martedì 1 ottobre 2013

Occupazione giovanile: lavoro, contratti e regole



La legge del Governo Letta, oltre agli incentivi per il lavoro, prevede molti altri provvedimenti significativi.

I datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, avranno diritto per 18 mesi a un contributo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Questa somma non potrà superare i 650 euro. Lo stesso incentivo è previsto, per un periodo di 12 mesi, per chi trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. A patto che l'imprenditore assuma, entro un mese, un altro lavoratore. Se invece decide, senza esservi tenuto, di stabilizzare un disoccupato che percepisce l'Aspi (l'indennità specifica), riceverà un contributo pari al 50% dell'indennità mensile residua. Per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Sud e a 294 per le altre, nonché possibili finanziamenti da parte delle Regioni stesse. Previste norme anche per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Mentre cresce la dote per la liquidazione dei debiti della Pubblica amministrazione, che si spera invogli gli imprenditori ad assumere: altri 20-25 miliardi in arrivo.

Sarà più semplice mettere su un’ azienda . Per costituire una società a responsabilità limitata, basterà un euro, e i soci fondatori non dovranno per forza avere meno di 35 anni. Si estendono anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per il 2013-2015 in favore di persone fisiche e giuridiche che vogliano investire nel capitale sociale di imprese innovative, e si diminuisce dal 20 al 15% la quota della spesa da destinare ad attività di ricerca e sviluppo. Il fondo per promuovere l'autoimpiego nel Mezzogiorno è finanziato con 80 milioni, e altri 80 milioni ai progetti del piano azione coesione.

La legge sul lavoro prevede l'adozione di linee-guida per l'apprendimento professionalizzante, che dovranno essere adottate entro il 30 settembre dalla conferenza Stato-Regioni. Un milione di euro andrà al Fondo «mille giovani per la cultura» destinato alla promozione di tirocini formativi e orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura destinati ai giovani fino ai 29 anni. E vengono stanziati 10 milioni per l'alternanza scuola-lavoro, che permette ai ragazzi di passare alcuni giorni negli uffici o nelle officine, a imparare un mestiere. Stanziati 168 milioni per borse di tirocinio per giovani del Sud.

Sono ridotti i tempi tra un contratto a termine e l'altro: da 60 a 10 giorni per i contratti fino a sei mesi e da 90 a 20 giorni per i più lunghi. Senza la pausa, scatta la conversione a tempo indeterminato. Viene estesa la possibilità di fare contratti senza causale, ed eliminato il divieto di proroga del primo contratto a termine casuale. Il contratto a progetto è ampliato: se l'attività di ricerca scientifica si prolunga, il progetto prosegue. Fissato invece un limite massimo di chiamata per i lavori intermittenti: 400 giornate di lavoro effettivo in tre anni.


Assunzioni agevolate per i lavoratori non occupati: i moduli di domanda



Sul sito INPS i moduli per le imprese che hanno diritto allo sconto sui contributi dei lavoratori disoccupati di lunga durata assunti nel 2013: procedura e adempimenti.

A decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

L’incentivo spetta per:
     le assunzioni a tempo indeterminato;
     le assunzioni a tempo determinato;
     le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione (su cui vedi le precisazioni esposte di seguito, nei paragrafi 2.2 e 2.3).
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.
In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta – tra l’altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a  tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Sono disponibili Sul sito Inps nel cassetto previdenziale per imprese e aziende agricole i moduli per i datori di lavoro che chiedono le agevolazioni per l’assunzione di disoccupati di lunga durata: il modello “92-2012” dà diritto allo sconto del 50% sui contributi a suo carico, per un periodo di tempo proporzionale alla lunghezza del contratto. Lo sgravio per assunzioni agevolate è previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero (legge 92/2012 ) all‘articolo 4, commi da 8 a 11 (leggi come accedere agli incentivi). Nella compilazione del modello va indicato il tipo di assunzione (tempo indeterminato, determinato, trasformazione del contratto, somministrazione, part-time e così via) e le caratteristiche del lavoratore (leggi le istruzioni).

