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mercoledì 25 gennaio 2017

Modello 730, e le spese sanitarie


Modello 730/2017: nuove detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi. Con l’approvazione e la pubblicazione del modello definitivo da usare ai fini della dichiarazione dei redditi debuttano le nuove detrazioni e agevolazioni.

Casa, famiglie e lavoro al centro della compilazione del modello 730/2017. Nuovi dati da inserire in dichiarazione dei redditi, necessari per beneficiare delle detrazioni fiscali previste con la Legge di Stabilità 2016 e le recenti agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2017.

La pubblicazione del modello 730/2017 definitivo è stata accompagnata dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione contenente tra le altre cose proprio tutte le nuove detrazioni fiscali che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi. Gli sgravi fiscali hanno una portata molto ampia e, ricordiamo, tra le novità anche le nuove soglie relative a premi di produttività e misure di welfare aziendale.

Vediamo quali le principali novità e quali le detrazioni modello 730/2017 che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi.

Nove giorni in più per trasmettere i dati sanitari all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata. Con il provvedimento n. 17731/2017 l’Agenzia concede più tempo ai nuovi soggetti che da quest’anno devono inviare le informazioni sulle spese dei contribuenti: si tratta di veterinari, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici. Per questi soggetti il termine era fissato al 31 gennaio ma slitta al 9 febbraio.

La proroga vale però anche per tutti gli altri soggetti che già dallo scorso anno erano tenuti a trasmettere le informazioni all’Agenzia (medici e odontoiatri, strutture accreditate al Ssn e strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

Lo slittamento non impatta sul calendario della campagna dichiarativa 2017, assicurano dalle Entrate. Impatterà, però, su altre date: si sposta al 10 febbraio l’avvio del periodo in cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei propri dati nella dichiarazione precompilata. I cittadini che per ragioni di privacy non vogliono che le Entrate inseriscano le spese sanitarie nel modello dovranno comunicare questa scelta attraverso il sito www.sistemats.it entro il 9 marzo (con le credenziali Fisconline). È possibile esercitare la facoltà di opposizione anche direttamente all’Agenzia: in questo caso il termine resta fissato al 31 gennaio 2017.

Di conseguenza, slitta al 10 marzo la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte dei cittadini.

L’estensione del termine dal 31 gennaio al 9 febbraio va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche.

A lanciare l’allarme sono state alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc,Unagraco, Ungdcec e Unico): «Da diverse Regioni - hanno spiegato i presidenti in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento delle credenziali di accesso al Sistema Ts, fondamentali per l’invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all’adempimento possono procedere con l’invio telematico dei file».

Secondo le associazioni, il ritardo nel rilascio delle credenziali è da attribuire alle difficoltà tecniche a effettuare i controlli da parte del ministero della Salute, delle Federazioni o consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e degli enti autorizzatori (Regione, Comuni o Asl).

«Non è accettabile - spiegano i vertici delle associazioni - che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e di incertezza. Restano pochi giorni a disposizione per adempiere all'obbligo, senza incorrere nelle sanzioni che sono pari a 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro».

Effettivamente rimaste a carico del contribuente solo che quantificare esattamente quali sono e quante sono rimessa effettivamente a carico quando ci sono di mezzo assicurazioni sanitarie non è sempre agevole, ma per questo c’è un articolo a parte. Per ora diciamo che possono essere detratte:
le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Omeopatia
Tra le prestazioni sono da ricomprendere anche alcune fattispecie meno ricorrenti come le prestazioni mediche omeopatiche (omeopatia): rientrano nel novero delle spese sanitarie detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle da questi sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

A titolo di esempio possiamo ricomprendere tra le spese mediche oggetto di detrazione le visite specialistiche, le operazioni chirurgiche, gli interventi operatori, le prestazioni specialistiche anche se rese da un medico generico, le spese sostenute per i ricoveri ma limitatamente a quelle per il paziente relativo alle prestazioni non di assistenza o ricovero ma solo quelle legate alle prestazioni e che, in teoria, sono indicate separatamente in fattura.

Sono anche detraibili le spese per la riabilitazione e la fisioterapia semprechè siano prescritte da un medico come quelle di fisiokineterapia, laserterapia ma anche semplicemente il trainer che ci fa fare la posturale. Saranno altresì detraibili i costi sostenuti per l’acquisto di medicine con lo scontrino parlante ma anche quelle sostenute per la’affitto di attrezzature mediche il cui utilizzo è stato prescritto dal medico.

Spese mediche per familiari, parenti e altri a carico del contribuente

Come detto in premessa il contribuente potrà dedurre anche le prestazioni indirizzate ai soggetti fiscalmente a carico di colui che le indica in dichiarazione sempre che quest’ultimo non dichiarai un reddito superiore ai 2.840 euro per anno di imposta.

Spese mediche per familiari, parenti e NON a carico del contribuente
Sarà possibile anche accollarsi le spese per familiari che non sono a carico ma in caso di necessità e sotto la condizione che si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e che la detrazione concessa non abbia trovato la capienza sufficiente nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Psicologo e sedute psicoterapeutica
Sono da ricomprendere nelle spese deducibili anche quelle per le sedute terapeutiche dallo psicologo come sostenuto nella circolare 20 del 2011 dell’ agenzia delle entrate.

