giovedì 23 gennaio 2014

Cartelle esattoriali niente sanatoria per quelle Inps e Inail




I debiti Inps e Inail non rientrano nella sanatorie delle cartelle esattoriali, in quanto tali istituti non possono considerarsi uffici dell'amministrazione statale in senso stretto. Gli accertamenti esecutivi, invece, sono inclusi nel procedimento, a condizione che le relative somme siano state consegnate entro il 31 ottobre scorso. Lo ha precisato una direttiva interna di Equitalia spa.

L'esclusione per Inps e Inail si basa sostanzialmente su un'interpretazione dell'agenzia delle Entrate. È da ritenere che la decisione di Equitalia sia supportata anche da altre autorevoli interpretazioni istituzionali: in caso contrario, lascia fortemente perplessi il fatto che una società per azioni, ancorché pubblica, restringa autonomamente il perimetro della sanatoria decisa dal legislatore. Tanto più che in ogni occasione Equitalia non manca di evidenziare di non avere alcuna discrezionalità.

Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella sanatoria, e quindi possono essere pagati senza gli interessi di mora, i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.

Occorre in ogni caso essere consapevoli che l'esclusione dei contributi previdenziali rende ulteriormente priva di appeal una definizione cui, molto probabilmente, aderiranno pochi soggetti. È prevedibile quindi un deciso insuccesso di questo istituto che a questo punto mal si comprende per quale ragione sia stato voluto dal legislatore. Infatti, come ricorda anche la direttiva Equitalia, il pagamento degli importi dovuti (imposte, sanzioni e aggio della riscossione) va eseguito in un'unica soluzione (entro il 28 febbraio 2014).

A fronte di un pagamento così a breve scadenza il risparmio riguarda i soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di mora. Questa scelta pone, come evidenziato da più parti, il serio dubbio che chi l'abbia ispirata abbia voluto escludere a priori i debitori di somme di una certa rilevanza oppure non abbia idea della crisi finanziaria che interessa gli imprenditori. Si dimentica forse che vari contribuenti non hanno versato l'Iva lo scorso anno per attendere la cartella di pagamento tra qualche mese da parte di Equitalia (aggravandosi di sanzioni piene, aggi e interessi), pur di accedere ad una rateazione a 72/120 rate.

Da segnalare, infine, per gli accertamenti esecutivi che la data del 31 ottobre che consente la definizione riguarda l'affidamento delle relative somme ad Equitalia da parte dell'agenzia delle Entrate e non l'emissione dell'atto di accertamento.

Parte l'operazione sanatoria per le cartelle che riguarderà non solo i tributi erariali ma anche tributi come il bollo dell'auto e le multe per la violazione del codice della strada. Esclusi, invece, i debiti Inps e Inail. Lo annuncia Equitalia in una nota. La scadenza è fissata per il 28 febbraio ma sono già 200 i contribuenti che hanno aderito.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità approvata a dicembre, entro il 28 febbraio i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. I cittadini interessati dovranno attivarsi per valutare la loro situazione e scegliere se aderire. In caso di dubbi - suggerisce la società di riscossione - è sempre opportuno chiedere chiarimenti agli sportelli di Equitalia dove gli addetti forniranno tutte le informazioni necessarie e la massima assistenza. Rientrano nella possibilità di regolarizzazione, per esempio, le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

Ministro Carrozza: bando per i giovani ricercatori entro il 13 marzo 2014



Dalle parole il Ministro passa ai fatti. Cinquanta milioni di euro per un bando destinato ai ricercatori. Questa la grande notizia annunciata da Maria Chiara Carrozza durante un convegno sulla ricerca che ha avuto luogo presso l’Università Bocconi.

Il ministro dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza, l'aveva annunciato: «Per la ricerca ho trovato pochi fondi quando sono arrivata al ministero, circa 50 milioni, voglio destinarli tutti a un bando per i giovani ricercatori sul modello di quelli europei». E così è stato. Oggi il Miur ha pubblicato sul proprio sito il bando del programma «Sir» (Scientific independence of young researchers) che ricalca i bandi europei dell'Erc, il Consiglio Ue della ricerca. L'obiettivo è finanziare la ricerca "libera" di giovani ricercatori under 40 in tre settori: scienze della vita (a cui va il 40% del budget); scienze fisiche e ingegneria (altro 40%) e scienze umanistiche e sociali (20%).

