domenica 2 febbraio 2014
Alitalia e Etihad accordo nella fase finale della trattativa
Le due compagnie aeree in un comunicato congiunto annunciano che prende il via la fase finale di una due diligence “volta al possibile investimento di Etihad in Alitalia”.
"Nei prossimi 30 giorni - si legge - entrambe le compagnie e i loro advisor definiranno come sviluppare una strategia comune per soddisfare gli obiettivi che i due vettori si sono prefissati". Si dovrà salvaguardare "la definizione di un adeguato piano industriale". Alitalia e Etihad sono entrate ''nella fase finale della due diligence'' per l'ingresso della compagnia degli Emirati nella compagnia italiana. Lo comunica Alitalia in una nota. Le due società ''confermano che Alitalia ed Etihad sono entrati nella fase finale di un processo di due diligence volta al possibile investimento di Etihad in Alitalia'.
Gabriele Del Torchio, Amministratore Delegato di Alitalia, e James Hogan, Presidente e CEO di Etihad Airways comunicano nella nota ufficiale che "nei prossimi 30 giorni entrambe le compagnie e i loro advisor stabiliranno come sviluppare una strategia comune per raggiungere gli obiettivi che i due vettori si sono prefissati. La due diligence dovrà affrontare e risolvere tutti i temi che possano pregiudicare la definizione di un adeguato piano industriale, la cui completa realizzazione produrrà una redditività sostenibile per Alitalia".
Mancano solo i dettagli e sarà firmata un'intesa storica per Alitalia. Enrico Letta conferma "le discussioni" fra Alitalia e la compagnia degli Emirati Etihad. In una intervista all'emittente televisiva al Arabiya, Letta sottolinea che "ci sono molte altre opportunità, nel settore manifatturiero, in quelli della logistica e degli investimenti finanziari" e precisando il piano di privatizzazioni da 12-15 miliardi di euro che servirà all'Italia "per ridurre il debito e per avere nuovi capitali per investire". "È la prima volta da anni che presentiamo una fase importante di privatizzazioni: è il momento giusto perché oggi i mercati sono pronti per accogliere tale programma".
Nelle prosisme settimane si dovrà verificare se le richieste di Etihad sono state soddisfatte. La prima condizione è la ristrutturazione finanziaria e l'alleggerimento del peso del debito. Alitalia prima dell'aumento di capitale di 300 milioni concluso in dicembre aveva circa 900 milioni di debiti finanziari netti, mentre il debito complessivo lordo, compreso quello commerciale, era di circa 2,5 miliardi di euro. Con le banche è ancora in discussione un nuovo finanziamento di 200 milioni di euro, senza il quale Alitalia esaurirebbe la liquidità in poche settimane.
La seconda condizione posta da Etihad è una riduzione dei costi del personale e della forza lavoro. Alitalia sta discutendo con i sindacati un piano che prevede la cassa integrazione e contratti di solidarietà, per due anni, per oltre 2.300 dipendenti complessivi, tra gente di terra, piloti e assistenti di volo. La trattativa sindacale si è sbloccata sabato, gli incontri riprenderanno lunedì pomeriggio.
Se il matrimonio si farà, saranno gli arabi a prendere il comando di Alitalia, come hanno fatto in ogni compagnia nella quale sono entrati, da Air Berlin all'indiana Jet Airways, ogni volta hanno imposto un loro uomo come amministratore delegato.
Etihad non potrà avere più del 49,9% del capitale di Alitalia, perché essendo extraeuropea se avesse una quota di maggioranza Alitalia perderebbe lo status di compagnie comunitaria e non potrebbe più fare voli all'interno della Ue né in Italia. Ma, in base ai trattati bilaterali internazionali, Alitalia perderebbe anche il diritto a fare voli a lungo raggio intercontinentali.
Del resto il confronto tra le due compagnie mostra la debolezza di Alitalia rispetto alla forza prorompente di Etihad, interamente controllata dallo Stato. Alitalia fin dal 2009 ha costantemente ridotto la flotta aerea, prima dell'annuncio in dicembre della messa a terra di 11 aerei a medio raggio (Airbus 321 e 320) la flotta operativa era di 137 aerei, dei quali solo 22 jet a lungo raggio.
Etihad, la compagnia nazionale degli Emirati arabi uniti, è operativa dal 2003, ha una flotta di 89 aerei in prevalenza nel lungo raggio ed è in forte espansione, ha ordinato altri 220 aerei, tra cui 71 Boeing 787 Dreamliner, 25 Boeing 777-X, 62 airbus A350 e 10 superjumbo Airbus A380. Alitalia non ha neanche un aereo ordinato. La compagnia di Abu Dhabi l'anno scorso ha aumentato i passeggeri a circa 12 milioni. Alitalia, pur avendo aumentato del 3% circa i passeggeri nei voli con l'estero, l'anno scorso ha ridotto i passeggeri totali, a causa del crollo sul mercato nazionale. La compagnia di Del Torchio però è tra le poche compagnie a non aver ancora comunicato in maniera trasparente il numero dei passeggeri.
