martedì 21 maggio 2013
Governo e la politica del lavoro 2013: esodati, pensione anticipata e staffetta generazionale
Come già scritto su queste pagine con la riforma del lavoro dal 2013 si potrà andare in pensione di vecchiaia con almeno 62 anni e tre mesi se donne (63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome) e con 66 anni e tre mesi se uomini. Si potrà andare in pensione anticipata solo se si sono maturati almeno 42 anni e 5 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne.
In vista nuove tutele per gli esodati (salvaguardati) e le possibili modificazioni alla riforma delle pensioni che privilegino le staffetta generazionale e sconfortino la pensione anticipata: vediamo i piani del Governo per il 2013.
Per tutelare gli esodati il Governo ragiona su nuove misure per limitare il numero dei salvaguardati si pone come obiettivo di scoraggiare la pensione anticipata, introducendo nella Riforma Fornero elementi di flessibilità sull’età pensionabile e meccanismi del tipo staffetta generazionale.
Queste sono le linee guida illustrate a più riprese dal ministero del Lavoro, Enrico Giovannini.
Il problema riguarda in modo particolare chi è vicino all’età pensionabile (ma che per effetto della Riforma Fornero, non l’ha raggiunta) e chi rischia di trovarsi in analoga situazione nei prossimi anni. Innanzitutto bisogna «migliorare il sistema informativo»: davanti a stime più esatte attese dall’INPS, il governo prenderà le sue disposizioni.
Il punto, ha spiegato Giovannini, non è soltanto «la tutela degli esodati, ma la transizione a un sistema pensionistico che, a causa della riforma, ha subito un brusco cambiamento». Su 130mila lavoratori tutelati, ad oggi sono solo 7mila gli esodati che hanno ottenuto la pensione. Giovannini ha quindi fornito indicazioni sul completamento delle salvaguardie previste.
Per il primo decreto, a fronte dei 65mila soggetti che dovevano essere salvaguardati, ne sono stati salvaguardati 62mila». Ma «non significa che le risorse relative a questi ulteriori 3mila soggetti verranno perdute, perché i decreti successivi indicano chiaramente che le eventuali economie possono essere impiegate in essi».
Per il secondo decreto, «le imprese avrebbero dovuto comunicare entro il 31 marzo le liste dei soggetti che si prevede verranno licenziati (quindi perderanno il posto di lavoro) entro il 31 dicembre, ma in realtà non l’hanno fatto. Perché? Perché non c’è incertezza, anche dal punto di vista delle imprese, se questi soggetti effettivamente verranno espulsi dal sistema produttivo entro quest’anno, o se invece si andrà all’anno prossimo».
Il governo sta considerando di rendere più flessibili le misure che consentono la pensione anticipata, continuando a consentirla ma sempre con decurtazione dell’assegno, e magari incentivare chi invece rimane al lavoro più a lungo.
La legge attualmente prevede per le donne con 35 anni di contributi e 57 anni di età la possibilità di ritirarsi ma calcolando la pensione con metodo contributivo (significa un assegno più basso di almeno il 30% rispetto al retributivo o misto). La riforma Fornero prevede anche un ritiro anticipato per uomini e donne prima dei 62 anni, ma con un prelievo dell’1-2% per ogni anno in meno rispetto all’età pensionabile. Per la pensione anticipata senza decurtazioni bisogna avere 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e cinque mesi per le donne).
Infatti, la staffetta generazionale che il ministro del Lavoro sta portando avanti conferma che questo provvedimento sia un punto centrale nel suo progetto. C’è da mettere in evidenza che ci sono diversi modi per realizzare il graduale passaggio di consegne tra i lavoratori anziani e quelli giovani. Un a prima l’idea è quella di un part-time per i lavoratori vicini all’età pensionabile, che manterrebbero la contribuzione piena (a carico dell’ente previdenziale) mantenendo i requisiti pensionistici. Le aziende risparmierebbero ma dovrebbero in cambio assumere un giovane per ogni part-time di un lavoratore anziano, per esempio in apprendistato o a tempo indeterminato.
La seconda idea prevede che il lavoratore anziano non vada in part time ma in pensione prima della scadenza naturale. E in questo caso bisogna intervenire sull'altra riforma Fornero, proprio quella che ha alzato l'età pensionabile.
