lunedì 6 gennaio 2014
Tasse sul lavoro sopra la media europea
La tassazione sul lavoro in Italia è al top dell’Eurozona e sopra la media Ue. L’incidenza del prelievo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro, misurata con l’aliquota implicita, è stata infatti nel 2011 seconda solo al Belgio: 42,3% contro il 42,8%. E contro il 37,7% dell’Eurozona e il 35,8% dell’Ue-27. È quanto emerge da una nota del Centro studi Confindustria, indicando con l’aliquota implicita (data dal rapporto tra il gettito fiscale e la relativa base imponibile) l’onere medio effettivamente pagato.
I più importanti partner europei hanno registrato valori molto inferiori all’Italia: Francia 38,6%, Germania 37,1%, Spagna 33,2%, Regno Unito 26,0%. In Italia ai contributi sociali più elevati che altrove e legati all’ingente spesa pensionistica, sottolinea il Csc, si aggiunge a carico delle imprese anche la quota di Irap calcolata sul costo del lavoro. Ciò determina un onere per le imprese che, nel 2011, è stato pari al 10,7% del Pil, inferiore solo a quello registrato in Francia (12,9%) ed Estonia (11,2%); con un aumento in Italia del 2,2% nel periodo 1995-2011. Mentre a carico dei lavoratori, sempre nel 2011, è stato pari all’8,4% (+0,7%).
Il livello dell’imposizione sul lavoro in Italia da metà degli anni 90 «si è innalzato in modo netto al di sopra di quello dei principali partner europei, aprendo così un divario sostanziale, in termini di costo del lavoro, che ha effetti negativi sulla competitività delle imprese», evidenzia il Centro studi.
Con l’insorgere della crisi, l’aliquota implicita sul lavoro è cresciuta ancora, toccando il picco del 42,9% nel 2008, per poi tornare nel 2011 al livello del 2007. Negli altri principali paesi europei e in media nell’Eurozona, nel 2011 l’aliquota implicita era invece ad un livello inferiore a quello registrato nel 2007: «Ciò significa che il divario tra l’Italia e gli altri paesi, con la crisi, si è ampliato, seppure le tendenze più recenti sembrino indicare una convergenza».
In Italia l’economia sommersa nel 2012 era pari al 21,6% del Pil, il valore più elevato dell’Eurozona (dopo Estonia e Cipro), secondo la stima dell’economista Friedrich Shneider. «Considerando questa entità di sommerso la pressione fiscale effettiva che grava sui contribuenti onesti in Italia sarebbe pari al 56,2% del Pil».
L'inasprimento del fisco ha colpito il 95% delle aziende presenti in Italia. Lo rileva la Cgia di Mestre secondo la quale la pressione fiscale su queste aziende oscilla tra il 53 e il 63%.
Per le microimprese, ribadisce l'associazione, si è appena concluso un anno caratterizzato dall'ennesimo aumento delle tasse. Rispetto al 2012, le attività fino ai 10 addetti hanno subito un aggravio che va dai 270 ai 1.000 euro. Importi non particolarmente pesanti, che tuttavia si sono aggiunti ad un carico fiscale complessivo che per le attività di questa dimensione si attesta, secondo gli Artigiani di Mestre, attorno a un dato medio che oscilla tra il 53 e il 63%. Un livello che in passato non era mai stato raggiunto.
«Se nel 2013 una parte delle famiglie italiane ha beneficiato di un lieve calo della tassazione - osserva il segretario Giuseppe Bortolussi - per le piccolissime imprese le cose sono andate diversamente. L'inasprimento fiscale ha interessato tutte le aziende con meno di 10 addetti che, ricordo, costituiscono il 95% delle imprese presenti nel nostro Paese».
Un artigiano che lavora da solo (reddito annuo di 35.000 euro) con una pressione fiscale che nel 2013 si è attestata al 53%, rispetto al 2012 ha pagato 319 euro in più. Complessivamente ha versato allo Stato e agli Enti locali 18.564 euro. Anche per il 2014 le tasse sono destinate ad aumentare: nel pagherà 154 euro in più e rispetto al 2011 (ultimo anno di applicazione dell'Ici) l'aggravio sarà di ben 1.216 euro.
Un commerciante senza dipendenti (reddito annuo di 30.000 euro) con una pressione fiscale che nel 2013 ha quasi raggiunto la soglia del 53%, rispetto al 2012 ha versato 329 euro in più. Tra tasse, imposte e contributi ha pagato complessivamente 15.882 euro. Nel 2014 il peso fiscale è destinato ad aumentare di altri 184 euro. Se il confronto viene fatto tra il 2014 e il 2011, la maggiore tassazione a suo carico è di 1.362 euro.