Il programma consiste nel finanziamento di «progetti di ricerca svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica - recita il bando - sotto il coordinamento scientifico di un principal investigator, italiano o straniero». Che, tra i requisiti, oltre a non aver ancora compiuto 40 anni, dovrà aver conseguito il dottorato di ricerca (o la specializzazione di area medica, in assenza di dottorato) da non più di sei anni. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: potrà essere costituito da ricercatori della stessa organizzazione ospite o coinvolgere anche ricercatori provenienti da altre organizzazioni (italiane o straniere). L'istituzione che ospiterà il gruppo di ricerca (l'host institution) deve essere un'università o un ente pubblico di ricerca. Il progetto dovrà essere realizzato principalmente in Italia, anche se non è esclusa la possibilità che alcune attività (ad esempio, ricerca sul campo) possano essere svolte all'estero, «nel caso in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi scientifici del progetto».

I progetti, come detto, potranno affrontare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca, ma nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca determinati dall'Erc: scienze della vita, scienze fisiche e ingegneria e scienze umanistiche e sociali. I progetti potranno prevedere un costo massimo di un milione di euro per un periodo massimo di 3 anni. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dal «Principal investigator», che ha la responsabilità scientifica del progetto, in collaborazione con e per conto dell' istituto ospite (che è il soggetto giuridico proponente), entro le ore 14 del 13 marzo 2014.


domenica 19 gennaio 2014

Sistemi di calcolo delle pensioni a partire dal 2014



Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'importo percepito mensilmente da un pensionato si basa su un calcolo che, ha subito diversi cambiamenti, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.

Fino al 1995, tale importo si calcolava col sistema retributivo, in base, cioè, allo stipendio percepito alla fine della carriera lavorativa. Ma quando ci siamo accorti che il numero dei pensionati cresceva troppo, rispetto a quello dei lavoratori, siamo passati al sistema contributivo, basato sui contributi effettivamente versati dal lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa.

Il passaggio tra i due sistemi è stato regolato da diverse leggi, le quali hanno cercato di rendere la transizione meno traumatica possibile, salvaguardando i diritti già acquisiti dei lavoratori e, al contempo, rendendo economicamente sostenibile il sistema pensionistico.

Vediamo le regole attuali. L'importo dell'assegno mensile viene calcolato con criteri diversi, a seconda dell'anno d'inizio del lavoro. I tre sistemi applicabili sono descritti di seguito.

Sistema retributivo. L'importo della pensione viene calcolato in base alla media delle retribuzioni (o dei redditi, per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni di lavoro (10 anni per i dipendenti e 15 per gli autonomi). Si calcola il 2 per cento di tale media, per ogni anno di contributi versati (ad esempio: con 40 anni di contributi, si prende l'80 per cento della media dello stipendio degli ultimi 10 anni). È il sistema più vantaggioso per il pensionato, ma dal 1 gennaio 2012 nessuno può più andare in pensione con un calcolo solo contributivo.

Sistema contributivo. L'importo della pensione viene calcolato in base ai contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. La somma dei contributi versati ("montante") viene rivalutata, in base ad un indice fornito dall'Istat, basato a sua volta sulle variazioni quinquennali del Pil (prodotto interno lordo). Il risultato viene poi moltiplicato per un "coefficiente di trasformazione", variabile in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. Il suo valore varia tra il 4,42 per cento (pensionando di 57 anni) e il 5,62 per cento (pensionando di 65 anni).

Sistema misto. L'importo della pensione viene calcolato in parte secondo il sistema retributivo (retribuzione "pensionabile" moltiplicata per l'aliquota di rendimento e per gli anni di contribuzione) e per la restante parte con il sistema contributivo (somma di tutti i contributi versati nel periodo, moltiplicata per l'indice di rivalutazione e poi per il coefficiente di trasformazione).

Ed ecco come si applicano i diversi sistemi, in base all'anno di inizio dell'attività lavorativa.

Sistemi di calcolo della pensione

Chi, al 31 dicembre 1995, aveva già maturato almeno 18 anni di contributi. Sistema applicato retributivo fino al 31 dicembre 2011, poi contributivo

Chi, al 31 dicembre 1995, già lavorava, ma non aveva ancora maturato 18 anni di contributi Sistema applicato retributivo fino al 31 dicembre 1995, poi contributivo.

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Sistema applicato contributivo

Quindi la pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.



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