domenica 9 febbraio 2014

Lavorare come colf o badante nel 2014. La busta paga e le indennità




Scatta il primo ritocco previsto dal rinnovo del contratto collettivo, al quale si aggiungerà l’aggiornamento legato al costo della vita.

È un effetto del rinnovo del contratto collettivo del lavoro domestico, che è in vigore dallo scorso luglio, ma ha rimandato al 2014 i primi effetti sulle retribuzioni. “Un’ulteriore concessione alle resistenze dei datori di lavoro, che a causa della crisi hanno chiesto di far slittare di qualche mese l’esborso a carico delle famiglie” ha sostenuto  Rita De Blasis, segretaria nazionale del sindacato Federcolf.

Da quest’anno, per esempio, la retribuzione minima mensile delle lavoratrici conviventi che assistono persone autosufficienti e svolgono anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa (livello BS tabella A) aumenta di sette euro. Altri sei euro arriveranno nel 2015, altri sei nel 2016. Proporzionalmente si calcoleranno gli aumenti per chi è inquadrato in altri livelli e tabelle.

Non ci sono solo quei sette euro in più. Come succede ogni anno, le retribuzioni minime andranno infatti aggiornate tenendo conto dell’aumento del costo della vita.

La retribuzione base corrisponde allo stipendio convenuto tra datore di lavoro e lavoratore, orario o mensile, al netto di altri importi.

In nessun caso potrà essere inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge.

Secondo quanto previsto dal CCNL, in busta paga lo stipendio paga deve espresso in importo:

orario se il collaboratore non è convivente;mensile se il collaboratore è convivente

Retribuzione oraria convenuta. Ai fini del calcolo dei contributi, il valore da prendere in considerazione è la retribuzione oraria convenuta, ovvero quella concordata per un’ora di lavoro, al netto di altri importi.

Se lo stipendio viene pagato al lavoratore su base mensile, per calcolare la retribuzione oraria convenuta occorrerà dividere lo stipendio per il numero delle ore lavorate nell’arco del mese.

Esempio di calcolo

Se il domestico percepisce uno stipendio di 600 euro al mese e lavora 7 ore al giorno per 22 giorni, occorre dividere lo stipendio mensile (€600) per le ore lavorate nell’arco del mese (5 ore x 22 giorni = 110 ore mese). Dunque:

€600/110= €5,45.

Se il domestico è convivente, l'importo mensile viene ripartito in misura oraria, suddividendo il valore mensile per il divisore mensile dei rapporti in regime di convivenza: 4,3333 (ovvero la media delle settimane media in un mese).

Esempio di calcolo

Se il domestico percepisce uno stipendio di 1200 euro al mese e lavora 54 ore a settimana, occorre moltiplicare le ore lavorate nella settimana per 4,3333 (54 x 4,3333 = 234 ore mensili) e dividere lo stipendio mensile (€1200) per il totale. Dunque:

€1200/234= €5,13.

Retribuzione oraria effettiva
Per calcolare la retribuzione oraria effettiva, alla retribuzione oraria convenuta si dovranno aggiungere i valori de:

l'indennità vitto e alloggio la quota tredicesima eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo Per saperne di più: retribuzione oraria effettiva.

Quando un lavoratore usufruisce gratuitamente dell’alloggio e/o del vitto, ha diritto ad avere l’indennità sostitutiva dell’alloggio nei casi in cui non possa usufruire dell’alloggio messo a sua disposizione dal datore di lavoro, indipendentemente dalla cittadinanza.

L’indennità sostitutiva dell’alloggio deve essere calcolata in base ai valori convenzionali indicati nella corrispettiva tabella all’interno del CCNL. Questi valori vengono rivalutati annualmente.

Quando spetta l'indennità di vitto e alloggio. Tale indennità spetta al lavoratore nei seguenti casi:

Ferie: se durante il periodo di ferie il lavoratore non usufruisce dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve pagare al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Congedo matrimoniale: per il periodo del congedo, se il lavoratore non usufruisce dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Malattia e infortunio sul lavoro: nel caso in cui il lavoratore non si trovi in degenza presso l’ospedale oppure presso l’alloggio del datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Permessi retribuiti: nel caso in cui il lavoratore fruisca delle giornate di permessi retribuiti ma non usufruisca dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Nel caso in cui al lavoratore venga concesso un permesso non retribuito, non ha diritto né alla retribuzione, né all’indennità sostitutiva dell’alloggio.


Detrazioni fiscali familiari a carico 2014 in busta paga



Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef operata dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici sulla pensione e spettano al pensionato che non usufruisca delle detrazioni su altre pensioni o sullo stipendio nel caso di cumulo.
Il pensionato può chiedere le detrazioni per sé e per i familiari a carico: coniuge, figli, discendenti prossimi, anche naturali, dei figli, genitori e ascendenti prossimi, anche naturali, adottati, nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle

Sono a carico del pensionato le persone che non hanno avuto nel corso dell’anno redditi propri superiori a 2.840,51 euro. I redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili e nel calcolo rientrano anche alcuni redditi esenti dall’imposta e alcuni redditi soggetti a ritenuta fiscale alla fonte. Per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato deve presentare la prevista dichiarazione utilizzando il modello cartaceo, “Richiesta detrazioni 2013”, inviato a casa insieme al CUD.

Il Ddl di Stabilità per il 2014, prevede delle detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico parametrate al reddito complessivo del contribuente.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Si ricorda che, in caso di variazione, è il dipendente che ha l’obbligo di comunicare ogni modifica per evitare di percepire somme indebite e di essere così perseguito: in assenza della dichiarazione rettificatrice, il comportamento del dipendente è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.