Spese mediche per Disabili
Le spese mediche generiche ed i costi sostenuti per l’assistenza specifica ai disabili, così definiti dalla Legge n.104 del 1992 sono deducibili dal reddito delle persone fisiche che le sostengono anche se sostenute per soggetti fiscalmente a carico. Questo implica che nell’ambito oggettivo di applicazione della norma dovremmo considerare a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività le spese per i medicinali o le spese per la riabilitazione (la prescrizione del medico curante non dovrebbe mai mancare), le spese sostenute per gli addetti alla persone purchè in possesso delle qualifiche professionali per farlo ed imposte dalle normative specifiche. Oltre a queste possono essere ricomprese anche quelle per gli infermieri o dottori nelle terapie della riabilitazione o anche solo quelle sostenute per l’assistenza o a qualsiasi altra tipologia di terapia prescritta dai medici.
Anche se i disabili o le lroo famiglie percepiscono degli assegni per l’accompagnamento le spese sostenute sono comunque deducibili dal reddito delle persone fisiche con le modalità contenute nel testo unico delle imposte sui redditi.

Spese per protesi
Sono detraibili tutte le spese per protesi dirette a curare una patologia; se vi rifate qualcosa per diletto no. Gli occhiali da vista così come le lenti a contatto sono considerati protesi (mamma mia). Anche il liquido delle lenti è detraibile. Gli occhiali da sole no.

Altre prestazioni mediche minori detraibili
Interventi chirurgici minori, anestesie, sale operatorie, trasfusioni, trapianti, prelievo cellule staminali anche per il parto (anche se occhio perchè sono previste solo per usi dedicati e non per uso autologo e devono essere effettuate presso sturutture pubbliche o identificate dallo Stato), prestazioni chiroterapiche, spese sostenute per perizie mediche.

Detraibile anche la visita dal dietologo anche senza prescrizione medica purchè effettuata dall’avente titolo a farla e dietro rilascio di una dieta o di prescrizioni alimentari.

Fecondazione assistita
Anche le spese sostenute in italia o all’estero per la fecondazione rientrano nell’ambito delle spese mediche detraibile secondo quanto chiarito dalla circolare n. 108/E del 1996, paragrafo 2.4.3.
Detrazione spese per palestre, ginnastica posturale, yoga e simili (solo in alcuni casi)

Familiari non a carico
In questo caso è consentita una forma diversa di detrazione che viene connessa nel caso in cui si abbia un familiare fiscalmente non a carico che ha l’esenzione dal ticket sanitario e che ha un reddito talmente basso che non riesce a detrarsi tutte le spese sanitarie. In questo caso la parte che non è stata detratta può essere detratta da altro familiare che ha sostenuto le spese per lui ma sempre nel limite di 6.197,48 euro.

Spese di pernotto o assistenza
Sono detraibili quelle che presso le strutture dei ricoverati ma non quelle per i familiari che fanno compagnia (in alcune strutture non lo scrivono in fattura o meglio viene disciplinato un prezzo a forfait per la stanza magari poi dentro ci si dorme in 15). Sono invece detraibili quelle per l’infermiera se il paziente richiede assistenza in base al suo stato psicofisico. Non parliamo dell’anziano ricoverato presso le case di cura e assistenza che non ha handicap il quale non beneficia delle detrazioni fiscali per la retta da versare all'istituto per vitto e alloggio.

Cure termali
Con mio grande stupore mi sono imbattuto in un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che concedeva la detraibilità fiscale delle cure termali (Circolare 14/08/606 del 1981).

Integratori alimentari
Questi come gli anabolizzanti non sono detraibili in alcun caso come chiarito dalla nota 984 del 1997.

Spese per il latte artificiale
Le spese per l’acquisto del latte artificiale in polvere seppur dietro prescrizione medica non è detraibile perché no configura una spesa medica o farmaceutica (RM n. 256,396 del 2008)




venerdì 12 aprile 2013

Nuovo modello 730 per il 2013 guida alla compilazione


Il modello 730 2013 è disponibile sul sito Agenzia Entrate che riporta le relative istruzioni e diverse novità. Il modello 730/2013 è un modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendente e ai pensionati.

Con il modello 730 si possono dichiarare redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi (per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Il modello 730 2013 deve essere compilato dal contribuente, seguendo le istruzioni allegate al modello o fornite dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, e successivamente consegnato al proprio datore di lavoro, ad un Caf o ad altro professionista abilitato.

I documenti per la compilazione del 730 sono quelli relativi a visite mediche specialistiche o generiche e fatture rilasciate dal medico; quelli relativi ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche; spese dentali o per apparecchi acustici e cioè fatture o scontrini parlanti del negozio; acquisti relativi a occhiali da visita o lenti a contatto; o spese relative a degenze ospedaliere, riabilitazione, ginnastica, massaggi ( in questo caso bisogna presentare la fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica), rette di case di riposo, e spese di cure termali.

Il termine per la presentazione del modello 730 2013 varia a seconda della modalità di consegna, fissata al 30 aprile 2013 per la presentazione al proprio datore di lavoro e al 31 maggio 2013 per la presentazione presso un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l’ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l’anno 2012 chi presta l’assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell’acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l’ammontare totale del reddito percepito;

Il modello 730/2013 va presentato:
entro il 30 aprile 2013 se viene presentato al sostituto d’imposta (ente pensionistico o datore di lavoro);
entro il 31 maggio 2013 se viene presentato a un CAF o a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).
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