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mercoledì 26 luglio 2017

DIS COLL 2017 le istruzioni INPS



Nella circolare 115 del 2017 l'INPS fornisce le istruzioni sulla stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione DIS COLL per i collaboratori coordinati e per eventi dal 1 luglio del 2017.

Il documento si occupa in particolare : dei destinatari e soggetti esclusi , dei requisiti e dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità - Base di calcolo e misura - Durata della prestazione - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione   Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa - Decadenza . Inoltre chiarisce le risorse finanziare e il monitoraggio della funzionalità dell'istituto. Infine si sofferma sul Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali.

Queste istruzioni riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione a partire dal 1 luglio 2017.

Si ricorda che, in generale, hanno diritto alla Dis Coll i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:

essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);

possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione come collaboratori coordinati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Sullo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego ed è stato previsto per legge, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

La platea dei destinatari viene estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata rimasti senza occupazione (oltre a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, del pubblico e del privato). Comunque i destinatari non devono avere partita IVA nel momento in cui chiedono il sussidio (se l’hanno aperta ma non produce reddito, devono chiuderla prima di chiedere il sussidio). Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa e altra attività lavorativa, come ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.

Esempio: dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione /assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato. Il requisito può ritenersi soddisfatto per il solo periodo dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione. Per determinare durata e misura della prestazione sarà utile questo unico periodo.

L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro. Se il reddito medio mensile è superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% di 1.195 euro, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. In ogni caso, non può superare i 1.300 euro. L’indennità viene versata per un numero di mesi pari alla metà di quelli lavorati a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello della disoccupazione, fino a un massimo di sei mesi.

Esempio 1: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In questa ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.

Esempio 2: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In questo caso, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.

Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda si presenta all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione / assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio. Esclusivamente per le cessazioni dal lavoro avvenute nel luglio 2017, i 68 giorni si calcolano dalla pubblicazione della circolare INPS, quindi dal 19 luglio (anche se il rapporto di lavoro si è interrotto in data precedente). In caso di nuova occupazione, la Dis-Coll viene sospesa in caso di un contratto di lavoro fino a cinque giorni mentre si decade dal diritto se il nuovo lavoro dura più di cinque giorni.

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

a) perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;

b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.

domenica 2 febbraio 2014

Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa beneficiari ASpI




Ai datori di lavoro interessati spetta un incentivo pari al 50% dell’importo dell’indennità mensile residua ASpI, che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se lo stesso non fosse stato assunto. L’incentivo è destinato al datore di lavoro che abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con un lavoratore avente titolo a percepire l’indennità.

L'INPS con Circolare n.175 del 18 dicembre 2013 ha fornito indicazioni in merito all'incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di:
soggetti privi di occupazione;
beneficiari dell Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI)

Destinatari. Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI. In considerazione della “ratio legis”, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell’Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

Considerato - inoltre –che la norma è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari ASpI) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

Beneficiari. Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti  a scopo di somministrazione.

L’incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

Si precisa,  che la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione.

Condizioni di accesso al beneficio
Le imprese sono tenute a  trasmettere all’INPS una dichiarazione che attesti che, nell’anno di assunzione e nei due esercizi finanziari precedenti, non si siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis"; è, altresì, necessario quantificare gli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

Indicazioni operative per i datori di lavoro
Per accedere al contributo (art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013), i datori di lavoro devono trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi la dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato alla presente circolare.

L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrar all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.

Per poter beneficiare dell’incentivo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare presso la competente Sede I.N.P.S. una dichiarazione di responsabilità per il tramite della  funzione ‘Contatti’ del ‘Cassetto previdenziale’, selezionando nel campo ‘Oggetto’ la denominazione ‘L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione beneficiari ASpI)’.

La Sede dell’Istituto:
- comunicherà al datore di lavoro istante l’accoglimento [o il respingimento] dell’istanza impiegando la funzione ‘Contatti’ del ‘Cassetto previdenziale’; a tale comunicazione sarà allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima d’incentivo fruibile;
- attribuirà il codice di autorizzazione ‘8D’ avente il significato ‘Azienda destinataria del contributo previsto dall’articolo 2, comma 10bis della Legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI’.
Per quanto concerne il flusso UniEmens, il datore di lavoro beneficiario dell’incentivo valorizzerà all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi : - in <TipoIncentivo> sarà inserito il valore ‘ASpI’ [‘Incentivo per assunzione
lavoratori beneficiari di ASpI’];
- in <CodEnteFinanziatore>, sarà inserito il valore ‘H00’;
- in <ImportoCorrIncentivo’ sarà indicato l’importo posto a conguaglio nel mese;
- in <ImportoArrIncentivo’ sarà indicato l’importo posto a conguaglio e riferito a
periodi pregressi.

Tali dati saranno esposti anche nel DM2013 virtuale con i seguenti codici:
- ‘L434’ [‘Conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI’];
- ‘L435’ [‘Arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di
ASpI’].

Laddove il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione di un beneficio fruito sebbene non spettante, in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <AltreDebito> saranno inseriti i seguenti elementi: in <CausaleADebito> sarà inserito il codice ‘M303’ [‘Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI’];
- in <ImportoADebito> sarà indicato l’importo da restituire.
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