Il datore di lavoro presenta la comunicazione prima dell’invio della denuncia contributiva, dove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro un giorno riceve l’esito positivo o negativo sulla richiesta. Per chi opera con sistema Uniemens, le posizioni contributive dei lavoratori assunti con le agevolazioni saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H“, che da gennaio 2013 significa “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012“: viene attribuito automaticamente con l’esito positivo dell’istanza presentata con il modello 92-2012. I datori di lavoro ammessi all’incentivo denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “TipoContribuzione” il codice “55“ che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012“.

Per i periodi compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e quella agevolata valorizzando all’interno dell’elemento “Denuncia individuale“, “Dati retributivi“, “AltreACredito“, “CausaleACredito” il nuovo codice “L431″ avente il significato di “Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013. I dati relativi al recupero, esposti nell’UniEmens, saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito “L431″.

Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell’agevolazione i datori di lavoro, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per ogni lavoratore, un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice “L431″.


Contratto di somministrazione per i giovani nel 2014



Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 20 - 28 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ed ha sostituito, senza peraltro alterarne la struttura essenziale, il lavoro interinale.

Ricordiamo che la somministrazione di lavoro si caratterizza per un duplice rapporto contrattuale nell'ambito del quale:

il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro, stipula un contratto di lavoro con un lavoratore, a tempo indeterminato o a tempo determinato, l'utilizzatore, che è un'azienda pubblica o privata, utilizza il lavoratore contrattualizzato dall'Agenzia per esigenze proprie e, a tal fine, stipula un contratto di somministrazione con la medesima agenzia.

L'incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale (istituito in via sperimentale con l’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001.

Nel momento di profonda crisi dell’occupazione, i giovani hanno sempre maggiori difficoltà a collocarsi nel mercato del lavoro composto di precariato, tempo parziale, contratti a termine o subordinati tramite partita Iva, collaborazioni sporadiche e spesso fittizie. Si tratta di definizioni che nella maggior parte dei casi sfuggono a chi è in procinto di fare il suo ingresso nella realtà professionale, specie se la sua esperienza si riduce a quella descritta nel curriculum scolastico.

Introdotto dal D. Lgl. 276/2003, più comunemente noto come Legge Biagi, il contratto di somministrazione di lavoro ha sostituito quello interinale, riprendendone di fatto alcune caratteristiche basilari. Si tratta di un accordo stipulato fra tre parti: il somministratore, vale a dire l’azienda di lavoro interinale denominata anche Agenzia per il lavoro, la persona alla ricerca di un impiego, e l’azienda che richiede il lavoratore. Quest’ultima, l’utilizzatrice, si rivolge pertanto direttamente all’agenzia interinale che funziona da intermediaria tra la prima e il lavoratore. La somministrazione, attraverso i contratti collettivi di lavoro, va dalle imprese private alla pubblica amministrazione.

Il rapporto di lavoro per chi possiede un contratto di somministrazione, ossia tra Agenzia per il lavoro e l'utilizzatore, naviga in un meccanismo che, se da un lato consente maggiori possibilità di reperimento di un impiego, dall’altro non garantisce la stabilità del posto di lavoro. Infatti i contratti di somministrazione sono generalmente a tempo determinato, vale a dire della durata legata all’esigenza di produzione dell’azienda utilizzatrice, dalla quale dipende esclusivamente il controllo e la direzione sulla prestazione del lavoratore. Quest’ultimo, invece, è infatti formalmente e giuridicamente dipendente dalle società fornitrici. Anche la retribuzione, generalmente pari a quella prevista per i dipendenti dello stesso livello interni all’azienda utilizzatrice, rientra nelle competenze dell’Agenzia per il lavoro.

I contratti di somministrazione consentono l’assorbimento di manodopera giovanile all’interno del mondo del lavoro, rimediando in parte anche alla piaga sociale ed economica della disoccupazione attraverso la creazione di posti di lavoro. Il risvolto negativo sta nel fatto che non assicurano un posto stabile, anzi si reggono proprio sulla flessibilità e la temporaneità degli impieghi.

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