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Dimissioni della lavoratrice madre e dei lavoratori padri
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto con la Nota del 9 dicembre 2013 prot. n. 21490, che è stata adeguata la modulistica per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri avvenute nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato. Sarà possibile utilizzare il nuovo modello a partire dal 1° gennaio 2014. Rispetto al precedente modulo di dichiarazione utilizzato dagli Uffici, nel nuovo modulo è contemplata la casistica della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che deve essere convalidato a seguito della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 16, Legge n. 92/2012). Il nuovo modello prevede altresì che venga richiesto anche il dato relativo al numero dei figli e l’età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).
L’ordinamento vigente stabilisce che ‘la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro’. Dal 2014 la convalida presso la Direzione Territoriale di Lavoro competente per territorio dovrà avvenire presentando un apposito modulo, allegato al presente messaggio.
In tale modulo saranno incluse informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dal modulo attualmente in uso. In particolare, dovranno essere specificati i seguenti elementi: numero ed età dei figli, se vi è stata erogazione di incentivo all’esodo, se il lavoratrice o la lavoratrice hanno in precedenza chiesto di poter ricorrere a strumenti di flessibilità dell’orario o di poter ricorrere ad un rapporto di lavoro a tempo parziale.
La L. 92/2012 ha infatti modificato il comma 4, dell’articolo 55, del d. lgs 151/2001 (T.U. Maternità) per quanto riguarda la convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di lavoratrici madri/lavoratori padri durante il periodo protetto che ora quindi dovranno essere convalidate presso la DTL:
dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
dalla lavoratrice ed dal lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Nel modulo in aggiunta alle dimissioni della lavoratrice madre/del lavoratore padre, è stato inserito il riferimento all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, oltre al numero dei figli, è stata specificata anche l’età degli stessi (fino ad 1 anno, da l a 3 anni, oltre 3 anni).
Il Ministero precisa che ai dati contenuti nel report relativo al monitoraggio in questione sono state aggiunte le seguenti informazioni: qualifica, età del figlio, erogazione di incentivo all’esodo, richiesta di part time/orario flessibile da parte del lavoratore/lavoratrice.
Infine si fa presente che la nuova modulistica dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, per l’effettuazione del monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, a partire dal mese di gennaio 2014.
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Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa beneficiari ASpI
Ai datori di lavoro interessati spetta un incentivo pari al 50% dell’importo dell’indennità mensile residua ASpI, che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se lo stesso non fosse stato assunto. L’incentivo è destinato al datore di lavoro che abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con un lavoratore avente titolo a percepire l’indennità.
L'INPS con Circolare n.175 del 18 dicembre 2013 ha fornito indicazioni in merito all'incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di:
soggetti privi di occupazione;
beneficiari dell Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI)
Destinatari. Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI. In considerazione della “ratio legis”, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell’Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
Considerato - inoltre –che la norma è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari ASpI) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
Beneficiari. Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
L’incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
Si precisa, che la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione.
Condizioni di accesso al beneficio
Le imprese sono tenute a trasmettere all’INPS una dichiarazione che attesti che, nell’anno di assunzione e nei due esercizi finanziari precedenti, non si siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis"; è, altresì, necessario quantificare gli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
Indicazioni operative per i datori di lavoro
Per accedere al contributo (art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013), i datori di lavoro devono trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi la dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato alla presente circolare.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrar all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Per poter beneficiare dell’incentivo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare presso la competente Sede I.N.P.S. una dichiarazione di responsabilità per il tramite della funzione ‘Contatti’ del ‘Cassetto previdenziale’, selezionando nel campo ‘Oggetto’ la denominazione ‘L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione beneficiari ASpI)’.
La Sede dell’Istituto:
- comunicherà al datore di lavoro istante l’accoglimento [o il respingimento] dell’istanza impiegando la funzione ‘Contatti’ del ‘Cassetto previdenziale’; a tale comunicazione sarà allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima d’incentivo fruibile;
- attribuirà il codice di autorizzazione ‘8D’ avente il significato ‘Azienda destinataria del contributo previsto dall’articolo 2, comma 10bis della Legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI’.
Per quanto concerne il flusso UniEmens, il datore di lavoro beneficiario dell’incentivo valorizzerà all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi : - in <TipoIncentivo> sarà inserito il valore ‘ASpI’ [‘Incentivo per assunzione
lavoratori beneficiari di ASpI’];
- in <CodEnteFinanziatore>, sarà inserito il valore ‘H00’;
- in <ImportoCorrIncentivo’ sarà indicato l’importo posto a conguaglio nel mese;
- in <ImportoArrIncentivo’ sarà indicato l’importo posto a conguaglio e riferito a
periodi pregressi.
Tali dati saranno esposti anche nel DM2013 virtuale con i seguenti codici:
- ‘L434’ [‘Conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI’];
- ‘L435’ [‘Arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di
ASpI’].
Laddove il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione di un beneficio fruito sebbene non spettante, in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <AltreDebito> saranno inseriti i seguenti elementi: in <CausaleADebito> sarà inserito il codice ‘M303’ [‘Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI’];
- in <ImportoADebito> sarà indicato l’importo da restituire.
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