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sabato 18 maggio 2013
Fondo di solidarietà a sostegno del reddito 27 dal aprile 2013
Torna ad essere operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui sulla prima casa, rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto "Salva Italia". A partire dal 27 aprile è possibile fare richiesta per la sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo, per un massimo di 18 mesi di interruzione. Possono ottenere questo sostegno coloro che si trovano ad aver perso il lavoro, che subiscono la morte di un familiare o il riconoscimento di una grave invalidità successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio e in presenza di alcuni requisiti legati al reddito.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all'art. 2, commi 475 e ss. ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
La legge n. 92 del 2012, entrata in vigore in data 18/07/2012 e recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato in modo sostanziale la preesistente normativa incidendo sui requisiti previsti per l'accesso al Fondo e consentendo nello specifico l'ammissione al beneficio nei soli casi di:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
In Gazzetta le modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Analizzando i casi dell'ammissione al beneficio dobbiamo sottolineare che è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
Per beneficiare del fondo di solidarietà per i mutui prima casa i mutuatari, tramite gli istituti di credito o gli intermediari finanziari, devono ottenere il nulla osta da parte della Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici nonché la società del Mef che gestisce il fondo. La richiesta si inoltra telematicamente, attraverso la moduliststica disponibile sul sito del Ministero del Tesoro e della Consap.
Accanto al rifinanziamento sono stati introdotti nuovi criteri per accedere al provvedimento sospensorio delle rate. I nuovi criteri stabiliscono che le banche possono accettare la richiesta di sospensione in caso di licenziamento da lavoro di tipo subordinato nei tre anni precedenti la richiesta stessa, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa. Rientrano nei criteri stabiliti, oltre ai casi di licenziamento, la morte e il riconoscimento di handicap o invalidità superiore all'ottanta percento.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all'art. 2, commi 475 e ss. ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
La legge n. 92 del 2012, entrata in vigore in data 18/07/2012 e recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato in modo sostanziale la preesistente normativa incidendo sui requisiti previsti per l'accesso al Fondo e consentendo nello specifico l'ammissione al beneficio nei soli casi di:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
In Gazzetta le modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Analizzando i casi dell'ammissione al beneficio dobbiamo sottolineare che è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
Per beneficiare del fondo di solidarietà per i mutui prima casa i mutuatari, tramite gli istituti di credito o gli intermediari finanziari, devono ottenere il nulla osta da parte della Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici nonché la società del Mef che gestisce il fondo. La richiesta si inoltra telematicamente, attraverso la moduliststica disponibile sul sito del Ministero del Tesoro e della Consap.
Accanto al rifinanziamento sono stati introdotti nuovi criteri per accedere al provvedimento sospensorio delle rate. I nuovi criteri stabiliscono che le banche possono accettare la richiesta di sospensione in caso di licenziamento da lavoro di tipo subordinato nei tre anni precedenti la richiesta stessa, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa. Rientrano nei criteri stabiliti, oltre ai casi di licenziamento, la morte e il riconoscimento di handicap o invalidità superiore all'ottanta percento.
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mercoledì 15 maggio 2013
Lavoro, entro giugno 2013 pacchetto occupazione per i giovani
Il neo ministro del lavoro Enrico Giovannini ha citato le «due emergenze» cassa in deroga e gli esodati su cui il ministero è impegnato nella loro «quantificazione precisa, di cose stiamo parlando», cosa che «nel caso dei salvaguardati non è semplice». Si lavora ad un «superamento del precariato nella PA, ad un fisco amico nell'ambito dei contributi del lavoro e pensionistici, ad una revisione del welfare, alla staffetta generazionale e a politiche contro la povertà».
La rilevazione Isfol sul quarto trimestre del 2012 indica una forte riduzione dei contratti di collaborazione (-25% rispetto allo stesso periodo del 2011), ma un aumento (+3,7%) delle assunzioni a termine. In calo i contratti a tempo indeterminato (-3,3%). Per monitorare meglio gli effetti della riforma - annuncia il ministro - «è in arrivo un comitato scientifico».Modifiche in vista anche per la riforma della previdenza. Aver allungato l’età pensionabile, infatti, mette in sicurezza maggiore i conti del sistema, ma non aiuta a fare spazio ai giovani. Ed ecco che Giovannini ha rivelato che il governo stia pensando ad una «flessibilizzazione» delle possibilità di uscita dal lavoro «in cambio di penalizzazioni». Ossia chi vuole andare in pensione prima potrà farlo, ma perderà una porzione della pensione. È in questo quadro che potrebbe inserirsi anche la norma sulla staffetta generazionale. «Un intervento che ha evidenti vantaggi ma è costoso» spiega il ministro. Inoltre c’è da considerare il fatto che «la condizione sociale delle persone a reddito fisso, in alcuni settori, non è proprio favolosa, per cui potrebbe non incontrare un grande successo».