La Cgia mette in evidenza che oltre il 70% degli artigiani e dei commercianti presenti nel nostro Paese lavora da solo. Un'impresa artigiana composta da 2 soci e 5 dipendenti (reddito annuo di 80.000 euro), con un peso fiscale che nel 2013 ha sfiorato il 59%, l'aggravio subito nel 2013 è stato di 273 euro. Complessivamente il carico di tasse e imposte versate è stato di 46.882 euro. Nel 2014 ci sarà un ulteriore incremento di 423 euro. Se il confronto viene fatto tra il 2014 e il 2011, l'inasprimento sarà di 1.191 euro Una piccola impresa con 2 soci e 10 dipendenti (reddito di 100.000 euro al lordo dei compensi degli amministratori pari a 60.000 euro), la pressione fiscale su questa attività ha toccato il 63,4%. Rispetto al 2012 ha pagato 1.022 euro in più, mentre quest'anno pagherà altri 285 euro aggiuntivi. L'ammontare delle tasse e dei contributi versati nel 2013 è stato di 63.424 euro. Tra il 2014 e il 2011, l'inasprimento è stato di 2.016 euro.
Etichette:
artigiani,
Centro Studi Confindustria,
Cgia,
commercianti,
Eurozona,
Giuseppe Bortolussi,
redditi da lavoro,
tasse sul lavoro
domenica 5 gennaio 2014
Formazione gratuita per i lavoratori dipendenti
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti.
Oltre a finanziare i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, i Fondi Interprofessionali potranno finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato a svolgere, accanto a compiti di vigilanza e controllo, una funzione strategica di monitoraggio delle attività finanziate.
La formazione professionale sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel mondo produttivo. Essa viene incontro, da una parte, ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende; dall'altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato.
L'Unione Europea promuove la mobilità transnazionale in materia di istruzione e formazione attraverso una serie di Programmi rivolti a favorire: maggiori opportunità professionali, l'apprendimento di una lingua straniera, la conoscenze di culture diverse, lo scambio e il confronto di esperienze.
Le imprese vogliono offrire ai propri dipendenti un’opportunità di crescita che ne arricchisca le competenze e il loro valore in azienda, per tal fine possibile ricorrere ai fondi interprofessionali per la formazione gratuita dei lavoratori.
E' bene mettere in evidenza che Fondimpresa offre 66 milioni di euro per la messa a punto di piani formativi per i lavoratori delle imprese che partecipano al fondo. È possibile richiedere un finanziamento a fondo perduto compreso tra 70 e 200mila euro per ogni piano.
L’istanza può essere presentata: da i dipendenti che accedono alla formazione, che abbiano già aderito a Fondimpresa; dagli enti di cui all’art. 1 della legge n. 40/1987 riconosciuti dal ministero del Lavoro; dagli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, o in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, in corso di validità, per le sedi di svolgimento delle attività formative; dalle Università pubbliche e private riconosciute; dagli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore; da altri soggetti, pubblici o privati, in grado di svolgere le attività oggetto del bando di cui trattasi.
I piani formativi devono essere destinati a lavoratori, compresi quelli con contratti di inserimento, reinserimento, in cassa integrazione guadagni, cassa integrazione in deroga, con contratti di solidarietà, stagionali tempo determinato, personale in forza che abbia aderito a Fondimpresa prima dell’avvio della formazione o prima della presentazione del piano formativo, per i cui lavoratori sia obbligatorio versare il contributo integrativo.
I piani formativi devono interessare almeno 80 dipendenti di 5 diverse imprese e devono riguardare un ambito preciso tra quello territoriale (quando si riferiscono esclusivamente ad una regione o una provincia autonoma), o settoriale (se riguardano reti e filiere produttive di imprese che insistono su un minimo di tre regioni o province autonome, imprese appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate in modo da ottenere il medesimo prodotto finale). I piani devono riguardare innovazione tecnologica di prodotto e di processo, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete, internazionalizzazione delle imprese, sviluppo dell’operatività dei consorzi per l’internazionalizzazione, sviluppo organizzativo, ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa, competenze tecnico-professionali, competenze gestionali e di processo, qualificazione/riqualificazione.
Le imprese che vogliono formare o specializzare i propri dipendenti possono anche sfruttare le risorse gratuite messe a disposizione da Fondoprofessioni, il fondo paritetico interprofessionale per i dipendenti e apprendisti di aziende e studi professionali che versano il contributo previsto dall’art. 12, L. 160/1975, modificato dall’art. 25, L. 845/1978 (Legge quadro sulla formazione professionale) e hanno già aderito al Fondo prima di avviare la formazione per la quale chiedono l’agevolazione. Il contributo erogato per ogni domanda equivale all’80% dell’imponibile Iva di ogni richiesta fino a un massimo di 1.500 euro. Sono disponibili due canali: fino a 10 dipendenti (disponibilità 600mila euro); con più di 10 dipendenti (disponibilità 400 mila euro).
Etichette:
Cassa integrazione guadagni,
cassa integrazione in deroga,
contratto di lavoro,
fondi interprofessionali,
formazione gratuita,
lavoratori dipendenti
sabato 4 gennaio 2014
Disoccupazione ASPI: nuovi moduli e le novità del messaggio 18702 del 2013
E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Spetta in presenza di uno stato di disoccupazione involontario.
