secondo l'indagine, è molto elevato per i redditi fino a 7.500 euro lordi annui per effetto dell'Iva e, in misura minore, dell'Imu, mentre raggiunge valori minimi (aliquota media attorno al 19-22%) fra i 7.500 e i 15mila euro di reddito, diventando crescente - con il traino dell'Irpef - fino al 40% di aliquota media per i redditi sopra i 150mila euro.

Secondo la Cisl bisogna compensare in modo più che proporzionale gli aumenti dell'Iva attraverso una significativa riduzione dell'Irpef per non deprimere le scarse propensioni al consumo che incidono negativamente sulla domanda interna e sulle prospettive della ripresa. Adeguare le detrazioni per lavoro dipendente e pensioni secondo la Cisl è «fondamentale» per consentire il recupero del reddito disponibile delle famiglie. Ma bisogna agire anche sui bassi redditi, sotto i 15mila euro, che risultando incapienti non riescono a beneficiare appieno delle detrazioni e delle deduzioni fruibili e subiscono il maggiore peso dell'Iva. La Cisl propone per i lavoratori dipendenti e pensionati collocati al di sotto di questa soglia, di introdurre un'imposta negativa di ammontare pari alle detrazioni non godute.

Negli ultimi anni l'aumento delle tasse (+5% tra 2010-12) ha quasi vanificato l'incremento dei redditi: ''molto forte è l'incremento delle addizionali comunali e regionali. Il loro ammontare complessivo nel 2012 è in media di 408 euro: in crescita del 6% rispetto al 2011 e di oltre il 31% sul 2010''.

L'inflazione acquisita per il 2013, ovvero la crescita dei prezzi che si registrerebbe ipotizzando il mantenimento dello stesso livello di ottobre, scende all'1,2% dall'1,3% di settembre.


venerdì 23 agosto 2013

Rimborsi fiscali da 730 2013 per chi ha perso lavoro


Magra consolazione, però sarà una “retribuzione” un rimborso veloce per chi non ha più un datore di lavoro e vanta un credito fiscale. Infatti possono presentare il modello 730 ottenendo in tempi rapidi il rimborso delle imposte versate in più. Ossia rimborsi rapidi per chi ha percepito redditi da lavoro dipendente nel 2012, ma ha successivamente perso il posto. Li ha previsti l'Agenzia delle Entrate.

Dal 2 al 30 settembre, ha spiegato l'Agenzia delle Entrate, chi ha percepito redditi da lavoro dipendente nel 2012 ma ha perso il posto di lavoro può presentare il modello 730 a un Caf o a un intermediario abilitato, per ottenere in tempi brevi il rimborso delle imposte a credito direttamente dall'Agenzia. Questo è stato previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, che ha reso operativa una norma del decreto del fare. Fino ad oggi era necessario fare il modello unico, con attese di anni.

Il rimborso delle imposte verrà direttamente eseguito dall'Agenzia delle Entrate. Per velocizzare ancor più i tempi è possibile comunicare il proprio Iban alle Entrate seguendo le istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione. La novità, contenuta nel Decreto del Fare (art. 51 bis, comma 4, Dl 69/2013), è resa operativa, a due giorni dalla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, dal provvedimento del direttore dell'Agenzia firmato oggi. Tutti i passi da seguire sono illustrati nella circolare n. 28/E.

Per ottenere il rimborso in tempi rapidi, è semplice e rapido l'accredito del rimborso fiscale sul proprio conto corrente bancario o postale. E' necessario comunicare l'Iban all'Agenzia delle Entrate compilando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione Cosa devi fare -Richiedere - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente. Il modello deve essere inviato utilizzando i servizi online dell'Agenzia oppure consegnato in un qualsiasi ufficio delle Entrate. Il provvedimento e la circolare sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it - all'interno della sezione "Normativa e prassi".

Soggetti interessati

Possono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari per i redditi 2012 i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d’imposta (ossia che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego) che potesse effettuare il conguaglio. È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Per il 2013 questa possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito mentre dall'anno prossimo sarà allargata anche a chi deve versare le imposte.

Per i soli soggetti per i quali emerge, per l’anno 2012, un complessivo credito d’imposta, è prevista la possibilità di presentare nel 2013 il modello 730-Situazioni particolari, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte.