Quindi, «Entro giugno verrà approvato un pacchetto articolato di misure per l'occupazione giovanile» che poggia su un mix di «politiche europee e nazionali». E’ quanto ha annunciato Giovannini, spiegando che il Governo punta ad agire su più livelli, utilizzando anzitutto le risorse comunitarie, i 6 miliardi che il piano europeo Garanzia giovani (400 milioni circa per l'Italia) destina all'offerta di un posto di lavoro o di un percorso formativo.
“Stiamo lavorando con l'Ocse sulle buone pratiche internazionali per costruire un pacchetto di misure – ha
detto il ministro–. In ambito europeo si sta ragionando sull'esclusione delle spese per l'occupazione dal rispetto dei parametri del Patto di stabilità su deficit e Pil o, almeno, di tenerle in considerazione in sede di interpretazione dei risultati, trattandosi di un problema comune». Giovannini ha fatto chiarezza sui numeri:
«Abbiamo 2,1 milioni di "neet", giovani che non ricevono un'istruzione né hanno un lavoro, mentre i giovani disoccupati sono 650mila, pari ad un tasso del 38,4% calcolato sui soli giovani che stanno cercando attivamente un lavoro, che equivale a circa il 10,6% dei giovani». Nel complesso «con 3 milioni di disoccupati e 3 milioni di scoraggiati o posti ai margini del mercato del lavoro», il problema occupazionale «è talmente ampio che non si può affrontare solo con interventi sul piano legislativo», il «riassorbimento di una così ampia platea può avvenire solo attraverso una crescita economica che sia inclusiva».
La rilevazione Isfol sul quarto trimestre del 2012 indica una forte riduzione dei contratti di collaborazione (-25% rispetto allo stesso periodo del 2011), ma un aumento (+3,7%) delle assunzioni a termine. In calo i contratti a tempo indeterminato (-3,3%). Per monitorare meglio gli effetti della riforma - annuncia il ministro - «è in arrivo un comitato scientifico».Modifiche in vista anche per la riforma della previdenza. Aver allungato l’età pensionabile, infatti, mette in sicurezza maggiore i conti del sistema, ma non aiuta a fare spazio ai giovani. Ed ecco che Giovannini ha rivelato che il governo stia pensando ad una «flessibilizzazione» delle possibilità di uscita dal lavoro «in cambio di penalizzazioni». Ossia chi vuole andare in pensione prima potrà farlo, ma perderà una porzione della pensione. È in questo quadro che potrebbe inserirsi anche la norma sulla staffetta generazionale. «Un intervento che ha evidenti vantaggi ma è costoso» spiega il ministro. Inoltre c’è da considerare il fatto che «la condizione sociale delle persone a reddito fisso, in alcuni settori, non è proprio favolosa, per cui potrebbe non incontrare un grande successo».
Quindi, «Entro giugno verrà approvato un pacchetto articolato di misure per l'occupazione giovanile» che poggia su un mix di «politiche europee e nazionali». E’ quanto ha annunciato Giovannini, spiegando che il Governo punta ad agire su più livelli, utilizzando anzitutto le risorse comunitarie, i 6 miliardi che il piano europeo Garanzia giovani (400 milioni circa per l'Italia) destina all'offerta di un posto di lavoro o di un percorso formativo.
“Stiamo lavorando con l'Ocse sulle buone pratiche internazionali per costruire un pacchetto di misure – ha
detto il ministro–. In ambito europeo si sta ragionando sull'esclusione delle spese per l'occupazione dal rispetto dei parametri del Patto di stabilità su deficit e Pil o, almeno, di tenerle in considerazione in sede di interpretazione dei risultati, trattandosi di un problema comune». Giovannini ha fatto chiarezza sui numeri:
«Abbiamo 2,1 milioni di "neet", giovani che non ricevono un'istruzione né hanno un lavoro, mentre i giovani disoccupati sono 650mila, pari ad un tasso del 38,4% calcolato sui soli giovani che stanno cercando attivamente un lavoro, che equivale a circa il 10,6% dei giovani». Nel complesso «con 3 milioni di disoccupati e 3 milioni di scoraggiati o posti ai margini del mercato del lavoro», il problema occupazionale «è talmente ampio che non si può affrontare solo con interventi sul piano legislativo», il «riassorbimento di una così ampia platea può avvenire solo attraverso una crescita economica che sia inclusiva».
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