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati/intermediari dell’Ente di Previdenza - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa
L'INPS ha aggiornato i moduli INPS per i lavoratori disoccupati che devono presentare la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per ottenere l’indennità ASpI o mini ASpI, sussidio di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero (articolo 4, comma 38, legge 92/2912).
La Dichiarazione disponibilità si invia contestualmente alla richiesta di assegno e i nuovi moduli – disponibili sul sito web dell’INPS – consentono di avviare la procedura telematica anche recandosi fisicamente presso il centro per l’impiego competente per il suo domicilio. In alternativa si dichiara la propria disponibilità compilando gli appositi campi nella domanda telematica di ASpI e mini ASpI.
I centri per l’impiego si accreditano con PIN alla banca dati INPS, accedono al Sistema Informativo dei Percettori, consultano le dichiarazioni rilasciate dai beneficiari della prestazione domiciliati nel territorio di propria competenza e attuano le disposizioni in materia di accertamento e conservazione dello status di disoccupazione. Se rilevano eventi che determinano la decadenza della prestazione (in base alla legge 92/2012, articolo 2, comma 40, lettera a, combinato con l’articolo 4, commi 41-44), lo comunicano tramite i servizi presenti nella banca dati Percettori, a cui accedono anche Ministero del Lavoro, Regioni e soggetti istituzionali in base alle relative competenze.
La dichiarazione di immediata disponibilità resa dal lavoratore all’INPS nell’ambito della domanda ASPI viene comunicata ai centri per l’impiego tramite Sistema Informativo dei Percettori o Cooperazione Applicativa (per soggetti che abbiano stipulato protocollo di cooperazione con l’Istituto).
Anche i centri già accreditati con PIN, devono chiedere un aggiornamento del proprio stato, inviando una mail a dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it completa delle seguenti informazioni: denominazione del Centro per l’Impiego, indirizzo, contatti (telefono, e-mail presso cui saranno inviate le notifiche), lista dei codici fiscali del Centro per l’Impiego in possesso di PIN da aggiornare. Per semplificare le operazioni l’INPS mette a disposizione tutte le informazioni
Per i servizi che scelgono la Cooperazione applicativa, la dichiarazione viene rilasciata nel pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore, con delle voci in aggiunta allo standard già definito, in particolare relativi alle autodichiarazioni: domicilio eletto, contatti, dichiarazioni svolgimento eventuale attività lavorativa in corso, reddito presunto, estratti dalla domanda di indennità ASpI, data inizio eventuale attività lavorativa subordinata in corso (e fine se a tempo determinato), estratta dagli archivi INPS. Per garantire un supporto qualificato alla corretta implementazione della procedura, è stata istituita la casella di posta dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, dove potranno essere inviate comunicazioni e/o richieste di informazioni. Il rilascio degli aggiornamenti procedurali, imminente, sarà oggetto di apposito messaggio Inps.
Importante: per garantire un’adeguata fase di passaggio alla nuova procedura, è sospesa la decorrenza dei termini di presentazione delle domande ASpI e mini ASpI dal 28 ottobre al 30 novembre 2013.
Tuttavia, già con la precedente circolare, ovvero la 154/2013, l’Inps si era premurata di comunicare di aver predisposto la nuova procedura per la richiesta dell’assicurazione sociale per l’impiego (questo, il nome per esteso della sigla Aspi). A essere aggiornati, però, erano sì la procedura stessa e i necessari moduli per la richiesta, ma non ancora i relativi servizi internet. Un aggiornamento che è avvenuto nei giorni scorsi, ed è stato comunicato proprio ieri.
Un passaggio soprattutto formale, quindi, ma che riguarda il requisito fondamentale per accedere ad Aspi e mini Aspi, ovverosia lo stato di disoccupazione così come previsto dal dlgs n. 181/2000, che ne stabilisce la necessaria comprovazione tramite presentazione dell’interessato di una dichiarazione attestante non solo la professione precedente, ma anche l’immediata disponibilità a svolgere una nuova attività lavorativa. Non ci sono novità, invece, per gli altri requisiti richiesti (in particolare quelli relativi agli anni di contribuzione e di iscrizione all’Inps), e si rimanda, per tutti i chiarimenti necessari, alla solita circolare n. 154/2003. In quella comunicazione, infatti, già si presentavano i nuovi moduli predisposti per le richieste di Aspi (SR134) e mini Aspi (SR133), e si spiegava inoltre di aver allestito la procedura per presentare le domande in via telematica.
Con il messaggio n. 18702 del 2013 si è voluto comunicare ufficialmente di aver portato a termine l’aggiornamento di tutte le prassi necessarie, con particolare riferimento alla specifica procedura telematica DsWeb, pienamente operativa fin dal 18 novembre, e implementata al fine di consentire la corretta trattazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.
Etichette:
ASPI,
Centro per l’impiego,
domanda,
immediata disponibilità,
Indennità di disoccupazione,
mini Aspi,
moduli INPS,
nuova procedura
Iscriviti a:
Post (Atom)