Unione europea: migliori norme sui lavoratori stagionali



I lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi potranno beneficiare di migliori condizioni di vita e di lavoro - incluso un alloggio adeguato e un limite all'orario lavorativo - grazie alla legge approvata dal Parlamento europeo. La nuova normativa, la prima a livello Ue per questa categoria di lavoratori, mira a porre fine allo sfruttamento e a impedire che i permessi di soggiorno temporanei diventino permanenti.

Migliori condizioni di lavoro per i lavoratori stagionali immigrati: regole sul trattamento, gli orari, l'alloggio, le ferie e sanzioni per i datori di lavoro inadempienti. Queste le norme approvate dal Parlamento Ue a larghissima maggioranza con 498 voti favorevoli, 56 contrari e 68 astensioni. Si avvicinano così i diritti dei lavoratori immigrati ai diritti dei lavoratori Ue riguardo all'età minima lavorativa, la retribuzione, il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie, la copertura sanitaria e i requisiti di sicurezza. «Stimolo a lavorare per colmare questo gap legislativo sono state anche le scene che abbiamo visto in Italia , a Rosarno , dove i lavoratori stagionali venivano sfruttati» ha dichiarato Claude Moraes relatore della normativa e eurodeputato dei Socialisti e Democratici.

La nuova legislazione dovrà essere applicata entro due anni e mezzo in tutti gli stati membri ai quali rimarrà invece competenza di stabilire quanti lavoratori stagionali accettare e la massima durata di permanenza temporanea del lavoratore, che dovrà essere compresa tra i cinque e i nove mesi su un periodo di dodici mesi. I lavoratori potranno scegliere, superato quel periodo, di estendere i loro contratti qualora vi sia la possibilità o di cambiare lavoro. «Abbiamo cercato di inviare un messaggio ai datori di lavoro corretti perché continuino a fare quello che stanno facendo, ma abbiamo detto ai datori di lavoro negligenti che è necessario disporre di norme minime a tutela dei lavoratori stagionali. Non si tratta di diritti solo sulla carta, essi permettono effettivamente una certa flessibilità, essenziale perché i lavoratori non siano trattati alla stregua di merce, ma come esseri umani» ha affermato Moraes.

Qualsiasi richiesta dei lavoratori stagionali di soggiornare all'interno dell'Ue dovrà riportare l'orario di lavoro previsto e la retribuzione. Inoltre gli immigrati lavoratori potranno iscriversi a un sindacato, aver accesso alla sicurezza sociale, alla pensione e alla formazione. I lavoratori stagionali che desiderino ritornare nuovamente in un Paese Ue godranno di semplificazione delle normative nello stato membro interessato e potranno ricevere diversi permessi di lavoro stagionali in unico atto amministrativo. Previste anche sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» per i datori di lavoro e i sub-appaltatori tra cui l'obbligo di risarcimento al lavoratore e il divieto di impiegare futuri lavoratori stagionali. «La dignità della persona – ha sottolineato Salvatore Iacolino, eurodeputato dei Popolari Europei– riacquista così centralità nel processo legislativo, in un'Europa che promuove la migrazione legale e sostiene chi rispetta le regole, sanzionando invece in modo rigoroso chi le trasgredisce e chi sfrutta situazioni d'indigenza e bisogno di migranti irregolari».

Si tratta di un importante passo avanti anche per Sergio Cofferati europarlamentare S&D, che è la prima normativa sulla migrazione da quando è entrato in vigore il trattato di Lisbona e parte proprio dalle persone più deboli che si muovono in cerca di lavoro:«La parità di trattamento dei lavoratori Ue e non Ue ma anche perché pone le stesse regole da seguire a tutte le imprese e quindi evita la concorrenza sleale».

Sulla base dell'accordo tra Pe e Consiglio, qualsiasi richiesta di soggiornare sul territorio comunitario come lavoratore stagionale dovrà includere un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro, che specifichi, tra l'altro, la retribuzione e l'orario di lavoro. Su richiesta dei deputati, la domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalla prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato. Qualora fosse il datore di lavoro a fornire l'alloggio, l'affitto non potrà essere eccessivo o automaticamente detratto dallo stipendio del lavoratore.

La normativa sancisce che i lavoratori stagionali extracomunitari avranno gli stessi diritti dei cittadini dell'Ue per quanto riguarda l'età minima lavorativa, la retribuzione, il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie, la copertura sanitaria e i requisiti di sicurezza. Godranno inoltre del diritto di iscriversi a un sindacato, all'accesso alla sicurezza sociale, alla pensione, alla formazione, alla consulenza sul lavoro stagionale offerto dagli uffici di collocamento e da altri servizi pubblici, ma non all'edilizia residenziale pubblica. Le nuove norme agevoleranno, inoltre, il reingresso dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro interessato.

Nell'eventualità i datori di lavoro non assolvessero ai loro obblighi, incorrerebbero in sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive", incluso un obbligo di risarcimento al lavoratore stagionale in questione. Anche i subappaltatori possono incorrere in dette sanzioni. Ai datori di lavoro, infine, potrebbe essere imposto il divieto nel futuro di impiegare lavoratori stagionali. Le nuove regole semplificheranno e accelereranno le procedure che consentono ai lavoratori stagionali extracomunitari di tornare nuovamente nell'Ue per soggiorni temporanei e di lavoro. Ciò può essere fatto accelerando le pratiche burocratiche per il ritorno dei candidati, dando loro la priorità per l'ammissione o con il rilascio di diversi permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo.


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