Pertanto, la suddetta dichiarazione può essere presentata nel 2013 solo se dalla stessa risulti un esito contabile finale a credito.


http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare

venerdì 12 aprile 2013

Nuovo modello 730 per il 2013 guida alla compilazione


Il modello 730 2013 è disponibile sul sito Agenzia Entrate che riporta le relative istruzioni e diverse novità. Il modello 730/2013 è un modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendente e ai pensionati.

Con il modello 730 si possono dichiarare redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi (per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Il modello 730 2013 deve essere compilato dal contribuente, seguendo le istruzioni allegate al modello o fornite dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, e successivamente consegnato al proprio datore di lavoro, ad un Caf o ad altro professionista abilitato.

I documenti per la compilazione del 730 sono quelli relativi a visite mediche specialistiche o generiche e fatture rilasciate dal medico; quelli relativi ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche; spese dentali o per apparecchi acustici e cioè fatture o scontrini parlanti del negozio; acquisti relativi a occhiali da visita o lenti a contatto; o spese relative a degenze ospedaliere, riabilitazione, ginnastica, massaggi ( in questo caso bisogna presentare la fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica), rette di case di riposo, e spese di cure termali.

Il termine per la presentazione del modello 730 2013 varia a seconda della modalità di consegna, fissata al 30 aprile 2013 per la presentazione al proprio datore di lavoro e al 31 maggio 2013 per la presentazione presso un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l’ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l’anno 2012 chi presta l’assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell’acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l’ammontare totale del reddito percepito;

Il modello 730/2013 va presentato:
entro il 30 aprile 2013 se viene presentato al sostituto d’imposta (ente pensionistico o datore di lavoro);
entro il 31 maggio 2013 se viene presentato a un CAF o a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).

domenica 24 marzo 2013

Pensionati 2013: il Cud può essere consegnato dal commercialista


Anche i commercialisti, i ragionieri e, a certe condizioni, i periti tributari possono rilasciare il Cud ai pensionati. Dopo avere comunicato che i pensionati possono avere una stampa della Certificazione unica dei redditi presso i professionisti abilitati all'assistenza fiscale, l'Istituto – con messaggio 4909 del 22 marzo _ ha precisato che sono autorizzati i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 in possesso di certificato Entratel. E cioè: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti, dei consulenti del lavoro; gli iscritti, al 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi; le associazioni sindacali di categoria indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c) del Dlgs 241/1997.


Rientrano in questo gruppo Confindustria, Confartigianato eccetera, nonché le associazioni aderenti; le associazioni che riuniscono soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i Caf e altri soggetti individuati con decreto del ministro delle Finanze.

Finora, ha affermato il direttore generale dell'Inps Mauro Nori a «Salvadanaio» su Radio24, i canali preferiti dai cittadini sono stati il sito internet con 1,75 milioni di certificati, le sedi territoriali dell'istituto (500mila), il call center (450mila), oltre ai Caf.

Mentre prima di questo messaggio i pensionati che non riuscivano ad ottenere il Cud tramite internet dovevano andare in un ufficio postale e farselo stampare. Con un costo di 3,27 euro (2,70 più Iva). Era  una delle opzioni messe a disposizione dall'Inps.

Poi una una notizia fresca che il certificato dei reddiri può essere rilasciato anche dai professionisti abilitati all'assistenza fiscale che hanno sottoscritto con l'Inps la convenzione per la trasmissione dei modelli Red, quali consulenti del lavoro e commercialisti.
I nuovi canali si aggiungono agli otto già attivati dall'istituto di previdenza, dato che da quest'anno, come detto, la modalità principale di recapito deve essere quella telematica, mentre fino all'anno scorso il documento veniva inviato per posta al domicilio dei pensionati. Una novità rilevante, tenuto conto che la maggior parte dei destinatari non ha grande dimestichezza con i computer e internet.
In base a quanto previsto dalla legge di stabilità, l'invio cartaceo del Cud dovrebbe costituire una modalità residuale che i pensionati possono richiedere chiamando il numero dedicato 800.43.43.20.

Oltre alle modalità annunciate ieri, il certificato è disponibile nella sezione "servizi al cittadino" del sito Inps a cui si accede tramite codice Pin.

Può inoltre essere richiesto e ricevuto tramite una casella di posta elettronica certificata. Viene rilasciato gratuitamente dalle sedi territoriali dell'Inps, dallo sportello mobile per gli utenti ultraottantacinquenni e dai Caf (gratuitamente per chi già si avvale dei servizi dei centri di assistenza fiscale). Inoltre può essere consegnato anche a una persona delegata dal diretto interessato.
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